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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza del 22 dicembre 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 242 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 tra
Avv. LUCA MACCI (C.F.: ), nato ad [...] il C.F._1
9 settembre 1971, residente a [...], rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito a ON (TE), vicolo del Passero
n. 2;
- parte ricorrente o opponente -
e
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede a Roma, in via Arenula n. 70, domiciliato presso il Tribunale di Teramo – Cancelleria civile, via c. Beccaria snc, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 15, co. III d.lgs. 150/2011, dal funzionario dipendente dott. Persona_1
a ciò designato con conferimento incarico del 16.02.2024 prot. 87/24/INT/A-1, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c. all'indirizzo di p.e.c. Email_1
- parte resistente o opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata il 22 dicembre
2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 2 febbraio 2024 (e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in data 8 febbraio 2024 al ), l'Avv. Luca Macci ha adito l'intestato Tribunale, Controparte_1 proponendo opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso in data 9 dicembre 2023, depositato in data 11 dicembre 2023 e notificatogli in data 10 gennaio 2024, con il quale il G.I.P. del
Tribunale di Teramo ha liquidato in suo favore la somma complessiva di €
1.411,67, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva dal medesimo espletata nel procedimento penale n. 1709/2022 R.G.N.R. in favore di , e , suoi assistiti, in qualità di Parte_1 CP_2 CP_3 persone offese del reato (cfr. doc. 1).
In sintesi, a sostegno dell'opposizione, l'Avv. Macci, dopo aver premesso di aver chiesto, per i tre assistiti sopra menzionati, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che veniva loro riconosciuta dal G.I.P. del Tribunale di Teramo con altrettanti decreti di ammissione (n. 1272/2023 per sub doc. 2, n. Parte_1
1279/2023 per sub doc. 3 e n. 1287/2023 per sub doc. CP_2 CP_3
4), ha esposto che:
- i signori , e , a mezzo di esso difensore, Parte_1 CP_2 CP_3 hanno spiegato autonomi atti di opposizione alla richiesta (del 22 giugno
2023) di archiviazione del P.M., con riferimento alla condotta che li riguardava personalmente;
- a seguito dell'ordinanza del 7 novembre 2023 di archiviazione emessa dal
G.I.P., esso difensore ha depositato tre autonome istanze di liquidazione per il compenso professionale, tenuto conto delle tre parti offese assistite ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato (cfr. documenti nn. 8, 9 e 10);
- senonché, il G.I.P., con il decreto qui impugnato, ha operato per le predette tre parti offese un'unica liquidazione per la somma complessiva di € 1.411,67
(oltre accessori di legge), ottenuta, applicando i parametri medi, con duplice riduzione del 30% ai sensi dell'art. 12, co. II D.M. %%/2014 e di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002, così incorrendo “in un macroscopico errore di computo e di parametrazione, dando luogo ad un provvedimento abnorme, assolutamente illegittimo, derivante da una errata applicazione ed interpretazione autentica del disposto dell'art. 12, comma 2 del D.M. 55/2014”;
- infatti, il G.I.P. ha ritenuto che le parti processuali avessero identica posizione
2 processuale, “pur essendo le richieste delle singole parti offese differenti ed autonome” per ogni parte, essendo stati depositati “n. 3 formali atti di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. per ogni parte processuale”;
- peraltro, va sottolineato che, quand'anche vi fosse stata identità di posizione processuale, l'art. 12, comma II D.M. 55/2014, richiamato dallo stesso giudicante, prevede un aumento, per le ulteriori parti nell'ambito di una liquidazione unica, sulla liquidazione base dovuta per un unico assistito, del
20% per ogni parte, mentre la successiva previsione, allo stesso secondo comma, della riduzione del 30% applicata dal Giudice fa riferimento a liquidazioni autonome effettuate per ogni soggetto, con il corollario per cui, per la riduzione prevista da tale disposizione, il G.I.P. avrebbe dovuto procedere a liquidazioni distinte, riducendo del 30% le ulteriori liquidazioni oltre la prima, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità espressasi in relazione all'art. 5 del D.M. 55/2014 specularmente previsto in ambito civile;
- ancora, il G.I.P. di Teramo, operando una riduzione del 30% e poi ulteriormente una riduzione di 1/3 per essere la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha operato una riduzione totale degli onorari superiore del 50%, ossia da € 3.025,00 ad € 1.411,67, così violando l'art. 12, primo comma
D.M. 55/2024;
- infine, a corroborare l'illegittimità del decreto impugnato, deve sottolinearsi la circostanza che, nell'ambito dello stesso procedimento penale, è stata liquidata, in favore di altro difensore (in specie l' Avv. Odette Frattarelli) di altra parte offesa ammessa al patrocinio dello Stato (in specie la sig.ra CP_4
che ha effettuato sostanzialmente la medesima attività di opposizione
[...] alla richiesta di archiviazione e di partecipazione all'udienza di trattazione in camera di consiglio, una somma più alta rispetto a quella liquidata invece in suo favore, risultando così “l'incongruità della liquidazione operata in favore del sottoscritto difensore che ha assistito e compiuto attività difensiva per 3 parti offese, nello stesso procedimento ed ha ottenuto una liquidazione addirittura di gran lunga inferiore rispetto a chi ha compiuto attività per un'unica parte offesa”.
- da ultimo, il provvedimento impugnato non solo viola il D.M. 55/2014 ma altresì lo stesso Protocollo adottato da Codesto Tribunale di cui il G.I.P. è firmatario.
Pertanto, l'Avv. Macci ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito riformare il decreto impugnato e, per l'effetto, liquidare in favore dell'Avv. Luca Macci del foro di Teramo, difensore delle parti ammesse al patrocinio a
3 spese dello Stato, il compenso professionale indicato nelle già depositate istanze di liquidazione (vedasi All2 -All3 -All4), procedendo a - nr. 3 liquidazioni autonome pari ad € 2.016,00 per la prima, ad € 1.411,20 per la seconda ad € 1.411,20 per la terza;
- in via subordinata, procedendo ad una liquidazione unica pari ad 2.822,40 (liquidazione base già ridotta di 1/3 per gratuito patrocinio = € 2.016,67, aumentata del 20% per l'altra parte rappresentata per € 402,86 ed ulteriormente aumentata del 20% per l'altra parte rappresentata per € 402,86) o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le posizioni processuali delle parti e delle fasi processuali effettivamente svolte, con l'ulteriore liquidazione delle spese relative al presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 16 maggio 2024, si è costituito in giudizio il
, chiedendo la reiezione dell'opposizione avversaria e, Controparte_1 in via subordinata, la liquidazione del compenso ritenuto di giustizia secondo le previsioni ex D.M. 55/2014, sulla scorta delle considerazioni che di seguito si riassumono:
- sussiste piena identità processuale delle tre persone offese assistite dall'Avv.
Macci, come si evince dal contenuto, praticamente identico, dei tre atti di opposizione all'archiviazione depositati dall'odierno opponente;
- è infondata la doglianza dell'avvocato/ricorrente concernente il mancato riconoscimento, per ciascuna parte ulteriore, dell'aumento del 20% previsto dall'art. 12, co. II D.M. 55/2014, avendo il potere giudiziale di maggiorazione natura discrezionale;
- parimenti infondata è la doglianza di errata applicazione della riduzione operata dal Giudice ai sensi dall'art. 12, co. II D.M. 55/2014, sottolineando come, al riguardo, il ricorrente abbia richiamato, a supporto delle proprie ragioni, diverse pronunce di legittimità, che, tuttavia, hanno avuto modo di affrontare l'interpretazione delle riduzioni previste dall'art. 5 (D.M.
55/2014), applicabile solamente all'ambito civile, come tali non estensibili al decreto qui impugnato, emesso all'esito di un procedimento penale, risultando, in definitiva, la diminuzione operata dal G.I.P. non censurabile;
- quanto invece alla lamentata riduzione totale dell'onorario superiore al 50%,
è evidente l'errore di interpretazione dell'art. 12, co. I D.M. 55/2014 in cui è incorso l'Avv. Macci, giacché il range di maggiorazione (fino all'80%) o di diminuzione (fino al 50%) previsto dalla norma non riguarda il compenso complessivamente liquidato, ma i valori medi tabellari.
Alla prima udienza celebrata in data 10 giugno 2024, il Tribunale, letto
4 l'art. 281-terdecies c.p.c., ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 novembre 2024, poi differita, con provvedimento del 16 novembre 2024, all'udienza odierna (22 dicembre 2025).
Quindi, all'esito della odierna udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta da entrambe le parti, lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio, al cui termine la causa
è stata decisa come di seguito.
In via preliminare, occorre precisare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 D.P.R. 115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022
n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, per cui deve darsi atto della tempestività del ricorso proposto dall'Avv. Macci, in quanto il decreto di liquidazione opposto gli è stato notificato in data 10 gennaio 2024 ed il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio oppositivo
è stato depositato in data 2 febbraio 2024.
Sempre in rito, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva della parte ricorrente, dovendosi rammentare che, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce un rapporto professionale fra il difensore e la parte ammessa al beneficio, ma soltanto tra il difensore e lo Stato: di conseguenza, unico legittimato alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione in ipotesi di contestazione delle somme riconosciute a titolo di compenso è il difensore (cfr. Cass. n. 1539 del
27 gennaio 2015, in virtù della quale legittimato a proporre opposizione al provvedimento di liquidazione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina
l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
Ancora, deve essere rammentato che il procedimento di opposizione a liquidazione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un procedimento o di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso, trattandosi di una controversia di natura civile che incide su un diritto soggettivo patrimoniale.
Ciò premesso, nel merito, l'opposizione spiegata dall'Avv. Macci merita di trovare accoglimento per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
Anzitutto, corre l'obbligo precisare che sussiste piena identità processuale
5 delle tre persone offese, tutte ammesse al patrocinio a spesse dello Stato, assistite dall'Avv. Macci, ossia dei sig.ri e , Parte_1 CP_2 CP_3 identità processuale che emerge in modo pacifico ed evidente dalla piana lettura dei tre atti di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p. depositati dall'Avv.
Macci sub doc. 5 allegato al ricorso, i quali, fatta eccezione (oltre che ovviamente per le generalità delle pp.oo. opponenti) per una lapidaria frase (“Inoltre il sig.
[...]
ha ricevuto tutte le comunicazioni di rigetto da parte dello Sportello Unico Persona_2 per L'immigrazione di Teramo delle domande di emersione a fine anno 2020 e mai ha dato riscontro alle stesse negandone la titolarità ed anzi in alcuni casi contattato dallo
Sportello Unico chiedeva tempo al fine si sistemare la situazione.”) contenuta a p. 3 soltanto dell'atto di opposizione di e non anche in quello di Parte_1 [...]
e , sono in ogni singola parola identici e perfettamente CP_2 CP_3 sovrapponibili, non presentando diversificazioni nella parte motiva, né tanto meno nelle conclusioni rassegnate, contrariamente a quanto affermato dall'avvocato/ricorrente.
Chiarita così la indiscutibile identità di posizione processuale delle tre parti assistite dall'Avv. Macci, il Tribunale osserva quanto segue in merito all'applicazione della disciplina di cui all'art. 12, secondo comma D.M. 55/2014, richiamata nel decreto qui impugnato.
Si è detto che l'odierno opponente ha sostenuto che, anche a voler ritenere che i tre patrocinati versino in identica posizione processuale, in ogni caso, l'art. 12, comma II D.M. 55/2014, richiamato dal G.I.P. nel decreto impugnato, “prevede un aumento, per le ulteriori parti nell'ambito di una liquidazione unica, sulla liquidazione base dovuta per un unico assistito, del 20% per ogni parte. La successiva previsione allo stesso comma, applicata dal Giudice della riduzione del 30% fa riferimento
a liquidazioni autonome effettuate per ogni soggetto”, con il corollario per cui il G.I.P., per la invocata riduzione prevista da tale disposizione, avrebbe dovuto procedere a liquidazioni distinte, riducendo del 30% le ulteriori liquidazioni oltre la prima, aggiungendo che, “In ambito civile, il D.M. 55/2014 prevede all'art.5 gli stessi criteri di liquidazione in caso di assistenza di più parti e la giurisprudenza ha avuto modo di precisare il senso della riduzione del 30%, che è riferito alla circostanza in cui si proceda ad autonome liquidazioni per ogni parte assistita (vedasi Cass. Civ. Sez.II
10/11/1988 n.6056, nonché Cass. Civ. Sez. II 02.11.1993 n.10805” (cfr. p. 4 ricorso).
Ora, va precisato che la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'avvocato/opponente a suffragio della tesi dell'erronea applicazione della riduzione prescritta dall'art. 5 D.M. 55/2014, essendo datata al 1988 ed al 1993,
6 non può, prima ancora che giuridicamente, logicamente riferirsi all'art. 5 del
D.M. 55/2014, non ancora esistente al momento dei provvedimenti di legittimità richiamati, che infatti si riferiscono, a ben vedere, all'art. 5, comma quarto dell'allora vigente D.M. 31 ottobre 1985 di approvazione della tariffa forense (in base al quale, nei casi di difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale può essere liquidato un compenso unico aumentabile del 20% per ogni parte, sino ad un massimo di sei, ovvero un compenso autonomo secondo tariffa ridotto del
30% quando la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari in fatto e in diritto).
Ciò detto, deve invece osservarsi, per completezza d'indagine, che è possibile scorgere una simmetria normativa, nel D.M. 55/2014, fra da un lato l'art. 4 (contenuto nelle disposizioni concernenti l'attività giudiziale) e, dall'altro lato,
l'art. 12, secondo comma (contenuto nelle disposizioni concernenti l'attività penale), che è quello applicato nel decreto di liquidazione oggetto della presente opposizione.
Più nello specifico, il secondo comma dell'art. 4 prevede che, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre
i primi dieci, fino a un massimo di trenta. (…)”, mentre il quarto comma dispone che,
“Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Allo stesso modo, l'art. 12, secondo comma, al primo periodo prevede che
“Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta” e, al terzo periodo, dispone che, “Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Ebbene, dall'esegesi complessiva dell'ultima disposizione normativa (che
è quella invocata dal giudice autore del decreto qui impugnato per la operata
7 riduzione del 30%), emerge che, nell'ipotesi in cui il difensore assista più soggetti
(da un minimo di dieci ad un massimo di trenta) che rivestono la medesima posizione procedimentale/processuale, sussiste il potere discrezionale del giudice di aumentare, in favore del difensore che assiste sino a un massimo di dieci soggetti, il compenso unico per ogni soggetto - oltre il primo - nella misura del 30 % e, in favore del difensore che assiste sino a un massimo di trenta soggetti, il compenso unico per ogni soggetto - oltre i primi dieci - nella misura del 10 %
(art. 12, secondo comma, primo periodo).
Se però, sempre nell'ipotesi in cui il difensore assista più soggetti che rivestono la medesima posizione procedimentale/processuale, l'attività difensiva espletata non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti assistiti – esattamente come nel caso di specie – “il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento” (art. 12, secondo comma, terzo periodo), locuzione, questa, che non va, rectius non può essere intesa (come invece ha fatto il G.I.P.) nel senso che al difensore compete un unico compenso diminuito fino al
30%, ma che, invece, non può che essere intesa nel senso che il giudice deve procedere a liquidazioni autonome per ogni soggetto assistito e le ulteriori liquidazioni, oltre la prima, sono ridotte in misura non superiore al 30%.
Del resto, la descritta interpretazione, oltre che trovare pieno conforto nella littera legis (interpretazione letterale), risponde anche ad esigenze logiche e di giustizia sostanziale: infatti, in presenza di un avvocato che difenda più soggetti che si trovano nella identica posizione processuale e che adotti una linea difensiva sovrapponibile per tutti gli assistiti non essendoci specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti, il relativo compenso non va liquidato unitariamente con abbattimento del 30%, perché, così ragionando, si finirebbe di fatto per “punire” (attraverso la riduzione del compenso) quel difensore ed una simile “sanzione” risulterebbe irrazionale e priva di senso, mentre il compenso deve essere liquidato tante volte quanti sono gli assistiti, con la riduzione, fino ad un massimo del 30%, delle liquidazioni ulteriori rispetto alla prima (“piena”), consentendo infatti una simile interpretazione di contemperare e bilanciare, da un lato, l'effettiva moltiplicazione dell'attività materiale difensiva in base al numero degli assistiti e, dall'altro lato, l'omogeneità della strategia difensiva seguita in ragione della medesimezza della posizione processuale da questi ultima rivestita.
8 La correttezza di una simile interpretazione la si può apprezzare ancor di più se si considera che, nello stesso processo penale, ad altro professionista che ha difeso un'altra (e sola) persona offesa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato, a titolo di compensi, un importo più elevato rispetto a quello che è stato invece riconosciuto all'Avv. Macci (odierno opponente), che ha assistito e compiuto attività difensiva per tre persone, sia pur versanti nella medesima posizione processuale.
Pertanto, la domanda avanzata in via principale dall'Avv. Macci merita di essere accolta, dovendosi procedere a liquidare il compenso in suo favore tante volte quante sono le persone assistite (i.e. e Parte_1 CP_2 CP_3
) - e dunque dovendosi procedere a tre liquidazioni - con la riduzione, al
[...]
30%, delle liquidazioni ulteriori rispetto alla prima e ferma, in ogni caso, la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002, che deve essere imprescindibilmente applicata per tutte e tre le liquidazioni, trattandosi di soggetti tutti e tre ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Quindi, procedendo con la prima delle tre liquidazioni, tenuto conto della liquidazione “base” per l'attività difensiva espletata avanti al G.I.P. con valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, si ottiene la somma di €
3.025,00, che, ridotta di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002, diviene di € 2.016,67, arrotondata quindi a € 2.016,00 (come richiesto dall'Avvocato opponente ed anche per semplicità di calcolo), oltre accessori di legge;
a questo punto, per la seconda e la terza liquidazione (di pari importo), occorre muovere dalla prima liquidazione (già ridotta di un terzo per il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato) di € 2.016,00 e ridurla ulteriormente del 30% in applicazione dell'art. 12, secondo comma (terzo periodo) D.M. 55/2014, pervenendo così alla somma di €
1.411,20, oltre accessori di legge.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza del dicastero opposto e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014
e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte e del rito (necessariamente) utilizzato, che esonera le parti dal deposito degli scritti difensionali (risultando infatti irrituale la comparsa conclusionale depositata il 25 ottobre 2024 dall'Avv. Macci) e con esclusione della fase istruttoria, trattandosi di causa dalla natura eminentemente documentale.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G. 242/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'Avv. Luca Macci, e quindi in riforma del decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dal
G.I.P. del Tribunale penale di Teramo in data 9 dicembre 2023 e depositato in data 11 dicembre 2023, in favore dell'Avv. Luca Macci, a titolo Pt_2 di compenso professionale per l'attività difensiva dal medesimo espletata nel procedimento penale n. 1709/2022 R.G.N.R. in favore di , Parte_1 [...]
e , suoi assistiti, in qualità di persone offese del reato, CP_2 CP_3 ed ammessi al patrocinio a spese dello Stato:
- la somma di € 2.016,00 (pari all'importo di € 3.025,00 ridotto di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- la somma di € 1.411,20 (pari all'importo di € 2.016,00 - già ridotto di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002 - ed ulteriormente ridotto del 30% in applicazione dell'art. 12, secondo comma, terzo periodo D.M. 55/2014), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- la somma di € 1.411,20 (pari all'importo di € 2.016,00 - già ridotto di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002 - ed ulteriormente ridotto del 30% in applicazione dell'art. 12, secondo comma, terzo periodo D.M. 55/2014), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
2. CONDANNA il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, alla refusione, in favore dell'opponente Avv. Luca Macci, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 852,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi (C.U. e marca da bollo), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza del 22 dicembre 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 242 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 tra
Avv. LUCA MACCI (C.F.: ), nato ad [...] il C.F._1
9 settembre 1971, residente a [...], rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito a ON (TE), vicolo del Passero
n. 2;
- parte ricorrente o opponente -
e
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede a Roma, in via Arenula n. 70, domiciliato presso il Tribunale di Teramo – Cancelleria civile, via c. Beccaria snc, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 15, co. III d.lgs. 150/2011, dal funzionario dipendente dott. Persona_1
a ciò designato con conferimento incarico del 16.02.2024 prot. 87/24/INT/A-1, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c. all'indirizzo di p.e.c. Email_1
- parte resistente o opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata il 22 dicembre
2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 2 febbraio 2024 (e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in data 8 febbraio 2024 al ), l'Avv. Luca Macci ha adito l'intestato Tribunale, Controparte_1 proponendo opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso in data 9 dicembre 2023, depositato in data 11 dicembre 2023 e notificatogli in data 10 gennaio 2024, con il quale il G.I.P. del
Tribunale di Teramo ha liquidato in suo favore la somma complessiva di €
1.411,67, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva dal medesimo espletata nel procedimento penale n. 1709/2022 R.G.N.R. in favore di , e , suoi assistiti, in qualità di Parte_1 CP_2 CP_3 persone offese del reato (cfr. doc. 1).
In sintesi, a sostegno dell'opposizione, l'Avv. Macci, dopo aver premesso di aver chiesto, per i tre assistiti sopra menzionati, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che veniva loro riconosciuta dal G.I.P. del Tribunale di Teramo con altrettanti decreti di ammissione (n. 1272/2023 per sub doc. 2, n. Parte_1
1279/2023 per sub doc. 3 e n. 1287/2023 per sub doc. CP_2 CP_3
4), ha esposto che:
- i signori , e , a mezzo di esso difensore, Parte_1 CP_2 CP_3 hanno spiegato autonomi atti di opposizione alla richiesta (del 22 giugno
2023) di archiviazione del P.M., con riferimento alla condotta che li riguardava personalmente;
- a seguito dell'ordinanza del 7 novembre 2023 di archiviazione emessa dal
G.I.P., esso difensore ha depositato tre autonome istanze di liquidazione per il compenso professionale, tenuto conto delle tre parti offese assistite ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato (cfr. documenti nn. 8, 9 e 10);
- senonché, il G.I.P., con il decreto qui impugnato, ha operato per le predette tre parti offese un'unica liquidazione per la somma complessiva di € 1.411,67
(oltre accessori di legge), ottenuta, applicando i parametri medi, con duplice riduzione del 30% ai sensi dell'art. 12, co. II D.M. %%/2014 e di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002, così incorrendo “in un macroscopico errore di computo e di parametrazione, dando luogo ad un provvedimento abnorme, assolutamente illegittimo, derivante da una errata applicazione ed interpretazione autentica del disposto dell'art. 12, comma 2 del D.M. 55/2014”;
- infatti, il G.I.P. ha ritenuto che le parti processuali avessero identica posizione
2 processuale, “pur essendo le richieste delle singole parti offese differenti ed autonome” per ogni parte, essendo stati depositati “n. 3 formali atti di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. per ogni parte processuale”;
- peraltro, va sottolineato che, quand'anche vi fosse stata identità di posizione processuale, l'art. 12, comma II D.M. 55/2014, richiamato dallo stesso giudicante, prevede un aumento, per le ulteriori parti nell'ambito di una liquidazione unica, sulla liquidazione base dovuta per un unico assistito, del
20% per ogni parte, mentre la successiva previsione, allo stesso secondo comma, della riduzione del 30% applicata dal Giudice fa riferimento a liquidazioni autonome effettuate per ogni soggetto, con il corollario per cui, per la riduzione prevista da tale disposizione, il G.I.P. avrebbe dovuto procedere a liquidazioni distinte, riducendo del 30% le ulteriori liquidazioni oltre la prima, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità espressasi in relazione all'art. 5 del D.M. 55/2014 specularmente previsto in ambito civile;
- ancora, il G.I.P. di Teramo, operando una riduzione del 30% e poi ulteriormente una riduzione di 1/3 per essere la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha operato una riduzione totale degli onorari superiore del 50%, ossia da € 3.025,00 ad € 1.411,67, così violando l'art. 12, primo comma
D.M. 55/2024;
- infine, a corroborare l'illegittimità del decreto impugnato, deve sottolinearsi la circostanza che, nell'ambito dello stesso procedimento penale, è stata liquidata, in favore di altro difensore (in specie l' Avv. Odette Frattarelli) di altra parte offesa ammessa al patrocinio dello Stato (in specie la sig.ra CP_4
che ha effettuato sostanzialmente la medesima attività di opposizione
[...] alla richiesta di archiviazione e di partecipazione all'udienza di trattazione in camera di consiglio, una somma più alta rispetto a quella liquidata invece in suo favore, risultando così “l'incongruità della liquidazione operata in favore del sottoscritto difensore che ha assistito e compiuto attività difensiva per 3 parti offese, nello stesso procedimento ed ha ottenuto una liquidazione addirittura di gran lunga inferiore rispetto a chi ha compiuto attività per un'unica parte offesa”.
- da ultimo, il provvedimento impugnato non solo viola il D.M. 55/2014 ma altresì lo stesso Protocollo adottato da Codesto Tribunale di cui il G.I.P. è firmatario.
Pertanto, l'Avv. Macci ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito riformare il decreto impugnato e, per l'effetto, liquidare in favore dell'Avv. Luca Macci del foro di Teramo, difensore delle parti ammesse al patrocinio a
3 spese dello Stato, il compenso professionale indicato nelle già depositate istanze di liquidazione (vedasi All2 -All3 -All4), procedendo a - nr. 3 liquidazioni autonome pari ad € 2.016,00 per la prima, ad € 1.411,20 per la seconda ad € 1.411,20 per la terza;
- in via subordinata, procedendo ad una liquidazione unica pari ad 2.822,40 (liquidazione base già ridotta di 1/3 per gratuito patrocinio = € 2.016,67, aumentata del 20% per l'altra parte rappresentata per € 402,86 ed ulteriormente aumentata del 20% per l'altra parte rappresentata per € 402,86) o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le posizioni processuali delle parti e delle fasi processuali effettivamente svolte, con l'ulteriore liquidazione delle spese relative al presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 16 maggio 2024, si è costituito in giudizio il
, chiedendo la reiezione dell'opposizione avversaria e, Controparte_1 in via subordinata, la liquidazione del compenso ritenuto di giustizia secondo le previsioni ex D.M. 55/2014, sulla scorta delle considerazioni che di seguito si riassumono:
- sussiste piena identità processuale delle tre persone offese assistite dall'Avv.
Macci, come si evince dal contenuto, praticamente identico, dei tre atti di opposizione all'archiviazione depositati dall'odierno opponente;
- è infondata la doglianza dell'avvocato/ricorrente concernente il mancato riconoscimento, per ciascuna parte ulteriore, dell'aumento del 20% previsto dall'art. 12, co. II D.M. 55/2014, avendo il potere giudiziale di maggiorazione natura discrezionale;
- parimenti infondata è la doglianza di errata applicazione della riduzione operata dal Giudice ai sensi dall'art. 12, co. II D.M. 55/2014, sottolineando come, al riguardo, il ricorrente abbia richiamato, a supporto delle proprie ragioni, diverse pronunce di legittimità, che, tuttavia, hanno avuto modo di affrontare l'interpretazione delle riduzioni previste dall'art. 5 (D.M.
55/2014), applicabile solamente all'ambito civile, come tali non estensibili al decreto qui impugnato, emesso all'esito di un procedimento penale, risultando, in definitiva, la diminuzione operata dal G.I.P. non censurabile;
- quanto invece alla lamentata riduzione totale dell'onorario superiore al 50%,
è evidente l'errore di interpretazione dell'art. 12, co. I D.M. 55/2014 in cui è incorso l'Avv. Macci, giacché il range di maggiorazione (fino all'80%) o di diminuzione (fino al 50%) previsto dalla norma non riguarda il compenso complessivamente liquidato, ma i valori medi tabellari.
Alla prima udienza celebrata in data 10 giugno 2024, il Tribunale, letto
4 l'art. 281-terdecies c.p.c., ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 novembre 2024, poi differita, con provvedimento del 16 novembre 2024, all'udienza odierna (22 dicembre 2025).
Quindi, all'esito della odierna udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta da entrambe le parti, lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio, al cui termine la causa
è stata decisa come di seguito.
In via preliminare, occorre precisare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 D.P.R. 115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022
n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, per cui deve darsi atto della tempestività del ricorso proposto dall'Avv. Macci, in quanto il decreto di liquidazione opposto gli è stato notificato in data 10 gennaio 2024 ed il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio oppositivo
è stato depositato in data 2 febbraio 2024.
Sempre in rito, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva della parte ricorrente, dovendosi rammentare che, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce un rapporto professionale fra il difensore e la parte ammessa al beneficio, ma soltanto tra il difensore e lo Stato: di conseguenza, unico legittimato alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione in ipotesi di contestazione delle somme riconosciute a titolo di compenso è il difensore (cfr. Cass. n. 1539 del
27 gennaio 2015, in virtù della quale legittimato a proporre opposizione al provvedimento di liquidazione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina
l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
Ancora, deve essere rammentato che il procedimento di opposizione a liquidazione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un procedimento o di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso, trattandosi di una controversia di natura civile che incide su un diritto soggettivo patrimoniale.
Ciò premesso, nel merito, l'opposizione spiegata dall'Avv. Macci merita di trovare accoglimento per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
Anzitutto, corre l'obbligo precisare che sussiste piena identità processuale
5 delle tre persone offese, tutte ammesse al patrocinio a spesse dello Stato, assistite dall'Avv. Macci, ossia dei sig.ri e , Parte_1 CP_2 CP_3 identità processuale che emerge in modo pacifico ed evidente dalla piana lettura dei tre atti di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p. depositati dall'Avv.
Macci sub doc. 5 allegato al ricorso, i quali, fatta eccezione (oltre che ovviamente per le generalità delle pp.oo. opponenti) per una lapidaria frase (“Inoltre il sig.
[...]
ha ricevuto tutte le comunicazioni di rigetto da parte dello Sportello Unico Persona_2 per L'immigrazione di Teramo delle domande di emersione a fine anno 2020 e mai ha dato riscontro alle stesse negandone la titolarità ed anzi in alcuni casi contattato dallo
Sportello Unico chiedeva tempo al fine si sistemare la situazione.”) contenuta a p. 3 soltanto dell'atto di opposizione di e non anche in quello di Parte_1 [...]
e , sono in ogni singola parola identici e perfettamente CP_2 CP_3 sovrapponibili, non presentando diversificazioni nella parte motiva, né tanto meno nelle conclusioni rassegnate, contrariamente a quanto affermato dall'avvocato/ricorrente.
Chiarita così la indiscutibile identità di posizione processuale delle tre parti assistite dall'Avv. Macci, il Tribunale osserva quanto segue in merito all'applicazione della disciplina di cui all'art. 12, secondo comma D.M. 55/2014, richiamata nel decreto qui impugnato.
Si è detto che l'odierno opponente ha sostenuto che, anche a voler ritenere che i tre patrocinati versino in identica posizione processuale, in ogni caso, l'art. 12, comma II D.M. 55/2014, richiamato dal G.I.P. nel decreto impugnato, “prevede un aumento, per le ulteriori parti nell'ambito di una liquidazione unica, sulla liquidazione base dovuta per un unico assistito, del 20% per ogni parte. La successiva previsione allo stesso comma, applicata dal Giudice della riduzione del 30% fa riferimento
a liquidazioni autonome effettuate per ogni soggetto”, con il corollario per cui il G.I.P., per la invocata riduzione prevista da tale disposizione, avrebbe dovuto procedere a liquidazioni distinte, riducendo del 30% le ulteriori liquidazioni oltre la prima, aggiungendo che, “In ambito civile, il D.M. 55/2014 prevede all'art.5 gli stessi criteri di liquidazione in caso di assistenza di più parti e la giurisprudenza ha avuto modo di precisare il senso della riduzione del 30%, che è riferito alla circostanza in cui si proceda ad autonome liquidazioni per ogni parte assistita (vedasi Cass. Civ. Sez.II
10/11/1988 n.6056, nonché Cass. Civ. Sez. II 02.11.1993 n.10805” (cfr. p. 4 ricorso).
Ora, va precisato che la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'avvocato/opponente a suffragio della tesi dell'erronea applicazione della riduzione prescritta dall'art. 5 D.M. 55/2014, essendo datata al 1988 ed al 1993,
6 non può, prima ancora che giuridicamente, logicamente riferirsi all'art. 5 del
D.M. 55/2014, non ancora esistente al momento dei provvedimenti di legittimità richiamati, che infatti si riferiscono, a ben vedere, all'art. 5, comma quarto dell'allora vigente D.M. 31 ottobre 1985 di approvazione della tariffa forense (in base al quale, nei casi di difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale può essere liquidato un compenso unico aumentabile del 20% per ogni parte, sino ad un massimo di sei, ovvero un compenso autonomo secondo tariffa ridotto del
30% quando la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari in fatto e in diritto).
Ciò detto, deve invece osservarsi, per completezza d'indagine, che è possibile scorgere una simmetria normativa, nel D.M. 55/2014, fra da un lato l'art. 4 (contenuto nelle disposizioni concernenti l'attività giudiziale) e, dall'altro lato,
l'art. 12, secondo comma (contenuto nelle disposizioni concernenti l'attività penale), che è quello applicato nel decreto di liquidazione oggetto della presente opposizione.
Più nello specifico, il secondo comma dell'art. 4 prevede che, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre
i primi dieci, fino a un massimo di trenta. (…)”, mentre il quarto comma dispone che,
“Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Allo stesso modo, l'art. 12, secondo comma, al primo periodo prevede che
“Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta” e, al terzo periodo, dispone che, “Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Ebbene, dall'esegesi complessiva dell'ultima disposizione normativa (che
è quella invocata dal giudice autore del decreto qui impugnato per la operata
7 riduzione del 30%), emerge che, nell'ipotesi in cui il difensore assista più soggetti
(da un minimo di dieci ad un massimo di trenta) che rivestono la medesima posizione procedimentale/processuale, sussiste il potere discrezionale del giudice di aumentare, in favore del difensore che assiste sino a un massimo di dieci soggetti, il compenso unico per ogni soggetto - oltre il primo - nella misura del 30 % e, in favore del difensore che assiste sino a un massimo di trenta soggetti, il compenso unico per ogni soggetto - oltre i primi dieci - nella misura del 10 %
(art. 12, secondo comma, primo periodo).
Se però, sempre nell'ipotesi in cui il difensore assista più soggetti che rivestono la medesima posizione procedimentale/processuale, l'attività difensiva espletata non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti assistiti – esattamente come nel caso di specie – “il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento” (art. 12, secondo comma, terzo periodo), locuzione, questa, che non va, rectius non può essere intesa (come invece ha fatto il G.I.P.) nel senso che al difensore compete un unico compenso diminuito fino al
30%, ma che, invece, non può che essere intesa nel senso che il giudice deve procedere a liquidazioni autonome per ogni soggetto assistito e le ulteriori liquidazioni, oltre la prima, sono ridotte in misura non superiore al 30%.
Del resto, la descritta interpretazione, oltre che trovare pieno conforto nella littera legis (interpretazione letterale), risponde anche ad esigenze logiche e di giustizia sostanziale: infatti, in presenza di un avvocato che difenda più soggetti che si trovano nella identica posizione processuale e che adotti una linea difensiva sovrapponibile per tutti gli assistiti non essendoci specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti, il relativo compenso non va liquidato unitariamente con abbattimento del 30%, perché, così ragionando, si finirebbe di fatto per “punire” (attraverso la riduzione del compenso) quel difensore ed una simile “sanzione” risulterebbe irrazionale e priva di senso, mentre il compenso deve essere liquidato tante volte quanti sono gli assistiti, con la riduzione, fino ad un massimo del 30%, delle liquidazioni ulteriori rispetto alla prima (“piena”), consentendo infatti una simile interpretazione di contemperare e bilanciare, da un lato, l'effettiva moltiplicazione dell'attività materiale difensiva in base al numero degli assistiti e, dall'altro lato, l'omogeneità della strategia difensiva seguita in ragione della medesimezza della posizione processuale da questi ultima rivestita.
8 La correttezza di una simile interpretazione la si può apprezzare ancor di più se si considera che, nello stesso processo penale, ad altro professionista che ha difeso un'altra (e sola) persona offesa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato, a titolo di compensi, un importo più elevato rispetto a quello che è stato invece riconosciuto all'Avv. Macci (odierno opponente), che ha assistito e compiuto attività difensiva per tre persone, sia pur versanti nella medesima posizione processuale.
Pertanto, la domanda avanzata in via principale dall'Avv. Macci merita di essere accolta, dovendosi procedere a liquidare il compenso in suo favore tante volte quante sono le persone assistite (i.e. e Parte_1 CP_2 CP_3
) - e dunque dovendosi procedere a tre liquidazioni - con la riduzione, al
[...]
30%, delle liquidazioni ulteriori rispetto alla prima e ferma, in ogni caso, la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002, che deve essere imprescindibilmente applicata per tutte e tre le liquidazioni, trattandosi di soggetti tutti e tre ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Quindi, procedendo con la prima delle tre liquidazioni, tenuto conto della liquidazione “base” per l'attività difensiva espletata avanti al G.I.P. con valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, si ottiene la somma di €
3.025,00, che, ridotta di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002, diviene di € 2.016,67, arrotondata quindi a € 2.016,00 (come richiesto dall'Avvocato opponente ed anche per semplicità di calcolo), oltre accessori di legge;
a questo punto, per la seconda e la terza liquidazione (di pari importo), occorre muovere dalla prima liquidazione (già ridotta di un terzo per il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato) di € 2.016,00 e ridurla ulteriormente del 30% in applicazione dell'art. 12, secondo comma (terzo periodo) D.M. 55/2014, pervenendo così alla somma di €
1.411,20, oltre accessori di legge.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza del dicastero opposto e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014
e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte e del rito (necessariamente) utilizzato, che esonera le parti dal deposito degli scritti difensionali (risultando infatti irrituale la comparsa conclusionale depositata il 25 ottobre 2024 dall'Avv. Macci) e con esclusione della fase istruttoria, trattandosi di causa dalla natura eminentemente documentale.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G. 242/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'Avv. Luca Macci, e quindi in riforma del decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dal
G.I.P. del Tribunale penale di Teramo in data 9 dicembre 2023 e depositato in data 11 dicembre 2023, in favore dell'Avv. Luca Macci, a titolo Pt_2 di compenso professionale per l'attività difensiva dal medesimo espletata nel procedimento penale n. 1709/2022 R.G.N.R. in favore di , Parte_1 [...]
e , suoi assistiti, in qualità di persone offese del reato, CP_2 CP_3 ed ammessi al patrocinio a spese dello Stato:
- la somma di € 2.016,00 (pari all'importo di € 3.025,00 ridotto di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- la somma di € 1.411,20 (pari all'importo di € 2.016,00 - già ridotto di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002 - ed ulteriormente ridotto del 30% in applicazione dell'art. 12, secondo comma, terzo periodo D.M. 55/2014), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- la somma di € 1.411,20 (pari all'importo di € 2.016,00 - già ridotto di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002 - ed ulteriormente ridotto del 30% in applicazione dell'art. 12, secondo comma, terzo periodo D.M. 55/2014), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
2. CONDANNA il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, alla refusione, in favore dell'opponente Avv. Luca Macci, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 852,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi (C.U. e marca da bollo), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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