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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/11/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 424 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2021
TRA
nato a [...] l'[...], ivi residente in Parte_1
Viale Giudice Antonino Saetta n. 79/A (c.f.: ) e CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 in via Mariano Stabile n. 62 (c.f.: ) ,rappresentati e difesi giusta C.F._2 procura alle liti in atti, dall'avv. Antonio La Cola del Foro di Agrigento, nato a
Caltanissetta il 24 settembre 1991 nel cui studio in Canicattì, via Giuseppe Garibaldi n.
140 sono elettivamente domiciliati
(ATTORE)
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, Avv. Ettore Di Ventura, rappresentato e difeso, giusta procura in atti e determinazione sindacale n. 40/2021, dall'Avv. Loredana iscritto all'Elenco Speciale, annesso all'Albo degli Avvocati di Agrigento, quale Avvocato addetto all'Ufficio Legale istituito presso il Comune di Canicattì, presso il cui ufficio è anche elettivamente domiciliato, in Canicattì nel C.so Umberto I, n° 57,
(CONVENUTI )
OGGETTO: USUCAPIONE.
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 05.02.2021, gli attori convenivano in giudizio il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per Controparte_2 chiedere al Tribunale di Agrigento adito di “- ritenere e dichiarare, che i signori Pt_1
e , per le ragioni di cui in premessa, hanno acquistato ai
[...] Parte_2 sensi dell'art. 1158 c.c., in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà dei beni immobili descritti in premessa, individutati in Catasto Terreni del Comune di Canicattì
– Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento – entrambi al Foglio di Mappa
54: il primo lotto esteso complessivamente mq. 1449, ricadente sulle particelle 1284 (di are 12.62) e 1290 (di are 01.87); il secondo lotto esteso complessivamente mq. 659, foglio di mappa n. 54, particelle 993 di are 1.35 – 994, di are 2.50 – 1291 di are 1.76, nonché porzioni della particella 1292 estesa circa mq 98,00 delimitata dalle partt. 989,
1291, da viale Giudice Rosario Livatino e restante porzione della particella 1292 prospiciente la part. n. 1462 di proprietà ”. - Conseguentemente, ordinare al Pt_3
Conservatore dei RR. II. di Agrigento di effettuare la trascrizione della emittenda sentenza;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Premettono gli attori di possedere da oltre vent'anni, uti domino, in modo continuativo ed ininterrotto, pacifico ed alla luce del sole, due lotti di terreno di proprietà del
Comune di Canicattì situati entrambi – a pochi metri di distanza l'uno dall'altro – nel centro abitato di Canicattì, lungo la via Ciaccio Montalto;
che detti lotti risultano catastalmente intestati ancora oggi al precedente proprietario, signor Parte_4 che li cedette al Comune di Canicattì nell'anno 1991; che il primo di detti terreni (Lotto di terreno n. 1), esteso complessivamente mq. 1449, risulta censito in Catasto Terreni del Comune di Canicattì – Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento, al Fg.
54, particelle 1284 (di are 12.62) e 1290 (di are 01.87); confina con la via Bufalino, con la via Ciaccio Montalto, con la particella 8199 – quest'ultima edificata dalla società di costruzione “C.E.MA. s.r.l.”-, con la particella 1686 (proprietà e con la Per_1 particella 1287; il tutto ricadente in “Aree vincolate per attrezzature di interesse locale nei piani esecutivi vigenti” del P.R.G. del Comune di Canicattì; che il secondo lotto
(Lotto di terreno n. 2) risulta censito in Catasto Terreni del Comune di Canicattì al Fg.
54 particelle 993 di are 1.35 – 994, di are 2.50 – 1291 di are 1.76, nonché su porzioni della particella 1292 estesa circa mq 98,00; il tutto, per una superficie complessiva di
Pag. 2 di 8 mq. 659 circa, confina con il Viale Giudice Rosario Livatino, con particelle 1318 e 1289
( , con particella 750 oggi identificata con la particella 8381 (di proprietà Per_1
), con particella 989 estesa are 02,50 (di proprietà e con la restante Per_2 Parte_1 porzione della particella 1292 prospiciente la part. n. 1462 di proprietà Il tutto Pt_3 ricadente in “Aree vincolate per attrezzature di interesse locale nei piani esecutivi vigenti” del P.R.G. del Comune di Canicattì.
Deducono gli attori di avere esercitato il possesso dei terreni da oltre un ventennio, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
al contrario il convenuto si sarebbe disinteressato agli stessi, non avendo mai contestato il CP_1 possesso altrui.
Narrano di essersi presi cura e di avere posseduto animo domini detti terreni a partire dall'anno 1997, allorquando dette aree si presentavano, già da alcuni anni, in stato di totale abbandono e degrado, provvedendo periodicamente all'aratura degli stessi e mantenendoli puliti e liberi dalle erbacce e dai rifiuti;
che sempre nell'anno 1997 provvedevano alla sostituzione della vecchia recinzione in filo spinato e paletti in legno presente sul Lotto di terreno n. 1, lungo il confine con la via Bufalino e via Ciaccio
Montalto, facendo impiantare una nuova in rete metallica e paletti in calcestruzzo, a chiusura della quale veniva posto un cancello in lamiera zincata;
che, quanto al lotto di terreno n. 2, esso è stato in pari misura posseduto da questi ultimi come res propria, curato e periodicamente pulito;
mentre è rimasto privo di recinzione in quanto più internato e di fatto inaccessibile a terzi.
Concludono, gli attori che sono pertanto maturati tutti i presupposti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto in favore degli stessi, per maturata usucapione, della proprietà dei terreni per cui è causa, avendoli gli stessi posseduti uti domini in modo continuato, pacifico e manifesto per oltre vent'anni.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Comune di Canicattì, contestando in fatto ed in diritto la domanda di accertamento dell'usucapione della proprietà dei lotti di terreno e chiedendone il rigetto.
Deduce la difesa del che i terreni per cui è causa ricadono nell'ambito del CP_1 vigente PRG in zona C1, in “Aree vincolate per attrezzature di interesse locale nei piani esecutivi vigenti” e fanno parte del “Piano di lottizzazione (pratica Parte_4
Pag. 3 di 8 urbanistica n. 1/89), approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 134 del
20/03/1990 e relativa “Convenzione per la lottizzazione delle aree in zona C1 del Piano
Regolatore Generale di proprietà del Sig. ”, stipulata con atto Parte_5 notarile del 9/05/1991 (rep. n. 20083 – racc. n. 8080) tra il Comune di Canicattì ed il lottizzante IG , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_5 deceduto il 27/02/1995, de cuius degli odierni attori, con la quale il Sig.
[...]
ha ceduto a titolo gratuito al Comune di Canicattì la proprietà dell'area Parte_5 estesa mq. 7043, di cui mq. 2693 necessaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e mq. 4350 necessaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, ubicata nel Comune di tra le quali sono comprese CP_1 le particelle oggetto del presente giudizio.
Dalla natura dei detti beni deriva la inammissibilità e/o infondatezza della domanda di accertamento dell'usucapione proposta da parte avversa.
Il Comune contesta altresì il possesso ad usucapionem per mancanza dei presupposti di legge, chiedendo il rigetto della domanda per inammissibilità o per infondatezza della domanda di parte attrice, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurata la causa, alla prima udienza di comparizione sono stati concessi i richiesti termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.. Ammessa la documentazione depositata da entrambe le parti e ammessi i mezzi di prova (deposizione per testi come articolata da parte attrice con memoria istruttoria ex art 183 VI co cpc con i testi ivi indicati), una volta assunte le testimonianze all'udienza del 24.10.2025, con ordinanza del 03.03.2023 il GI ordinava al Comune di Canicattì di depositare idonea certificazione attestante la tipologia dei beni oggetto di contestazione.
In data 31.05.2023 è stato in effetti depositato certificato di destinazione urbanistica emesso dal Comune delle aree oggetto di causa.
Precisate le conclusioni la causa è stata rinviata ex art 281 sexies con la concessione dei termini per note conclusive a ritroso e, infine, la controversia è stata decisa all'esito di udienza svoltasi ex art 127 ter cpc.
La domanda attorea, alla luce del compendio documentale e della istruzione probatoria svolta nel corso del giudizio, si è rivelata infondata e pertanto non può essere accolta, per le seguenti motivazioni.
Pag. 4 di 8 La controversia che occupa verte principalmente sul riconoscimento dell'usucapione di due terreni indicati dagli attori come posseduti dagli stessi uti dominus.
L'usucapione rappresenta uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali di godimento, fondato sul possesso continuato, pubblico, pacifico e non interrotto per un periodo determinato dalla legge (artt. 1158 ss. c.c.).
Presupposti sono dunque il possesso continuato (elementi oggettivo e soggettivo); la durata ventennale (salve le ipotesi di usucapione abbreviata); la non interruzione e contestazione del possesso.
Per acquisire la proprietà di un terreno con l'usucapione, è necessario innanzitutto dimostrare che si abbia posseduto il bene per almeno 20 anni, uti dominus; e che la detenzione sia stata acquisita nec vi, nec clam, nec precario.
Per dimostrare la coesistenza dei predetti elementi, gli attori hanno articolato prova testimoniale, ammessa dal Giudicante.
Analizzando le risultanze delle prove non può dirsi però raggiunto lo scopo prefigurato dagli attori.
Il sig. , ha confermato le circostanze di cui ai nn. 3) e 4) della memoria Testimone_1 istruttoria ex art 183 VI co n 2 di parte attrice - “Vero è che sin dal 1997 e sino ad oggi, su incarico dei signori e , mi reco periodicamente con la mia Pt_2 Parte_1 mini-pala meccanica presso i due lotti di terreno siti in Canicattì, aventi accesso rispettivamente da via Ciaccio Montalto e vicolo Pio La Torre, per ripulirli dalle erbacce secche, spietrarli e liberarli dagli oggetti abbandonati all'interno, che porto via con il mio camion” e “Vero è che accedo con la mia pala meccanica all'interno del lotto n.1 attraverso il cancello in lamiera grigliata posto a confine con la via Ciaccio Montalto;
che il cancello in questione mi viene sempre aperto dai signori che hanno le Parte_1 chiavi del catenaccio”.; ha precisato che “un lotto si trova accanto al Commissariato, mentre all'altro lotto (identificato in articolato con il termine n.1) accedo da un cancello che mi viene aperto dai Il lotto adiacente al commissariato non ha cancello Parte_1 ma una stradina.” e che “il lotto vicino al commissariato non è recintato”. Infine, il teste ha specificato quanto segue: “vado a pulire ogni volta che l'erba cresce o ci sono pietre
o rifiuti da rimuovere, con la frequenza di circa tre volte l'anno o anche di più”.
Pag. 5 di 8 In ordina alla tipologia di attività utile ad usucapire terreni, di recente la Corte di
Cassazione, nel tornare ad affrontare il tema dell'usucapione di un terreno, ha rigettato il ricorso di chi ne rivendicava la proprietà, dopo avere ribadito che la prova del possesso deve essere rigorosa e non può basarsi sulla semplice coltivazione, la quale è compatibile anche con la mera tolleranza del proprietario. Sul punto ha statuito che
“come più volte chiarito da questa Corte, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale
o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. nn. 1796/2022, 6123/2020, 17376/2018,
18215/2013, 7500/2006)”.
Pertanto, sulla base della recente giurisprudenza della Cassazione in materia di prova del possesso ad usucapionem non può essere considerata utile la testimonianza resa dal sig. che ha dichiarato di essere andato di tanto in tanto a ripulire i terreni dalle Tes_1 erbacce e dalle pietre.
Lo stesso può dirsi del teste , che ha affermato quanto segue: “con mio padre Tes_2 andavo a pulire le erbacce in un altro terreno, vicino, non recintato. Posso dire che ho cominciato nello stesso periodo in cui abbiamo recintato il primo terreno ma non so dire fino a che anno. Di certo andavamo una o due volte l'anno.”
Quanto, infine, alla testimonianza resa , il quale avendo Testimone_3 collocando la propria attività sui terreni di causa nell'intero periodo tra il 97 e il 2014, la deposizione non può essere considerata utile ai fini della dimostrazione del possesso ultraventennale necessario per usucapire beni immobili.
Non può dirsi, pertanto, dall'esame dei testi raggiunta la rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza del possesso ad usucapionem, per venti anni, ininterrotto e visibile, dei terreni oggetto di contenzioso da parte degli attori.
Di contro la difesa del contesta l'acquisto per usucapione, in quanto asserisce CP_1 la natura indisponibile dei detti beni, per essere stati i terreni ceduti a titolo gratuito al
Comune di Canicattì con atto registrato a Canicattì il 27.05.1991, versato in giudizio, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, giusta
Pag. 6 di 8 convenzione di lottizzazione tra il e il dante causa degli attori CP_1 Parte_5
.
[...]
Sul punto, sul tema della possibilità di usucapione su beni appartenenti alla pubblica amministrazione, è d'ausilio la recente ordinanza della Cassazione n. 33934/2024 resa in un caso analogo a quello che occupa, in relazione alle vicende di cessione volontaria del bene e alla successiva permanenza del privato nell'immobile.
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da due privati cittadini per l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di alcuni immobili siti in
Roma, oggetto di precedente cessione volontaria in favore del Comune nell'ambito di una convenzione urbanistica.
I ricorrenti sostenevano di avere posseduto gli immobili uti domini, in modo continuo, pubblico e pacifico per oltre vent'anni, curandone la manutenzione e fissandovi la residenza. Il Comune resisteva affermando che la permanenza degli attori nell'immobile era giustificata dalla loro nomina a custodi e che la cessione volontaria aveva trasferito la proprietà, facendo venir meno l'“animus possidendi”.
Il Tribunale e la Corte d'Appello rigettavano la domanda di usucapione, accogliendo la domanda riconvenzionale di rilascio avanzata dal Comune. Gli attori ricorrevano per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali.
L'ordinanza della Cassazione chiarisce che la cessione volontaria dell'immobile, a seguito di convenzione urbanistica, determina il trasferimento della proprietà in favore della pubblica amministrazione. Da quel momento, il rapporto materiale del precedente proprietario con il bene si configura come mera detenzione nomine alieno e non più come possesso ad usucapionem.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, a seguito della cessione, la permanenza del privato nell'immobile può avvenire solo a titolo di detenzione, salvo che non intervenga un atto di interversione del possesso idoneo a far riacquistare
l'animus rem sibi habendi (Cass. Sez. U, n. 651/2023; Cass. 23850/2018). La perdita dell'animus possidendi è effetto naturale della cessione volontaria o dell'espropriazione,
e il successivo mantenimento della relazione materiale con il bene da parte dell'ex proprietario deve essere giustificato da un titolo diverso, ovvero da un atto di interversione chiaro e inequivoco (Cass. 6742/2014). L'atto di interversione del
Pag. 7 di 8 possesso consiste in un comportamento che manifesta in modo inequivoco la volontà di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario, in contrasto con il diritto di costui. La semplice permanenza nell'immobile, il pagamento delle utenze, la manutenzione ordinaria o la custodia non sono sufficienti: occorre un atto esteriore, noto al proprietario, che segnali la volontà di detenere il bene come proprio.
Nel caso esaminato dalla Cassazione come nel caso oggetto di esame nel giudizio che occupa, la Corte ha ritenuto che i lavori di recinzione e ristrutturazione, o di pulizia dei terreni, non fossero idonei a fondare l'usucapione.
Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie, della documentazione in atti e della giurisprudenza della Cassazione elaborata per casi analoghi a quello che occupa non possono ritenersi dimostrati i presupposti dell'acquisto da parte degli attori dei terreni per cui è causa per usucapione.
Data la complessità della materia e la continua evoluzione di matrice giurisprudenziale si ritiene giustificata una pronuncia di compensazione delle spese di lite e processuali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, rigetta la domanda di parte attrice.
Compensa le spese legali.
Agrigento, 19.06.2025 Il G.O.P. Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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