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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/10/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3808/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con l'avv. MARINO Parte_2 C.F._2
CAVESTRO
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), rappresentata dalla procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), con l'avv. VINCENZO FEDELE CP_2 P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
1 Nel merito
- dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
938/2024 r.g. 2428/2024 concesso dal Tribunale di Vicenza il 13.06.2024 per le ragioni esposte e comunque in quanto palese-mente infondato in fatto ed in diritto;
- dichiarare ed accertare l'intervenuta prescrizione del credito azionato monitoriamente ed in conseguenza dichiarare che nulla è dovuto dagli op-ponenti;
In subordine
- accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche del contratto di finanziamento;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione monitoria nei confronti dei soci senza la preventiva escussione del patrimonio sociale.
In ogni caso
- spese e competenze di causa rifuse.
Per parte convenuta opposta
Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa e rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze di lite
MOTIVAZIONE
AT
Il 4.3.2008 ha concesso ad Parte_3 CP_3
e c. un finanziamento di € 30.000,00 per l'acquisto di un furgone. In data Parte_1
20.4.2018 la banca, divenuta ha ceduto il credito, passato a sofferenza Controparte_4 il 12.2.2011, a Controparte_1
2 Difetto della condizione di procedibilità di cui agli artt. 5 e 5 bis del D.L.vo n 28/2010
Con ricorso 7.6.2024, rappresentata da giusta procura, Controparte_1 Controparte_2 ha chiesto venisse ingiunto a e , quali soci della Pt_1 Parte_1 Parte_2
s.n.c. debitrice principale, il pagamento di € 17.648,83, pari al credito residuo della ricorrente.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso, n. 938/24, gli ingiunti e Parte_1
hanno proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, il mancato esperimento Parte_2 della mediazione obbligatoria di cui al D.L.vo n. 28/10.
Con ordinanza 8.4.2025 il Tribunale ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. della convenuta opposta e assegnato alle parti termine di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, con onere a carico della parte opposta. Nell'ordinanza è stato evidenziato che, vertendosi in tema di contratti bancari,
l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 D.L.vo n.
28/2010, sull'oggetto della domanda monitoria, costituisce condizione di procedibilità, sicché la mancata attivazione dello stesso, a seguito della pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avrebbe comportato la revoca del decreto stesso.
All'udienza del 18.9.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e fissata al fine di verificare la condizione di procedibilità, il giudice ha osservato che nessuna delle parti aveva dedotto o provato l'attivazione della mediazione obbligatoria e ha rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.10.2025.
Per tale udienza, anch'essa svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la convenuta opposta ha dedotto di avere attivato la mediazione obbligatoria, che avrebbe dato esito negativo, non avendo le parti raggiunto un accordo. Ha citato, a comprova, un documento 8, che tuttavia, come anche sottolineato da parte opponente, non è stato versato in atti.
3 Non essendovi prova dell'avvio della procedura di mediazione, deve dichiararsi, come previsto dall'art. 5 bis del D.L.vo n. 28/10, l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio e revocarsi il decreto ingiuntivo.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta opposta.
Esse vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa. Viene applicata una maggiorazione del 15% ex art. 4 comma 1 bis del DM n.
55/14; mentre, stante l'identità delle questioni e delle pretese in fatto ed in diritto dei due opponenti, nessuna maggiorazione viene applicata per la pluralità degli assistiti, in forza della combinata applicazione dei commi 2 e 4 del DM n. 55/14 (Cass. n. 10367/24, rv. 670780).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara improcedibile, per difetto della condizione di procedibilità prevista dagli articoli 5 e 5 bis del D.L.vo n. 28/10, la domanda proposta da Controparte_1 rappresentata come indicato in epigrafe, avverso e Parte_1 Parte_2
, con il ricorso per decreto ingiuntivo del 7.6.2024 (n. 2428/24 R.G.);
[...]
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 938/24;
3) condanna rappresentata come indicato in epigrafe, a rifondere a Controparte_1
e in solido le spese del presente giudizio, Parte_1 Parte_2 liquidate in € 5.748,93, di cui € 4.872,55 per compensi, € 145,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 17 ottobre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con l'avv. MARINO Parte_2 C.F._2
CAVESTRO
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), rappresentata dalla procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), con l'avv. VINCENZO FEDELE CP_2 P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
1 Nel merito
- dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
938/2024 r.g. 2428/2024 concesso dal Tribunale di Vicenza il 13.06.2024 per le ragioni esposte e comunque in quanto palese-mente infondato in fatto ed in diritto;
- dichiarare ed accertare l'intervenuta prescrizione del credito azionato monitoriamente ed in conseguenza dichiarare che nulla è dovuto dagli op-ponenti;
In subordine
- accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche del contratto di finanziamento;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione monitoria nei confronti dei soci senza la preventiva escussione del patrimonio sociale.
In ogni caso
- spese e competenze di causa rifuse.
Per parte convenuta opposta
Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa e rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze di lite
MOTIVAZIONE
AT
Il 4.3.2008 ha concesso ad Parte_3 CP_3
e c. un finanziamento di € 30.000,00 per l'acquisto di un furgone. In data Parte_1
20.4.2018 la banca, divenuta ha ceduto il credito, passato a sofferenza Controparte_4 il 12.2.2011, a Controparte_1
2 Difetto della condizione di procedibilità di cui agli artt. 5 e 5 bis del D.L.vo n 28/2010
Con ricorso 7.6.2024, rappresentata da giusta procura, Controparte_1 Controparte_2 ha chiesto venisse ingiunto a e , quali soci della Pt_1 Parte_1 Parte_2
s.n.c. debitrice principale, il pagamento di € 17.648,83, pari al credito residuo della ricorrente.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso, n. 938/24, gli ingiunti e Parte_1
hanno proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, il mancato esperimento Parte_2 della mediazione obbligatoria di cui al D.L.vo n. 28/10.
Con ordinanza 8.4.2025 il Tribunale ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. della convenuta opposta e assegnato alle parti termine di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, con onere a carico della parte opposta. Nell'ordinanza è stato evidenziato che, vertendosi in tema di contratti bancari,
l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 D.L.vo n.
28/2010, sull'oggetto della domanda monitoria, costituisce condizione di procedibilità, sicché la mancata attivazione dello stesso, a seguito della pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avrebbe comportato la revoca del decreto stesso.
All'udienza del 18.9.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e fissata al fine di verificare la condizione di procedibilità, il giudice ha osservato che nessuna delle parti aveva dedotto o provato l'attivazione della mediazione obbligatoria e ha rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.10.2025.
Per tale udienza, anch'essa svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la convenuta opposta ha dedotto di avere attivato la mediazione obbligatoria, che avrebbe dato esito negativo, non avendo le parti raggiunto un accordo. Ha citato, a comprova, un documento 8, che tuttavia, come anche sottolineato da parte opponente, non è stato versato in atti.
3 Non essendovi prova dell'avvio della procedura di mediazione, deve dichiararsi, come previsto dall'art. 5 bis del D.L.vo n. 28/10, l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio e revocarsi il decreto ingiuntivo.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta opposta.
Esse vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa. Viene applicata una maggiorazione del 15% ex art. 4 comma 1 bis del DM n.
55/14; mentre, stante l'identità delle questioni e delle pretese in fatto ed in diritto dei due opponenti, nessuna maggiorazione viene applicata per la pluralità degli assistiti, in forza della combinata applicazione dei commi 2 e 4 del DM n. 55/14 (Cass. n. 10367/24, rv. 670780).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara improcedibile, per difetto della condizione di procedibilità prevista dagli articoli 5 e 5 bis del D.L.vo n. 28/10, la domanda proposta da Controparte_1 rappresentata come indicato in epigrafe, avverso e Parte_1 Parte_2
, con il ricorso per decreto ingiuntivo del 7.6.2024 (n. 2428/24 R.G.);
[...]
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 938/24;
3) condanna rappresentata come indicato in epigrafe, a rifondere a Controparte_1
e in solido le spese del presente giudizio, Parte_1 Parte_2 liquidate in € 5.748,93, di cui € 4.872,55 per compensi, € 145,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 17 ottobre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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