Articolo 7 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 luglio 1952
Art. 7.
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro il 31 ottobre 1952, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-51.
Per gli anni successivi la ripartizione avra' sempre luogo entro il 31 ottobre precedente l'esercizio finanziario a cui e' attribuito lo stanziamento.
La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti,
Entrata in vigore il 30 luglio 1952