Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla sca- denza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 21565 anno 2024
TRA
nata a [...] il [...] c.f. elettiva- Parte_1 C.F._1 mente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I, 365 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo
Vitagliano, Angela Barretta e Anna Barretta che la rappresentano e difendono
RICORRENTE
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_1 difende
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della dal 5.1.2018 al 20.11.2019 e di non aver Parte_2 percepito il T.F.R.; che il datore di lavoro ometteva il pagamento del T.F.R. e che il pignoramento mobiliare dava esito negativo, così come il ricorso di fallimento che veniva dichiarato improcedibile;
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Si costituiva l' rappresentando che la ricorrente aveva presentato il ricorso amministrati- CP_1 vo il 26 luglio 2024, che lo stesso era stato accolto e pertanto e che in data 24 ottobre 2024, nei termini di legge, il Fondo di Garanzia aveva provveduto al pagamento della somma netta di Euro 2.270,03 a titolo di T.F.R. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del con- tendere o il rigetto del ricorso, tenendo conto che lo stesso è stato depositato senza attendere il termine dilatorio di 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo previsto ex art. 443
c.p.c. e 46 L. 88/89.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, dal momento che l'importo richiesto dalla ricorrente stato pagato.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del comportamento dell' che si è pronta- CP_1
2 mente attivato per la liquidazione e che parte ricorrente non ha atteso lo spirare del termine per il ricorso amministrativo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate
Napoli, lì
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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