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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3623/2024 r.g., introdotta da
01/03/1977 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MILEO PIERLUIGI;
C.F._1
(ROMANIA, 02/05/1979 , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MILEO PIERLUIGI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di Parte_1 Parte_2
essersi separati nell'anno 2020 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
- la casa coniugale di Via Corinaldo n. 77 ( condotta in locazione Pt_1
dal Sig. resterà in godimento a quest'ultimo, essendo la Parte_1
Sig.ra trasferitasi nel Comune di San Giustino (PG) con il Parte_2
figlio Persona_1
- i Sigg.ri e provvederanno ognuno Parte_1 Parte_2
al proprio mantenimento godendo entrambi di redditi propri;
- il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione dello stesso presso l'abitazione materna, potendo il Sig.
, tenuto conto della distanza dal Comune di residenza del Parte_1
minore e degli impegni lavorativi del ricorrente vederlo e tenerlo con sé
almeno un pomeriggio a settimana, orientativamente il mercoledì, dalle h.
15.00,00 alle 19.00 nonché per due week-end alternati ogni mese dalle h.
15.00 del venerdì alle h. 19.00 della domenica, ovvero fino alla mattina del lunedì curandone l'accompagnamento dello stesso a scuola, il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi e senza pregiudizio alcuno per il figlio;
per le vacanze natalizie, estive e pasquali restano fermi gli accordi raggiunti in sede di separazione, salvo diversi accordi tra i genitori e senza pregiudizio per le ragioni del minore;
- il Sig concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
corrispondendo la somma di € 120,00 mensili;
- le spese straordinarie mediche, ricreative, scolastiche, sportive e per viaggi studio sostenute nell'interesse del figlio saranno affrontate dai Per_1
genitori in ragione del 50% cadauno. Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 10/04/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3623/2024 R.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in in data Pt_1
10/04/2010 tra 01/03/1977) e Parte_1
(ROMANIA, 02/05/1979) trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 00161, parte 1, serie 04, Pt_1
anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3623/2024 r.g., introdotta da
01/03/1977 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MILEO PIERLUIGI;
C.F._1
(ROMANIA, 02/05/1979 , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MILEO PIERLUIGI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di Parte_1 Parte_2
essersi separati nell'anno 2020 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
- la casa coniugale di Via Corinaldo n. 77 ( condotta in locazione Pt_1
dal Sig. resterà in godimento a quest'ultimo, essendo la Parte_1
Sig.ra trasferitasi nel Comune di San Giustino (PG) con il Parte_2
figlio Persona_1
- i Sigg.ri e provvederanno ognuno Parte_1 Parte_2
al proprio mantenimento godendo entrambi di redditi propri;
- il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione dello stesso presso l'abitazione materna, potendo il Sig.
, tenuto conto della distanza dal Comune di residenza del Parte_1
minore e degli impegni lavorativi del ricorrente vederlo e tenerlo con sé
almeno un pomeriggio a settimana, orientativamente il mercoledì, dalle h.
15.00,00 alle 19.00 nonché per due week-end alternati ogni mese dalle h.
15.00 del venerdì alle h. 19.00 della domenica, ovvero fino alla mattina del lunedì curandone l'accompagnamento dello stesso a scuola, il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi e senza pregiudizio alcuno per il figlio;
per le vacanze natalizie, estive e pasquali restano fermi gli accordi raggiunti in sede di separazione, salvo diversi accordi tra i genitori e senza pregiudizio per le ragioni del minore;
- il Sig concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
corrispondendo la somma di € 120,00 mensili;
- le spese straordinarie mediche, ricreative, scolastiche, sportive e per viaggi studio sostenute nell'interesse del figlio saranno affrontate dai Per_1
genitori in ragione del 50% cadauno. Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 10/04/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3623/2024 R.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in in data Pt_1
10/04/2010 tra 01/03/1977) e Parte_1
(ROMANIA, 02/05/1979) trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 00161, parte 1, serie 04, Pt_1
anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi