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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N.201/2023 P.U. sub/1 R.R.D.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Annafrancesca Capone
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII .
letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 19 ottobre 2024 nell'interesse di Parte_1
viste le integrazioni fornite a seguito del provvedimento del16.11.2023;
letta la relazione presentata dal gestore della crisi, dott. ai sensi dell'art. 70 Persona_1
CCII;
considerato che la proposta formulata inizialmente prevedeva il pagamento dei creditori privilegiati al 100% ed il pagamento dei creditori chirografari al 10%, con il versamento di un importo complessivo di € 85.781,55 in rate mensili di € 1.429,70 (di cui € 429,70 provenienti dal suo stipendio ed i restanti € 1.000,00 dalla finanza fornita da ) per la durata di Parte_2
5 anni;
osservato che, a seguito delle precisazioni del credito a cura dei creditori Parte_3
e
[...] Parte_4 Parte_5
, il nuovo piano prevede un incremento temporale di sei mesi;
[...]
rilevato che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 07 febbraio 2025 il presente
Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
rilevato che le modifiche apportate al piano non comportino una nuova valutazione ai sensi dell'art. 67 CCII, posto che non sono state neppure sollevate eccezioni di merito da parte dei creditori;
atteso che, alla luce delle recenti linee-guida adottate da questo Tribunale e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 6 CCII come modificato con l'ultimo correttivo, le uniche spese in prededuzione sono i compensi dell'OCC/Gestore della Crisi, mentre vanno riconosciuti in via privilegiata, ma non in prededuzione, i compensi dell'advisor legale (che, in virtù delle previsioni delle linee-guida suddette, non potranno – di norma – superare il 60% del compenso riconoscibile all'OCC e dovranno essere liquidati secondo la Tariffa “volontaria giurisdizione” di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto delle concrete utilità conseguibili dal richiedente, ossia della differenza tra passivo e attivo della procedura); sicché, il piano deve intendersi corretto con le dette indicazioni con riferimento al compenso dell'avvocato;
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare.
Il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , come esposto nella relazione presentata dal dott. Parte_6 Persona_1
professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi,
dispone
che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;
dispone
più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_1
www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);
dà atto
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda
alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;
dichiara
chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 20.03.2025 Il Giudice Delegato
Dott.ssa Annafrancesca Capone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Annafrancesca Capone
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII .
letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 19 ottobre 2024 nell'interesse di Parte_1
viste le integrazioni fornite a seguito del provvedimento del16.11.2023;
letta la relazione presentata dal gestore della crisi, dott. ai sensi dell'art. 70 Persona_1
CCII;
considerato che la proposta formulata inizialmente prevedeva il pagamento dei creditori privilegiati al 100% ed il pagamento dei creditori chirografari al 10%, con il versamento di un importo complessivo di € 85.781,55 in rate mensili di € 1.429,70 (di cui € 429,70 provenienti dal suo stipendio ed i restanti € 1.000,00 dalla finanza fornita da ) per la durata di Parte_2
5 anni;
osservato che, a seguito delle precisazioni del credito a cura dei creditori Parte_3
e
[...] Parte_4 Parte_5
, il nuovo piano prevede un incremento temporale di sei mesi;
[...]
rilevato che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 07 febbraio 2025 il presente
Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
rilevato che le modifiche apportate al piano non comportino una nuova valutazione ai sensi dell'art. 67 CCII, posto che non sono state neppure sollevate eccezioni di merito da parte dei creditori;
atteso che, alla luce delle recenti linee-guida adottate da questo Tribunale e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 6 CCII come modificato con l'ultimo correttivo, le uniche spese in prededuzione sono i compensi dell'OCC/Gestore della Crisi, mentre vanno riconosciuti in via privilegiata, ma non in prededuzione, i compensi dell'advisor legale (che, in virtù delle previsioni delle linee-guida suddette, non potranno – di norma – superare il 60% del compenso riconoscibile all'OCC e dovranno essere liquidati secondo la Tariffa “volontaria giurisdizione” di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto delle concrete utilità conseguibili dal richiedente, ossia della differenza tra passivo e attivo della procedura); sicché, il piano deve intendersi corretto con le dette indicazioni con riferimento al compenso dell'avvocato;
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare.
Il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , come esposto nella relazione presentata dal dott. Parte_6 Persona_1
professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi,
dispone
che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;
dispone
più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_1
www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);
dà atto
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda
alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;
dichiara
chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 20.03.2025 Il Giudice Delegato
Dott.ssa Annafrancesca Capone