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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1756/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SE NE Presidente dott. EA CA Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1756/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEL LAURO, 7 20121 MILANO Parte_1 presso lo studio dell'avv. DI SANTO GIAN PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PATERNICO' ARIANNA ( ) VIA DEL LAURO, 7 C.F._1
20121 MILANO;
( ) VIA DEL LAURO, 7 20121 Parte_2 C.F._2
MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEL Parte_3 P.IVA_1
LAURO, 7 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta Parte_2
e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DI SANTO GIAN PAOLO
( ) VIA DEL LAURO, 7 20121 MILANO;
PATERNICO' ARIANNA C.F._3
( ) VIA DEL LAURO, 7 20121 MILANO;
C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEL LAURO, 7 20121 Controparte_1
MILANO presso lo studio dell'avv. DI SANTO GIAN PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PATERNICO' ARIANNA ( ) VIA DEL C.F._1
pagina 1 di 3 LAURO, 7 20121 MILANO;
( ) VIA DEL Parte_2 C.F._2
LAURO, 7 20121 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
[...]
Controparte_2
[...]
ANCHE QUALE SUCCESSORE DI Controparte_3 CP_2
CP_4 Controparte_5
APPELLATE NON COSTITUITE
avente ad oggetto: Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullità - Decadenza
Rilevato che:
- ed , Parte_1 Parte_3 Controparte_1 tramite i loro difensori hanno depositato, in data 02.07.2025, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio notificata alle controparti , , CP_2 Controparte_2
e anche quale successor e di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, le quali non risultano costituite;
Controparte_6
-le appellanti hanno depositato altresì l'atto di accettazione della rinuncia proveniente dalle suddette controparti:
Ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio è regolare, in quanto proviene dai difensori muniti di procura alle liti comprensiva del relativo potere;
-risulta l'accettazione della rinuncia da parte di , CP_2 Controparte_2
, e anche quale successore di
[...] Controparte_2 Controparte_3
, per quanto l'accettazione non sia Controparte_6 pagina 2 di 3 necessaria ai fini dell'estinzione del giudizio non essendo le suddette parti costituite, e posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio;
-nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'estinzione del processo;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EA CA SE NE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SE NE Presidente dott. EA CA Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1756/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEL LAURO, 7 20121 MILANO Parte_1 presso lo studio dell'avv. DI SANTO GIAN PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PATERNICO' ARIANNA ( ) VIA DEL LAURO, 7 C.F._1
20121 MILANO;
( ) VIA DEL LAURO, 7 20121 Parte_2 C.F._2
MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEL Parte_3 P.IVA_1
LAURO, 7 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta Parte_2
e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DI SANTO GIAN PAOLO
( ) VIA DEL LAURO, 7 20121 MILANO;
PATERNICO' ARIANNA C.F._3
( ) VIA DEL LAURO, 7 20121 MILANO;
C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEL LAURO, 7 20121 Controparte_1
MILANO presso lo studio dell'avv. DI SANTO GIAN PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PATERNICO' ARIANNA ( ) VIA DEL C.F._1
pagina 1 di 3 LAURO, 7 20121 MILANO;
( ) VIA DEL Parte_2 C.F._2
LAURO, 7 20121 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
[...]
Controparte_2
[...]
ANCHE QUALE SUCCESSORE DI Controparte_3 CP_2
CP_4 Controparte_5
APPELLATE NON COSTITUITE
avente ad oggetto: Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullità - Decadenza
Rilevato che:
- ed , Parte_1 Parte_3 Controparte_1 tramite i loro difensori hanno depositato, in data 02.07.2025, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio notificata alle controparti , , CP_2 Controparte_2
e anche quale successor e di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, le quali non risultano costituite;
Controparte_6
-le appellanti hanno depositato altresì l'atto di accettazione della rinuncia proveniente dalle suddette controparti:
Ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio è regolare, in quanto proviene dai difensori muniti di procura alle liti comprensiva del relativo potere;
-risulta l'accettazione della rinuncia da parte di , CP_2 Controparte_2
, e anche quale successore di
[...] Controparte_2 Controparte_3
, per quanto l'accettazione non sia Controparte_6 pagina 2 di 3 necessaria ai fini dell'estinzione del giudizio non essendo le suddette parti costituite, e posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio;
-nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'estinzione del processo;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EA CA SE NE
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