Articolo 8 della Legge 23 febbraio 1968, n. 125
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 marzo 1968
Art. 8.
Nella prima attuazione della presente legge, e nel termine di trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica pari all'ex coefficiente 670, che rivestono l'incarico di segretario generale di Camera di commercio, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella A. Per la copertura dei residui posti vacanti nel ruolo della citata tabella A, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandira' un concorso per titoli riservato ai, funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di segretario generale o di vicesegretario generale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorita' tutoria.
Per la valutazione dell'anzianita' di qualifica si applica, se necessario e a richiesta dell'interessato, il beneficio di cui al precedente articolo 6.
Entrata in vigore il 24 marzo 1968