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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1523/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1523/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 degli Avv.ti Ciaccolini Francesco e Catapano Gaetano, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv.to Bigerna Ida, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 24/06/2012 in Narni (TR), che dall'unione sono nati due figli entrambi in data 14/06/2013 in Terni, e Persona_1
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, Persona_2 negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) i figli minori e sono affidati in modo Persona_1 Persona_2 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza principale presso la mamma, nella casa coniugale sita in Narni (TR) alla Via Tognazzi n. 11. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3) la casa coniugale, sita a Narni (TR) in Via Tognazzi n. 11, di comproprietà per la quota di ½ ciascuno fra i coniugi, è assegnata alla sig.ra Controparte_2 che continuerà a convivere con i figli minori, così come gli arredi, anche questi di proprietà comune dei coniugi per la quota indivisa di ½ ciascuno;
le utenze saranno tutte volturate alla sig.ra , che già risulta essere Controparte_2 intestataria di quelle per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua;
4) il sig. , di fatto, si è già trasferito presso la casa dei propri Controparte_1 genitori, sita ad Amelia (TR) in Via Camerata n. 14, in attesa di poter reperire idonea e autonoma sistemazione abitativa che tenga conto anche delle esigenze dei figli, per i futuri periodi di loro convivenza esclusiva con il padre. Il sig.
al momento della sottoscrizione del ricorso, provvederà ad asportare CP_1 dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali;
5) il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € Per_1 Per_2
600,00 (seicento/00) mensili, ovvero € 300,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno 15 del mese di competenza (es. entro il 15.7 per il mese di luglio, entro il 15.8 per il mese di agosto); contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle ludiche- sportive previamente concordate tra i coniugi ed adeguatamente documentate il tutto come da Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Terni;
L'assegno unico, attualmente pari ad € 402,00 verrà percepito interamente dalla sig.ra la quale provvederà a comunicare le proprie coordinate CP_2 bancarie al fine dell'accredito diretto, di cui il sig. presta sin da ora il CP_1 consenso impegnandosi a formalizzare e sottoscrivere la relativa documentazione non appena richiesta dalla sig.ra Nelle more il sig. CP_2 verserà alla coniuge, unitamente alla somma a titolo di contributo al CP_1 mantenimento, anche quanto percepito dallo stesso a titolo di assegno unico. Inoltre, la figlia , affetta da celiachia, usufruisce del sostegno economico Per_2 pari ad € 95,00, che verrà percepito interamente dalla sig.ra CP_2
6) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, potrà vedere i minori e Per_1
e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e Per_2 con i propri turni di lavoro, e comunque trascorrerà con loro: - due pomeriggi a settimana, indicativamente, martedì e venerdì dall'uscita di scuola, di cui si farà carico di prelevarli, sino alle ore 21,00 o sino alle 22,00 nei periodi di vacanza dalla scuola, nelle settimane in cui i figli non trascorreranno con il padre il fine settimana. Un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì, quando i figli trascorreranno con il padre le giornate del fine settimana mantenendo gli stessi orari.
- i fine settimana saranno alternati: dall'uscita di scuola del sabato sino alle 21,00 della domenica e, nel periodo di vacanza dalle ore 8,30 del sabato sino alle ore 22,00 della domenica. Qualora per motivazioni di lavoro il padre non possa tenere con sé i figli nel fine settimana di pertinenza, potrà tenerli due giorni consecutivi da concordarsi con la madre, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 del giorno successivo, provvedendo egli stesso ad accompagnare i figli a scuola nel suddetto periodo. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori.
- per le festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni con i genitori, il giorno di Natale e del Capodanno, salvo diverse pattuizioni tra i coniugi;
- per le vacanze pasquali alterneranno il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
- Nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sè i minori per due settimane anche non consecutive. Periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Giugno di ogni anno.
- I coniugi si danno reciproco atto che quanto appena sopra pattuito circa i tempi di permanenza dei minori presso l'uno e l'altro genitore, risulta, allo stato, essere un accordo programmatico e/o di scopo e che i genitori si impegnano a far sì che i figli, gradualmente, possano accettare la nuova situazione di vita e iniziare a vivere serenamente il rapporto con entrambi, nella diversa prospettiva conseguente alla loro separazione personale. I coniugi, infatti, nell'esclusivo interesse dei figli, si impegnano nell'agevolare i tempi di permanenza ed il diritto di visita dei figli con il padre non convivente;
7) la sig.ra dovrà informare costantemente il padre circa lo stato di CP_2 salute, le visite mediche e gli esami sanitari dei figli, acconsentendo a che il padre abbia occasione di incontro nel caso di malattia degli stessi presso l'abitazione di residenza dei minori;
8) il sig. verserà alla moglie la somma mensile di € 350,00 a Controparte_1 titolo di mantenimento, svolgendo attualmente la beneficiaria in via esclusiva l'attività di cura della casa e della prole, con impegno a reperire quanto prima un'attività lavorativa a ore o part-time, compatibilmente alle esigenze di cura della prole, onde poter gradualmente acquisire un proprio reddito.
9) la rata mensile del mutuo, attualmente ammontante ad € 500,00/mese, acceso presso la resterà suddivisa al 50% tra i coniugi, con addebito Controparte_3 continuativo sul conto corrente cointestato presso Controparte_4 di Narni Scalo. Il conto corrente sarà lasciato operativo al solo fine di veicolare il pagamento delle predette rate, e il cui saldo attivo, alla data di sottoscrizione del presente regolamento, sarà impiegato di comune accordo fra i coniugi quale provvista per l'addebito delle citate rate sino a esaurimento, poiché i ricorrenti provvederanno, quanto prima, ad accendere ciascuno un proprio personale conto corrente.
10) il sig. nelle occasioni di convivenza esclusiva con i figli, dovrà CP_1 tenere informata la madre circa lo stato di salute degli stessi;
11) i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto;
12) con le condizioni e gli accordi di cui sopra e la loro effettiva esecuzione le parti danno atto di aver definito tutti i loro rapporti economici e personali con loro reciproco soddisfacimento;
13) tutti gli impegni assunti dai coniugi descritti nel ricorso decorreranno dal 01.7.2025”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1
coniugi per matrimonio celebrato in Narni (TR) in Controparte_2 data 24/06/2012, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NARNI (TR) (atto n. 19, parte II, Serie A, Uff.1, anno 2012); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16.10.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1523/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 degli Avv.ti Ciaccolini Francesco e Catapano Gaetano, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv.to Bigerna Ida, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 24/06/2012 in Narni (TR), che dall'unione sono nati due figli entrambi in data 14/06/2013 in Terni, e Persona_1
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, Persona_2 negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) i figli minori e sono affidati in modo Persona_1 Persona_2 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza principale presso la mamma, nella casa coniugale sita in Narni (TR) alla Via Tognazzi n. 11. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3) la casa coniugale, sita a Narni (TR) in Via Tognazzi n. 11, di comproprietà per la quota di ½ ciascuno fra i coniugi, è assegnata alla sig.ra Controparte_2 che continuerà a convivere con i figli minori, così come gli arredi, anche questi di proprietà comune dei coniugi per la quota indivisa di ½ ciascuno;
le utenze saranno tutte volturate alla sig.ra , che già risulta essere Controparte_2 intestataria di quelle per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua;
4) il sig. , di fatto, si è già trasferito presso la casa dei propri Controparte_1 genitori, sita ad Amelia (TR) in Via Camerata n. 14, in attesa di poter reperire idonea e autonoma sistemazione abitativa che tenga conto anche delle esigenze dei figli, per i futuri periodi di loro convivenza esclusiva con il padre. Il sig.
al momento della sottoscrizione del ricorso, provvederà ad asportare CP_1 dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali;
5) il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € Per_1 Per_2
600,00 (seicento/00) mensili, ovvero € 300,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno 15 del mese di competenza (es. entro il 15.7 per il mese di luglio, entro il 15.8 per il mese di agosto); contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle ludiche- sportive previamente concordate tra i coniugi ed adeguatamente documentate il tutto come da Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Terni;
L'assegno unico, attualmente pari ad € 402,00 verrà percepito interamente dalla sig.ra la quale provvederà a comunicare le proprie coordinate CP_2 bancarie al fine dell'accredito diretto, di cui il sig. presta sin da ora il CP_1 consenso impegnandosi a formalizzare e sottoscrivere la relativa documentazione non appena richiesta dalla sig.ra Nelle more il sig. CP_2 verserà alla coniuge, unitamente alla somma a titolo di contributo al CP_1 mantenimento, anche quanto percepito dallo stesso a titolo di assegno unico. Inoltre, la figlia , affetta da celiachia, usufruisce del sostegno economico Per_2 pari ad € 95,00, che verrà percepito interamente dalla sig.ra CP_2
6) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, potrà vedere i minori e Per_1
e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e Per_2 con i propri turni di lavoro, e comunque trascorrerà con loro: - due pomeriggi a settimana, indicativamente, martedì e venerdì dall'uscita di scuola, di cui si farà carico di prelevarli, sino alle ore 21,00 o sino alle 22,00 nei periodi di vacanza dalla scuola, nelle settimane in cui i figli non trascorreranno con il padre il fine settimana. Un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì, quando i figli trascorreranno con il padre le giornate del fine settimana mantenendo gli stessi orari.
- i fine settimana saranno alternati: dall'uscita di scuola del sabato sino alle 21,00 della domenica e, nel periodo di vacanza dalle ore 8,30 del sabato sino alle ore 22,00 della domenica. Qualora per motivazioni di lavoro il padre non possa tenere con sé i figli nel fine settimana di pertinenza, potrà tenerli due giorni consecutivi da concordarsi con la madre, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 del giorno successivo, provvedendo egli stesso ad accompagnare i figli a scuola nel suddetto periodo. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori.
- per le festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni con i genitori, il giorno di Natale e del Capodanno, salvo diverse pattuizioni tra i coniugi;
- per le vacanze pasquali alterneranno il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
- Nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sè i minori per due settimane anche non consecutive. Periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Giugno di ogni anno.
- I coniugi si danno reciproco atto che quanto appena sopra pattuito circa i tempi di permanenza dei minori presso l'uno e l'altro genitore, risulta, allo stato, essere un accordo programmatico e/o di scopo e che i genitori si impegnano a far sì che i figli, gradualmente, possano accettare la nuova situazione di vita e iniziare a vivere serenamente il rapporto con entrambi, nella diversa prospettiva conseguente alla loro separazione personale. I coniugi, infatti, nell'esclusivo interesse dei figli, si impegnano nell'agevolare i tempi di permanenza ed il diritto di visita dei figli con il padre non convivente;
7) la sig.ra dovrà informare costantemente il padre circa lo stato di CP_2 salute, le visite mediche e gli esami sanitari dei figli, acconsentendo a che il padre abbia occasione di incontro nel caso di malattia degli stessi presso l'abitazione di residenza dei minori;
8) il sig. verserà alla moglie la somma mensile di € 350,00 a Controparte_1 titolo di mantenimento, svolgendo attualmente la beneficiaria in via esclusiva l'attività di cura della casa e della prole, con impegno a reperire quanto prima un'attività lavorativa a ore o part-time, compatibilmente alle esigenze di cura della prole, onde poter gradualmente acquisire un proprio reddito.
9) la rata mensile del mutuo, attualmente ammontante ad € 500,00/mese, acceso presso la resterà suddivisa al 50% tra i coniugi, con addebito Controparte_3 continuativo sul conto corrente cointestato presso Controparte_4 di Narni Scalo. Il conto corrente sarà lasciato operativo al solo fine di veicolare il pagamento delle predette rate, e il cui saldo attivo, alla data di sottoscrizione del presente regolamento, sarà impiegato di comune accordo fra i coniugi quale provvista per l'addebito delle citate rate sino a esaurimento, poiché i ricorrenti provvederanno, quanto prima, ad accendere ciascuno un proprio personale conto corrente.
10) il sig. nelle occasioni di convivenza esclusiva con i figli, dovrà CP_1 tenere informata la madre circa lo stato di salute degli stessi;
11) i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto;
12) con le condizioni e gli accordi di cui sopra e la loro effettiva esecuzione le parti danno atto di aver definito tutti i loro rapporti economici e personali con loro reciproco soddisfacimento;
13) tutti gli impegni assunti dai coniugi descritti nel ricorso decorreranno dal 01.7.2025”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1
coniugi per matrimonio celebrato in Narni (TR) in Controparte_2 data 24/06/2012, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NARNI (TR) (atto n. 19, parte II, Serie A, Uff.1, anno 2012); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16.10.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti