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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Lucia Esposito, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6707/2017 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in SARNO ALLA PIAZZA MARCONI N. 16 BIS, presso lo studio dell'Avv. MILONE LARA (c.f.: ), dal quale sono C.F._3
rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E
“ , con sede legale in Milano, alla Via San Prospero n. 4, P.IVA RO
, R.E.A MI - 35435, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. , C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dalla procuratrice speciale C.F._4 [...]
giusta procura generale conferita ed autenticata dal Controparte_3
Notaio iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Milano in Persona_1
data 06.03.2018, n. 3.878, Rep. n. 605 Racc. nella sua qualità di Parte_3
domiciliato per la carica in Verona, alla Via Flavio Gioia n. 39 e con sede legale in
Milano, al Corso Buenos Aires n. 37, P.IVA , rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'AVV. ELENA FRASCINO (C.F. ), del Foro di Benevento, C.F._5
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con Studio in Benevento alla Piazza Vittorio Colonna n.
8 - Palazzo Alberti, per procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015, autenticata dal Notaio
Rep. n. 1616 / Racc. n. 1161 e con lei elettivamente domiciliata Persona_2
presso lo studio dell'Avv. FEDERICA LAVORANTE, Via Matteotti, 19
OPPOSTA
E
(già giusta atto a rogito del Notaio Controparte_3 CP_1
Dott. iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Verona Persona_2
del 29.06.2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14.07.2015), in persona del
Presidente e l.r.p.t., con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, iscritta al
Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona con n., Codice Fiscale e
Partita Iva e n. VR-360217 R.E.A., rappresentata e difesa P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti conferita in data
28/02/2024 autenticata dal Notaio (iscritto presso il Collegio Persona_3
Notarile del distretto di Verona - doc. 2), REP. 2896 - RACC. 2534, dagli Avv.ti
ELENA FRASCINO (C.F. ), GIAMPIERO COVINO (C.F. C.F._5
) ed ALESSANDRO LANDOLFI (C.F. ) C.F._6 C.F._7
tutti del foro di Benevento e con gli stessi elettivamente domiciliata presso la sede legale della C.F. e P. IVA: , sita Controparte_4 P.IVA_3
in Benevento, 82100, Via Pacevecchia 14 B/C
INTERVENTORE
Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito.
Conclusioni: Come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1472/2017, del 6/10/2017,
notificato in data 19/10/2017, con cui veniva loro ingiunto, in solido, il pagamento, in favore di della somma di € 17.140,62, oltre interessi e spese, in forza Parte_4
di contratto di finanziamento.
Parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione passiva della Parte_4
non risultando il credito oggetto delle intervenute cessioni, non risultando oggetto della cessione in blocco alcun contratto di finanziamento.
Eccepiva, altresì, la nullità del contratto di finanziamento denominato “Multiconto”
per ingannevolezza delle informazioni fornite al consumatore sia nella fase precontrattuale che di quella di conclusione del contratto, come affermato dall'autorità Garante, che ha ritenuto ingannevole tale pratica commerciale.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito, attenendo la somma ingiunta ad un presunto finanziamento del 23/10/2001, senza che fosse stato posto in essere alcun atto interruttivo, essendo apocrifa la firma apposta in calce agli avvisi di ricevimento del 30/04/2007 e successivi, inviati, tra l'altro, al solo . Parte_1
Eccepiva, poi, l'inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, cui la stessa non era stata notificata;
la nullità del contratto di finanziamento per
Par inosservanza della forma scritta, per omessa indicazione dell' e l'illegittima applicazione dei tassi di interesse.
Concludevano pertanto chiedendo: “a) previa declaratoria di inammissibilità ed
infondatezza del ricorso, dichiarare tempestiva ed accogliere la presente opposizione e, per
l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 1742/17 reso dal Tribunale di
Nocera Inferiore il 06/10/2017, notificato in copia conforme il 19/10/2017, per i motivi
innanzi esposti, dichiarando in via preliminare la carenza di legittimazione della società
opposta e che nessuna somma è dovuta dagli opponenti alla società opposta. b) Accertare e
dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e della cessione di credito per tutte le
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motivazioni di cui innanzi, nonché l'usurarietà dei tassi applicati al contratto di fido e
l'illegittimità del calcolo degli interessi, come precisato in premessa, nonchè del contratto di
fido, e, per l'effetto, annullare il contratto. c) Con vittoria di spese e compenso di giudizio con
attribuzione al procuratore antistatario. d) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto
di tutte le sollevate eccezioni preliminari, dichiarare l'inesistenza della decadenza dal termine
ex art. 1186 c.c. e rideterminare l'esatto dare avere tra le parti in ordine al contratto citato, e,
previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dall'opposta illegittimamente,
nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse e di capitalizzazione, contenuta
nel contratto di finanziamento, come descritto in premessa, che la convenuta, senza alcun
valido titolo, ha addebitato importi non dovuti, come sopra specificato. e) In via ancor più
gradata, in caso di parziale accoglimento dell'opposizione, accertare in via giudiziaria le
somme effettivamente dovute, dichiarando compensate le spese di lite.”.
In data 6/6/2018, si costituiva in luogo della RO Controparte_5
ed in qualità di cessionaria, evidenziando che gli opponenti non
[...]
avevano in alcun modo contestato l'esistenza del titolo e del credito derivante, non disconoscendo le firme, dando esecuzione al contratto e corrispondendo le prime rate (seppur in maniera discontinua), non contestando l'erogazione del prestito, né la ricezione della merce acquistata, limitandosi a sollevare eccezioni scevre di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.
Con riguardo alle vicende traslative del credito controverso, rappresentava quanto segue: , nella qualità di richiedente principale, e Parte_1 [...]
nella qualità di coobbligata, in data 23.10.2001, richiedevano Parte_2
ed ottenevano il finanziamento con n. 10158050585904 per l'importo di £ P_
17.000.000 (ovvero € 8.779,77) finalizzato all'acquisto di un'autovettura, da rimborsarsi in n. 42 rate mensili di £ 493.600 (ovvero € 254,92); il suddetto contratto di finanziamento veniva identificato dalla Fiditalia spa con la sofferenza N.
0314503390; dato il costante inadempimento, la Fiditalia spa trasmetteva ai debitori e una diffida ad adempiere per il debito derivante Parte_2 Parte_1
proprio dal contratto di finanziamento richiesto a (n. 10158050585904), per il P_
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tramite della raccomandata a/r n. 127982579358 del 19/04/2007 che ricevevano in data
30.04.2007, cui non seguiva alcun tipo di riscontro;
in data 06.12.2012 la IT
S.p.A con contratto di cessione del credito cedeva a Controparte_7
(cessionaria), tra gli altri, il credito vantato nei confronti di Parte_1
e . 0314503390 (estratto G.U. Parte Seconda n.145 del Controparte_8
13.12.2012); di detta cessione i debitori venivano edotti per il tramite della richiamata
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 TUB;
che nonostante tale notizia, i debitori non ottemperavano al pagamento dovuto, e pertanto con successivo contratto di cessione del Controparte_7
05.11.2014, cedeva a , il credito vantato nei confronti di Controparte_9
e (estratto G.U. Parte Seconda Parte_1 Parte_2
n.134 del 13.11.2014); anche di detta cessione i debitori venivano edotti per il tramite della richiamata Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 TUB;
ad ogni modo, ferma la comunicazione della cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, entrambi i debitori venivano, altresì, costituiti in mora e notiziati della cessione rispettivamente per il tramite della lettera raccomandata a/r n.
20010510130191615 del 29.12.2014 indirizzata a , che Parte_1
riceveva in data 09.01.2015 e la lettera raccomandata a/r n. 20010510130191614 del
29.12.2014 indirizzata a che riceveva in data 09.01.2015; Parte_2
nonostante dette comunicazioni, i debitori persistevano nel loro stato di inadempimento, e pertanto - in data 14.12.2015 - cedeva alla Controparte_9
il credito vantato nei confronti di Parte_6 Parte_1
e - NDG 0314503390 come da operazione di
[...] Parte_2
cessione regolata a norma dell'art.1260 c.c., (estratto contratto di cessione Banca Ifis –
Italo Sicav del 14.12.2015); la cessionaria notificava l'intercorsa cessione a Parte_4
in data 02.02.2016 ed a in data 10.02.2016, Parte_1 Parte_2
valendo la stessa come formale messa in mora, che si allega;
neppure a tali comunicazioni seguiva alcun riscontro e, pertanto, in data 05.04.2016 Parte_4
provvedeva nuovamente a costituire in mora i debitori ex art. 1219 c.c. e a dare atto
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dell'intercorsa cessione del credito vantato nei loro confronti (NDG 0314503390) con racc. a/r n. 615009746804 del 05.04.2016 che veniva notificata in data 13.04.2016;
anche tale comunicazione risultava vana e, conseguentemente, la al Parte_4
fine di recuperare il credito vantato nei confronti dei debitori e Parte_1 [...]
pari a complessivi € 17.140,62 (di cui € 6.438,25 a titolo di capitale ed € Pt_2
10.702,37 a titolo di interessi di mora) incardinava il giudizio monitorio ottenendo il d.i. n.1742/2017 del 05.10.2017, che veniva regolarmente notificato;
neanche in quest'occasione, i debitori ingiunti corrispondevano il dovuto e, dunque, in data
22.02.2018 la con contratto di cessione del credito a titolo Parte_4
oneroso e pro soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti
(come da Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 28 del 8-3-2018 e da Gazzetta Ufficiale
n. 43 12.04.2018), cedeva alla società tra gli altri, il credito vantato RO
nei confronti dei debitori e ed identificato con il Parte_1 Parte_2
numero di sofferenza NDG 0314503390, permettendo, dunque, alla medesima
[...]
di subentrare in suo luogo nei rapporti giuridici attivi e passivi da essa CP_1
originariamente detenuti.
Provate le cessioni del credito ritualmente notificate e la legittimazione della odierna opposta, la stessa aggiungeva che i debitori e Parte_1 Parte_2
richiedevano ed ottenevano il finanziamento per l'acquisto rateale di un'autovettura
“Lancia K” e, come riportato nella pubblicazione in G.U. n. 145 del 13/12/2012, si fa riferimento anche a “… (iii) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.a. in
forza delle seguenti forme contrattuali: (a) contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto
di veicoli (ossia i finanziamenti concessi per l'acquisto di auto nuove o usate…”.
Con riguardo al contratto di finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo,
l'opposta evidenziava che , nella qualità di richiedente Parte_1
principale, e nella qualità di coobbligata, in data Parte_2
23.10.2001, richiedevano ed ottenevano il finanziamento con n. P_
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all'acquisto di un'autovettura, da rimborsarsi in n. 42 rate mensili di £ 493.600
(ovvero € 254,92), come provato dalla documentazione prodotta.
Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto per il tramite del venditore, quale
Convenzionato ( ), e concretamente erogato a mezzo N.2 Persona_4
assegni bancari non trasferibile (per complessivi euro 17.000.000 Lire), come pure documentalmente risulta.
Dalla lettura dell'estratto conto , risulta che il debitore rimborsava N° 13 rate P_
del prestito (seppur in maniera discontinua), dalla prima rata con scadenza
31.10.2001 fino alla rata con scadenza 31.10.2002 e, successivamente, interrompeva i pagamenti, seppur effettuando versamenti di euro 97,00 in data 25.11.2002; di euro
135,21 in data 23.12.2002 e di euro 400,00 in data 08.06.2004.
Per cui in data 11/08/2003, dopo 9 rate scadute e non pagate, la provvedeva P_
alla risoluzione del finanziamento.
Seguivano le cessioni sopra indicate, pubblicate in Gazzetta Ufficiale a norma dell'art. 58 TUB, commi 2 e 4 secondo cui al co. 2 si stabilisce che “La banca cessionaria
dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana..” ed al co. 4 si specifica che
“Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2
producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” e anche notificate, come risulta dalle raccomandate in atti.
Con riguardo all'eccepita nullità del contratto di finanziamento per l'asserita violazione del principio di correttezza e buona fede e violazione degli artt. 20 e 22 del
Codice del Consumo, nonché della Delibera n. 22450 del 24/05/2011 dell'Agcm,
evidenziava che gli opponenti si limitavano a sostenere, genericamente e senza alcun riscontro probatorio, che la società erogatrice del prestito, , in sede di stipula P_
del contratto “non abbia adeguatamente informato i consumatori” in merito a una ritenuta e non provata circostanza secondo cui la sottoscrizione del contratto avrebbe comportato la richiesta di concessione di una linea di credito revolving a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante una carta magnetica denominata
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“Eureka”, caratterizzata da condizioni assai più onerose rispetto a quelle del finanziamento finalizzato all'acquisto del bene/servizio.
Sulla base di tale convinzione, gli opponenti invocano la violazione degli artt. 20 co 2,
e 22 del Codice del Consumo, lamentando di una condotta “ingannevole” nella fornitura delle informazioni contrattuali, richiamando una decisione dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente a una contrattualistica
IT, relativa al periodo in cui venne stipulato il contratto de quo.
Evidenziava, poi, che le strutture contrattualistiche di multiconto oggetto della delibera dell'AGMC riguardavano modulistiche completamente diverse da quella oggetto di causa.
Gli opponenti, per ottenere il finanziamento destinato all'acquisto di una autovettura sottoscrivevano un contratto di “MULTICONTO” con , che è un peculiare P_
tipo di contratto di finanziamento di tipo rotativo che attribuisce al richiedente la possibilità di utilizzare una linea di credito messa a disposizione mediante utilizzi particolari di somme, regolati da un proprio specifico tasso di interesse da rimborsare con un piano di rientro rateale di durata predeterminata. La domanda di concessione del c.d. “Multiconto” viene di norma sottoscritta, così come infatti accaduto nella fattispecie in esame, contestualmente alla richiesta di un primo utilizzo a tempo determinato (finanziamento) e può, altresì, annoverare l'emissione di una carta di credito revolving solo su richiesta del cliente.
Nel caso di specie, in virtù dell'apertura del Multiconto, i debitori effettuavano un primo utilizzo con la richiesta di finanziamento dell'importo di Lire 17.000,00 pari ad euro 8.779,77 da estinguere con il pagamento di n. 42 rate da Lire 493.600 ciascuna
(euro 254,92) al tasso nominale annuo dell'11,50 %.
Come evincibile dalle condizioni del contratto, nonché dalla “Lista Movimenti”
relativa al contratto de quo (n. 10158050585904), gli opponenti richiedevano ed effettuavano soltanto un primo utilizzo, il finanziamento, senza aderire a nessun tipo di assicurazione e senza richiedere ed aprire una linea di credito revolving a tempo
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indeterminato, e dunque, senza ottenere una carta magnetica eureka e senza subire ulteriori esborsi.
Nel contratto posto a base del decreto ingiuntivo erano previste le seguenti condizioni economiche: prezzo totale dell'acquisto: £ 23.000.000 (€ 11.878,52);
versamento in contanti: £ 6.000.000 (€ 3.098.74); residuo da pagare: £ 17.000.000 (€
8.779,78); totale importo finanziato: £ 17.000.000 (€ 8.779,78); numero rate: 42; importo singola rata: £ 493.600 (€ 254,92); TAN: 11,50%; TAEG: 12,12 %.
I Clienti/debitori, contestualmente alla richiesta del contratto di finanziamento,
ricevevano una copia del contratto integralmente compilato e venivano informati di tutte le condizioni generali del contratto, che specificatamente approvavano e sottoscrivevano.
Fiditalia, dunque, ottemperava alle disposizioni normative ex artt. 125 bis e 117 TUB
co.1: garantendo la forma scritta ab substantiam del contratto di finanziamento e l'effettiva consegna di un esemplare del contratto al cliente.
Per quanto riguarda l'eccepita assenza sul contratto della firma del soggetto predisponente, , si riportava alla giurisprudenza sulla validità dei contratti P_
cd. monofirma.
Eccepiva altresì l'infondatezza dell'asserita nullità del contratto per la mancata
Par indicazione dell' , che, a seguito della delibera del CICR 2003, cui è seguito un
Par Provvedimento attuativo della Banca d'Italia, si è precisato che l' è "calcolato
conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)".
Nel contratto oggetto del presente giudizio vi è l'indicazione del TAEG il quale è
stato fissato nella misura del 12,12 %.
Con riguardo, poi, all'eccezione di prescrizione, fondata sul disconoscimento delle firme apposte sulle cartoline di ritorno delle comunicazioni del 30.04.2007 e del
09.01.2015, atti interruttivi della prescrizione, rilevava che il termine decennale iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione,
senza considerare la data di stipula dello stesso, ovvero alla data del 31/03/2005.
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Pertanto, la prescrizione decennale si sarebbe verificata in data 02.04.2015, termine interrotto con le comunicazioni del 19.04.2007 (diffida di pagamento inviata, a mezzo lettera raccomandata a/r n. 127982579358 recapitata in data 30.04.2007, dallo Studio
Legale Pezzino di Catania per conto di Fiditalia S.p.A. per il tramite della sua mandataria Credit Management S.r.l. - detta missiva, veniva indirizzata al debitore principale Sig. , alla Via Gargiulo n.4 – 84086 Roccapiemonte, e Parte_1
quindi indiscutibilmente recapitata presso il suo indirizzo di residenza), del
29.12.2014 (con la quale comunicava al debitore principale CP_9
- NDG 0314503390, l'avvenuta cessione e, soprattutto, lo invitava al Parte_1
pagamento dell'importo dovuto: racc. a/r n. 2001051013019615 notificata in data
09.01.2015 e ritirata dalla moglie ); del 29.12.2014 (con la quale Parte_2 [...]
comunicava al debitore coobbligato - NDG 0314503390, CP_9 Parte_2
l'avvenuta cessione e, soprattutto, la invitava al pagamento dell'importo dovuto:
racc. a/r n. 2001051013019614 notificata in data 09.01.2015 e ritirata propria dalla destinataria ); del 10.02.2016 e del 02.02.2016 (la cessionaria Parte_2 Parte_4
notificava l'intercorsa cessione al sig. ed alla sig.ra , valendo la Parte_1 Parte_2
stessa come formale messa in mora); del 05.04.2016 (la - per il Parte_4
tramite del suo procuratore - in data 05.04.2016 provvedeva nuovamente a costituire in mora i debitori ex art. 1219 c.c. e a dare atto dell'intercorsa cessione del credito vantato nei loro confronti (NDG 0314503390): racc. a/r n. 615009746804 del 05.04.2016
che veniva notificata in data 13.04.2016).
Con riguardo al disconoscimento delle sottoscrizioni delle cartoline del 19.04.2007
(ricevuta in data 30.04.2007) e del 29.12.2014 (due raccomandate ricevute entrambe in data 09.01.2015), riteneva che la notifica doveva considerarsi sicuramente valida,
efficace e produttiva di effetti, perché consegnata presso l'indirizzo di residenza del destinatario, che non a caso coincide con l'indirizzo di residenza indicato dagli opponenti nel loro atto di citazione .
Stante lo stato di insolvenza dei debitori, risultava certamente applicabile la disposizione di cui all'art. 1186 c.c. secondo cui: il creditore può esigere
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immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito,
per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Con riguardo agli interessi applicati, eccepiva la genericità della contestazione, non avendo l'opponente indicato in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia e non avendo prodotto i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia.
Precisava poi che il tasso soglia previsto dal Decreto Ministeriale relativo al trimestre ottobre – dicembre 2001, ovvero quello relativo al momento della stipula del contratto, per la categoria “Credito finalizzato all'acquisto rateale” per la classe “oltre
10 (5.164,57)” veniva fissato al 17,73 % (11,82 % aumentato della metà ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108) e, pertanto, che il tasso annuo nominale (TAN) pari al 11,50 % ed il tasso annuale effettivo globale (TAEG) pari al 12,12 % pattuiti ed applicati erano sicuramente legali e legittimamente applicati.
Per quanto riguarda invece la capitalizzazione degli interessi, eccepiva che, il contratto in questione non prevedeva alcun anatocismo né per gli interessi corrispettivi né per gli interessi di mora, che erano stati applicati sulla sola quota capitale residua alla data di risoluzione del contratto e non anche sugli interessi scaduti ed a scadere a tale data.
In data 6/7/2018 il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e veniva disposta Ctu.
In data 15/1/2025, si costituiva la ), che con RO0
contratto stipulato in data 28.11.2024, ha acquistato dalla un RO
portafoglio di crediti tra i quali è compreso, altresì, il credito oggetto di causa e avente ndg 0314503390.L'operazione di cessione comprende il capitale, gli interessi di qualunque tipo e natura, le spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, vantati da nei CP_1
confronti dei relativi obbligati.
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La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Risulta documentalmente provata la stipula, in data 23/10/2001, tra Parte_1
, in qualità di debitore principale, in qualità di garante e
[...] Parte_2
, del Contratto di Finanziamento n. 13357341, il quale prevedeva un P_
importo finanziato di £ 17.000.000 (ovvero € 8.779,77).
Questo contratto, definito come "MULTICONTO," è stato sottoscritto con lo scopo principale di finanziare l'acquisto di un'autovettura: pertanto, la tipologia contrattuale in questione rientra nella categoria dei crediti finalizzati all'acquisto rateale.
Con riguardo all'eccepita nullità del contratto di finanziamento per l'asserita violazione del principio di correttezza e buona fede e violazione degli artt. 20 e 22 del
Codice del Consumo, nonché della Delibera n. 22450 del 24/05/2011 dell'Agcm, per carenza informativa in merito alla circostanza secondo cui la sottoscrizione del contratto avrebbe comportato la richiesta di concessione di una linea di credito revolving a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante una carta di credito, va rilevato che, nel caso di specie, mentre il finanziamento a termine viene immediatamente erogato, attraverso il versamento al rivenditore convenzionato dell'importo mutuato da parte dell'intermediario, il credito revolving necessita di una successiva richiesta dell'utente e di un conseguente successivo invio della carta ad opera dell'intermediario, circostanza che non si è verificata nel caso di specie, con conseguente irrilevanza delle relative doglianze. Nel caso di specie, il modulo sottoscritto da parte opponente contemplava la mera possibilità del rilascio di una linea di credito (ulteriore rispetto al finanziamento a termine) sotto forma di credito ad uso rotativo utilizzabile attraverso la carta di credito, possibilità che non si è
concretizzata.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità del contratto perché sottoscritto solo dal cliente.
Sul punto la Cassazione (Cass. 12.10.2023 n. 28500; Cass. 21.04.2021 n. 9196) ha chiarito che “Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento
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contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e vi sia la sottoscrizione del correntista. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass.
06.09.2019 n. 22385; Cass. 18.06.2018 n. 16070; Cass., 06.06.2018 n. 14646;), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti” e già prima affermato dalla Suprema Corte (tra le tante,
Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.05.1979 n. 2952; Cass. 29.04.1982 n. 2707; Cass.
18.01.1983 n. 469; Cass. 17.06.1994 n. 5868; Cass. 11.03.2000 n. 2826; Cass.
1.07.2002 n.
9543; Cass. 17.10.2006 n. 22223; da ultimo Cass. 22.03.2012 n. 4564; da ultimo Cass.
10.09.2019 n. 22640), anche a S.U. (Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898; Cass. S.U. 23.01.18 n.
1653) e dai Giudici di Merito (tra le tante Trib. Catanzaro 23.11.2022 n. 1682; Trib.
Catania 23.05.2022 n.2353; Trib. Pavia 27.04.2022 n. 584; Trib. Napoli 7.11.2017 n.
10958; Trib. Torino 15.7.2017; Trib Lanciano 07.07.2017 n.283; Trib. Avellino
29.05.2017; Trib. Modena 12.4.2017 n.2017; Trib. Taranto 10.4.2017; Trib. Alessandria
27.2.2017 n.179; App. Napoli 28.12.2016 n.4571).
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti,
avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
Il contratto sottoscritto prevede un piano di ammortamento "alla francese": esso prevede rate costanti, ciascuna composta da una quota di interessi, calcolata sul debito residuo al termine della rata precedente, e una quota di capitale, che rappresenta la differenza tra l'importo totale della rata e la quota interessi.
Il contratto originale stabilisce un periodo di ammortamento della durata di 42 mesi,
durante il quale il contraente si è impegnato a effettuare 12 rate mensili. Ogni rata comprende sia una parte destinata al rimborso del capitale che una parte relativa agli
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interessi, i quali sono calcolati in base alle condizioni pattuite. Questi pagamenti sono iniziati il 30 settembre 2001.
Il tasso di interesse applicato durante l'intero periodo di ammortamento è fissato all'11,50%,
Ai fini della verifica dell'usura contrattuale il Ctu ha provveduto a valutare, al fine di verificarne la conformità alla legge, il TAEG dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite, secondo dalle istruzioni della Banca
D'Italia dell'agosto 2009 e il valore alla stipula del tasso di interesse da applicare in caso di ritardato pagamento della rata (anche detto tasso di mora)
Il Ctu, ai fini della verifica del TAEG o l'indicatore sintetico di costo ha provveduto a ricostruire il piano di ammortamento secondo le ipotesi riportate in contratto;
dallo sviluppo del piano di ammortamento di verifica ha rilevato che il TAE (Tasso
Effettivo Annuale) del finanziamento è pari al 12,62%, mentre il TAEG è pari al
12,62%. Nel calcolo ha tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche, come previste dalle condizioni contrattuali.
Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca
d'Italia per il periodo 01/10/2001 - 31/12/2001 per le operazioni classificate come
Credito finalizzati all'acquisto rateale (dal IV trimestre 2003 anche Credito
Revolving).
Per ogni rata pagata, pari ad euro 254,91 (L.493.600) il Ctu ha verificato il superamento del tasso soglia (c.d. usura sopravvenuta) mediante il calcolo del TEG.
Il contrante ha effettuato pagamenti regolari fino alla tredicesima rata ovvero quella del 13/10/2002. Successivamente non ha effettuato più i pagamenti concordati. Dalla
documentazione prodotta si evince che, in seguito alla tredicesima rata, il debitore ha effettuato solo tre pagamenti spontanei: 97,00 euro in data 25/11/2002; 135,21 euro in data 23/12/2002; 400,00 euro in data 08.06.2004, per un totale complessivo pagato di €
3946,04.
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Il Ctu ha verificato che nessun interesse ha superato il tasso soglia usura e la corretta applicazione dell'l'Indice Sintetico di Costo (ISC), che non ha mai superato l'importo indicato nel contratto.
Ha quindi determinato l'importo ancora dovuto in € 6760,32.
Va a questo punto esaminata la doglianza relativa alle cessioni del credito oggetto del presente giudizio.
Per quanto concerne l'asserita omessa comunicazione delle cessioni del credito avvenute nel corso del rapporto, si rileva che non sussiste alcuna irregolarità delle cessioni, anche se le stesse non fossero state notificate ai debitori ceduti, in quanto la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari
(art. 1265 c.c.).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito,
per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass., sez. II,
sent. n. 23257/2021).
Inoltre, nel caso di specie, parte opposta ha provato documentalmente i contratti di cessione ed i relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Ebbene, la predetta
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pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. 385/1992, risulta equipollente alla comunicazione di cui all'art. 1264 c.c.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del
1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella ### e, può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non
è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass., sez. VI, sent. n. 20495/2020).
La Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 58, comma 2, testo unico bancario,
richiede solo che venga data la notizia dell'avvenuta cessione, senza prescrivere un contenuto minimo informativo. Il contratto di cessione di crediti in blocco non deve neppure rispettare forme particolari per la sua validità ed anche la notifica del decreto ingiuntivo opposto determina la notifica della cessione ai sensi dell'art. 1264
c.c.
In particolare, nel caso di specie risulta documentalmente provato che il contratto di finanziamento con n. 10158050585904, veniva ceduto a P_ Controparte_7
come risulta dall'estratto G.U. Parte Seconda n.145 del 13.12.2012;
[...] [...]
con successivo contratto di cessione del 05.11.2014, cedeva a P_
, il predetto credito, come risulta dall'estratto G.U. Parte Seconda Controparte_9
n.134 del 13.11.2014.
A prescindere dalla comunicazione della cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, entrambi i debitori venivano, altresì, costituiti in mora e notiziati della cessione rispettivamente per il tramite della lettera raccomandata a/r n. 20010510130191615 del 29.12.2014
indirizzata a , che la riceveva in data 09.01.2015 e la lettera Parte_1
raccomandata a/r n. 20010510130191614 del 29.12.2014 indirizzata a Parte_2
che la riceveva in data 09.01.2015.
[...]
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In data 14.12.2015, cedeva alla , il Controparte_9 Parte_4 Controparte_5
credito e la cessionaria notificava l'intercorsa cessione a Parte_4 Parte_1
in data 02.02.2016 ed a in data 10.02.2016. Parte_2
in data 05.04.2016 provvedeva nuovamente a costituire in mora i Parte_4
debitori ex art. 1219 c.c. e a dare atto dell'intercorsa cessione del credito vantato nei loro confronti con racc. a/r n. 615009746804 del 05.04.2016 che veniva notificata in data 13.04.2016 e, al fine di recuperare il credito, incardinava il giudizio monitorio ottenendo il d.i. n.1742/2017 del 05.10.2017.
In data 22.02.2018 la con contratto di cessione del credito a Parte_4
titolo oneroso e pro soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti (come da Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 28 del 8-3-2018 e da Gazzetta
Ufficiale n. 43 12.04.2018), cedeva alla società tra gli altri, il credito RO
vantato nei confronti dei debitori e ed identificato con Parte_1 Parte_2
il numero di sofferenza NDG 0314503390, permettendo, dunque, alla medesima
[...]
di subentrare in suo luogo nei rapporti giuridici attivi e passivi da essa CP_1
originariamente detenuti.
In data 15/1/2025, si costituiva, intervenendo ex art. 111 c.p.c. la RO0
che con contratto stipulato in data 28.11.2024, ha acquistato
[...] CP_10
dalla un portafoglio di crediti tra i quali è compreso, altresì, il RO
credito oggetto di causa e avente ndg 0314503390.
Va precisato inoltre che l'intervento nel processo ad opera di RO0
quale asserita cessionaria del credito vantato da deve
[...] CP_1
essere ricondotto alla previsione di cui all'articolo 111 c pc, secondo cui in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie. Infatti la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, qui con segue, ai sensi dell'articolo 111 c pc la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente virgola in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale
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estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cf. Cass. 22424/2009). Pertanto, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo virgola in virtù del principio stabilito dall'articolo 111 cc, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che il cedente mantiene la sua legittimazione attiva, conservando tale posizione anche nel caso di intervento ex articolo 111 comma tre il successore a titolo particolare (Cass. 5529/2020).
Nel caso di specie, però, non tutte le parti costituite hanno prestato il proprio consenso all'estromissione dell'originaria opposta richiesta dalla cessionaria mancando il consenso del debitore ceduto, sicché il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie, non spiegando alcun effetto sul rapporto processuale l'eventuale trasferimento del diritto sostanziale
Né risulta fondata l'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie il termine di prescrizione è quello decennale inizia a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento o dalla data di revoca del finanziamento stesso.
Pertanto, la prescrizione decennale si sarebbe verificata in data 02.04.2015, termine interrotto con le comunicazioni del 19.04.2007 (diffida di pagamento inviata, a mezzo lettera raccomandata a/r n. 127982579358 recapitata in data 30.04.2007, dallo Studio
Legale Pezzino di Catania per conto di Fiditalia S.p.A. per il tramite della sua mandataria Credit Management S.r.l. - detta missiva, veniva indirizzata al debitore principale Sig. , alla Via Gargiulo n.4 – 84086 Roccapiemonte, e Parte_1
recapitata presso il suo indirizzo di residenza), del 29.12.2014 (con la quale CP_9
comunicava al debitore principale - NDG 0314503390, l'avvenuta
[...] Parte_1
cessione e, soprattutto, lo invitava al pagamento dell'importo dovuto: racc. a/r n.
2001051013019615 notificata in data 09.01.2015 e ritirata dalla moglie ); Parte_2
del 29.12.2014 (con la quale comunicava al debitore coobbligato CP_9 [...]
- NDG 0314503390, l'avvenuta cessione e, soprattutto, la invitava al Pt_2
pagamento dell'importo dovuto: racc. a/r n. 2001051013019614 notificata in data
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09.01.2015 e ritirata propria dalla destinataria ); del 10.02.2016 e del Parte_2
02.02.2016 (la cessionaria notificava l'intercorsa cessione al sig. Parte_4 Parte_1
ed alla sig.ra , valendo la stessa come formale messa in mora); del Parte_2
05.04.2016 (la - per il tramite del suo procuratore - in data 05.04.2016 Parte_4
provvedeva nuovamente a costituire in mora i debitori ex art. 1219 c.c. e a dare atto dell'intercorsa cessione del credito vantato nei loro confronti (NDG 0314503390):
racc. a/r n. 615009746804 del 05.04.2016 che veniva notificata in data 13.04.2016).
Con riguardo al disconoscimento delle sottoscrizioni delle cartoline del 19.04.2007
(ricevuta in data 30.04.2007) e del 29.12.2014 (due raccomandate ricevute entrambe in data 09.01.2015), la notifica dovrà considerarsi sicuramente valida, efficace e produttiva di effetti, perché consegnata presso l'indirizzo di residenza del destinatario, che non a caso coincide con l'indirizzo di residenza indicato dagli opponenti nel loro atto di citazione.
La Cassazione (tra le altre Cass. ord. n. 14941/20 del 14 luglio 2020) ha stabilito che la notifica alla residenza del destinatario può ritenersi valida anche quando non è
chiara la qualifica della persona che ha materialmente ricevuto l'atto. Quello che conta è l'accertamento svolto dal postino, che in quel momento riveste la qualifica di pubblico ufficiale poiché esercita la pubblica funzione della consegna della lettera raccomandata.
L'attestazione del postino scrive sull'avviso di ricevimento fa prova fidefaciente del recapito e delle circostanze in cui è avvenuto, prova che può essere contestata solo con la querela di falso.
Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo,
lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità
del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015).
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In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto,
pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002).
Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato.
In parziale accoglimento dalla domanda proposta dall'opposta, gli opponenti vanno condannati in solido tra loro al pagamento, della somma di € 6760,32, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sono pertanto dovute dagli opponenti le spese relative del procedimento monitorio,
per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se
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legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio"
(Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel
procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è
regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto,
poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito").
Gli opponenti sono tenuti altresì, al pagamento, sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione.
Possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'attività
espletata, le spese nei tapporti tra opponenti e terzo interventore.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente, per il 50% a carico degli opponenti e per il 50% a carico dell'opposta
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6707/2017 del R.G.A.C.,
pendente tra rappresentata e difesa dalla procuratrice speciale RO
, Controparte_3 Parte_1 Parte_2
ogni contraria istanza
[...] RO0
disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione,
l'opposizione;
per l'effetto:
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2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1472/2017, del 6/10/2017,
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di rappresentata e difesa dalla procuratrice RO
speciale della somma di € 6760,32, oltre interessi Controparte_3
legali dalla messa in mora al soddisfo;
5.condanna e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di rappresentata e difesa dalla procuratrice RO
speciale delle spese del procedimento monitorio Controparte_3
che si liquidano in € 118,50 per spese ed € 250,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6.condanna e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di rappresentata e difesa dalla procuratrice RO
speciale delle spese del presente giudizio di Controparte_3
opposizione che si liquidano in € 3200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite nei rapporti tra gli opponenti ed il terzo interventore;
7. pone definitivamente le spese di Ctu, liquidate nel corso del giudizio, per il 50% a carico degli opponenti e per il 50% a carico dell'opposta.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Lucia Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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10158050585904 per l'importo di £ 17.000.000 (ovvero € 8.779,77) finalizzato