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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 420/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MINGRONE ELEONORA
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
Giovanni Foresta e dall'avv. Elisabetta Paonessa;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 19.3.2025.
Con ricorso depositato in data 22.2.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato sin dall'anno 1996 ad oggi, come autista soccorritore, alle dipendenze dell'
[...]
, presso il SUEM 118; che la propria attività lavorativa, Controparte_3 articolata su otto ore giornaliere per sei giorni alla settimana, consiste, oltre che nella guida del veicolo, nell'eseguire manovre di soccorso preliminare su pazienti incoscienti ( quali la stabilizzazione, il sollevamento, il trasporto della lettiga); di essere stato, quindi, esposto a continue e ripetute sollecitazioni a carico delle spalle e degli arti superiori;
di aver contratto le patologie indicate in atti, ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' , con provvedimento del 21.9.2021, aveva CP_2 ingiustamente rigettato la domanda presentata in via amministrativa in data 19.4.2021; che a nulla era valsa la proposizione del ricorso amministrativo;
pertanto concludeva affinché
l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere la l'indennizzo nella misura da accertarsi in corso di causa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_2 il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_2 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Come noto, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta;
di contro, nel caso in cui si tratti di malattie non tabellate, oppure non rientri nella previsione tabellare l'attività lavorativa in concreto espletata o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalle predette tabelle al fine di ricomprendere l'attività stessa nell'ambito delle loro previsioni ( es. periodo massimo di indennizzabilità), incombe sul prestatore assicurato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico secondo i criteri ordinari.1
Ebbene, per quanto ci occupa, va evidenziato che il consulente tecnico ha ravvisato a carico del ricorrente la sussistenza di “una limitazione funzionale della spalla destra secondaria ad una tendinopatia cronica della cuffia dei rotatori”; trattasi, pertanto, di patologia da “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” tabellata alla voce M75.1 del DM del 10.10.23 di “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell' agricoltura” per cui sussiste una presunzione legale, entro il periodo massimo di indennizzabilità pari a 2 anni, in ordine alla genesi professionale per quanti siano adibiti, rispettivamente, a “Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”. Con riferimento specifico ai fatti di causa, occorre evidenziare come i testimoni escussi abbiano confermato l'esposizione al relativo rischio professionale, in particolare che il ricorrente, lavorasse su turni di sei ore giornaliere (8.00-14.00; 14:00-20:00, 20:00-8.00), occupandosi della movimentazione e del sollevamento manuale dei pazienti, senza ausili efficaci, e della successiva immobilizzazione su barella;
che tali interventi, in numero variabile, mediamente erano quattro/cinque al giorno.
Se da un lato occorre evidenziare l'attendibilità e la non contraddittorietà dei testi escussi, rivelatasi a conoscenza diretta dei fatti di causa, in quanto colleghi del sig. e quindi Pt_1 darsi conferma del fatto che l'assicurato, non occasionalmente, sia stato esposto, per il tipo di lavorazioni svolte, a movimenti ripetuti, a posture incongrue, ad azioni di presa della mano con impegno di forza e, pertanto, a sollecitazioni biomeccaniche degli arti superiori determinanti il rischio professionale, dall'altro lato non può ritenersi ( con certezza) che tali lavorazioni siano intervenute all'interno del periodo massimo di indennizzabilità (pari a due anni).
Invero, i testimoni escussi hanno dichiarato che il sig. da almeno 4-5 anni ( cfr. Pt_1 dichiarazioni testimoniali sig. escusso all'udienza dell'11.10.2023) ovvero da Testimone_1 circa due anni ( cfr. dichiarazioni testimoniali sig. escusso all'udienza Testimone_2 dell'11.10.2023) sia stato spostato presso il reparto amministrativo di , per Persona_1 cui non svolge più attività di operatore del 118.
Deve pertanto concludersi che non vi sia certezza in ordine al giorno in cui l'assicurato abbia cessato l'attività lavorativa dedotta in ricorso, con la conseguenza che, essendo la domanda amministrativa del 19.4.2021 , non può operarsi alcuna presunzione legale circa l'eziologia professionale della malattia denunciata.
Ciò posto, nella verifica dell'eziologia lavorativa e nella determinazione del danno biologico, il consulente tecnico d'ufficio incaricato, con conclusioni condivisibili, ha valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde agli esiti della prova testimoniale assunta: è stato dimostrato, infatti, che il ricorrente abbia svolto mansioni di autista soccorritore del 118, per oltre venti anni, e che pertanto, non occasionalmente, sia stato esposto a movimenti e sollecitazioni biomeccaniche degli arti superiori.
Quanto all'entità del danno biologico derivato da tale protratta attività lavorativa deve darsi atto che il consulente lo ha quantificato nella misura del 6%, ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' , ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 CP_2 l'indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite – liquidate negli importi minimi a fronte della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_2
Le spese della C.T.U. sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 420 / 2023 RG, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
-per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la prestazione maggiorata di accessori ex CP_2 art. 16, c. 6, l. 412/1991 da quella data al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.300,00 oltre CP_2 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_2
Crotone, lì 20-3-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. 30.12.2009 n. 27752.