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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/10/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2570/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa GL LF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
L' in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via Cengio n. 15, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. CASA FEDERICO e dell'Avv. ROSINA SILVIA del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rossano Veneto (VI), Via Controparte_1 C.F._1
Salute n. 34, presso e nello studio dell'Avv. POZZATO ELISA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare di rito, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Vicenza n. 664/2024 del 26/04/2024 (R.G. n. 1748/2024) e, in ogni caso, revocare il medesimo decreto, non essendo il Tribunale di Vicenza competente per materia e dichiarare competente il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata delle Imprese;
nel merito in via principale, accertato e dichiarato il grave inadempimento del convenuto opposto, dichiarare la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. del rapporto di sindaco da lui ricoperto nel periodo luglio 2020 - maggio 2023 e condannarlo a restituire quanto ricevuto in esecuzione della carica con interessi legali e/o moratori dalla richiesta al saldo, e per l'effetto accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Vicenza n. 664/2024 del 26/04/2024 (R.G. n. 1748/2024); anche a prescindere dalla risoluzione del rapporto di sindaco, accertare e dichiarare che nulla deve ricevere il convenuto per l'esecuzione dell'incarico per cui è causa, previo accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2403, 2407 e 2421 c.c. e accertamento incidenter tantum della responsabilità degli amministratori del tempo ex artt. 2392 e 2393 c.c. per gli atti ed i comportamenti descritti in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Vicenza n. 664/2024 del 26/04/2024 (R.G. n. 1748/2024); nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, disporsi la riduzione degli importi dovuti dall'attrice al convenuto, in considerazione dell'in-esecuzione / parziale esecuzione da parte dell'ingiungente delle obbligazioni assunte con l'accettazione dell'incarico di sindaco, secondo quanto sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Vicenza n. 664/2024 del 26/04/2024 (R.G. n. 1748/2024); in ogni caso, spese e compensi di lite integralmente rifusi”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare, respingersi l'eccezione sulla competenza e concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione proposta da Controparte_2 confermando, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 644/2024 emesso in data 26/04/2024 dal Tribunale di Vicenza e, per l'effetto, condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a rifondere al convenuto le spese ed i compensi legali del giudizio di opposizione”.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 664/2024 del 26.04.2024 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 16.872,68 oltre interessi e spese a titolo di compenso professionale preteso da in ragione dell'attività svolta quale sindaco della società. L'opponente Controparte_1
esponeva: che in ragione della causa petendi la controversia doveva essere devoluta alla competenza del Tribunale di Venezia – sezione specializzata per le imprese;
che comunque il compenso non era dovuto in ragione del grave inadempimento imputabile alla controparte, in quanto il collegio sindacale non aveva tenuto in ordine il libro dei verbali, non aveva svolto l'attività di revisione contabile, non aveva esercitato il dovuto controllo sull'operato dell'organo amministrativo e risultava composto anche da un soggetto che non integrava i requisiti di legge. Chiedeva pertanto che venisse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, che venisse risolto il rapporto negoziale con la controparte per inadempimento della stessa, con condanna alla restituzione dei compensi già percepiti o, in subordine, con riduzione di quelli ex adverso richiesti.
Costituitosi in giudizio, contestava sia l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Controparte_1
Vicenza sia la fondatezza della domanda di inadempimento entrambe svolte dalla società attrice.
Chiedeva così il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
All'esito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., nonché all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva fissata ex art. 281 sexies c.p.c. udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa medesima, la quale veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale adito.
Ritiene questo Giudice che la domanda avanzata da , in relazione al pagamento degli Controparte_1
onorari asseritamente spettatigli quale corrispettivo della propria attività di membro del collegio sindacale della società opponente, rientri nella competenza della sezione specializzate in materia d'impresa del Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 3, c. 2 e c. 3, del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Da un lato, infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sono attratte alla competenza specializzata in materia di imprese anche le controversie avente ad oggetto il pagina 3 di 5 pagamento dei compensi professionali, in quanto strettamente connesse all'espletamento dell'attività gestoria da parte degli organi societari (“Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla ratio dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società” - Cass. n. 13956/2016).
Dall'altro lato, l'assimilazione di cui sopra non può ritenersi circoscritta alle controversie (sulla responsabilità e sul compenso) intentate da e contro i soli amministratori della società, in quanto titolari di un rapporto di immedesimazione organica con la società medesima, ma al contrario deve intendersi estesa anche al ruolo societario del sindaco, che espleta attività precipue di controllo all'interno dell'ente. La diversa differenziazione sostenuta dalla difesa del convenuto non ha infatti ragione d'essere né alla luce della ratio di specializzazione delle competenze dell'art. 3 D.Lgs. 168/2003, né alla luce della sua interpretazione letterale, laddove menziona genericamente i “rapporti societari”.
La domanda monitoria doveva dunque essere proposta dinanzi al Tribunale di Venezia – sezione specializzata per le imprese: ne segue la nullità del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
A maggior ragione la medesima attribuzione di competenza deve predicarsi con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, involgente una “azione di responsabilità … contro gli organi amministrativi e di controllo” (sempre ex art. 3, c. 2, lett. a), D.Lgs. 168/2003).
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Controparte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate e l'assorbenza dell'eccezione in rito precipuamente argomentata da entrambe le parti costituite, per la fase di pagina 4 di 5 trattazione, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria in ragione dell'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Vicenza adito in via monitoria, competente essendo il
Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa;
2. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 644/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
26.04.2024 (R.G. n. 1748/2024);
3. condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Controparte_2
di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 2.928,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa GL LF
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa GL LF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
L' in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via Cengio n. 15, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. CASA FEDERICO e dell'Avv. ROSINA SILVIA del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rossano Veneto (VI), Via Controparte_1 C.F._1
Salute n. 34, presso e nello studio dell'Avv. POZZATO ELISA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare di rito, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Vicenza n. 664/2024 del 26/04/2024 (R.G. n. 1748/2024) e, in ogni caso, revocare il medesimo decreto, non essendo il Tribunale di Vicenza competente per materia e dichiarare competente il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata delle Imprese;
nel merito in via principale, accertato e dichiarato il grave inadempimento del convenuto opposto, dichiarare la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. del rapporto di sindaco da lui ricoperto nel periodo luglio 2020 - maggio 2023 e condannarlo a restituire quanto ricevuto in esecuzione della carica con interessi legali e/o moratori dalla richiesta al saldo, e per l'effetto accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Vicenza n. 664/2024 del 26/04/2024 (R.G. n. 1748/2024); anche a prescindere dalla risoluzione del rapporto di sindaco, accertare e dichiarare che nulla deve ricevere il convenuto per l'esecuzione dell'incarico per cui è causa, previo accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2403, 2407 e 2421 c.c. e accertamento incidenter tantum della responsabilità degli amministratori del tempo ex artt. 2392 e 2393 c.c. per gli atti ed i comportamenti descritti in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Vicenza n. 664/2024 del 26/04/2024 (R.G. n. 1748/2024); nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, disporsi la riduzione degli importi dovuti dall'attrice al convenuto, in considerazione dell'in-esecuzione / parziale esecuzione da parte dell'ingiungente delle obbligazioni assunte con l'accettazione dell'incarico di sindaco, secondo quanto sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Vicenza n. 664/2024 del 26/04/2024 (R.G. n. 1748/2024); in ogni caso, spese e compensi di lite integralmente rifusi”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare, respingersi l'eccezione sulla competenza e concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione proposta da Controparte_2 confermando, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 644/2024 emesso in data 26/04/2024 dal Tribunale di Vicenza e, per l'effetto, condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a rifondere al convenuto le spese ed i compensi legali del giudizio di opposizione”.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 664/2024 del 26.04.2024 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 16.872,68 oltre interessi e spese a titolo di compenso professionale preteso da in ragione dell'attività svolta quale sindaco della società. L'opponente Controparte_1
esponeva: che in ragione della causa petendi la controversia doveva essere devoluta alla competenza del Tribunale di Venezia – sezione specializzata per le imprese;
che comunque il compenso non era dovuto in ragione del grave inadempimento imputabile alla controparte, in quanto il collegio sindacale non aveva tenuto in ordine il libro dei verbali, non aveva svolto l'attività di revisione contabile, non aveva esercitato il dovuto controllo sull'operato dell'organo amministrativo e risultava composto anche da un soggetto che non integrava i requisiti di legge. Chiedeva pertanto che venisse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, che venisse risolto il rapporto negoziale con la controparte per inadempimento della stessa, con condanna alla restituzione dei compensi già percepiti o, in subordine, con riduzione di quelli ex adverso richiesti.
Costituitosi in giudizio, contestava sia l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Controparte_1
Vicenza sia la fondatezza della domanda di inadempimento entrambe svolte dalla società attrice.
Chiedeva così il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
All'esito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., nonché all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva fissata ex art. 281 sexies c.p.c. udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa medesima, la quale veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale adito.
Ritiene questo Giudice che la domanda avanzata da , in relazione al pagamento degli Controparte_1
onorari asseritamente spettatigli quale corrispettivo della propria attività di membro del collegio sindacale della società opponente, rientri nella competenza della sezione specializzate in materia d'impresa del Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 3, c. 2 e c. 3, del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Da un lato, infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sono attratte alla competenza specializzata in materia di imprese anche le controversie avente ad oggetto il pagina 3 di 5 pagamento dei compensi professionali, in quanto strettamente connesse all'espletamento dell'attività gestoria da parte degli organi societari (“Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla ratio dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società” - Cass. n. 13956/2016).
Dall'altro lato, l'assimilazione di cui sopra non può ritenersi circoscritta alle controversie (sulla responsabilità e sul compenso) intentate da e contro i soli amministratori della società, in quanto titolari di un rapporto di immedesimazione organica con la società medesima, ma al contrario deve intendersi estesa anche al ruolo societario del sindaco, che espleta attività precipue di controllo all'interno dell'ente. La diversa differenziazione sostenuta dalla difesa del convenuto non ha infatti ragione d'essere né alla luce della ratio di specializzazione delle competenze dell'art. 3 D.Lgs. 168/2003, né alla luce della sua interpretazione letterale, laddove menziona genericamente i “rapporti societari”.
La domanda monitoria doveva dunque essere proposta dinanzi al Tribunale di Venezia – sezione specializzata per le imprese: ne segue la nullità del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
A maggior ragione la medesima attribuzione di competenza deve predicarsi con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, involgente una “azione di responsabilità … contro gli organi amministrativi e di controllo” (sempre ex art. 3, c. 2, lett. a), D.Lgs. 168/2003).
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Controparte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate e l'assorbenza dell'eccezione in rito precipuamente argomentata da entrambe le parti costituite, per la fase di pagina 4 di 5 trattazione, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria in ragione dell'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Vicenza adito in via monitoria, competente essendo il
Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa;
2. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 644/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
26.04.2024 (R.G. n. 1748/2024);
3. condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Controparte_2
di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 2.928,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa GL LF
pagina 5 di 5