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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1733/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1733/2021 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Stefano Orsini;
ATTORI
Contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Moira Vallati;
Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO oggetto: invalidità del testamento.
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
A) In via principale: accertato che la OR all'atto della compilazione del testamento olografo Controparte_2 del 30/04/2014 era incapace di intendere e di volere per i motivi esposti in narrativa, dichiarare nullo, annullare o comunque dichiarare invalido e privo di effetti il detto testamento e, per l'effetto, dichiarare l'apertura della successione ab intestato della Per_1
B) In via subordinata: accertato che la OR è stata indotta fraudolentemente alla compilazione Controparte_2 del testamento olografo del 30/04/2014 e che la volontà espressa nel detto testamento sarebbe stata diversa se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato, annullare o comunque dichiarare invalido e privo di effetti il testamento stesso e, per
l'effetto, condannare il convenuto e/o chiunque li detenga, alla restituzione in favore degli eredi legittimi dei beni ereditari, nonché dei frutti percepiti dopo l'apertura della successione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, con rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Per il convenuto:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi illustrati in narrativa:
pagina 1 di 6 In via pregiudiziale - dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In via ulteriormente pregiudiziale - rilevare e dichiarare, per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4), la nullità della domanda di cui alla lettera B) dell'atto di citazione, come di seguito trascritta: “In via subordinata: accertato che la signora
è stata indotta fraudolentemente alla compilazione del testamento olografo Controparte_2 del 30.04.2014 e che la volontà espressa nel detto testamento sarebbe stata diversa se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato, annullare o comunque dichiarare invalido e privo di effetti il testamento stesso e, per l'effetto, condannare il convenuto e/o chiunque li detenga, alla restituzione in favore degli eredi legittimi dei beni ereditari, nonché dei frutti percepiti dopo l'apertura della successione”. Nel merito - rigettare le domande avanzate da parte attrice nei confronti del signor CP_1 in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto.
[...]
In ogni caso - con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, figli di convenivano in Parte_4 giudizio il proprio cugino in seguito alla morte della zia materna, Controparte_1 CP_2
(sorella di e , padre del convenuto), deceduta in data
[...] Parte_4 Persona_2
20.07.2021, per far accertare e dichiarare la nullità e/o la annullabilità del testamento olografo da lei redatto il 30.04.2014 e pubblicato con atto a rogito Notaio di Ascoli Piceno del 30.08.2021, Per_3 rep. 36239, racc. 21934, con il quale era stato nominato unico erede universale l'odierno convenuto (All. 2 dell'atto di citazione). In via principale gli attori deducevano l'invalidità del testamento ex art. 591 c.c. sostenendo che la de cuius, al momento della redazione del medesimo, fosse incapace di intendere e di volere a causa di una grave demenza senile. Nello specifico allegavano che: nel luglio
2011 la era stata visitata dal dott. neuropsichiatra, a causa del CP_2 Persona_4 rallentamento ideo motorio e della demenza senile di cui era affetta;
il 16.09.2014 (qualche mese dopo la redazione del testamento olografo), la de cuius era stata ricoverata presso l'Ospedale di Ascoli
Piceno per emorragia cerebrale occorsa a seguito di una caduta presso il proprio domicilio;
era stata effettuata una consulenza psichiatrica il cui referto riportava “demenza senile grave” e il direttore dell'UOC di Medicina Interna dott. Calcinaro in data 6.10.2014 aveva redatto un referto dello stesso tenore;
i servizi sociali della in data 10.10.2014 avevano Parte_5 depositato presso l'intestato Tribunale una richiesta urgente di apertura di amministrazione di sostegno ed il 12.11.2014 era stato emesso il decreto di nomina dell'amministratore definitivo;
al momento della notizia della pubblicazione del testamento olografo, gli attori avevano richiesto una consulenza psichiatrica al dott. , il quale aveva concluso che la de cuius fosse incapace di intendere e di Per_5 volere all'atto della redazione del testamento (All. 3 dell'atto di citazione). In subordine, gli attori indicavano che il testamento era il frutto di una attività captatoria ex art. 624 c.c. esercitata da sulla defunta, chiedendone comunque l'annullamento per tale titolo. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo l'improcedibilità delle domande proposte, atteso il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010.
Inoltre, eccepiva la nullità della domanda formulata in via subordinata nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4) c.p.c., per mancanza di specifiche allegazioni in fatto. Nel merito, rilevava come solo in data 15.09.2014 fossero emerse le prime manifestazioni di decadimento cognitivo pagina 2 di 6 conseguenti al trauma occorso, essendo stata – prima della caduta con conseguente trauma cranico – la sig.ra sempre autonoma in tutte le attività della propria vita. Allegava, anche sulla base di CP_2 apposita perizia psichiatrica, che la de cuius era perfettamente capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, né era stata indotta in alcun modo a rendere le disposizioni testamentarie in favore del nipote (All. 3 della comparsa di risposta).
In data 15.03.2022 veniva rigettato il ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presentato dagli attori in corso di causa ed avente ad oggetto i fabbricati indicati nel testamento olografo in questione nonché tutti i beni mobili ivi contenuti già di proprietà della e i suoi conti correnti. Controparte_2
All'udienza di prima comparizione dell'11.03.2022, il Giudice assegnava alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e fissava nuova udienza. Rilevato che il tentativo di mediazione obbligatoria aveva avuto esito negativo, concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c.
In data 21.02.2023, il procedimento veniva assegnato all'odierno Giudice, il quale – con ordinanza del
13.4.2023 da intendersi qui trascritta - disponeva c.t.u. medico-legale e ammetteva la prova testimoniale chiesta dal convenuto. All'udienza del 28.09.2023 veniva escusso il teste
[...]
, mentre in data 14.12.2023 veniva nominato come c.t.u. il dott. il quale Tes_1 Persona_6 depositava poi la perizia in data 20.07.2024.
All'udienza del 12.09.2024, il Giudice sentiva il teste disponeva che il c.t.u. fornisse Testimone_2 compiuta risposta all'osservazione formulata dal c.t.p. di parte attrice circa l'eventuale incidenza dell'igroma sulla capacità di intendere e di volere della riferendo con relazione scritta, e CP_2 fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.12.2024 in trattazione scritta.
Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Quanto all'eccezione pregiudiziale di improcedibilità, la stessa appare superata dall'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione, il quale ha avuto esito negativo.
Nel merito, le domande attoree non appaiono meritevoli di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla domanda formulata in via principale, bisogna premettere, in diritto, che la capacità di testare è la regola e si presume ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.c., mentre l'incapacità costituisce l'eccezione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità precisa che in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità
(Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 27351 del 23 dicembre 2014). Da ciò ne deriva che la prova dell'incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento deve essere fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l'abbia dedotta (Cass. n.4499/1986) e può essere provata con qualunque mezzo consentito dal nostro ordinamento giuridico (Cass. n. 26873/2019).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, si ritiene che gli attori non abbiano dato prova dell'asserita incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della compilazione del testamento;
piuttosto si condividono le osservazioni e conclusioni della c.t.u., secondo cui la al momento della redazione del Controparte_2 testamento in data 30.04.2014, fosse in possesso delle capacità di intendere il significato del proprio atto e di manifestare liberamente la sua volontà.
Nello specifico, gli attori allegano che già dall'anno 2011 la OR avesse visto Controparte_2 progressivamente peggiorare le proprie condizioni di salute, tant'è che il 1.07.2011 ed il 2.09.2011 era stata visitata dal dott. neuropsichiatra, il quale aveva prescritto una serie di accertamenti Per_4 riguardanti esami ematochimici e di valutazione cardiologica, richiesta di TAC cerebrale, valutazione cognitiva completa, valutazione internistica completa e visita chirurgica (All.
7-8 dell'atto di citazione).
Tuttavia, secondo il c.t.u., che ha esaminato la relativa documentazione sanitaria presente in atti, non risulta che il neuropsichiatra abbia effettuato una diagnosi di demenza senile o abbia avuto un sospetto tale, avendo egli, invece, semplicemente fatto una richiesta per un check up generale, peraltro in assenza di risultati susseguenti. Nessun'altra certificazione o documentazione medica vi è, in atti, cronologicamente precedente o contemporanea al momento della redazione del testamento.
A distanza di quattro mesi dalla redazione del testamento, in data 29.08.2014, risulta una certificazione di specialista neurologo che cita un episodio depressivo, presumibilmente reattivo con associate turbe cognitive, senza specificare peraltro natura ed intensità delle stesse (p. 5 della c.t.u.). Dunque anche da tale documento, condivisibilmente con quanto ritenuto dal c.t.u., nulla di concreto può trarsi circa la capacità di testare.
In data 16.09.2014, la veniva ricoverata presso l'Ospedale di Ascoli Piceno in seguito al CP_2 suo ritrovamento in casa, da parte del nipote, in un grave stato confusionale, con ferita alla testa. La
TAC, effettuata con urgenza, riportava l'esistenza di un “focolaio emorragico sottocorticale in sede frontale sn e sfumata iperdensità cortico-sottocorticale temporale dx”; lesione assolutamente compatibile come conseguenza diretta del trauma cranico subito con la caduta accidentale. L'esame TAC ripetuto nei giorni seguenti conferma la lesione e l'ultimo controllo, effettuato il 30/09/14, descrive gli esiti cicatriziali ( come ritenuto a p.
3-4 della c.t.u.). Solo a partire da tale momento vi sono una serie di consulenze che rimarcano il rallentamento ideomotorio, lo stato confusionale e lo scarso orientamento. In particolare, il 2.10.2014, il consulente psichiatra descriveva una condizione di
“compromissione globale delle funzioni psichiche e cognitive con grave compromissione della autonomia personale”, formulando la diagnosi di Demenza Senile grave, e il direttore dell'UOC di
Medicina Interna dott. Calcinaro, responsabile del reparto in cui si trovava ricoverata la testatrice, redigeva in data 6.10.2014 un referto in cui riportava l'asserzione dello psichiatra, senza però espressamente farla propria (All.
5-6 dell'atto di citazione). Secondo il c.t.u., una tale diagnosi di demenza senile ha tralasciato in toto l'evento che aveva causato il ricovero, attribuendone l'origine unicamente all'età senile, di fatto “scotomizzando” l'episodio traumatico e vascolare cerebrale, assolutamente pregnante il quadro clinico, tanto che in data 20 Ottobre viene anche segnalato un parziale miglioramento, condizione tipica negli episodi vascolari cerebrali, non al contrario nelle
Demenze (p. 5 della c.t.u.). In definitiva, il c.t.u. non coglie nelle certificazioni precedenti la data del ricovero alcuna evidenza riconducibile ad uno stato di grave mancanza di coscienza nell'agire, tale da supporre la stesura del testamento senza la cosciente volontà al riguardo, anche in considerazione della semplicità concettuale dell'atto stesso;
conclude, quindi, che il trauma cranico e la conseguente emorragia cerebrale del settembre 2014 hanno costituito la causa della condizione deficitaria illustrata pagina 4 di 6 nei successivi sanitari, in particolare le gravi alterazioni cognitive descritte. Come indicato nell'integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, anche la comparsa dell'igroma è susseguente alle complicanze del trauma cranico del 14.09.2014 in quanto il riscontro documentale di detto Igroma è presente nella TAC del 14 Settembre, in quella del giorno successivo, 15 Settembre, in cui si segnala minimo incremento rispetto il precedente ed infine nel controllo del 30 Settembre dove si descrive come invariato l'Igroma biemisferico (p. 3 integrazione c.t.u.). Significativi elementi sul buon funzionamento quotidiano della indicativi di un'autonomia CP_2 scevra da deficit cognitivi, vengono ulteriormente forniti sia dall'anamnesi stilata nella cartella dell'U.O.C. di Medicina Interna (All. 5, p. 5, della comparsa di risposta: “Notizie raccolte da una cugina. vive da sola (a volte assistita da un nipote). Appetito scarso, alvo e diuresi non noti Per_7 alla familiare presente. Negate allergie ai farmaci. Ex forte fumatrice (attualmente fuma un po' meno).
Ipertensione arteriosa non in trattamento farmacologico. Nessuna altra patologia degna di nota.
Assenza di deficit cognitivi prima del trauma cranico (motivo del ricovero) […]”), sia dalle prove testimoniali. In particolare, all'udienza del 28.09.2023, il teste (all'epoca dei fatti Testimone_1 legata all'odierno convenuto da una relazione sentimentale, poi terminata), affermava che negli anni
2013 e 2014 la faceva la spesa in modo autonomo, puliva e riordinava casa da sola, CP_2 cucinava per sé stessa e per lavava e stirava per sé stessa e per il nipote convivente;
dunque, CP_1 sino alla caduta del 16.09.2014, era cosciente, lucida, orientata dal punto di vista Controparte_2 spazio-temporale e capace di provvedere a sé stessa, oltre che al nipote (ciò anche a riprova del legame che la defunta aveva con l'odierno convenuto, tanto da ringraziarlo espressamente nelle ultime tre righe del testamento). Inoltre, all'udienza del 12.09.2024, il teste – che conosceva la sig.ra Testimone_2 da prima del 2009, in quanto avente l'appalto delle lampade votive al cimitero, presso cui CP_2 la signora si recava - dichiarava di aver una volta incontrato la in città ad Ascoli negli anni CP_2
2013/2014 e di averla trovata vigile e orientata (era da sola e credo dovesse prendere il pullman per tornare a casa […] nell'occasione si mostrava assolutamente vigile e orientata. Anzi si meravigliò che io non stessi più al cimitero e mi chiese come mai e io le dissi che non avevo più l'appalto delle lampade votive).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le considerazioni del c.t.u. che confermano la capacità di intendere e di volere in capo ad al momento della redazione del testamento in data Controparte_2
30/04/2014, devono essere accolte poiché appaiono frutto di adeguata indagine e motivata esposizione, nonché confermate dalle ulteriori risultanze istruttorie esposte. Non appaiono dirimenti le osservazioni del c.t.p. attoreo, per quanto indicato nelle risposte all'uopo fornite dal consulente d'ufficio e per tutto quanto sopra indicato. Deve, in particolare, rimarcarsi che la totale assenza di documentazione sanitaria significativa di una diagnosi di demenza precedente all'evento traumatico del 16.9.2014, unita alla mancanza di qualunque altra prova (che sarebbe spettato agli attori fornire) circa lo stato di lucidità e capacità della sig.ra all'epoca della redazione del testamento, non consente di ritenere CP_2 superata la presunzione di capacità di testare posta dalla norma e dalla giurisprudenza sopra citate.
Anche laddove, peraltro, si ritenesse fondata (ma così non è, per le ragioni esposte dal c.t.u. e già sopra richiamate) la diagnosi di pregressa demenza senile posta in occasione dell'evento traumatico, si sarebbe comunque ben lontani dall'aver dimostrato che il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
pagina 5 di 6 Quanto alla domanda di annullamento del testamento per violenza e/o dolo ex art. 624 c.c. formulata in via subordinata dagli attori, essa è rimasta relegata al rango di astratta allegazione, in quanto non sono state fornite indicazioni di fatto costituenti le concrete condotte, imputate all' di CP_2
“captazione” o “induzione fraudolenta” della volontà della testatrice. Né alcuna prova è stata dagli attori mai articolata onde fornire la dimostrazione di simili condotte che avrebbero indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità sostiene che il testamento, ai sensi dell'art. 624 c.c., può essere altresì annullato quando sia l'effetto di violenza, dolo o errore, ed anche di errore sul motivo se risulti che sia stato l'unico ad aver determinato il testatore. In particolare, in tema di dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Il dolo può consistere anche nella cosiddetta captazione, che non si concreta in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorché attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza n. 30424 del 17 ottobre
2022). Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a statuizioni relative ad un asserito forte legame tra gli stessi e la defunta e non hanno dimostrato in alcun modo quanto domandato in subordine, ossia che il convenuto abbia indotto la zia a redigere testamento in suo favore ovvero l'abbia spinta a modificarne uno precedente.
Per questi motivi
le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle del sub procedimento cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate con riduzione rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità delle questioni trattate. I compensi devono essere distratti in favore del legale di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta le domande degli attori;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio, liquidate: per il giudizio di merito in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
per il sub procedimento cautelare in corso di causa in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
dispone la distrazione delle relative somme in favore dell'avv. Moira Vallati, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 19.02.2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1733/2021 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Stefano Orsini;
ATTORI
Contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Moira Vallati;
Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO oggetto: invalidità del testamento.
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
A) In via principale: accertato che la OR all'atto della compilazione del testamento olografo Controparte_2 del 30/04/2014 era incapace di intendere e di volere per i motivi esposti in narrativa, dichiarare nullo, annullare o comunque dichiarare invalido e privo di effetti il detto testamento e, per l'effetto, dichiarare l'apertura della successione ab intestato della Per_1
B) In via subordinata: accertato che la OR è stata indotta fraudolentemente alla compilazione Controparte_2 del testamento olografo del 30/04/2014 e che la volontà espressa nel detto testamento sarebbe stata diversa se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato, annullare o comunque dichiarare invalido e privo di effetti il testamento stesso e, per
l'effetto, condannare il convenuto e/o chiunque li detenga, alla restituzione in favore degli eredi legittimi dei beni ereditari, nonché dei frutti percepiti dopo l'apertura della successione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, con rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Per il convenuto:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi illustrati in narrativa:
pagina 1 di 6 In via pregiudiziale - dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In via ulteriormente pregiudiziale - rilevare e dichiarare, per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4), la nullità della domanda di cui alla lettera B) dell'atto di citazione, come di seguito trascritta: “In via subordinata: accertato che la signora
è stata indotta fraudolentemente alla compilazione del testamento olografo Controparte_2 del 30.04.2014 e che la volontà espressa nel detto testamento sarebbe stata diversa se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato, annullare o comunque dichiarare invalido e privo di effetti il testamento stesso e, per l'effetto, condannare il convenuto e/o chiunque li detenga, alla restituzione in favore degli eredi legittimi dei beni ereditari, nonché dei frutti percepiti dopo l'apertura della successione”. Nel merito - rigettare le domande avanzate da parte attrice nei confronti del signor CP_1 in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto.
[...]
In ogni caso - con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, figli di convenivano in Parte_4 giudizio il proprio cugino in seguito alla morte della zia materna, Controparte_1 CP_2
(sorella di e , padre del convenuto), deceduta in data
[...] Parte_4 Persona_2
20.07.2021, per far accertare e dichiarare la nullità e/o la annullabilità del testamento olografo da lei redatto il 30.04.2014 e pubblicato con atto a rogito Notaio di Ascoli Piceno del 30.08.2021, Per_3 rep. 36239, racc. 21934, con il quale era stato nominato unico erede universale l'odierno convenuto (All. 2 dell'atto di citazione). In via principale gli attori deducevano l'invalidità del testamento ex art. 591 c.c. sostenendo che la de cuius, al momento della redazione del medesimo, fosse incapace di intendere e di volere a causa di una grave demenza senile. Nello specifico allegavano che: nel luglio
2011 la era stata visitata dal dott. neuropsichiatra, a causa del CP_2 Persona_4 rallentamento ideo motorio e della demenza senile di cui era affetta;
il 16.09.2014 (qualche mese dopo la redazione del testamento olografo), la de cuius era stata ricoverata presso l'Ospedale di Ascoli
Piceno per emorragia cerebrale occorsa a seguito di una caduta presso il proprio domicilio;
era stata effettuata una consulenza psichiatrica il cui referto riportava “demenza senile grave” e il direttore dell'UOC di Medicina Interna dott. Calcinaro in data 6.10.2014 aveva redatto un referto dello stesso tenore;
i servizi sociali della in data 10.10.2014 avevano Parte_5 depositato presso l'intestato Tribunale una richiesta urgente di apertura di amministrazione di sostegno ed il 12.11.2014 era stato emesso il decreto di nomina dell'amministratore definitivo;
al momento della notizia della pubblicazione del testamento olografo, gli attori avevano richiesto una consulenza psichiatrica al dott. , il quale aveva concluso che la de cuius fosse incapace di intendere e di Per_5 volere all'atto della redazione del testamento (All. 3 dell'atto di citazione). In subordine, gli attori indicavano che il testamento era il frutto di una attività captatoria ex art. 624 c.c. esercitata da sulla defunta, chiedendone comunque l'annullamento per tale titolo. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo l'improcedibilità delle domande proposte, atteso il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010.
Inoltre, eccepiva la nullità della domanda formulata in via subordinata nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4) c.p.c., per mancanza di specifiche allegazioni in fatto. Nel merito, rilevava come solo in data 15.09.2014 fossero emerse le prime manifestazioni di decadimento cognitivo pagina 2 di 6 conseguenti al trauma occorso, essendo stata – prima della caduta con conseguente trauma cranico – la sig.ra sempre autonoma in tutte le attività della propria vita. Allegava, anche sulla base di CP_2 apposita perizia psichiatrica, che la de cuius era perfettamente capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, né era stata indotta in alcun modo a rendere le disposizioni testamentarie in favore del nipote (All. 3 della comparsa di risposta).
In data 15.03.2022 veniva rigettato il ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presentato dagli attori in corso di causa ed avente ad oggetto i fabbricati indicati nel testamento olografo in questione nonché tutti i beni mobili ivi contenuti già di proprietà della e i suoi conti correnti. Controparte_2
All'udienza di prima comparizione dell'11.03.2022, il Giudice assegnava alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e fissava nuova udienza. Rilevato che il tentativo di mediazione obbligatoria aveva avuto esito negativo, concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c.
In data 21.02.2023, il procedimento veniva assegnato all'odierno Giudice, il quale – con ordinanza del
13.4.2023 da intendersi qui trascritta - disponeva c.t.u. medico-legale e ammetteva la prova testimoniale chiesta dal convenuto. All'udienza del 28.09.2023 veniva escusso il teste
[...]
, mentre in data 14.12.2023 veniva nominato come c.t.u. il dott. il quale Tes_1 Persona_6 depositava poi la perizia in data 20.07.2024.
All'udienza del 12.09.2024, il Giudice sentiva il teste disponeva che il c.t.u. fornisse Testimone_2 compiuta risposta all'osservazione formulata dal c.t.p. di parte attrice circa l'eventuale incidenza dell'igroma sulla capacità di intendere e di volere della riferendo con relazione scritta, e CP_2 fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.12.2024 in trattazione scritta.
Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Quanto all'eccezione pregiudiziale di improcedibilità, la stessa appare superata dall'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione, il quale ha avuto esito negativo.
Nel merito, le domande attoree non appaiono meritevoli di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla domanda formulata in via principale, bisogna premettere, in diritto, che la capacità di testare è la regola e si presume ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.c., mentre l'incapacità costituisce l'eccezione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità precisa che in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità
(Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 27351 del 23 dicembre 2014). Da ciò ne deriva che la prova dell'incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento deve essere fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l'abbia dedotta (Cass. n.4499/1986) e può essere provata con qualunque mezzo consentito dal nostro ordinamento giuridico (Cass. n. 26873/2019).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, si ritiene che gli attori non abbiano dato prova dell'asserita incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della compilazione del testamento;
piuttosto si condividono le osservazioni e conclusioni della c.t.u., secondo cui la al momento della redazione del Controparte_2 testamento in data 30.04.2014, fosse in possesso delle capacità di intendere il significato del proprio atto e di manifestare liberamente la sua volontà.
Nello specifico, gli attori allegano che già dall'anno 2011 la OR avesse visto Controparte_2 progressivamente peggiorare le proprie condizioni di salute, tant'è che il 1.07.2011 ed il 2.09.2011 era stata visitata dal dott. neuropsichiatra, il quale aveva prescritto una serie di accertamenti Per_4 riguardanti esami ematochimici e di valutazione cardiologica, richiesta di TAC cerebrale, valutazione cognitiva completa, valutazione internistica completa e visita chirurgica (All.
7-8 dell'atto di citazione).
Tuttavia, secondo il c.t.u., che ha esaminato la relativa documentazione sanitaria presente in atti, non risulta che il neuropsichiatra abbia effettuato una diagnosi di demenza senile o abbia avuto un sospetto tale, avendo egli, invece, semplicemente fatto una richiesta per un check up generale, peraltro in assenza di risultati susseguenti. Nessun'altra certificazione o documentazione medica vi è, in atti, cronologicamente precedente o contemporanea al momento della redazione del testamento.
A distanza di quattro mesi dalla redazione del testamento, in data 29.08.2014, risulta una certificazione di specialista neurologo che cita un episodio depressivo, presumibilmente reattivo con associate turbe cognitive, senza specificare peraltro natura ed intensità delle stesse (p. 5 della c.t.u.). Dunque anche da tale documento, condivisibilmente con quanto ritenuto dal c.t.u., nulla di concreto può trarsi circa la capacità di testare.
In data 16.09.2014, la veniva ricoverata presso l'Ospedale di Ascoli Piceno in seguito al CP_2 suo ritrovamento in casa, da parte del nipote, in un grave stato confusionale, con ferita alla testa. La
TAC, effettuata con urgenza, riportava l'esistenza di un “focolaio emorragico sottocorticale in sede frontale sn e sfumata iperdensità cortico-sottocorticale temporale dx”; lesione assolutamente compatibile come conseguenza diretta del trauma cranico subito con la caduta accidentale. L'esame TAC ripetuto nei giorni seguenti conferma la lesione e l'ultimo controllo, effettuato il 30/09/14, descrive gli esiti cicatriziali ( come ritenuto a p.
3-4 della c.t.u.). Solo a partire da tale momento vi sono una serie di consulenze che rimarcano il rallentamento ideomotorio, lo stato confusionale e lo scarso orientamento. In particolare, il 2.10.2014, il consulente psichiatra descriveva una condizione di
“compromissione globale delle funzioni psichiche e cognitive con grave compromissione della autonomia personale”, formulando la diagnosi di Demenza Senile grave, e il direttore dell'UOC di
Medicina Interna dott. Calcinaro, responsabile del reparto in cui si trovava ricoverata la testatrice, redigeva in data 6.10.2014 un referto in cui riportava l'asserzione dello psichiatra, senza però espressamente farla propria (All.
5-6 dell'atto di citazione). Secondo il c.t.u., una tale diagnosi di demenza senile ha tralasciato in toto l'evento che aveva causato il ricovero, attribuendone l'origine unicamente all'età senile, di fatto “scotomizzando” l'episodio traumatico e vascolare cerebrale, assolutamente pregnante il quadro clinico, tanto che in data 20 Ottobre viene anche segnalato un parziale miglioramento, condizione tipica negli episodi vascolari cerebrali, non al contrario nelle
Demenze (p. 5 della c.t.u.). In definitiva, il c.t.u. non coglie nelle certificazioni precedenti la data del ricovero alcuna evidenza riconducibile ad uno stato di grave mancanza di coscienza nell'agire, tale da supporre la stesura del testamento senza la cosciente volontà al riguardo, anche in considerazione della semplicità concettuale dell'atto stesso;
conclude, quindi, che il trauma cranico e la conseguente emorragia cerebrale del settembre 2014 hanno costituito la causa della condizione deficitaria illustrata pagina 4 di 6 nei successivi sanitari, in particolare le gravi alterazioni cognitive descritte. Come indicato nell'integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, anche la comparsa dell'igroma è susseguente alle complicanze del trauma cranico del 14.09.2014 in quanto il riscontro documentale di detto Igroma è presente nella TAC del 14 Settembre, in quella del giorno successivo, 15 Settembre, in cui si segnala minimo incremento rispetto il precedente ed infine nel controllo del 30 Settembre dove si descrive come invariato l'Igroma biemisferico (p. 3 integrazione c.t.u.). Significativi elementi sul buon funzionamento quotidiano della indicativi di un'autonomia CP_2 scevra da deficit cognitivi, vengono ulteriormente forniti sia dall'anamnesi stilata nella cartella dell'U.O.C. di Medicina Interna (All. 5, p. 5, della comparsa di risposta: “Notizie raccolte da una cugina. vive da sola (a volte assistita da un nipote). Appetito scarso, alvo e diuresi non noti Per_7 alla familiare presente. Negate allergie ai farmaci. Ex forte fumatrice (attualmente fuma un po' meno).
Ipertensione arteriosa non in trattamento farmacologico. Nessuna altra patologia degna di nota.
Assenza di deficit cognitivi prima del trauma cranico (motivo del ricovero) […]”), sia dalle prove testimoniali. In particolare, all'udienza del 28.09.2023, il teste (all'epoca dei fatti Testimone_1 legata all'odierno convenuto da una relazione sentimentale, poi terminata), affermava che negli anni
2013 e 2014 la faceva la spesa in modo autonomo, puliva e riordinava casa da sola, CP_2 cucinava per sé stessa e per lavava e stirava per sé stessa e per il nipote convivente;
dunque, CP_1 sino alla caduta del 16.09.2014, era cosciente, lucida, orientata dal punto di vista Controparte_2 spazio-temporale e capace di provvedere a sé stessa, oltre che al nipote (ciò anche a riprova del legame che la defunta aveva con l'odierno convenuto, tanto da ringraziarlo espressamente nelle ultime tre righe del testamento). Inoltre, all'udienza del 12.09.2024, il teste – che conosceva la sig.ra Testimone_2 da prima del 2009, in quanto avente l'appalto delle lampade votive al cimitero, presso cui CP_2 la signora si recava - dichiarava di aver una volta incontrato la in città ad Ascoli negli anni CP_2
2013/2014 e di averla trovata vigile e orientata (era da sola e credo dovesse prendere il pullman per tornare a casa […] nell'occasione si mostrava assolutamente vigile e orientata. Anzi si meravigliò che io non stessi più al cimitero e mi chiese come mai e io le dissi che non avevo più l'appalto delle lampade votive).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le considerazioni del c.t.u. che confermano la capacità di intendere e di volere in capo ad al momento della redazione del testamento in data Controparte_2
30/04/2014, devono essere accolte poiché appaiono frutto di adeguata indagine e motivata esposizione, nonché confermate dalle ulteriori risultanze istruttorie esposte. Non appaiono dirimenti le osservazioni del c.t.p. attoreo, per quanto indicato nelle risposte all'uopo fornite dal consulente d'ufficio e per tutto quanto sopra indicato. Deve, in particolare, rimarcarsi che la totale assenza di documentazione sanitaria significativa di una diagnosi di demenza precedente all'evento traumatico del 16.9.2014, unita alla mancanza di qualunque altra prova (che sarebbe spettato agli attori fornire) circa lo stato di lucidità e capacità della sig.ra all'epoca della redazione del testamento, non consente di ritenere CP_2 superata la presunzione di capacità di testare posta dalla norma e dalla giurisprudenza sopra citate.
Anche laddove, peraltro, si ritenesse fondata (ma così non è, per le ragioni esposte dal c.t.u. e già sopra richiamate) la diagnosi di pregressa demenza senile posta in occasione dell'evento traumatico, si sarebbe comunque ben lontani dall'aver dimostrato che il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
pagina 5 di 6 Quanto alla domanda di annullamento del testamento per violenza e/o dolo ex art. 624 c.c. formulata in via subordinata dagli attori, essa è rimasta relegata al rango di astratta allegazione, in quanto non sono state fornite indicazioni di fatto costituenti le concrete condotte, imputate all' di CP_2
“captazione” o “induzione fraudolenta” della volontà della testatrice. Né alcuna prova è stata dagli attori mai articolata onde fornire la dimostrazione di simili condotte che avrebbero indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità sostiene che il testamento, ai sensi dell'art. 624 c.c., può essere altresì annullato quando sia l'effetto di violenza, dolo o errore, ed anche di errore sul motivo se risulti che sia stato l'unico ad aver determinato il testatore. In particolare, in tema di dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Il dolo può consistere anche nella cosiddetta captazione, che non si concreta in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorché attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza n. 30424 del 17 ottobre
2022). Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a statuizioni relative ad un asserito forte legame tra gli stessi e la defunta e non hanno dimostrato in alcun modo quanto domandato in subordine, ossia che il convenuto abbia indotto la zia a redigere testamento in suo favore ovvero l'abbia spinta a modificarne uno precedente.
Per questi motivi
le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle del sub procedimento cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate con riduzione rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità delle questioni trattate. I compensi devono essere distratti in favore del legale di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta le domande degli attori;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio, liquidate: per il giudizio di merito in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
per il sub procedimento cautelare in corso di causa in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
dispone la distrazione delle relative somme in favore dell'avv. Moira Vallati, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 19.02.2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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