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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/02/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 380 del ruolo generale anno 2022,
riservata per la decisione all'udienza di p.c. del 17.11.2023
tra rappresentato e difeso dall'avv Giovanni Cigliola, giusta mandato Parte_1
allegato all'atto di appello
Appellante
e , rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo e Bernardino Pasanisi, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
Appellata
Nonché
Appellata contumace CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' avv. Cigliola per l'appellante ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la presa d'atto della sua rinunzia al Gratuito PA, con conseguente condanna della controparte al pagamento delle spese in suo favore e finale vittoria di spese del presente grado .
L'avv. Pasanisi per l'appellata dallo stesso difesa ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha spiegato appello incidentale tendente alla declaratoria di piena validità della rinunzia all'eredità paterna da parte di con conseguente devoluzione della successione legittima Parte_1
esclusivamente in favore di e e condanna della controparte al Controparte_1 CP_2
rilascio dell'immobile ereditario detenuto sine titulo, il tutto con vittoria di spese del doppio grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 29.9.2022, interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1204/2022, emessa dal Tribunale di Taranto in data 9.5.2022, con cui era stata accolta con il favore delle spese la domanda tendente ad accertare la sua qualità di erede del padre, nella sola parte in cui aveva liquidato le spese di lite in favore del'Erario, nonostante la sua rinunzia al
Gratuito PA .
L'appellante si doleva della liquidazione delle spese poiché il Giudice non aveva tenuto conto della rinunzia al G.P. contenuta nella comparsa conclusionale del suo difensore, ritenendola inefficace nei confronti del cliente, non potendo l'avv Cigliola disporre di un diritto ormai acquisito dalla parte ammessa al beneficio .
Mentre rimaneva qui contumace, si costituiva anche in questa fase CP_2 [...]
, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale, con cui in CP_1
sostanza ribadiva le difese già spiegate in primo grado ed insisteva per la piena validità della rinunzia all'eredità formulata dal fratello con atto del 24.6.2009 .
La causa veniva riservata a sentenza all'udienza del 17.11.2023, con la concessione dei termini ordinari per scritti conclusivi .
Entrambi gli appelli sono infondati e vanno pertanto rigettati, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .
Quanto al gravame principale, va qui ribadito che la rinunzia al Gratuito patrocinio formulata in limine litis dal solo avv Cigliola nella sua comparsa conclusionale non può far venire meno l'ammissione del suo cliente al beneficio(come ammette lo stesso difensore nell'atto di appello),
cui soltanto il avrebbe potuto validamente rinunziare;
né può spiegare alcuna rilevanza Pt_1
sull'impugnata sentenza la successiva rinunzia al G.P. formulata dalla parte nell'istanza di correzione, giustamente disattesa, ovvero nel presente atto di impugnazione;
ne consegue il rigetto del gravame principale .
Quanto all'appello incidentale, va osservato che dopo il decesso del padre e la Parte_1
sua chiamata all'eredità in quanto successore legittimo, ha dapprima costituito un'ipoteca su uno degli immobili relitti con atto notarile del 18.2.2008 per garantire il mutuo contratto dalla germana ( sicchè in data 19.2.2008 il notaio rogante diligentemente trascriveva la sua CP_1
accettazione tacita dell'eredità ) ed ha poi iniziato nello stesso anno 2008, unitamente alla sorella ed alla madre, il giudizio di divisione di altro immobile sempre relitto dal padre . Tali atti e comportamenti configurano assai chiaramente l'accettazione tacita dell'eredità paterna ex art 476 c.c. ( conf Cass nn 14499/2018 e spec. Cass 2226/1958 in relazione alla concessione di ipoteca sui beni relitti e Cass n. 1628/1985 in relazione all'inizio del giudizio di divisione ), con l'ulteriore corollario ex art 476, 2°e 3° comma, c.c. che l'accettazione di eredità, non potendo essere condizionata o a termine, né travolta da una successiva accettazione parziale, va considerata definitiva ed irrevocabile ( conf Cass n. 15663/2020 ) .
La successiva rinunzia all'eredità formulata dal in data 24.6.2009 va pertanto considerata Pt_1
invalida ed inefficace, a ciò non ostandovi il principio secondo cui la rinunzia ex art 521 c.c. ha effetti retroattivi, poiché ciò ovviamente presuppone che prima non vi sia stata accettazione espressa o tacita;
pertanto come ha sancito il primo Giudice nell'impugnata Parte_1
sentenza, accogliendo la sua domanda principale e conseguentemente rigettando quella riconvenzionale formulata dalla sorella e dalla madre, deve essere considerato a tutti gli effetti erede legittimo del padre .
Va quindi rigettato anche l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Così confermata l'appellata sentenza, le spese di questa fase vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. Rigetta sia l'appello principale che quello incidentale, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 1204/2022 ;
2. Compensa tra le parti le spese di questa fase;
3. Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento da parte dell'appellante principale e di quella incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1
quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 .
Così deciso in Taranto in data 21.2.2024, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)