Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di elementi essenziali nella cartella

    La cartella contiene gli elementi che hanno consentito al contribuente di conoscere la pretesa impositiva (an e quantum), l'indicazione del ruolo, dell'ente impositore, del tributo, del calcolo degli interessi e della somma dovuta, permettendo l'esercizio del diritto alla difesa.

  • Inammissibile
    Mancata notifica avviso di accertamento

    Il motivo è inammissibile per genericità. La cartella indica puntualmente gli estremi dell'avviso di accertamento presupposto e la relativa data di notifica. Il contribuente si è limitato a dedurre genericamente di non aver ricevuto l'atto presupposto, difettando la necessaria specificità richiesta per la censura.

  • Inammissibile
    Prescrizione/Decadenza

    Il motivo è inammissibile per genericità. La giurisprudenza richiede che la parte che eccepisca la prescrizione indichi il termine esatto e la relativa decorrenza. Inoltre, si richiama la sospensione dei termini di riscossione per 542 giorni tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 (decreto “cura Italia”).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 18
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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