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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 407/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005402744 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1736/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 29120240005402744000 (notificata il 9.1.2025) di € 1.925,88 per TARI - TEFA anni 2014 e 2015 del Comune di Canicattì (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto – per i motivi che di seguito saranno esaminati - l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto, ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha concluso per il rigetto.
Il Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- La Cartella impugnata contiene gli elementi che hanno consentito al Contribuente di conoscere la pretesa impositiva (an e quantum): l'indicazione del ruolo, dell'ente impositore, del tributo del calcolo degli interessi e della somma dovuta (cfr. provvedimento impugnato in atti).
I superiori elementi hanno consentito al Contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa.
2.- Il motivo di ricorso riferito alla mancata notifica dell'Avviso di accertamento è inammissibile per genericità.
A pag. 5 della cartella sono chiaramente indicati gli estremi dell'Avviso di accertamento presupposto “n.
375”, la relativa data di notifica “il 23 dicembre 2019” (cfr. cartella in atti).
Tuttavia, a fronte di tali puntuali indicazioni, il Contribuente ha sommariamente dedotto di non avere ricevuto “ … alcun atto presupposto …”: pertanto, il motivo di ricorso difetta della necessaria “specificità”
(cfr. ricorso in atti).
I motivi di ricorso devono essere “specifici”: è necessario che il ricorrente, ai fini della ammissibilità adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 giugno 2022, n. 5368).
3.- La Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1241 del 25 marzo 2016) ha ritenuto che in sede di ricorso la contestazione non può limitarsi ad una mera “clausola di stile”. I motivi di ricorso concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi (Cassazione, 15.10.2013 n. 23326).
La loro indicazione non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della commissione.
4.- La Giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, sentenza n. 1694 del 16 febbraio 2023) ha chiarito che spetta alla parte che eccepisca la prescrizione indicare il termine esatto di prescrizione e la relativa decorrenza indicando il dies a quo ed il dies a quem: nella fattispecie il contribuente si è limitato a dedurre genericamente “l'intervenuta prescrizione /decadenza” (cfr. ricorso in atti).
Con riguardo ai profili prescrizionali va richiamata anche la legislazione emergenziale Covid – 19.
L'art. 68 d.l. 18/2020 (decreto “cura Italia”) ha disposto la sospensione per 542 giorni della riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: “ … Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122…”.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN EN
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 407/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005402744 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1736/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 29120240005402744000 (notificata il 9.1.2025) di € 1.925,88 per TARI - TEFA anni 2014 e 2015 del Comune di Canicattì (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto – per i motivi che di seguito saranno esaminati - l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto, ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha concluso per il rigetto.
Il Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- La Cartella impugnata contiene gli elementi che hanno consentito al Contribuente di conoscere la pretesa impositiva (an e quantum): l'indicazione del ruolo, dell'ente impositore, del tributo del calcolo degli interessi e della somma dovuta (cfr. provvedimento impugnato in atti).
I superiori elementi hanno consentito al Contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa.
2.- Il motivo di ricorso riferito alla mancata notifica dell'Avviso di accertamento è inammissibile per genericità.
A pag. 5 della cartella sono chiaramente indicati gli estremi dell'Avviso di accertamento presupposto “n.
375”, la relativa data di notifica “il 23 dicembre 2019” (cfr. cartella in atti).
Tuttavia, a fronte di tali puntuali indicazioni, il Contribuente ha sommariamente dedotto di non avere ricevuto “ … alcun atto presupposto …”: pertanto, il motivo di ricorso difetta della necessaria “specificità”
(cfr. ricorso in atti).
I motivi di ricorso devono essere “specifici”: è necessario che il ricorrente, ai fini della ammissibilità adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 giugno 2022, n. 5368).
3.- La Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1241 del 25 marzo 2016) ha ritenuto che in sede di ricorso la contestazione non può limitarsi ad una mera “clausola di stile”. I motivi di ricorso concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi (Cassazione, 15.10.2013 n. 23326).
La loro indicazione non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della commissione.
4.- La Giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, sentenza n. 1694 del 16 febbraio 2023) ha chiarito che spetta alla parte che eccepisca la prescrizione indicare il termine esatto di prescrizione e la relativa decorrenza indicando il dies a quo ed il dies a quem: nella fattispecie il contribuente si è limitato a dedurre genericamente “l'intervenuta prescrizione /decadenza” (cfr. ricorso in atti).
Con riguardo ai profili prescrizionali va richiamata anche la legislazione emergenziale Covid – 19.
L'art. 68 d.l. 18/2020 (decreto “cura Italia”) ha disposto la sospensione per 542 giorni della riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: “ … Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122…”.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN EN