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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/11/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1703/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 14/11/2025, ad ore 13,08, innanzi al got UR OD sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. LUCA BOSCHETTI, oggi sostituito dall'avv. Riccio per parte convenuta opposta l'avv. LUCIA LUPI,
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
- preliminarmente si chiede al Giudice di dichiarare inattendibile il teste sig. per le Tes_1 motivazioni già espresse all'udienza del 19.09.2025 e riportate anche nelle presenti note conclusive;
- nel merito, accertare e dichiarare, infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni ed eccezioni dedotte nel presente atto e, comunque, non provata la pretesa creditoria azionata dal convenuto/opposto sig. , conseguentemente, dichiarare non dovute le somme di Parte_1 cui al decreto ingiuntivo n. 548/24 (procedimento monitorio R.G. n. 989/24) del Tribunale di Fermo e notificato alla Soc. a mezzo pec il 28.10.2024, per le ragioni espresse nell'atto di opposizione Parte_2 notificato;
- sempre in via principale nel merito, ad ogni modo: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 548/24 (procedimento monitorio R.G. n. 989/24) del Tribunale di Fermo e notificato alla a mezzo pec il 28.10.2024, opposto in questa sede, per tutti i motivi Parte_3 esposti in narrativa, accertando e dichiarando l'inadempimento a carico del sig. Parte_1 per le ragioni indicate nell'atto di opposizione notificato;
-in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la violazione del contratto e/o l'inadempimento contrattuale e/o l'illegittimo comportamento da parte del sig. e, per l'effetto, Parte_1 condannare il convenuto/opposto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da per un importo complessivo di €.14.586,40 o, comunque, quell'importo maggiore o minore che Pt_2 risulterà all'esito dell'istruttoria, da contenersi comunque entro e non oltre i limiti di valore della domanda, già indicata da parte convenuta/opposta.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA se dovuta, C.P.A. ed accessori di legge.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
- che l'opposizione proposta dalla nonchè la domanda riconvenzionale della stessa, vengano Pt_2 rigettate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- che venga accertata la pretesa creditoria del Sig. di cui alle fatture allegate al Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo;
- che venga per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 25.10.2024 emesso presso il Tribunale Civile di Fermo dalla Dott.ssa Taverna nel procedimento civile n. 989/2024 R.G.
Con vittoria delle spese del giudizio.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese, alle ore 13,15, il got pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1703/2024 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Pt_2 P.IVA_1 con l'avv. LUCA BOSCHETTI e l'avv. DIEGO FRANCHINI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
[...] ATTRICE OPPONENTE contro
, Parte_1 C.F._1 con l'avv. LUCIA LUPI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 9.12.24 a proposto opposizione avverso il Pt_2 decreto ingiuntivo n. 548/24 – emesso in data 25.10.24 dal Tribunale Civile di Fermo nel procedimento n. 989/2024 R.G. e notificatole a mezzo pec in data 28.10.24 - con cui le è stato intimato di pagare a € 17.545,96=, a titolo di compensi per prestazioni Parte_1 professionali, oltre ad interessi e spese liquidate. (all. n.1) ha dedotto: Parte_2
- di aver, nel corso dell'anno 2023, affidato all'architetto la progettazione Persona_1 e la gestione dei lavori sul cantiere di Amodo presso il centro commerciale “Porta a Mare di Livorno”, all'epoca di prossima apertura (all. n. 2);
- di aver, terminati i lavori e chiuso il cantiere di Livorno le cui opere erano state progettate dall'arch. , rilevato numerose problematiche che hanno portato un aggravio di costi, Parte_1 addebitabili alla condotta dell'arch. così come immediatamente contestato al Parte_1 professionista con pec 29.9.23 (all. n. 3), precisando che l'opera realizzata dal fornitore non era coerente con le linee e le grafiche dei marchi distintivi di e che erano sono rese Pt_2
pagina 2 di 9 necessaria le opere extra e le varianti seguenti:
* assistenza per maggiori tracce impianti per € 1.500: costo sostenuto da a causa Pt_2 dell'errata progettazione dell'impianto di scarico da parte dell'arch. ; Parte_1
* installazione di 3 botole ispezionabili aggiuntive rispetto al progetto ad un costo di € 240,00, poiché quelle previsti in progetto non erano sufficienti;
* installazione di veletta lineare in cartongesso per ml 15 al costo di € 900,00, laddove nel progetto predisposto da controparte erano presenti solo 10,5 ml;
* tinteggiatura in acrilico lavabile due mani al costo di € 1.050 soffitto sopra la rete elettrosaldata, resasi necessaria perché il pilotage non voleva il telo (costo del telo 100€ circa);
* realizzazione di controparete in cartongesso a tutta altezza per servizio igienico stuccata e verniciata al costo di € 350,00, opera non prevista a progetto;
* realizzazione di controparete in cartongesso per colonna scarichi retrostante il bancone, oltre a stuccatura e verniciatura al costo di € 500,00, opera non prevista a progetto;
* installazione in urgenza della seconda linea sprinkler per € 5.000,00, come da fattura Parte_4 del 31.08.2023, che riporta in descrizione “ADEGUAMENTO IMPIANTO ER, P.V.
[...] C/O C.C. PORTA A MARE VIA GAETANO D'ALESIO N.2- 57126 IV (LI)” (all. n. 4), non prevista in progetto;
* certificazione del progetto ad opera dell'arch. per € 834,00 (doc. n. 5); Per_2
* sistemazione bancone (tagli bancone per lavelli non previsto in progetto) al costo di € 800,00;
* sistemazione banco fontane per € 160,00;
* errata progettazione del posizionamento motori nel banco bar (nei cantieri di BO, Livorno e NA) per un importo di € 960,00;
- di aver sostenuto maggiori importi in favore di che ha eseguito i lavori, Controparte_1 come da fatture emesse da quest'ultima e ritualmente saldate, laddove erano addebitati a Pt_2 lavori extra preventivo, non preventivati e conseguenti all'errata progettazione addebitabile a controparte (all. n. 6 e 7);
- di aver con pec 15.10.23 del proprio legale ribadito le proprie contestazioni per i motivi già ampiamente documentati e indicati nella prima nota 29.9.23, evidenziando come l'arch. avesse provveduto ad emettere una nuova fattura in data 14.5.23, già oggetto di Parte_1 contestazione, disconoscendo integralmente la debenza in quanto importi e attività mai concordati tra le parti (all. n. 8), allegando il prospetto delle spese sostenute e relative causali a causa degli inadempimenti del professionista, con relativa indicazione dell'importo;
- che, ciò nonostante, controparte aveva continuato a richiedere il pagamento di importi non dovuti, emettendo nel 2024 ulteriori fatture su cantieri chiusi (NA) e/o inesistenti e/o non concordati (Cesenatico) e/o comunque per lavori oggetto di contestazione, poi notificato il decreto ingiuntivo;
- di contestare le fatture e di contestare che l'opposto abbia effettuato le prestazioni fatturate
- che l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto relativo o avente ad oggetto un immobile, sono debitore di un risultato (obbligazione di risultato), essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 2, n. 14759 del 19/07/2016, non massimata;
Cass. 1, n. 2257 del 02/02/2007; Cass. 1, n. 22487 del 29/11/2004; Cass. 2, Sentenza n. 11728 del 05/08/2002);
- di aver diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, sicché la non realizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso (Cass. II, 18-01-2017, n. 1214);
pagina 3 di 9 - di aver indicate e contestate in modo chiaro e specifico sia oralmente che per iscritto le inadeguatezze tecniche e progettuali, costituenti una inadempienza contrattuale del professionista;
- che alcun compenso veniva indicato e/o preventivato per la realizzazione del locale di Cesenatico e, conseguentemente, anche la quantificazione indicata risulta oggetto di contestazione;
- che le fatture emesse da controparte nel 2024 nn. 7 ,8, 9, 10 del maggio 2024 sono state emesse dopo le contestazioni di che la stessa parte attrice non le ha mai prese in carico, Pt_2 Pt_ ovvero non sono contabilizzate nei registri contabili di che risultano chiaramente strumentali, mai concordate, emesse dopo le contestazioni di parte attrice, su cantieri chiusi (NA) o inesistenti
(Cesenatico), al solo fine di controbilanciare le precise contestazioni della in merito alle Pt_2 inadempienze del professionista;
- di aver subito gravi disagi e danni dalla condotta illegittima tenuta dal professionista e dalle sue palesi inadempienze, il quale ha infatti omesso di adempiere alle obbligazioni sorte a seguito della sottoscrizione del contratto.;
- di esser stata costretta a rivolgersi ad altri professionisti ed imprese al fine di correre ai ripari per risolvere le problematiche cagionate da controparte e gestire le aperture dei locali, come facilmente deducibile dalla documentazione qui prodotta, sostenendo le seguenti spese non previste e che comunque hanno ritardato l'apertura dei locali:
-assistenza per maggiori tracce impianti per € 1.500: detto costo è stato sostenuto dalla a causa Pt_2 dell'errata progettazione dell'impianto di scarico da parte dell'arch. Parte_1
-sono state installate n. 3 botole ispezionabili aggiuntive rispetto al progetto ad un costo di € 240,00, poiché quelle previsti in progetto non erano sufficienti;
-installazione di veletta lineare in cartongesso per ml 15 al costo di € 900,00 laddove nel progetto predisposto da controparte erano presenti esclusivamente 10,5 ml;
- tinteggiatura soffitto in acrilico lavabile due mani al costo di € 1.050; si è reso necessario tinteggiare il soffitto sopra la rete elettrosaldata perché il pilotage non voleva il telo (costo del telo 100€ circa);
-realizzazione di controparete in cartongesso a tutta altezza per servizio igienico stuccata e verniciata al costo di € 350,00; detta opera non era infatti prevista a progetto;
-realizzazione di controparete in cartongesso per colonna scarichi retrostante il bancone, oltre a stuccatura e verniciatura al costo di € 500,00; detta opera non era infatti prevista a progetto;
-mancata previsione in progetto della seconda linea sprinkler: il costo dell'installazione in urgenza della stessa è stato quantificato in €. 5.000,00 come da fattura emessa della soc. del 31.08.2023 Parte_4 nei confronti della ritualmente saldata, che riporta in descrizione “ADEGUAMENTO IMPIANTO Pt_2 ER , P.V. C/O C.C. PORTA A MARE VIA GAETANO D'ALESIO N.2- 57126 IV (LI)” (all. n. 4);
- costo del progetto certificato dall'arch. per (si veda doc. n. 5); Per_2
- sistemazione bancone (tagli bancone per lavelli non previsto in progetto) al costo di €. 800,00;
- sistemazione banco fontane per €. 160,00;
-errata progettazione del posizionamento motori nel banco bar (nei cantieri di BO, Livorno e NA) per un importo di €. 960,00;
- lavori extra dell'impresa Controparte_1
- di spiegare in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno quantificato €. 14.713,20 sulla base delle motivazioni giá sopra espresse, o comunque quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Si è costituito l'opposto per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Parte_1 deducendo:
- di aver eseguito per diverse commissioni per diversi cantieri senza un contratto Pt_2
pagina 4 di 9 scritto ( e ) oltre che quello a Persona_3 Persona_4 Persona_5 Livorno con contratto;
- che dai rendiconti periodici dei costi di progettazione (allegati al ricorso per decreto ingiuntivo) inviati alla debitrice, emerge chiaramente il rapporto di lavoro esistente tra le parti;
- d aver prodotto poi, a seguito della richiesta di integrazione della documentazione, quanto ai cantieri e le fatture di acconto pagate da da Persona_3 Persona_4 Pt_2 cui emerge il rapporto di lavoro esistente tra le parti, e d aver emesso le fatture nn. 11/23 del 7- 06-23 e 9/24 del 14-05-24, poste alla base della richiesta del decreto ingiuntivo in oggetto, per il saldo;
- di aver eseguito il progetto come da incarico, ma l'esecuzione Persona_5 materiale delle opere è stata rinviata dal committente, e la fattura n. 10/24 del 14-05-24 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è infatti riferita solo alla attività di progettazione;
- che l'opponente non ha in alcun modo contestato, quanto ai cantieri GN, OD e CESENATICO, né l'opera commissionata né eventuali inadempienze nell'espletamento della prestazione resa, sicché l'attività svolta presso tali cantieri e le relative fatture allegate al decreto ingiuntivo devono considerarsi circostanze certe anche a seguito di mancata contestazione da parte di Pt_2
- che l'opponente non ha contestato neppure l'attività prestata al cantiere IV, ossia la realizzazione del progetto (doc n. 5), producendone il contratto di committenza;
- che ha solamente contestato asserite inadempienze contrattuali e avanzato eccezione Pt_2 ex art. 1460 cc, ossia ha dedotto che il progetto redatto dal convenuto opposto per il cantiere sarebbe stato erroneo o inadeguato e per tale motivo il professionista sarebbe CP_2 inadempiente all'incarico ricevuto, il che permetterebbe alla di non corrispondere il Pt_2 compenso avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
- di aver invece adempiuto a quanto commissionatogli, e Nonostante ciò l'attrice opponente ha dedotto che l'opera del convenuto opposto non sia stata eseguita a regola d'arte. Tale asserita circostanza NON LEGITTIMA L'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO e quindi il mancato pagamento da parte di Pt_2
- d aver, a seguito dell'incarico ricevuto da redatto il relativo progetto architettonico Pt_2 (doc. n. 6), inviandolo via e-mail in data 20.5.23 (doc. n. 7) al geom. - CP_3 dipendente di avente il compito di seguire tecnicamente i lavori del cantiere nel centro Pt_2 commerciale e di rapportarsi a tal fine con il Pilotage del Centro Commerciale medesimo Sig.ra
– e gestito la realizzazione del progetto medesimo (falegnameria, attrezzatura Parte_5 ed arredi), mentre il DL del cantiere era l'arch. CP_2 Persona_6
- che il progetto architettonico è stato poi approvato dal Pilotage con e-mail 9.6.23 (doc. n. 8) inviata a , referente do Società Bull Srl, e per conoscenza all'opposto e ad altri CP_3 collaboratori;
- che gli aveva già commissionato altri progetti architettonici per i cantieri Pt_2 [...]
ed , realizzati a regola d'arte come Per_3 Persona_4 Persona_5 confermato dall'assenza di contestazioni da parte dell'attrice opponente;
- che di seguito indica e contesta quanto ex adverso affermato in ordine a
* ASSISTENZA - Secondo l'opponente la stessa avrebbe sostenuto un costo Parte_6 ulteriore di € 1.500,00 per realizzare una nuova traccia di collegamento delle tubature dell'acqua relative al cantiere IV a causa dell'errata progettazione dell'impianto di scarico: ciò è assolutamente errato;
In primo luogo occorre ricordare che in data 19.04.23 il convenuto opposto ha eseguito i rilievi nel cantiere predetto presso il Centro Commericale "Porta mare di Livorno" ed in data 20.5.23 ha inviato il pacchetto esecutivo compreso il rilievo dello stato di fatto al Sig. nonché ai CP_3 Sigg.ri F.Torelli /D.Piovano/F.Angeli/F. come da mail allegata. In tale rilievo sono CP_4 Tes_2 assolutamente evidenti gli scarichi già esistenti nel centro commerciale (v. all. 1 del progetto) e nella tavola n° 5 relativa agli impianti idrici è altrettanto evidente l'utilizzo degli stessi (doc. n. 9). L'arch
, pilotage del Centro Commerciale, in data 9.6.23 ha inviato la conferma e Parte_5
pagina 5 di 9 approvazione del progetto architettonico, comprendente la tavola 5, relativa all'impianto idrico e in data 2.8.23 l'arch ha effettuato un nuovo sopralluogo nel cantiere, constatando Parte_1 che erano state eseguite, dall'impresa incaricata dal Centro Commerciale, delle tracce con ricopertura di alcuni scarichi come da allegato n° 3 (doc. n. 10), senza che tale circostanza gl fosse mai stata comunicata. In particolare, il Pilotage del Centro Commerciale aveva autorizzato l'esercizio "LI A" ad utilizzare uno degli scarichi che l'opposto aveva ritenuto di utilizzare nel proprio progetto architettonico. Sul punto l'opposto con e-mail 24.8.23 comunica tale circostanza al sig. (doc. 11), evidenziando la soluzione ottimale per la realizzazione CP_3 degli scarichi del locale. Le nuove tracce, così come proposte dal convenuto opposto, sono quindi state realizzate dalla impresa incaricata da Ad ulteriore Controparte_1 Pt_2 conferma allega copia della nota inviata in data 8.9.23 (doc. 12) a , Persona_7 collaboratore di subentrato a nella gestione dei rapporti con il Centro Pt_2 CP_3 Commerciale, in cui l'opposto ha ribadito che il progetto architettonico da lui realizzato era stato redatto sulla base degli scarichi esistenti al momento del primo sopralluogo e la successiva occupazione di uno di tali scarichi da parte dell'esercizio LI ZA non può dunque attribuirsi ad inadempienza o incompetenza di , che, al contrario, preso atto di una Parte_1 circostanza sopravvenuta ed a lui mai comunicata, ha prontamente fatto presente la soluzione ottimale per collegare le tubature del cantiere agli scarichi del Centro Commerciale, sicché non pare poterglisi attribuire la responsabilità per il costo ulteriore di € 1.500,00.
* la installazione di n. 3 botole ispezionabili aggiuntive rispetto al progetto redatto dal convenuto opposto si è resa necessaria per permettere il passaggio delle tubazioni della climatizzazione;
nel progetto architettonico in atti era previsto che il locale di avesse una climatizzazione Pt_2 autonoma, con degli split che sarebbero stati applicati nel negozio, soluzione indicata in quanto l'opponente desiderava usufruire principalmente della climatizzazione del centro commerciale "Porta a Mare di Livorno", ma il Pilotage del Centro non ha approvato tale soluzione, evidenziando che era necessario effettuare un impianto collegato al centro medesimo, come si evince dalla mail 9.6.23 (doc. n. 13). Di conseguenza nel mese di agosto 2023 ha Pt_2 incaricato di effettuare tale collegamento, ma al momento di realizzare Controparte_1 l'opera si era già provveduto alla chiusura del controsoffitto e di conseguenza è stato necessario prevedere l'apertura di n. 3 botole per poter permettere all'impresa
[...] di far passare nel controsoffitto le necessarie tubature, dovendosi, in caso contrario, CP_1 procedere alla rottura del controsoffitto stesso, con aggravio di costi, sicché anche la responsabilità della spesa delle 3 botole deve essere attribuita esclusivamente a la Pt_2 quale, avendo saputo della necessità del collegamento de quo già nel giungo 2023, ha ritardato i relativi lavori.
- l'installazione di veletta lineare in cartongesso per ml 15, per € 900,00, in luogo di quella di ml 10,5 prevista in progetto, è stata necessaria per dare più rigidità alla struttura: a sostegno allega un messaggio inviato da al convenuto opposto (doc. 14) in cui la stessa Controparte_1 evidenziava la volontà di realizzare una veletta lineare di ml 15 in più rispetto a quelli previsto, indicando la spesa necessaria, e l'opposto faceva presente all'Impresa che le questioni economiche dovevano essere discusse con il responsabile acquisti di sicché tale Pt_2 realizzazione è stata frutto di una scelta di approvata da e non di Controparte_1 Pt_2 inadempimento del progettista.
* la tinteggiatura in acrilico lavabile del soffitto del locale è stata adottata perché il Pilotage del Centro non ha condiviso il progetto di apporre un telo a copertura del grigliato del soffitto, che si evince dall'allegato del progetto esecutivo inviato il 20.5.23, nonostante tale soluzione fosse già stata adottata nel cantiere di e fosse vantaggiosa dal punto di vista economico, Persona_3 come ammesso dalla stessa attrice opponente, la quale deduce che "il "Pilotage" non voleva il telo" e come potrà esser confermato dal DL arch. sicché pure questa maggior spesa Per_2 non è dipesa da inadempimento dell'opposto.
* la realizzazione, stuccatura e verniciatura di una controparete in cartongesso a tutta altezza per servizio igienico, come ammesso dalla stessa controparte, non era prevista nel progetto architettonico, che contemplava la realizzazione di una controparete dell'altezza di cm 130 come da tavola allegata al progetto: la parete del bagno del locale doveva essere realizzata pagina 6 di 9 direttamente dalla ma si è poi constatato che di fatto la parete era già stata realizzata da Pt_2 una impresa incaricata dal Centro commerciale e il passaggio delle tubazioni attraverso tale parete risultava più complesso di quanto progettato e la soluzione migliore era quella di portare la parete a tutta altezza per poter scendere con le tubazioni dall'alto, così come comunicato in data 8.8.23 al sig. quale aggiornamento dell'esecutivo (doc. 16) richiesto da CP_3 Pt_2 ed anche questo non è dipeso da inadempimento del professionista;
* la realizzazione, stuccatura e verniciatura di controparete in cartongesso per colonna scarichi dietro il bancone del locale della che non era prevista nel progetto architettonico, è Pt_2 dipesa da una scelta condivisa fra e gli elettricisti di sua fiducia, scelta cui l'architetto si Pt_2 era detto fin da subito contrario, perché avrebbe ristretto un passaggio importante e reso più difficile il fissaggio del telaio porta monitor, cui ha risposto che tale controparete era Pt_2 necessaria per il passaggio delle linee elettriche. Si veda in merito il messaggio whatsapp dell'architetto (doc. n. 17). Persona_8
* la contestata mancata previsione della seconda linea spinkler, costata € 5.000,00: il progetto architettonico approvato prevedeva l'utilizzo della linea sprinkler a ridosso del solaio, installata dall'impresa del era consapevole della necessità, in caso di Controparte_5 realizzazione di un controsoffitto, di abbassare tutti gli spruzzi interessati dal controsoffitto affinché l'impianto antincendio possa funzionare;
posto che la decisione di realizzare il controsoffitto non è dipesa da inadempimento del progettista, neppure la realizzazione di una ulteriore linea sprinkler può ritenersi dipendere da inadempimento del progettista.
* il costo del progetto certificato dall'architetto che era DL, era necessario, posto che Per_2
era solo progettista architettonico. Parte_1
* La sistemazione bancone – ovvero gli asseriti tagli ai lavelli del bancone, in ogni caso non provati - non dipende da inadempimento del progettista, che aveva infatti previsto nel proprio progetto architettonico dei lavelli per bancone di 40 cm mentre al momento della consegna gli stessi erano di cm 45 e tale difformità, conosciuta fin da subito dall'attrice opponente, non è mai stata fatta presente al convenuto opposto.
* La sistemazione banco fontane è stata voluta ed effettuata esclusivamente da Pt_2
* il posizionamento motori nel banco bar non era contemplato nel progetto architettonico, di esclusiva competenza del fornitore dei motori stessi, dunque non può parlarsi proprio di “errata progettazione”. Oltretutto ciò è contestato dall'attrice opponente quanto ai cantieri GN, OD e IV e il cantiere BO è stato chiuso nel dicembre 2023 mentre quello NA nell'aprile 2023 e nessuna contestazione è stata mai mossa in precedenza.
- di ribadire di essere assolutamente estraneo ad opere extra preventivo ed alle relative spese eventualmente sostenute da osservando che l'attrice opponente non ha provato, come Pt_2 dedotto, il nesso causale tra tali spese e l'asserito inadempimento del progettista architettonico e che in alcune fatture allegate all'atto di citazione in opposizione non si comprende quali siano gli importi relativi alle opere extra progetto architettonico realizzate nel cantiere
[...] : nella fattura del 14.09.2023 la causale è: "acconto per lavori vs CP_2 Controparte_1 negozio sito, porta al mare (Livorno) contratto di appalto del 08-08.23 acconto lavori extra preventivo" mentre in quella del 22.09.2023 la causale è: "saldo per lavori vs negozio sito, porta al mare (Livorno) contratto di appalto del 08-08.23 saldo lavori extra preventivo", quindi non sono indicati specificamente i lavori effettuati extra preventivo e non è possibile riferirne gli importi al preteso inadempimento di;
Parte_1
- che nel corso della realizzazione ci sono state varianti o aggiunte, che hanno comportato spese ulteriori, dovute anche alla volontà dell'esecutore, sempre però comunicate e concordate con Pt_2
- che l'attività del DL arch. ra necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al cantiere Per_2
e non è dipesa da inadempimento del progettista architettonico;
CP_2
- che l'attrice opponente indica nelle proprie conclusioni € 14.586,40 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, ma tale importo non corrisponde alla somma dei singoli importi indicati da nel corpo dell'atto quali spese extra sostenute;
Pt_2
- che infine è inammissibile la richiesta di danni non patrimoniali, oltretutto non quantificati, che,
pagina 7 di 9 come noto, conseguono semmai ai soli fatti costituenti reato;
- di aver inviato periodicamente a i riepiloghi delle competenze spettantegli, senza che Pt_2 Pt_2 formulasse, né oralmente né per iscritto, alcuna contestazione degli importi ivi indicati.
Con decreto ex art. 171 bis cpc 8.4.25 il giudice tabellarmente designato, verificata la regolare costituzione delle parti, ha confermato la udienza indicata in citazione e designato questo got a trattazione e decisione della causa.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte opponente ha depositato una proposta transattiva ricevuta nel giugno 2023 dall'opposto, ed evidentemente non accolta, e corrispondenza, mentre parte opposta ha depositato preventivi di spesa e corrispondenza intercorsa.
All'udienza di prima comparizione 29.5.25, sentite le parti e visti gli atti ed i documenti depostati, ritenuto, alla luce della sommarietà della cognizione che caratterizza la fase processuale, che le argomentazioni di parte opponente in relazione al cantiere di Livorno, BO e NA, anche alla luce della documentazione già in atti, non potessero sostanziare un'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del d.i. n. n. 548/2024 emesso dal Tribunale di Fermo in data 25.10.2024, limitatamente alla somma di € 14.331,50, così escludendo il solo compenso per l'attività contestata in toto (Rimini).
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata, l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'opponente e le prove testi.
Il leg. rappr.te dell'opponente ha confessato di aver commissionato all'arch. Parte_1 progettazione architettonica e direzione del cantiere per la realizzazione del progetto architettonico quanto ai cantieri di BO e NA, mentre per Cesenatico solo uno studio di fattibilità, ma il progetto non è stato avviato;
ha confessato che seguisse il CP_3 cantiere di Livorno per la committente Pt_2
I testi escussi hanno confermato che ogni modifica o variazione rispetto a quanto progettato da per il cantiere di Livorno è stata determinata da decisioni del Pilotage Parte_1 del Centro Commerciale, presente in cantiere il preposto di Pt_2 L'arch. in particolare, ha confermato di esser stata DL impiantistica, che tutte le pareti Per_2 divisorie erano già state realizzate dal centro Commerciale e che la colonna scarichi poteva essere installata a quel punto solo in una controparete dietro il bancone del locale.
Il teste , socio di minoranza di che aveva seguito la parte relativa ai preventivi Tes_3 Pt_2 ed agli acquisti del cantiere di Livorno, ha dichiarato in particolare di aver in tale veste approvato i preventivi per i lavori extra dell'impresa relativi a impianto di Controparte_1 climatizzazione, botole nel controsoffitto e seconda linea sprinkler, ecc., confermando che gli importi concordati erano quelli adottati per il cantiere di Livorno e che a Parte_1 era stato commissionato uno studio di fattibilità per Cesenatico.
Il teste falegname che ha realizzato il mobilio per tutti i cantieri, ha confermato in Tes_1 particolare di essere andato due volte a Cesenatico con per vedere i luoghi e Parte_1 redigere preventivi per lo studio di fattibilità.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies/1 cpc, con termine intermedio per note-
*
L'opposizione si è rivelata infondata e va rigettata.
Come sin qui esposto, l'opposizione è fondata su eccezione di inadempimento con riconvenzionale per risarcimento danni, in sostanza riconducibile ad una eccezione di compensazione con preteso credito (ovviamente non certo, né liquido né esigibile), ma l'opponente, onerato della prova dell'inesatto inadempimento che ha eccepito e, vista le pagina 8 di 9 eccezioni di decadenza e prescrizione in concreto formulate ex adverso, della tempestività delle sue contestazioni, non vi ha provveduto.
Anzi l'istruttoria orale espletata ha consentito di accertare che non ha Parte_1 mancato di prevedere a progetto alcune lavorazioni, come afferma ma che tali Pt_2 lavorazioni extra sono state determinate da circostanze oggettive non prevedibili al tempo del progetto architettonico (p.e. diversa opinione manifestata dal pilotage del centro commerciale o le mura divisorie già realizzate dal centro commerciale, o il controsoffitto già realizzato al momento della decisione di adottare una seconda linea sprinkler), che i relativi preventivi di spesa sono stati sottoposti ai preposti di e che il DL e progettista degli impianti arch. Pt_2 on è intervenuta per sopperire a inadempimento del progettista architettonico. Per_2
Sin dall'interrogatorio formale del leg. rappr.te di si è poi appurato che aveva conferito Pt_2 Pt_2 oralmente al la progettazione architettonica per i cantieri di BO e di NA ed Parte_1 un progetto di fattibilità per un locale analogo ai precedenti in un centro Commerciale di Cesenatico, progetto di fattibilità dal fornito, con tanto di preventivi di spesa. Parte_1
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale di danno, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento alla media tariffaria per valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da in pers. leg. rappr.te Pt_2 p.t., e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 548/24, emesso in data 25.10.24 dal Tribunale Civile di Fermo nel procedimento n. 989/2024 R.G.;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,24, presenti le parti, ed allegazione al verbale.
Fermo, 14/11/2025
Il got
UR OD
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 14/11/2025, ad ore 13,08, innanzi al got UR OD sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. LUCA BOSCHETTI, oggi sostituito dall'avv. Riccio per parte convenuta opposta l'avv. LUCIA LUPI,
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
- preliminarmente si chiede al Giudice di dichiarare inattendibile il teste sig. per le Tes_1 motivazioni già espresse all'udienza del 19.09.2025 e riportate anche nelle presenti note conclusive;
- nel merito, accertare e dichiarare, infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni ed eccezioni dedotte nel presente atto e, comunque, non provata la pretesa creditoria azionata dal convenuto/opposto sig. , conseguentemente, dichiarare non dovute le somme di Parte_1 cui al decreto ingiuntivo n. 548/24 (procedimento monitorio R.G. n. 989/24) del Tribunale di Fermo e notificato alla Soc. a mezzo pec il 28.10.2024, per le ragioni espresse nell'atto di opposizione Parte_2 notificato;
- sempre in via principale nel merito, ad ogni modo: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 548/24 (procedimento monitorio R.G. n. 989/24) del Tribunale di Fermo e notificato alla a mezzo pec il 28.10.2024, opposto in questa sede, per tutti i motivi Parte_3 esposti in narrativa, accertando e dichiarando l'inadempimento a carico del sig. Parte_1 per le ragioni indicate nell'atto di opposizione notificato;
-in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la violazione del contratto e/o l'inadempimento contrattuale e/o l'illegittimo comportamento da parte del sig. e, per l'effetto, Parte_1 condannare il convenuto/opposto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da per un importo complessivo di €.14.586,40 o, comunque, quell'importo maggiore o minore che Pt_2 risulterà all'esito dell'istruttoria, da contenersi comunque entro e non oltre i limiti di valore della domanda, già indicata da parte convenuta/opposta.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA se dovuta, C.P.A. ed accessori di legge.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
- che l'opposizione proposta dalla nonchè la domanda riconvenzionale della stessa, vengano Pt_2 rigettate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- che venga accertata la pretesa creditoria del Sig. di cui alle fatture allegate al Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo;
- che venga per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 25.10.2024 emesso presso il Tribunale Civile di Fermo dalla Dott.ssa Taverna nel procedimento civile n. 989/2024 R.G.
Con vittoria delle spese del giudizio.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese, alle ore 13,15, il got pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1703/2024 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Pt_2 P.IVA_1 con l'avv. LUCA BOSCHETTI e l'avv. DIEGO FRANCHINI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
[...] ATTRICE OPPONENTE contro
, Parte_1 C.F._1 con l'avv. LUCIA LUPI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 9.12.24 a proposto opposizione avverso il Pt_2 decreto ingiuntivo n. 548/24 – emesso in data 25.10.24 dal Tribunale Civile di Fermo nel procedimento n. 989/2024 R.G. e notificatole a mezzo pec in data 28.10.24 - con cui le è stato intimato di pagare a € 17.545,96=, a titolo di compensi per prestazioni Parte_1 professionali, oltre ad interessi e spese liquidate. (all. n.1) ha dedotto: Parte_2
- di aver, nel corso dell'anno 2023, affidato all'architetto la progettazione Persona_1 e la gestione dei lavori sul cantiere di Amodo presso il centro commerciale “Porta a Mare di Livorno”, all'epoca di prossima apertura (all. n. 2);
- di aver, terminati i lavori e chiuso il cantiere di Livorno le cui opere erano state progettate dall'arch. , rilevato numerose problematiche che hanno portato un aggravio di costi, Parte_1 addebitabili alla condotta dell'arch. così come immediatamente contestato al Parte_1 professionista con pec 29.9.23 (all. n. 3), precisando che l'opera realizzata dal fornitore non era coerente con le linee e le grafiche dei marchi distintivi di e che erano sono rese Pt_2
pagina 2 di 9 necessaria le opere extra e le varianti seguenti:
* assistenza per maggiori tracce impianti per € 1.500: costo sostenuto da a causa Pt_2 dell'errata progettazione dell'impianto di scarico da parte dell'arch. ; Parte_1
* installazione di 3 botole ispezionabili aggiuntive rispetto al progetto ad un costo di € 240,00, poiché quelle previsti in progetto non erano sufficienti;
* installazione di veletta lineare in cartongesso per ml 15 al costo di € 900,00, laddove nel progetto predisposto da controparte erano presenti solo 10,5 ml;
* tinteggiatura in acrilico lavabile due mani al costo di € 1.050 soffitto sopra la rete elettrosaldata, resasi necessaria perché il pilotage non voleva il telo (costo del telo 100€ circa);
* realizzazione di controparete in cartongesso a tutta altezza per servizio igienico stuccata e verniciata al costo di € 350,00, opera non prevista a progetto;
* realizzazione di controparete in cartongesso per colonna scarichi retrostante il bancone, oltre a stuccatura e verniciatura al costo di € 500,00, opera non prevista a progetto;
* installazione in urgenza della seconda linea sprinkler per € 5.000,00, come da fattura Parte_4 del 31.08.2023, che riporta in descrizione “ADEGUAMENTO IMPIANTO ER, P.V.
[...] C/O C.C. PORTA A MARE VIA GAETANO D'ALESIO N.2- 57126 IV (LI)” (all. n. 4), non prevista in progetto;
* certificazione del progetto ad opera dell'arch. per € 834,00 (doc. n. 5); Per_2
* sistemazione bancone (tagli bancone per lavelli non previsto in progetto) al costo di € 800,00;
* sistemazione banco fontane per € 160,00;
* errata progettazione del posizionamento motori nel banco bar (nei cantieri di BO, Livorno e NA) per un importo di € 960,00;
- di aver sostenuto maggiori importi in favore di che ha eseguito i lavori, Controparte_1 come da fatture emesse da quest'ultima e ritualmente saldate, laddove erano addebitati a Pt_2 lavori extra preventivo, non preventivati e conseguenti all'errata progettazione addebitabile a controparte (all. n. 6 e 7);
- di aver con pec 15.10.23 del proprio legale ribadito le proprie contestazioni per i motivi già ampiamente documentati e indicati nella prima nota 29.9.23, evidenziando come l'arch. avesse provveduto ad emettere una nuova fattura in data 14.5.23, già oggetto di Parte_1 contestazione, disconoscendo integralmente la debenza in quanto importi e attività mai concordati tra le parti (all. n. 8), allegando il prospetto delle spese sostenute e relative causali a causa degli inadempimenti del professionista, con relativa indicazione dell'importo;
- che, ciò nonostante, controparte aveva continuato a richiedere il pagamento di importi non dovuti, emettendo nel 2024 ulteriori fatture su cantieri chiusi (NA) e/o inesistenti e/o non concordati (Cesenatico) e/o comunque per lavori oggetto di contestazione, poi notificato il decreto ingiuntivo;
- di contestare le fatture e di contestare che l'opposto abbia effettuato le prestazioni fatturate
- che l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto relativo o avente ad oggetto un immobile, sono debitore di un risultato (obbligazione di risultato), essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 2, n. 14759 del 19/07/2016, non massimata;
Cass. 1, n. 2257 del 02/02/2007; Cass. 1, n. 22487 del 29/11/2004; Cass. 2, Sentenza n. 11728 del 05/08/2002);
- di aver diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, sicché la non realizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso (Cass. II, 18-01-2017, n. 1214);
pagina 3 di 9 - di aver indicate e contestate in modo chiaro e specifico sia oralmente che per iscritto le inadeguatezze tecniche e progettuali, costituenti una inadempienza contrattuale del professionista;
- che alcun compenso veniva indicato e/o preventivato per la realizzazione del locale di Cesenatico e, conseguentemente, anche la quantificazione indicata risulta oggetto di contestazione;
- che le fatture emesse da controparte nel 2024 nn. 7 ,8, 9, 10 del maggio 2024 sono state emesse dopo le contestazioni di che la stessa parte attrice non le ha mai prese in carico, Pt_2 Pt_ ovvero non sono contabilizzate nei registri contabili di che risultano chiaramente strumentali, mai concordate, emesse dopo le contestazioni di parte attrice, su cantieri chiusi (NA) o inesistenti
(Cesenatico), al solo fine di controbilanciare le precise contestazioni della in merito alle Pt_2 inadempienze del professionista;
- di aver subito gravi disagi e danni dalla condotta illegittima tenuta dal professionista e dalle sue palesi inadempienze, il quale ha infatti omesso di adempiere alle obbligazioni sorte a seguito della sottoscrizione del contratto.;
- di esser stata costretta a rivolgersi ad altri professionisti ed imprese al fine di correre ai ripari per risolvere le problematiche cagionate da controparte e gestire le aperture dei locali, come facilmente deducibile dalla documentazione qui prodotta, sostenendo le seguenti spese non previste e che comunque hanno ritardato l'apertura dei locali:
-assistenza per maggiori tracce impianti per € 1.500: detto costo è stato sostenuto dalla a causa Pt_2 dell'errata progettazione dell'impianto di scarico da parte dell'arch. Parte_1
-sono state installate n. 3 botole ispezionabili aggiuntive rispetto al progetto ad un costo di € 240,00, poiché quelle previsti in progetto non erano sufficienti;
-installazione di veletta lineare in cartongesso per ml 15 al costo di € 900,00 laddove nel progetto predisposto da controparte erano presenti esclusivamente 10,5 ml;
- tinteggiatura soffitto in acrilico lavabile due mani al costo di € 1.050; si è reso necessario tinteggiare il soffitto sopra la rete elettrosaldata perché il pilotage non voleva il telo (costo del telo 100€ circa);
-realizzazione di controparete in cartongesso a tutta altezza per servizio igienico stuccata e verniciata al costo di € 350,00; detta opera non era infatti prevista a progetto;
-realizzazione di controparete in cartongesso per colonna scarichi retrostante il bancone, oltre a stuccatura e verniciatura al costo di € 500,00; detta opera non era infatti prevista a progetto;
-mancata previsione in progetto della seconda linea sprinkler: il costo dell'installazione in urgenza della stessa è stato quantificato in €. 5.000,00 come da fattura emessa della soc. del 31.08.2023 Parte_4 nei confronti della ritualmente saldata, che riporta in descrizione “ADEGUAMENTO IMPIANTO Pt_2 ER , P.V. C/O C.C. PORTA A MARE VIA GAETANO D'ALESIO N.2- 57126 IV (LI)” (all. n. 4);
- costo del progetto certificato dall'arch. per (si veda doc. n. 5); Per_2
- sistemazione bancone (tagli bancone per lavelli non previsto in progetto) al costo di €. 800,00;
- sistemazione banco fontane per €. 160,00;
-errata progettazione del posizionamento motori nel banco bar (nei cantieri di BO, Livorno e NA) per un importo di €. 960,00;
- lavori extra dell'impresa Controparte_1
- di spiegare in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno quantificato €. 14.713,20 sulla base delle motivazioni giá sopra espresse, o comunque quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Si è costituito l'opposto per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Parte_1 deducendo:
- di aver eseguito per diverse commissioni per diversi cantieri senza un contratto Pt_2
pagina 4 di 9 scritto ( e ) oltre che quello a Persona_3 Persona_4 Persona_5 Livorno con contratto;
- che dai rendiconti periodici dei costi di progettazione (allegati al ricorso per decreto ingiuntivo) inviati alla debitrice, emerge chiaramente il rapporto di lavoro esistente tra le parti;
- d aver prodotto poi, a seguito della richiesta di integrazione della documentazione, quanto ai cantieri e le fatture di acconto pagate da da Persona_3 Persona_4 Pt_2 cui emerge il rapporto di lavoro esistente tra le parti, e d aver emesso le fatture nn. 11/23 del 7- 06-23 e 9/24 del 14-05-24, poste alla base della richiesta del decreto ingiuntivo in oggetto, per il saldo;
- di aver eseguito il progetto come da incarico, ma l'esecuzione Persona_5 materiale delle opere è stata rinviata dal committente, e la fattura n. 10/24 del 14-05-24 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è infatti riferita solo alla attività di progettazione;
- che l'opponente non ha in alcun modo contestato, quanto ai cantieri GN, OD e CESENATICO, né l'opera commissionata né eventuali inadempienze nell'espletamento della prestazione resa, sicché l'attività svolta presso tali cantieri e le relative fatture allegate al decreto ingiuntivo devono considerarsi circostanze certe anche a seguito di mancata contestazione da parte di Pt_2
- che l'opponente non ha contestato neppure l'attività prestata al cantiere IV, ossia la realizzazione del progetto (doc n. 5), producendone il contratto di committenza;
- che ha solamente contestato asserite inadempienze contrattuali e avanzato eccezione Pt_2 ex art. 1460 cc, ossia ha dedotto che il progetto redatto dal convenuto opposto per il cantiere sarebbe stato erroneo o inadeguato e per tale motivo il professionista sarebbe CP_2 inadempiente all'incarico ricevuto, il che permetterebbe alla di non corrispondere il Pt_2 compenso avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
- di aver invece adempiuto a quanto commissionatogli, e Nonostante ciò l'attrice opponente ha dedotto che l'opera del convenuto opposto non sia stata eseguita a regola d'arte. Tale asserita circostanza NON LEGITTIMA L'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO e quindi il mancato pagamento da parte di Pt_2
- d aver, a seguito dell'incarico ricevuto da redatto il relativo progetto architettonico Pt_2 (doc. n. 6), inviandolo via e-mail in data 20.5.23 (doc. n. 7) al geom. - CP_3 dipendente di avente il compito di seguire tecnicamente i lavori del cantiere nel centro Pt_2 commerciale e di rapportarsi a tal fine con il Pilotage del Centro Commerciale medesimo Sig.ra
– e gestito la realizzazione del progetto medesimo (falegnameria, attrezzatura Parte_5 ed arredi), mentre il DL del cantiere era l'arch. CP_2 Persona_6
- che il progetto architettonico è stato poi approvato dal Pilotage con e-mail 9.6.23 (doc. n. 8) inviata a , referente do Società Bull Srl, e per conoscenza all'opposto e ad altri CP_3 collaboratori;
- che gli aveva già commissionato altri progetti architettonici per i cantieri Pt_2 [...]
ed , realizzati a regola d'arte come Per_3 Persona_4 Persona_5 confermato dall'assenza di contestazioni da parte dell'attrice opponente;
- che di seguito indica e contesta quanto ex adverso affermato in ordine a
* ASSISTENZA - Secondo l'opponente la stessa avrebbe sostenuto un costo Parte_6 ulteriore di € 1.500,00 per realizzare una nuova traccia di collegamento delle tubature dell'acqua relative al cantiere IV a causa dell'errata progettazione dell'impianto di scarico: ciò è assolutamente errato;
In primo luogo occorre ricordare che in data 19.04.23 il convenuto opposto ha eseguito i rilievi nel cantiere predetto presso il Centro Commericale "Porta mare di Livorno" ed in data 20.5.23 ha inviato il pacchetto esecutivo compreso il rilievo dello stato di fatto al Sig. nonché ai CP_3 Sigg.ri F.Torelli /D.Piovano/F.Angeli/F. come da mail allegata. In tale rilievo sono CP_4 Tes_2 assolutamente evidenti gli scarichi già esistenti nel centro commerciale (v. all. 1 del progetto) e nella tavola n° 5 relativa agli impianti idrici è altrettanto evidente l'utilizzo degli stessi (doc. n. 9). L'arch
, pilotage del Centro Commerciale, in data 9.6.23 ha inviato la conferma e Parte_5
pagina 5 di 9 approvazione del progetto architettonico, comprendente la tavola 5, relativa all'impianto idrico e in data 2.8.23 l'arch ha effettuato un nuovo sopralluogo nel cantiere, constatando Parte_1 che erano state eseguite, dall'impresa incaricata dal Centro Commerciale, delle tracce con ricopertura di alcuni scarichi come da allegato n° 3 (doc. n. 10), senza che tale circostanza gl fosse mai stata comunicata. In particolare, il Pilotage del Centro Commerciale aveva autorizzato l'esercizio "LI A" ad utilizzare uno degli scarichi che l'opposto aveva ritenuto di utilizzare nel proprio progetto architettonico. Sul punto l'opposto con e-mail 24.8.23 comunica tale circostanza al sig. (doc. 11), evidenziando la soluzione ottimale per la realizzazione CP_3 degli scarichi del locale. Le nuove tracce, così come proposte dal convenuto opposto, sono quindi state realizzate dalla impresa incaricata da Ad ulteriore Controparte_1 Pt_2 conferma allega copia della nota inviata in data 8.9.23 (doc. 12) a , Persona_7 collaboratore di subentrato a nella gestione dei rapporti con il Centro Pt_2 CP_3 Commerciale, in cui l'opposto ha ribadito che il progetto architettonico da lui realizzato era stato redatto sulla base degli scarichi esistenti al momento del primo sopralluogo e la successiva occupazione di uno di tali scarichi da parte dell'esercizio LI ZA non può dunque attribuirsi ad inadempienza o incompetenza di , che, al contrario, preso atto di una Parte_1 circostanza sopravvenuta ed a lui mai comunicata, ha prontamente fatto presente la soluzione ottimale per collegare le tubature del cantiere agli scarichi del Centro Commerciale, sicché non pare poterglisi attribuire la responsabilità per il costo ulteriore di € 1.500,00.
* la installazione di n. 3 botole ispezionabili aggiuntive rispetto al progetto redatto dal convenuto opposto si è resa necessaria per permettere il passaggio delle tubazioni della climatizzazione;
nel progetto architettonico in atti era previsto che il locale di avesse una climatizzazione Pt_2 autonoma, con degli split che sarebbero stati applicati nel negozio, soluzione indicata in quanto l'opponente desiderava usufruire principalmente della climatizzazione del centro commerciale "Porta a Mare di Livorno", ma il Pilotage del Centro non ha approvato tale soluzione, evidenziando che era necessario effettuare un impianto collegato al centro medesimo, come si evince dalla mail 9.6.23 (doc. n. 13). Di conseguenza nel mese di agosto 2023 ha Pt_2 incaricato di effettuare tale collegamento, ma al momento di realizzare Controparte_1 l'opera si era già provveduto alla chiusura del controsoffitto e di conseguenza è stato necessario prevedere l'apertura di n. 3 botole per poter permettere all'impresa
[...] di far passare nel controsoffitto le necessarie tubature, dovendosi, in caso contrario, CP_1 procedere alla rottura del controsoffitto stesso, con aggravio di costi, sicché anche la responsabilità della spesa delle 3 botole deve essere attribuita esclusivamente a la Pt_2 quale, avendo saputo della necessità del collegamento de quo già nel giungo 2023, ha ritardato i relativi lavori.
- l'installazione di veletta lineare in cartongesso per ml 15, per € 900,00, in luogo di quella di ml 10,5 prevista in progetto, è stata necessaria per dare più rigidità alla struttura: a sostegno allega un messaggio inviato da al convenuto opposto (doc. 14) in cui la stessa Controparte_1 evidenziava la volontà di realizzare una veletta lineare di ml 15 in più rispetto a quelli previsto, indicando la spesa necessaria, e l'opposto faceva presente all'Impresa che le questioni economiche dovevano essere discusse con il responsabile acquisti di sicché tale Pt_2 realizzazione è stata frutto di una scelta di approvata da e non di Controparte_1 Pt_2 inadempimento del progettista.
* la tinteggiatura in acrilico lavabile del soffitto del locale è stata adottata perché il Pilotage del Centro non ha condiviso il progetto di apporre un telo a copertura del grigliato del soffitto, che si evince dall'allegato del progetto esecutivo inviato il 20.5.23, nonostante tale soluzione fosse già stata adottata nel cantiere di e fosse vantaggiosa dal punto di vista economico, Persona_3 come ammesso dalla stessa attrice opponente, la quale deduce che "il "Pilotage" non voleva il telo" e come potrà esser confermato dal DL arch. sicché pure questa maggior spesa Per_2 non è dipesa da inadempimento dell'opposto.
* la realizzazione, stuccatura e verniciatura di una controparete in cartongesso a tutta altezza per servizio igienico, come ammesso dalla stessa controparte, non era prevista nel progetto architettonico, che contemplava la realizzazione di una controparete dell'altezza di cm 130 come da tavola allegata al progetto: la parete del bagno del locale doveva essere realizzata pagina 6 di 9 direttamente dalla ma si è poi constatato che di fatto la parete era già stata realizzata da Pt_2 una impresa incaricata dal Centro commerciale e il passaggio delle tubazioni attraverso tale parete risultava più complesso di quanto progettato e la soluzione migliore era quella di portare la parete a tutta altezza per poter scendere con le tubazioni dall'alto, così come comunicato in data 8.8.23 al sig. quale aggiornamento dell'esecutivo (doc. 16) richiesto da CP_3 Pt_2 ed anche questo non è dipeso da inadempimento del professionista;
* la realizzazione, stuccatura e verniciatura di controparete in cartongesso per colonna scarichi dietro il bancone del locale della che non era prevista nel progetto architettonico, è Pt_2 dipesa da una scelta condivisa fra e gli elettricisti di sua fiducia, scelta cui l'architetto si Pt_2 era detto fin da subito contrario, perché avrebbe ristretto un passaggio importante e reso più difficile il fissaggio del telaio porta monitor, cui ha risposto che tale controparete era Pt_2 necessaria per il passaggio delle linee elettriche. Si veda in merito il messaggio whatsapp dell'architetto (doc. n. 17). Persona_8
* la contestata mancata previsione della seconda linea spinkler, costata € 5.000,00: il progetto architettonico approvato prevedeva l'utilizzo della linea sprinkler a ridosso del solaio, installata dall'impresa del era consapevole della necessità, in caso di Controparte_5 realizzazione di un controsoffitto, di abbassare tutti gli spruzzi interessati dal controsoffitto affinché l'impianto antincendio possa funzionare;
posto che la decisione di realizzare il controsoffitto non è dipesa da inadempimento del progettista, neppure la realizzazione di una ulteriore linea sprinkler può ritenersi dipendere da inadempimento del progettista.
* il costo del progetto certificato dall'architetto che era DL, era necessario, posto che Per_2
era solo progettista architettonico. Parte_1
* La sistemazione bancone – ovvero gli asseriti tagli ai lavelli del bancone, in ogni caso non provati - non dipende da inadempimento del progettista, che aveva infatti previsto nel proprio progetto architettonico dei lavelli per bancone di 40 cm mentre al momento della consegna gli stessi erano di cm 45 e tale difformità, conosciuta fin da subito dall'attrice opponente, non è mai stata fatta presente al convenuto opposto.
* La sistemazione banco fontane è stata voluta ed effettuata esclusivamente da Pt_2
* il posizionamento motori nel banco bar non era contemplato nel progetto architettonico, di esclusiva competenza del fornitore dei motori stessi, dunque non può parlarsi proprio di “errata progettazione”. Oltretutto ciò è contestato dall'attrice opponente quanto ai cantieri GN, OD e IV e il cantiere BO è stato chiuso nel dicembre 2023 mentre quello NA nell'aprile 2023 e nessuna contestazione è stata mai mossa in precedenza.
- di ribadire di essere assolutamente estraneo ad opere extra preventivo ed alle relative spese eventualmente sostenute da osservando che l'attrice opponente non ha provato, come Pt_2 dedotto, il nesso causale tra tali spese e l'asserito inadempimento del progettista architettonico e che in alcune fatture allegate all'atto di citazione in opposizione non si comprende quali siano gli importi relativi alle opere extra progetto architettonico realizzate nel cantiere
[...] : nella fattura del 14.09.2023 la causale è: "acconto per lavori vs CP_2 Controparte_1 negozio sito, porta al mare (Livorno) contratto di appalto del 08-08.23 acconto lavori extra preventivo" mentre in quella del 22.09.2023 la causale è: "saldo per lavori vs negozio sito, porta al mare (Livorno) contratto di appalto del 08-08.23 saldo lavori extra preventivo", quindi non sono indicati specificamente i lavori effettuati extra preventivo e non è possibile riferirne gli importi al preteso inadempimento di;
Parte_1
- che nel corso della realizzazione ci sono state varianti o aggiunte, che hanno comportato spese ulteriori, dovute anche alla volontà dell'esecutore, sempre però comunicate e concordate con Pt_2
- che l'attività del DL arch. ra necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al cantiere Per_2
e non è dipesa da inadempimento del progettista architettonico;
CP_2
- che l'attrice opponente indica nelle proprie conclusioni € 14.586,40 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, ma tale importo non corrisponde alla somma dei singoli importi indicati da nel corpo dell'atto quali spese extra sostenute;
Pt_2
- che infine è inammissibile la richiesta di danni non patrimoniali, oltretutto non quantificati, che,
pagina 7 di 9 come noto, conseguono semmai ai soli fatti costituenti reato;
- di aver inviato periodicamente a i riepiloghi delle competenze spettantegli, senza che Pt_2 Pt_2 formulasse, né oralmente né per iscritto, alcuna contestazione degli importi ivi indicati.
Con decreto ex art. 171 bis cpc 8.4.25 il giudice tabellarmente designato, verificata la regolare costituzione delle parti, ha confermato la udienza indicata in citazione e designato questo got a trattazione e decisione della causa.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte opponente ha depositato una proposta transattiva ricevuta nel giugno 2023 dall'opposto, ed evidentemente non accolta, e corrispondenza, mentre parte opposta ha depositato preventivi di spesa e corrispondenza intercorsa.
All'udienza di prima comparizione 29.5.25, sentite le parti e visti gli atti ed i documenti depostati, ritenuto, alla luce della sommarietà della cognizione che caratterizza la fase processuale, che le argomentazioni di parte opponente in relazione al cantiere di Livorno, BO e NA, anche alla luce della documentazione già in atti, non potessero sostanziare un'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del d.i. n. n. 548/2024 emesso dal Tribunale di Fermo in data 25.10.2024, limitatamente alla somma di € 14.331,50, così escludendo il solo compenso per l'attività contestata in toto (Rimini).
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata, l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'opponente e le prove testi.
Il leg. rappr.te dell'opponente ha confessato di aver commissionato all'arch. Parte_1 progettazione architettonica e direzione del cantiere per la realizzazione del progetto architettonico quanto ai cantieri di BO e NA, mentre per Cesenatico solo uno studio di fattibilità, ma il progetto non è stato avviato;
ha confessato che seguisse il CP_3 cantiere di Livorno per la committente Pt_2
I testi escussi hanno confermato che ogni modifica o variazione rispetto a quanto progettato da per il cantiere di Livorno è stata determinata da decisioni del Pilotage Parte_1 del Centro Commerciale, presente in cantiere il preposto di Pt_2 L'arch. in particolare, ha confermato di esser stata DL impiantistica, che tutte le pareti Per_2 divisorie erano già state realizzate dal centro Commerciale e che la colonna scarichi poteva essere installata a quel punto solo in una controparete dietro il bancone del locale.
Il teste , socio di minoranza di che aveva seguito la parte relativa ai preventivi Tes_3 Pt_2 ed agli acquisti del cantiere di Livorno, ha dichiarato in particolare di aver in tale veste approvato i preventivi per i lavori extra dell'impresa relativi a impianto di Controparte_1 climatizzazione, botole nel controsoffitto e seconda linea sprinkler, ecc., confermando che gli importi concordati erano quelli adottati per il cantiere di Livorno e che a Parte_1 era stato commissionato uno studio di fattibilità per Cesenatico.
Il teste falegname che ha realizzato il mobilio per tutti i cantieri, ha confermato in Tes_1 particolare di essere andato due volte a Cesenatico con per vedere i luoghi e Parte_1 redigere preventivi per lo studio di fattibilità.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies/1 cpc, con termine intermedio per note-
*
L'opposizione si è rivelata infondata e va rigettata.
Come sin qui esposto, l'opposizione è fondata su eccezione di inadempimento con riconvenzionale per risarcimento danni, in sostanza riconducibile ad una eccezione di compensazione con preteso credito (ovviamente non certo, né liquido né esigibile), ma l'opponente, onerato della prova dell'inesatto inadempimento che ha eccepito e, vista le pagina 8 di 9 eccezioni di decadenza e prescrizione in concreto formulate ex adverso, della tempestività delle sue contestazioni, non vi ha provveduto.
Anzi l'istruttoria orale espletata ha consentito di accertare che non ha Parte_1 mancato di prevedere a progetto alcune lavorazioni, come afferma ma che tali Pt_2 lavorazioni extra sono state determinate da circostanze oggettive non prevedibili al tempo del progetto architettonico (p.e. diversa opinione manifestata dal pilotage del centro commerciale o le mura divisorie già realizzate dal centro commerciale, o il controsoffitto già realizzato al momento della decisione di adottare una seconda linea sprinkler), che i relativi preventivi di spesa sono stati sottoposti ai preposti di e che il DL e progettista degli impianti arch. Pt_2 on è intervenuta per sopperire a inadempimento del progettista architettonico. Per_2
Sin dall'interrogatorio formale del leg. rappr.te di si è poi appurato che aveva conferito Pt_2 Pt_2 oralmente al la progettazione architettonica per i cantieri di BO e di NA ed Parte_1 un progetto di fattibilità per un locale analogo ai precedenti in un centro Commerciale di Cesenatico, progetto di fattibilità dal fornito, con tanto di preventivi di spesa. Parte_1
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale di danno, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento alla media tariffaria per valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da in pers. leg. rappr.te Pt_2 p.t., e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 548/24, emesso in data 25.10.24 dal Tribunale Civile di Fermo nel procedimento n. 989/2024 R.G.;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,24, presenti le parti, ed allegazione al verbale.
Fermo, 14/11/2025
Il got
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