TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/12/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ND Lo ST SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2751/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
QUALE Parte_1
MANDATARIA LA IN Parte_2
PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE DOTT.
Parte_3 rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppina Monterosso
OPPONENTE
CONTRO
NATO A FAVARA IL Controparte_1
23/02/53 – NATA A FAVARA Controparte_2
IL 22/04/60 rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppa Piazza
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto di citazione del Parte_1
09/12/2024, ha convenuto in giudizio
[...]
e deducendo di essere CP_1 Controparte_2 creditrice dei convenuti opposti della somma di
1 euro 30.651,67 proponendo pertanto opposizione avverso la procedura esecutiva nell'ambito della quale il g.e. aveva determinato quale credito da essa opponente vantato una somma ben inferiore rispetto a quella realmente dagli stessi dovuta.
e costituendosi Controparte_1 Controparte_2 in giudizio, contestavano il fondamento delle avverse pretese invocandone il rigetto. Celebrata
l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 01/12/2025, la causa
è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono apparse improcedibili stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Piace ricordare come la mediazione possa essere efficacemente esperita
(con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 d.l.132/2014) anche nei casi nei quali la legge non preveda l'esperimento obbligatorio della mediazione (art. 5 co. 1 bis decr. lgs.28/2010). A tanto si perviene sulla base dell'autorevole insegnamento del Giudice delle
Leggi che ha, nella sentenza n. 97/2019, limpidamente tratteggiato le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita. Entrambi gli istituti processuali posti a raffronto sono diretti a
2 favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle "misure di
ADR (Alternative Dispute Resolution)" (sentenza n.
77 del 2018). Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva. A fronte di tali profili di omogeneità, e tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, con riguardo al giudizio di opposizione all'esecuzione, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione il legislatore fruisce di ampia discrezionalità. Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, la dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Il mediatore, infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.
28 del 2010, da un lato, non può "assumere diritti
3 od obblighi connessi con gli affari trattati nè percepire compensi direttamente dalle parti
(comma 1); dall'altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un'apposita
"dichiarazione di imparzialità" e a informare l'organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità
(comma 2, lettere a e b). Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall'art. 3, comma 2, del
D.Lgs. n. 28 del 2010, è peraltro altresì precisata dalla disciplina posta dall'art. 14-bis del decreto del
Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
(Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28), adottato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs., di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che regola le cause di incompatibilità e le ipotesi di conflitti di interesse in capo al mediatore. Mentre, dunque, nella mediazione il compito fondamentale al fine del suo esito positivo di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo
4 indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalista deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità. La lumeggiata eterogeneità, nei termini appena illustrati, trova d'altro canto un chiaro riscontro nella giurisprudenza Costituzionale. La Corte esaminando la mediazione tributaria disciplinata dall'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ha difatti rimarcato che la mancanza, in essa, "di un soggetto terzo che, come avviene per la mediazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, svolga la mediazione", se da un lato comporta l'impossibilita di ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica, dall'altro induce a dubitare della stessa riconducibilità dell'istituto all'ambito mediatorio propriamente inteso" (sentenza n. 98 del
2014). L'evidenziata disomogeneità delle due fattispecie poste a confronto ne preclude, dunque, una comparabilità idonea a integrare l'asserita
5 violazione dell'art. 3 Cost. e induce a escludere che sia stato irragionevolmente riservato un trattamento differenziato alla mediazione e, quindi, che la scelta legislativa abbia valicato il confine dell'arbitrarietà. D'altra parte, il tratto differenziale appena rilevato conferma la ratio che sostiene il diverso regime giuridico: la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione. In tale ultimo giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacché essa è condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l'intervento di un terzo neutrale. Anche alla luce della considerazione che precede, deve dunque escludersi che il differente trattamento normativo possa essere ritenuto manifestamente irragionevole e arbitrario. In definitiva quindi, poiché plus semper in se continet quod est minus, può senz'altro essere affermato il principio che l'esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne
6 è prevista l'obbligatorietà. E quindi sia per l'ipotesi delle controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti per le quali è prevista l'obbligatorietà della negoziazione assistita e sia per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro in materie non assoggettate ex art. 5 comma 1 bis alla mediazione obbligatoria. Tale conclusione risulta viepiù rafforzata nella mediazione demandata dal
Giudice in quanto che essa mutua dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà. Ed invero, milita in tale senso il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio. Ed invero se la legge ha voluto far prevalere, nel caso di cumulo (che si può dare non nelle cause per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro), fra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis, quest'ultima, ne consegue che eguale preminenza deve avere, in ogni caso e quale che sia la materia interessata, anche la mediazione demandata, in quanto obbligatoria così come quella di cui all'art. 5 comma 1 bis. Ai fini della decisione della controversia appaiono assorbenti le eccezioni pregiudiziali rilevabili d'ufficio, alla luce delle seguenti considerazioni. Come è noto, il d.lgs. n.
7 28/2010 istituisce un procedimento obbligatorio di mediazione: chi intende esercitare un'azione in giudizio in certe aree del diritto deve necessariamente prima esperire un tentativo di conciliazione. L'art. 5 d.lgs n. 28/2010, di attuazione della direttiva comunitaria, prevede uno spettro molto ampio di contenzioso, che va dalle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, sino alla responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, nonché ai contratti assicurativi, bancari e finanziari associazione in partecipazione, consorzio, contratto di franchising, contratto d'opera, di rete di imprese, di somministrazione, di subfornitura e insorgenti all'interno delle società di persone. Il testo è inequivocabile: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
8 e finanziari associazione in partecipazione, consorzio, contratto di franchising, contratto d'opera, di rete di imprese, di somministrazione, di subfornitura e insorgenti all'interno delle società di persone, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti speciali all'uopo previsti. Va ricordato che l'introduzione della norma indicata ha avuto un precedente significativo nella Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il cui considerando afferma che "la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti". Il Legislatore nazionale si è distaccato legittimamente dall'opzione contenuta nella citata direttiva, rendendo obbligatoria invece che semplicemente facoltativa la mediazione e rendendola altresì preventiva rispetto all'inizio della causa, a pena di improcedibilità. Tale scelta,
9 peraltro, come è stato osservato, risulta compatibile con il diritto comunitario, posto che la direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario (art. 5, par.
2, dir. n. 52/2008). L'aver reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. Del tutto superato è, altresì,
l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, come affermato dal TAR Lazio, con pronuncia del
26/01/2015. La finalità pubblicistica che sta alla base della (re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento. Tanto
10 premesso, nella vicenda che ci occupa parte opponente ha omesso prima di intraprendere la controversia in commento di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5
DLGS 28/2010. Deve pertanto ritenersi che la condizione di improcedibilità della domanda, non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, si sia cristallizzata definitivamente, conseguendone la radicale improcedibilità delle domande attoree. Si è affermato che: in tema di mediazione (ai sensi dell'art. 5 del d.lg. 28/2010), la implicita natura perentoria di un termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, e dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata attivazione della mediazione rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del
11 mancato esperimento di esso. Ne consegue l'applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, e l'onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l'instaurazione del processo e, come tale,
è titolare dell'onere di rivolgersi preventivamente al mediatore per cui in caso di inottemperanza a detto onere, sarà dunque proprio l'attore a subire le conseguenze della propria inerzia, sia sotto il profilo della declaratoria di improcedibilità della domanda formulata con l'atto di citazione. Nel caso di specie, si ripete, l'azione giudiziaria, come era sicuramente obbligatorio, non è stata preceduta dal tentativo di mediazione di cui al Dlgs. 28/2010. Il tentativo di mediazione peraltro non è stato intrapreso da parte opponente neanche quando la lite era già pendente per cui il relativo vizio processuale si è definitivamente cristallizzato, impedendosi ogni altra sanatoria. Le domande attoree vanno, pertanto, dichiarate improcedibili.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza seppur nel rito di parte opponente.
12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'improcedibilità di ogni domanda svolta dalla
[...] nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
; condanna parte opponente al Controparte_2 pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 02/12/2025
IL GIUDICE
ND Lo ST SE
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ND Lo ST SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2751/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
QUALE Parte_1
MANDATARIA LA IN Parte_2
PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE DOTT.
Parte_3 rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppina Monterosso
OPPONENTE
CONTRO
NATO A FAVARA IL Controparte_1
23/02/53 – NATA A FAVARA Controparte_2
IL 22/04/60 rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppa Piazza
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto di citazione del Parte_1
09/12/2024, ha convenuto in giudizio
[...]
e deducendo di essere CP_1 Controparte_2 creditrice dei convenuti opposti della somma di
1 euro 30.651,67 proponendo pertanto opposizione avverso la procedura esecutiva nell'ambito della quale il g.e. aveva determinato quale credito da essa opponente vantato una somma ben inferiore rispetto a quella realmente dagli stessi dovuta.
e costituendosi Controparte_1 Controparte_2 in giudizio, contestavano il fondamento delle avverse pretese invocandone il rigetto. Celebrata
l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 01/12/2025, la causa
è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono apparse improcedibili stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Piace ricordare come la mediazione possa essere efficacemente esperita
(con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 d.l.132/2014) anche nei casi nei quali la legge non preveda l'esperimento obbligatorio della mediazione (art. 5 co. 1 bis decr. lgs.28/2010). A tanto si perviene sulla base dell'autorevole insegnamento del Giudice delle
Leggi che ha, nella sentenza n. 97/2019, limpidamente tratteggiato le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita. Entrambi gli istituti processuali posti a raffronto sono diretti a
2 favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle "misure di
ADR (Alternative Dispute Resolution)" (sentenza n.
77 del 2018). Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva. A fronte di tali profili di omogeneità, e tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, con riguardo al giudizio di opposizione all'esecuzione, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione il legislatore fruisce di ampia discrezionalità. Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, la dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Il mediatore, infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.
28 del 2010, da un lato, non può "assumere diritti
3 od obblighi connessi con gli affari trattati nè percepire compensi direttamente dalle parti
(comma 1); dall'altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un'apposita
"dichiarazione di imparzialità" e a informare l'organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità
(comma 2, lettere a e b). Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall'art. 3, comma 2, del
D.Lgs. n. 28 del 2010, è peraltro altresì precisata dalla disciplina posta dall'art. 14-bis del decreto del
Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
(Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28), adottato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs., di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che regola le cause di incompatibilità e le ipotesi di conflitti di interesse in capo al mediatore. Mentre, dunque, nella mediazione il compito fondamentale al fine del suo esito positivo di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo
4 indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalista deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità. La lumeggiata eterogeneità, nei termini appena illustrati, trova d'altro canto un chiaro riscontro nella giurisprudenza Costituzionale. La Corte esaminando la mediazione tributaria disciplinata dall'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ha difatti rimarcato che la mancanza, in essa, "di un soggetto terzo che, come avviene per la mediazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, svolga la mediazione", se da un lato comporta l'impossibilita di ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica, dall'altro induce a dubitare della stessa riconducibilità dell'istituto all'ambito mediatorio propriamente inteso" (sentenza n. 98 del
2014). L'evidenziata disomogeneità delle due fattispecie poste a confronto ne preclude, dunque, una comparabilità idonea a integrare l'asserita
5 violazione dell'art. 3 Cost. e induce a escludere che sia stato irragionevolmente riservato un trattamento differenziato alla mediazione e, quindi, che la scelta legislativa abbia valicato il confine dell'arbitrarietà. D'altra parte, il tratto differenziale appena rilevato conferma la ratio che sostiene il diverso regime giuridico: la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione. In tale ultimo giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacché essa è condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l'intervento di un terzo neutrale. Anche alla luce della considerazione che precede, deve dunque escludersi che il differente trattamento normativo possa essere ritenuto manifestamente irragionevole e arbitrario. In definitiva quindi, poiché plus semper in se continet quod est minus, può senz'altro essere affermato il principio che l'esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne
6 è prevista l'obbligatorietà. E quindi sia per l'ipotesi delle controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti per le quali è prevista l'obbligatorietà della negoziazione assistita e sia per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro in materie non assoggettate ex art. 5 comma 1 bis alla mediazione obbligatoria. Tale conclusione risulta viepiù rafforzata nella mediazione demandata dal
Giudice in quanto che essa mutua dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà. Ed invero, milita in tale senso il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio. Ed invero se la legge ha voluto far prevalere, nel caso di cumulo (che si può dare non nelle cause per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro), fra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis, quest'ultima, ne consegue che eguale preminenza deve avere, in ogni caso e quale che sia la materia interessata, anche la mediazione demandata, in quanto obbligatoria così come quella di cui all'art. 5 comma 1 bis. Ai fini della decisione della controversia appaiono assorbenti le eccezioni pregiudiziali rilevabili d'ufficio, alla luce delle seguenti considerazioni. Come è noto, il d.lgs. n.
7 28/2010 istituisce un procedimento obbligatorio di mediazione: chi intende esercitare un'azione in giudizio in certe aree del diritto deve necessariamente prima esperire un tentativo di conciliazione. L'art. 5 d.lgs n. 28/2010, di attuazione della direttiva comunitaria, prevede uno spettro molto ampio di contenzioso, che va dalle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, sino alla responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, nonché ai contratti assicurativi, bancari e finanziari associazione in partecipazione, consorzio, contratto di franchising, contratto d'opera, di rete di imprese, di somministrazione, di subfornitura e insorgenti all'interno delle società di persone. Il testo è inequivocabile: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
8 e finanziari associazione in partecipazione, consorzio, contratto di franchising, contratto d'opera, di rete di imprese, di somministrazione, di subfornitura e insorgenti all'interno delle società di persone, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti speciali all'uopo previsti. Va ricordato che l'introduzione della norma indicata ha avuto un precedente significativo nella Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il cui considerando afferma che "la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti". Il Legislatore nazionale si è distaccato legittimamente dall'opzione contenuta nella citata direttiva, rendendo obbligatoria invece che semplicemente facoltativa la mediazione e rendendola altresì preventiva rispetto all'inizio della causa, a pena di improcedibilità. Tale scelta,
9 peraltro, come è stato osservato, risulta compatibile con il diritto comunitario, posto che la direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario (art. 5, par.
2, dir. n. 52/2008). L'aver reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. Del tutto superato è, altresì,
l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, come affermato dal TAR Lazio, con pronuncia del
26/01/2015. La finalità pubblicistica che sta alla base della (re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento. Tanto
10 premesso, nella vicenda che ci occupa parte opponente ha omesso prima di intraprendere la controversia in commento di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5
DLGS 28/2010. Deve pertanto ritenersi che la condizione di improcedibilità della domanda, non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, si sia cristallizzata definitivamente, conseguendone la radicale improcedibilità delle domande attoree. Si è affermato che: in tema di mediazione (ai sensi dell'art. 5 del d.lg. 28/2010), la implicita natura perentoria di un termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, e dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata attivazione della mediazione rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del
11 mancato esperimento di esso. Ne consegue l'applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, e l'onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l'instaurazione del processo e, come tale,
è titolare dell'onere di rivolgersi preventivamente al mediatore per cui in caso di inottemperanza a detto onere, sarà dunque proprio l'attore a subire le conseguenze della propria inerzia, sia sotto il profilo della declaratoria di improcedibilità della domanda formulata con l'atto di citazione. Nel caso di specie, si ripete, l'azione giudiziaria, come era sicuramente obbligatorio, non è stata preceduta dal tentativo di mediazione di cui al Dlgs. 28/2010. Il tentativo di mediazione peraltro non è stato intrapreso da parte opponente neanche quando la lite era già pendente per cui il relativo vizio processuale si è definitivamente cristallizzato, impedendosi ogni altra sanatoria. Le domande attoree vanno, pertanto, dichiarate improcedibili.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza seppur nel rito di parte opponente.
12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'improcedibilità di ogni domanda svolta dalla
[...] nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
; condanna parte opponente al Controparte_2 pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 02/12/2025
IL GIUDICE
ND Lo ST SE
13