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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore
16:30 in composizione monocratica:
BERTOLOTTO ENRICA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
elettivamente domiciliato presso dp.asti@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Asti - Corso Torino 18 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso dp.asti@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020250001822926000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 88/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE) Con ricorso depositato in data 13.3.2025, Società_1 in persona del legale rappresentante ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T7L032T00506/2024 emesso per l'anno 2018.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, rappresentando che, a seguito di riesame della posizione del contribuente, ha provveduto allo sgravio totale della pretesa esattoriale e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di declaratoria di cessione della materia del contendere formulata dall'Ufficio è fondata e deve essere accolta, essendo stato disposto lo sgravio totale della pretesa erariale di cui alla cartella impugnata. In assenza di diverse richieste di parte ricorrente, deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Asti, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore
16:30 in composizione monocratica:
BERTOLOTTO ENRICA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
elettivamente domiciliato presso dp.asti@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Asti - Corso Torino 18 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso dp.asti@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020250001822926000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 88/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE) Con ricorso depositato in data 13.3.2025, Società_1 in persona del legale rappresentante ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T7L032T00506/2024 emesso per l'anno 2018.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, rappresentando che, a seguito di riesame della posizione del contribuente, ha provveduto allo sgravio totale della pretesa esattoriale e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di declaratoria di cessione della materia del contendere formulata dall'Ufficio è fondata e deve essere accolta, essendo stato disposto lo sgravio totale della pretesa erariale di cui alla cartella impugnata. In assenza di diverse richieste di parte ricorrente, deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Asti, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.