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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2574/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti GIGLIO e GIROLAMO CECI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositata in data 24.02.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale pasticcere determinata nella misura fino al 6% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in CP_1 capitale determinata con l'eventuale danno biologico riconosciuto per le altre malattie professionali denunciate ed in corso di accertamento;
- in via subordinata accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale pasticcere determinata anche con un danno biologico inferiore al 6% (non indennizzabile) ed utile ai fini di un successivo ed eventuale aggravamento e che consentano al medesimo di usufruire gratuitamente di cure ambulatoriali e riabilitative, rimborso acquisto farmaci, assistenza protesica, ausili ed altro previsti per legge;
- condanni la parte resistente al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e
Cnap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93
c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att.
c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 09.07.2020) - ha previsto l'erogazione da parte dell di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1 grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (Artropatia degenerativa delle mani) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito CP_1 dell'istruttoria espletata in sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa – le Per_1 cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso la genesi professionale della patologia denunciata, che ha ritenuto ascrivibile a cause extra-lavorative, ritenendo che “Le principali cause di tale patologia sono l'età
(il processo degenerativo è frequente nei soggetti dai 50 anni in poi), l'obesità (poiché associata all'infiammazione), la predisposizione genetica, pregressi traumi ed infortuni, ecc..”.
Peraltro la dott.ssa a fronte delle deduzioni del ctp , Per_1 ha chiarito che “ In primis, appare irrilevante ed inconferente la precisazione diagnostica voluta dal Collega di “rizoartrosi, artrosi radiocarpica ed intercarpale bilaterale” in aggiunta alla diagnosi formulata dalla sottoscritta (”artrosi degenerativa delle mani”) che EVIDENTEMENTE LA RICOMPRENDE.
La diagnosi viene formulata sulla base dei soli due referti radiografici allegati al fascicolo (del 27.01.2020 e del 03.02.
2020 - nessun altro esame strumentale allegato); l'esame obiettivo
è risultato negativo per patologie di strutture diverse.
Ė stato ripetutamente precisato che l'alterazione artrosica è
BILATERALE, il che certamente esclude i movimenti lavorativi, pervicacemente descritti, che avrebbero dovuto interessare in modo prevalente uno dei due arti;
nel caso del Ricorrente (destrimane) il destro.
La familiarità è stata desunta dall'anamnesi raccolta dall;
l'esame obiettivo (ben esplicitato nella bozza di CP_1 relazione) è compatibile con una genesi multifattoriale e multifocale della patologia artrosica.
La storia lavorativa lungamente descritta dal dr. Per_2 desunta dall'estratto contributivo si riferisce per lo più a bar e piccoli laboratori di pasticceria;
è quindi lecito supporre che il
Ricorrente non trascorresse tutto il suo tempo nella formatura o riempimento di bignè o di cornetti. Evidentemente il tempo lavorativo era distribuito in attività e gesti diversificati e non ripetitivi come invece potrebbe essere avvenuto su una linea di produzione industriale. Ne discende che disquisizioni in tema di ergonomia non sono attinenti al caso in esame.
Infatti la voce cui fa riferimento il dr. a pag. 5 è Per_2 la voce 74. Invece la NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
NELL'INDUSTRIA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SS.MM.II.
(ALL. N.4 AL D.P.R.1124/1965) del D.P.R. 09.04.2008 riporta alla voce ”78) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore:
a) tendinite del sovraspinoso;
b) tendinite del capo lungo bicipite;
c) tendinite calcifica (morbo di Duplay);
d) borsite;
e) epicondilite;
f) epitrocleite;
g) borsite olecranica
h) tendiniti e peritendiniti flessori/estensori (polso/dita);
i) sindrome di Quervain;
l) sindrome del tunnel carpale - altre”; quindi tutte e soltanto patologie diverse dall'artrosi (che invece
è un processo degenerativo delle articolazioni).
Del tutto ipotetica appare l'affermazione che consentirebbe di considerare periodi lavorativi “in nero”.
Particolare rilievo quindi va dato all'osservazione riguardante la natura degenerativa e multifattoriale (età, sovrappeso, genetica, ecc.) della patologia artrosica, così come rilevato dallo stesso dr. alle pag. 2 e 6; il che rende Per_2 assolutamente indimostrabile il nesso causale con l'attività lavorativa del Ricorrente”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono CP_1 quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_2 liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: rigetta il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2574/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti GIGLIO e GIROLAMO CECI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositata in data 24.02.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale pasticcere determinata nella misura fino al 6% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in CP_1 capitale determinata con l'eventuale danno biologico riconosciuto per le altre malattie professionali denunciate ed in corso di accertamento;
- in via subordinata accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale pasticcere determinata anche con un danno biologico inferiore al 6% (non indennizzabile) ed utile ai fini di un successivo ed eventuale aggravamento e che consentano al medesimo di usufruire gratuitamente di cure ambulatoriali e riabilitative, rimborso acquisto farmaci, assistenza protesica, ausili ed altro previsti per legge;
- condanni la parte resistente al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e
Cnap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93
c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att.
c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 09.07.2020) - ha previsto l'erogazione da parte dell di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1 grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (Artropatia degenerativa delle mani) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito CP_1 dell'istruttoria espletata in sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa – le Per_1 cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso la genesi professionale della patologia denunciata, che ha ritenuto ascrivibile a cause extra-lavorative, ritenendo che “Le principali cause di tale patologia sono l'età
(il processo degenerativo è frequente nei soggetti dai 50 anni in poi), l'obesità (poiché associata all'infiammazione), la predisposizione genetica, pregressi traumi ed infortuni, ecc..”.
Peraltro la dott.ssa a fronte delle deduzioni del ctp , Per_1 ha chiarito che “ In primis, appare irrilevante ed inconferente la precisazione diagnostica voluta dal Collega di “rizoartrosi, artrosi radiocarpica ed intercarpale bilaterale” in aggiunta alla diagnosi formulata dalla sottoscritta (”artrosi degenerativa delle mani”) che EVIDENTEMENTE LA RICOMPRENDE.
La diagnosi viene formulata sulla base dei soli due referti radiografici allegati al fascicolo (del 27.01.2020 e del 03.02.
2020 - nessun altro esame strumentale allegato); l'esame obiettivo
è risultato negativo per patologie di strutture diverse.
Ė stato ripetutamente precisato che l'alterazione artrosica è
BILATERALE, il che certamente esclude i movimenti lavorativi, pervicacemente descritti, che avrebbero dovuto interessare in modo prevalente uno dei due arti;
nel caso del Ricorrente (destrimane) il destro.
La familiarità è stata desunta dall'anamnesi raccolta dall;
l'esame obiettivo (ben esplicitato nella bozza di CP_1 relazione) è compatibile con una genesi multifattoriale e multifocale della patologia artrosica.
La storia lavorativa lungamente descritta dal dr. Per_2 desunta dall'estratto contributivo si riferisce per lo più a bar e piccoli laboratori di pasticceria;
è quindi lecito supporre che il
Ricorrente non trascorresse tutto il suo tempo nella formatura o riempimento di bignè o di cornetti. Evidentemente il tempo lavorativo era distribuito in attività e gesti diversificati e non ripetitivi come invece potrebbe essere avvenuto su una linea di produzione industriale. Ne discende che disquisizioni in tema di ergonomia non sono attinenti al caso in esame.
Infatti la voce cui fa riferimento il dr. a pag. 5 è Per_2 la voce 74. Invece la NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
NELL'INDUSTRIA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SS.MM.II.
(ALL. N.4 AL D.P.R.1124/1965) del D.P.R. 09.04.2008 riporta alla voce ”78) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore:
a) tendinite del sovraspinoso;
b) tendinite del capo lungo bicipite;
c) tendinite calcifica (morbo di Duplay);
d) borsite;
e) epicondilite;
f) epitrocleite;
g) borsite olecranica
h) tendiniti e peritendiniti flessori/estensori (polso/dita);
i) sindrome di Quervain;
l) sindrome del tunnel carpale - altre”; quindi tutte e soltanto patologie diverse dall'artrosi (che invece
è un processo degenerativo delle articolazioni).
Del tutto ipotetica appare l'affermazione che consentirebbe di considerare periodi lavorativi “in nero”.
Particolare rilievo quindi va dato all'osservazione riguardante la natura degenerativa e multifattoriale (età, sovrappeso, genetica, ecc.) della patologia artrosica, così come rilevato dallo stesso dr. alle pag. 2 e 6; il che rende Per_2 assolutamente indimostrabile il nesso causale con l'attività lavorativa del Ricorrente”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono CP_1 quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_2 liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: rigetta il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli