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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 28/11/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 432/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 (C.F. ), e (C.F. ), tutti col C.F._4 Parte_5 C.F._5 patrocinio dell'avv. COLLA STEFANO ed elettivamente domiciliati in Piazza Rosmini, 11 38068 Rovereto ITALIA, presso il difensore.
ATTORI contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
), col patrocinio dell'avv. PEZCOLLER GIULIO, elettivamente domiciliati in C.F._7 C.SO ROSMINI 84 38068 ROVERETO, presso il difensore
CONVENUTI
OGGETTO: negatoria servitutis - risarcimento danni da rumori molesti.
Le parti hanno concluso come segue.
Per gli attori: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni avversa conclusione ed eccezione: 1) Accogliere la domanda di accertamento negativo delle seguenti servitù, A) di scarico dell'acqua attraverso il collegamento tra la canaletta di scolo sulla proprietà dei convenuti, p.ed. 1221 C.C. Ala preteso fondo dominante, e quella degli attori, p.ed. 1229 C.C. Ala, preteso fondo servente, che convoglia, attraverso il collegamento tra le due canalette di gronda, le acque raccolte nel cortile dei convenuti, occasionalmente anche sporche di detersivo e residui di olio lubrificante, e B) di collegamento telefonico con cavo fisso attraverso la p.m. 2 della p.ed. 1229 C.C. Ala, preteso fondo servente, ed a favore dell'edificio p.ed. 1221 C.C. Ala, preteso fondo dominante. 2) Per l'effetto Ordinare ai pagina 1 di 13 convenuti, nella loro qualità di comproprietari dell'edificio p.ed. 1229 C.C. Ala, a loro onere e spesa ed entro termine di 15 giorni dal deposito dell'emananda sentenza, di occludere a regola d'arte e in via definitiva, il collegamento tra la canaletta di raccolta acque accumulate a qualsiasi titolo sulla loro proprietà p.ed. 1221 C.C. Ala e quella degli attori, p.ed. 1229 C.C. Ala, di cui alle immagini fotografiche in atti;
3) Accertare e dichiarare che i rumori notturni lamentati dagli attori, ottenuti con colpi insistentemente portati dalla signora , che se ne anche vantata, contro una Controparte_2 struttura probabilmente metallica, sono provenienti dell'edificio dei convenuti tra il 24 gennaio e l'11 maggio 2021 aderente a quello degli attori. Tali rumori risultano documentati con il deposito della chiavetta USB, in forma estesa sub doc. 16, ed in forma sintetica con nuova chiavetta USB contenente 6 file audio, già contenuti nella chiavetta doc. 16, successivamente depositata, come da autorizzazione del G.I. all'udienza del 12.03.2025 per favorire la ricerca dei files da fare ascoltare in sede di interrogatorio formale alla signora Dichiarare che i rumori notturni sono stati CP_2 volontariamente causati dalla signora , e che hanno provocato negli attori dei danni, Controparte_2 da risarcire agli attori ex art. 2043 c.c. perché hanno impedito agli stessi, in moltissime occasioni, il normale sonno notturno, con conseguenze particolarmente gravi per la signora e Parte_3 condannare quindi la signora al risarcimento dei danni, in favore degli attori, nei seguenti CP_2 termini: € 12.000,00 a favore della signora ed € 10.000,00 ciascuno, a favore dei Parte_3 signori , e , o in quella diversa somma che Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 il Tribunale riterrà equo riconoscere all'esito dell'istruttoria. 4) Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande riconvenzionali svolte dai convenuti, volte A) ad accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di scolo delle acque dalla p.ed. 1221 alla p.ed. 1229 C.C. Ala, attraverso la canaletta di collegamento tra le grate di raccolta delle acque piovane delle rispettive proprietà, usucapione però di servitù non apparente, in difetto di maturazione del termine ventennale dalla sua scoperta e B) ad accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del passaggio del cavo telefonico Telecom attraverso la p.m. 2 della p.ed. 1229 C.C. Ala, di proprietà attorea, ed a favore della p.ed. 1221 C.C. Ala. Spese legali, oltre alle maggiorazioni di legge e tariffa, rifuse”.
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione Nel merito, in via principale Per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 09.10.2024, articolati sub B.1) e B.2), rigettarsi integralmente le domande formulate ex adverso, ai punti 1) e 2) di pag. 14) dell'atto di citazione. Per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 09.10.2024, articolati sub B.3), B.3.1) e B.3.2), rigettarsi integralmente le domande formulate ex adverso, al punto 3) di pag. 14) dell'atto di citazione. Nel merito, in estremo subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie formulate dagli attori al punto 3) di pag. 14) dell'atto di citazione (e salvo gravame), gli importi eventualmente riconosciuti dovranno quantificarsi solo nei limiti di una rigorosa allegazione documentale (allo stato assolutamente assente), nel rispetto del principio in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Nel merito, in via riconvenzionale Per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 09.10.2024, articolati sub B.1), accertare e dichiarare – per maturata usucapione ventennale – il diritto di servitù di scarico delle acque, a favore della p.ed. 1221 in P.T. 1758 II C.C. Ala, con aggravio a carico della p.ed. 1229, pp.mm. 1-2, in P.T. 2653 II C.C. Ala. Per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 09.10.2024, articolati sub B.2), accertare e dichiarare – per maturata usucapione ventennale – il pagina 2 di 13 diritto di servitù di passaggio della linea telefonica, a favore della p.ed. 1221 in P.T. 1758 II C.C. Ala, con aggravio a carico della p.ed. 1229, p.m. 2, in P.T. 2653 II C.C. Ala. In ogni caso Con rifusione integrale dei compensi del presente giudizio, oltre anticipazioni (ove sostenute), R.F. al 15%, IVA (se dovuta) e CNPA (come per legge). Con altresì rifusione integrale dei compensi relativi al procedimento di mediazione e al procedimento di negoziazione assistita, oltre anticipazioni (ove sostenute), R.F. al 15%, IVA (se dovuta) e CNPA (come per legge). E con rigetto della domanda formulata ex adverso, al punto 4) di pag. 14) dell'atto di citazione. In via istruttoria Quanto alle circostanze capitolate ex adverso alle pagg. 15-16 dell'atto di citazione, si richiamano integralmente le deduzioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 09.10.2024, punto B.4). Con rinnovazione delle istanze istruttorie formulate negli scritti difensivi depositati dallo Scrivente , dedotte e non ammesse dal G.I.; ferma l'opposizione alle istanze Parte_6 istruttorie avversarie, ove rinnovate. Salvis iuribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori, proprietari degli immobili contraddistinti alla p.ed. 1229 p.m. 1 e p.m. 2 in C.C. di Ala, consistenti in due appartamenti di un unico edificio al civico 15 di via Baitani, hanno agito in giudizio proponendo due domande di negatoria servitutis, a norma dell'art. 949 c.c. di scarico di acque e di passaggio di linea telefonica che i convenuti, proprietari dell'immobile adiacente contraddistinto alla p.ed. 1221, assumono essersi costituite per usucapione, oltre ad una domanda di risarcimento danni da rumori molesti, durante l'orario notturno, dolosamente procurati dalla convenuta . Controparte_2
I convenuti hanno richiesto il rigetto delle avversarie domande e proposto, in via riconvenzionale, domanda di accertamento delle medesime servitù per usucapione.
Le domande degli attori sono tutte fondate e vanno, pertanto, accolte, mentre infondate sono le domande riconvenzionali dei convenuti che vanno quindi rigettate.
Appare utile esporre preliminarmente talune circostanze di fatto pacifiche, poiché emergenti da allegazioni non contestate o comuni delle parti e dal contenuto di conformi dichiarazioni rese, in sede di libero interrogatorio, degli attori e del convenuto al fine di illuminare il particolare Controparte_1 contesto relazionale dal quale origina la presente causa.
I convenuti abitano nel loro edificio sin dalla sua costruzione nel 1974-75, quando venne costruito insieme all'edificio confinante, in origine di poi ceduto all'attrice ERona_1 Parte_3 che vi andò ad abitare nel 2004. Nel 2020 detto edificio fu ristrutturato con sopraelevazione, in modo da ricavare nella soffitta un altro appartamento, nel quale andò ad abitare dal 18.12.2020 la figlia della col marito ed i 3 figli (i due attori e oltre a Parte_3 Parte_2 Parte_1 Pt_4 Pt_5
citato come testimone ma dichiarato incapace a testimoniare, su eccezione della difesa dei Per_2 convenuti, all'udienza del 12.03.2025), tanto che ora l'immobile è suddiviso in due porzioni materiali, la p.m. 1 di proprietà della e la p.m. 2 di proprietà dei coniugi Parte_3 Parte_7 Come emerge dalle fotografie in atti (cfr. doc.ti 46 e 47 att. e 7 e 8 conv.) i due garage al piano seminterrato a servizio dei due immobili, sono posti l'uno accanto all'altro e conducono, verso l'esterno a due adiacenti piazzali sovrastanti divisi da un muretto di confine sormontato da una rete di pagina 3 di 13 recinzione, dai quali si accede sulla pubblica via. Tra rampa pendente ed ingresso ai garage vi è una grata per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche, provenienti dai piazzali. Tra i due nuclei familiari si è originato un forte contrasto in particolare con riferimento all'indicato scarico delle acque sotto la grata.
In particolare, a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile degli attori e di un controllo eseguito da si è accertata l'esistenza di un tubo sotterraneo sotto la grata, che corre dalla CP_3 proprietà dei convenuti a quella degli attori e che consente lo scarico delle loro acque nello scarico degli attori. Effettuati i controlli del caso fu accertato che detto tubo non era affatto previsto nel progetto autorizzato, perché entrambi gli edifici avrebbero dovuto scaricare le loro acque bianche in via autonoma e chiesero, pertanto, ai convenuti di chiudere il collegamento esistente. Da questa contesa nacque un forte contrasto tra i due nuclei familiare che originò varie querele le più rilevanti, ai presenti fini, saranno di seguito analizzate. Certo è che, comunque, il convenuto come da lui stesso ammesso (cfr. dichiarazioni rese in CP_1 sede di interrogatorio libero all'udienza del 18.12.2024) ed emergente dalla documentazione dimessa ha commissionato, a seguito della lite coi vicini e della loro richiesta di chiudere il collegamento sotto la grata, ad un professionista di sua fiducia, il geom. un progetto che modifichi lo scarico, CP_4 in modo da non interferire con lo scarico dei vicini. Il progetto è stato presentato in Comune ed anche autorizzato (cfr. doc.ti 43 e 44 att.) ma il convenuto ha espressamente dichiarato che non intende realizzarlo, perché modifica completamente lo scarico delle acque bianche facendo fare il giro a tutta la casa. Sempre in sede di libero interrogatorio il convenuto ha ammesso che gli attori sono venuti a CP_1 conoscenza del collegamento col loro scarico delle acque bianche solo in occasione dei lavori “perché i pilastri sono finiti nella grata ed hanno rotto questo tubo e da lì è saltato fuori il problema”, ma ha anche precisato che questo collegamento è presente sin dalla costruzione dei due edifici vicini assumendo che l'originario proprietario dell'edificio ( ), ora in proprietà attorea, ne era ERona_1 a perfetta conoscenza.
All'udienza del 18.12.2024, sottoposte le parti presenti a libero interrogatorio veniva svolto un laborioso tentativo di conciliazione che nonostante reciproche aperture non andava a buon fine. Con Ordinanza dd. 23.12.2024 venivano quindi ammesse le prove e fissata udienza per il relativo espletamento che veniva però rinviata, su concorde richiesta delle parti, in pendenza di trattative. All'udienza dd. 12.03.2025 le parti evidenziavano lo stato delle trattative con disponibilità dei convenuti di pagare la somma di € 20 mila a spese compensate ma con permanenza dello scarico delle acque come è ora e con remissione delle querele proposte da l'08 e 17.06.2023, mentre gli Parte_4 attori erano disponibili a conciliare col pagamento della somma di € 25 mila ma con eliminazione dello scarico delle acque e senza rimessione delle querele indicate relative ad un fatto troppo grave. Veniva quindi constato il definitivo fallimento delle trattative e si dava ingresso alle prove.
La mera allegazione dei convenuti, secondo la quale lo scarico delle acque, come oggi esistente era a perfetta conoscenza di originario proprietario dell'edificio oggi degli attori, è ERona_1 pienamente dalla lettera inviata in data 25.10.1991 al dal geom. il CP_1 Controparte_5 quale, dopo aver precisato di essere stato assistente dei lavori per la costruzione dei due edifici, per conto sia del che del ha fatto presente che “gli scarichi delle acque bianche relative CP_1 Per_1 pagina 4 di 13 agli scivoli dell'entrate ai garage del piano seminterrato, sono stati realizzati in comune, come tuttora esistenti e collegati con un'unica tubazione, alla fognatura comunale” (cfr. doc. 5). Va fatto presente che i convenuti hanno chiesto, a conferma, di esaminare come teste il ma la prova è stata CP_4 rigettata perché la relativa circostanza deve, in realtà, ritenersi del tutto irrilevante ai fini della decisione, alla luce delle precisazioni giuridiche che seguono.
Infatti, la richiesta servitù di scarico, che si assume essersi costituita per possesso ultraventennale, è senza dubbio non apparente, non sussistendo alcuna opera visibile e permanente destinata al suo servizio (cfr. art. 1061, comma 2 c.c.). Infatti, essa è esercitata a mezzo di un tubo interrato posto sotto la grata e come tale non visibile per i proprietari del preteso fondo servente. Al riguardo merita solo di essere precisato che lo scarico in questione non ha nulla a che fare col foro nel muro accanto alla grata che si può notare nella foto sub doc. 7 di parte convenuta, perché lo scarico in contestazione è quello raffigurato, sotto la grata, nella foto 4 allegata alla lettera di dd. 17.05.2023 al Comune di Ala, CP_3 attestante le difformità degli scarichi dell'immobile di proprietà convenuta rispetto al progetto autorizzato (cfr. doc. 15 att.). Viceversa, il foro raffigurato nella foto sub doc. 7, come ha dichiarato l'attrice è un foro che acconsentì di aprire su richiesta del convenuto nel 2010 ma che Parte_3 fu poi chiuso nel 2011 (versione questa pienamente riscontrata dai verbali di dichiarazioni rese dal e dalla in data 08.08.2011 ai vigili urbani sub doc.ti 23 e 24). CP_1 Parte_3
Precisato che si tratta di servitù non apparente trova necessariamente applicazione l'art. 1061 c.c. che esclude la possibilità stessa che questo tipo di servitù possano costituirsi per destinazione di padre di famiglia o per usucapione, con l'ulteriore conseguenza che l'esercizio di fatto, ossia il possesso, anche se protratto per oltre venti anni, resta irrilevante e non fa affatto acquisire il diritto di servitù. Come insegna un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui va ribadito, l'apparenza della servitù è ricollegata alla presenza, quale dato obbiettivo, di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, che non può essere in alcun modo surrogato con la conoscenza soggettiva del proprietario del fondo servente (cfr. Cass., 04.09.2003, n. 12989, rv. 566542; Cass., 26.01.2004, n. 1328, rv. 569670; Cass., 30.05.1996, n. 5020, rv. 497896, che in motivazione qualifica come irrilevante la prova della conoscenza del titolare del fondo servente del possesso di servitù). Questo indirizzo merita piena condivisione perché la natura obiettiva del requisito dell'apparenza, ossia della presenza di opere visibili e permanenti destinati all'esercizio del possesso risponde all'esigenza di rendere “pubblico” il possesso, in modo da tutelare non solo il singolo proprietario del preteso fondo servente al momento del suo inizio ma anche tutti i successivi aventi causa e, più in generale, tutti coloro che ne potrebbero subire pregiudizio. Insomma, il mero consenso fornito dall'originario proprietario dell'immobile ora in proprietà degli attori può essere interpretato o come mero atto di tolleranza, come tale del tutto inidoneo anche a fondare una situazione di effettivo possesso ovvero come atto giuridicamente vincolante ma solo sul piano personale, nel senso cioè di costituire un diritto obbligatorio corrispondente all'esercizio della servitù e perciò non opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente. Se, invece, le parti avessero effettivamente voluto costituire un diritto di servitù avrebbero dovuto intavolare il relativo atto scritto costitutivo, ma non è, invece, loro consentito, in base ad accordi non formalizzati, di modificare i modi di costituzione mediante usucapione previsti per legge, rendendo in particolare possibile una costituzione per usucapione di una servitù non apparente, in chiara violazione dell'art. 1061 c.c.
pagina 5 di 13 Pertanto, il consenso prestato dall'originario proprietario costituisce circostanza di fatto del tutto irrilevante nel presente processo, appunto perché non in grado di influire in alcun modo sulla decisione. E' per questa ragione che non è stata ammessa la testimonianza di Controparte_5
La relativa domanda proposta dagli attori a norma dell'art. 949 c.c. va dunque accolta sussistendone tutti i presupposti l'affermata esistenza da parte dei convenuti, confermata dalla proposizione della domanda riconvenzionale, l'inesistenza del diritto di servitù in questione ed il timore del pregiudizio rappresentato dalla necessità di dover smaltire le acque del convenuto mediante il proprio scarico, ivi compreso lo sporco che si raccoglie sul piazzale medesimo (anche per via del fatto che il convenuto, come da documentazione fotografica, è solito lavare la propria auto sul piazzale in questione). Poiché la servitù di cui si è negata l'esistenza è di fatto esercitata a mezzo di un illegittimo collegamento sotterraneo mediante un tubo va pure accolta la domanda conseguenziale di condanna dei convenuti di occludere detto collegamento.
Parimenti fondata è la domanda di negatoria servitutis di cavo telefonico pretesa dai convenuti a carico della sola p.m. 2 della p.ed.1229 in proprietà dei coniugi , sia pure per una diversa Parte_7 ragione. E' circostanza pacifica e, comunque, accertata in via documentale che nel corso dei lavori di ristrutturazione del loro immobile e, in particolare, della sopraelevazione per ricavare nella soffitta un nuovo appartamento, gli attori hanno eliminato un vecchio cavo telefonico in disuso rinvenuto appunto in soffitta (ora p.m. 2 della p.ed. 1229: cfr. foto sub doc. 9 conv.), previo intervento dei tecnici Telecom e accertamento che non vi era allacciata alcuna utenza telefonica (cfr. dichiarazioni rese dalla Parte_3 in sede di libero interrogatorio e doc.ti 34-40 att.). Al riguardo il convenuto in sede di libero interrogatorio ha dichiarato che, pur in assenza di CP_1 una servitù regolarmente intavolata, quel cavo telefonico era originariamente in servizio della linea fissa del proprio appartamento rimasta in uso sino al 1995, quando venne dismessa perché decise di utilizzare solo il telefono cellulare. Poco prima dei lavori di ristrutturazione dell'immobile degli attori, poiché la moglie desiderava avare in casa la linea Internet, chiese alla di potersi collegare a Parte_3 tal fine a quel cavo, ricevendo però risposta negativa (circostanza questa confermata dalla . Parte_3
Ebbene, tali essendo le circostanze in realtà pacifiche, si deve escludere la sussistenza della servitù, posto che, da un lato, i convenuti non hanno minimamente provato di averla esercitata per oltre 20 anni e non hanno neppure richiesto di fornirla (posto che le prove orali chieste e rigettate erano relative solo alla presenza fisica del cavo e non al suo effettivo utilizzo) e, dall'altro e in ogni caso, come correttamente argomentato dalla difesa attorea, anche a voler concedere che una servitù si sia originariamente costituita per usucapione si deve anche ritenere si sia prescritta per non uso più che ventennale, a norma dell'art. 1073 c.c., alla stregua delle dichiarazioni rese sul punto dal che CP_1 debbono essere qualificate in termini confessori.
Pertanto, va accolta anche questa domanda di negatoria servitutis avanzata dagli attori e rigettata la contrapposta domanda riconvenzionale di accertamento della servitù avanzata dai convenuti.
Venendo all'ultima domanda di risarcimento danni da rumori molesti dolosamente procurati dalla sola convenuta in orario notturno, essa riposa sulle seguenti allegazioni: la convenuta Controparte_2 pagina 6 di 13 dal 24.01.2021 all'11.05.2021, nel contesto relazionale altamente conflittuale sopra Controparte_2 illustrato, ha dolosamente procurato, in piena notte, rumori molesti, battendo contro un corpo metallico, al fine di impedire il sonno agli attori e, in particolare, all'attrice a seguito di queste condotte
Parte_3 la ha sofferto, nel periodo indicato, di disturbi d'ansia, con aumento di pressione arteriosa,
Parte_3 tanto da indurre il medico di base a prescriverle dei tranquillanti;
durante il giorno la si vantava CP_2 di questi comportamenti ed ingiuriava in più occasioni la vista l'insostenibilità della
Parte_3 situazione gli attori hanno iniziato a registrare i rumori molesti ed hanno più volte richiesto l'intervento delle forze dell'ordine ma senza sortire risultato alcuno;
in data 19.05.2021 la presentò
Parte_3 pertanto una querela contro i vicini ai Carabinieri di Ala, all'esito della quale fu emesso un decreto penale di condanna che venne opposto dalla con richiesta di oblazione;
a seguito della querela CP_2 la situazione tornò normale e i rumori cessarono ma nel maggio del 2023 la riprese analoga CP_2 condotta con musica a tutto volume tra le 5 e le 6 di mattina;
la presentò altra querela in data
Parte_3 22.05.2023. Gli attori hanno, inoltre, allegato che queste condotte di disturbo hanno compromesso il diritto al riposo notturno e al libero godimento della propria abitazione di tutti gli attori.
Così individuati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta ritiene questo Giudice che dal complesso dell'istruttoria svolta si ha piena prova della condotta illecita e dei danni conseguenti.
Anzitutto, va premesso che è stato ammesso l'interrogatorio formale della convenuta la quale non si è mai presentata a renderlo senza in realtà dimostrare alcun giustificato motivo.
All'udienza del 12.03.2025 la difesa dei convenuti, a giustificazione dell'assenza, presentava un certificato medico dd. 10.30.2025 a firma del dott. dal seguente testuale tenore: “si dichiara Per_3 che la sig.ra ) non è in grado di presenziare all'udienza presso il Tribunale (…)”. Controparte_2 Come emerge dal verbale di udienza questo Giudice invitava il difensore a precisare se si trattava di impedimento provvisorio o definitivo, “vista l'estrema genericità del certificato medico” e l'Avv. Giulio Pezcoller chiariva che la cliente presentava un quadro clinico assai complesso fondato su due tumori come da doc. 10 in atti e da nevrosi depressive e paranoide di notevoli complessità. Il certificato medico dd. 23.08.2024 a firma del dott. prodotto sub doc. 10 conv. attesta ERona_4 effettivamente la patologia tumorale con gli interventi eseguiti e risulta rilasciato, con la diagnosi, “a richiesta dell'interessata per gli usi consentiti dalla legge”, senza peraltro nulla riferire alle pretese patologie psichiche.. A fronte della mancata rinunzia della prova da parte degli attori questo Giudice disponeva quindi un rinvio per raccogliere l'interrogatorio formale della convenuta “precisando che la parte dovrà eventualmente presentare un certificato medico più preciso, con indicazione delle patologie fisiche e psichiche e con valutazione da parte del medico circa la possibilità o impossibilità di presenziare all'udienza in Tribunale per rendere interrogatorio formale in via provvisoria o permanente”. Alla successiva udienza del 14.05.2025 la convenuta non si presentava nuovamente ed il difensore, a giustificazione dell'assenza, presentava ulteriore certificato medico del seguente testuale tenore: “si dichiara che la sig.ra presenta un quadro psicologico tale da controindicare la Parte_8 sua presenza in Tribunale per interrogatorio sia attualmente che in futuro”.
pagina 7 di 13 Ritiene questo Giudice che la convenuta si sia sottratta, senza giustificato motivo, alla prova, con conseguente possibilità di ritenere, a norma dell'art. 232, comma 1 c.p.c. per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova e, in ogni caso, che il contegno processuale sopra illustrato possa essere utilizzato, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c. quale argomento di prova. Infatti, la convenuta ha depositato già in comparsa di risposta un certificato medico con le precise diagnosi delle malattie fisiche, anche tumorali, di cui è affetta (cfr. doc. 10), senza alcun accenno ai disturbi psicologici, al fine evidentemente di dimostrare di non aver potuto compiere la condotta contestata, senza peraltro che nel certificato medico vi sia alcuna valutazione al riguardo. Quando, poi, è stata chiamata a rendere interrogatorio formale sull'addebito, anche sui file audio prodotti dagli attori (cfr. doc. 17 e files selezionati prodotti in PCT in data 18.03.2025) tra i quali due file in cui si sente una voce femminile chiamare la signora si è sottratta alla prova presentando due certificati Parte_3 medici che per la loro assoluta genericità non sono in alcun modo in grado di provare il giustificato motivo per l'assenza. Infatti, nel primo certificato medico non si fa neppure cenno ad una qualsiasi patologia e nel secondo, a fronte della richiesta del Giudice della necessità di specificare la patologia, fisica o psichica il medico si limita a fare generico cenno ad un “quadro psicologico” per desumerne non un vero impedimento ma una semplice controindicazione della comparizione della convenuta in udienza. Assumere che una simile certificazione possa costituire giustificato motivo per non presenziare significa, in buona sostanza, abrogare l'obbligo a rendere l'interrogatorio formale e la sua conseguente sanzione processuale di cui all'art. 232 c.p.c.
Ciò posto va pure precisato che il quadro complessivo delle ulteriori prove consente di raggiungere la prova, anche in via del tutto autonoma, dell'illecito commesso.
Anzitutto risulta confermato che la ha presentato le due querele ai Carabinieri di Ala (TN) dd. Parte_3 09.05.2021 e 22.05.2023 (cfr. doc.ti 19 e 21) e benché si tratti di atti provenienti da un soggetto incapace a testimoniare nel presente processo, è opportuno evidenziare come la nella prima Parte_3 querela evidenziava di essersi rivolta ai Carabinieri di Ala già nell'aprile del 2021, al fine di indurre a ER più miti consigli la vicina, ma dopo l'intervento del la situazione non solo non migliorava ma Per_5 peggiorava drasticamente, con l'aumento dei rumori sempre tra le ore 03.30 e le ore 05.00, tanto che in data 08.05.2021 alle ore 04.20 ha dovuto rivolgersi alla guardia medica per l'ansia e l'agitazione.
Sulla base di questa querela e delle conseguenti indagini preliminari il PM di Rovereto (nelle quali sicuramente è stato assunto a sommarie informazioni in data 16.05.2021: cf. doc. 48) CP_6 chiedeva ed otteneva dal GIP decreto penale di condanna nr. 14/22 dd. 03.03.2022 a carico della alla pena di mesi 1 di arresto, sostituita con l'ammenda di € 2.250,00 per il reato di disturbo del CP_2 riposto delle persone di cui all'art. 659 c.p., col beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. doc. 49), che la condannata opponeva chiedendo l'oblazione tanto che il GIP fissava la somma di
€ 463,50 da pagare per ottenere l'estinzione del reato con provvedimento dd. 13.10.2022 (cfr. doc. 50). Certamente il decreto penale di condanna non costituisce accertamento vincolante nella presente sede, alla stregua degli artt. 651 ss. c.p.p., trattandosi di provvedimento reso in assenza di contraddittorio ma non è irrilevante sul piano probatorio, perché si tratta comunque di una condanna pronunziata all'esito di un accertamento pieno e può, dunque, essere utilizzato nella presente sede, perlomeno come argomento di prova. D'altra parte, va pure rilevato che l'opposizione con richiesta di oblazione, si risolve in una rinunzia a contestare l'accusa al fine di ottenere, col pagamento dell'oblazione, pagina 8 di 13 l'estinzione del reato. Non si tratta, neppure in senso indiretto, di una confessione o ammissione di responsabilità, ma anche questo è un elemento di riscontro della verità dell'addebito, considerando che la si è dimostrata disponibile a pagare una somma non irrisoria, come € 463,50 nonostante non CP_2 dovesse pagare nulla col decreto penale di condanna, visto che le era stata concessa la sospensione condizionale delle pena. E' bensì vero che la procedura di oblazione non comporta alcun accertamento, neppure sommario di responsabilità, ma unicamente di una causa di estinzione del reato, ma un simile comportamento da parte della convenuta si giustifica razionalmente con la consapevolezza di non poter contrastare in modo efficace l'accusa ed anche che vi possa essere il rischio che la sospensione condizionale, concessa col decreto penale, potesse essere revocata per effetto del sopravvenire di ulteriori condanne.
Assai significative sono anche le testimonianze rese da ed . Testimone_1 Tes_2
Il primo ha dichiarato che: è stato conduttore dei convenuti, nella stube situata sotto la loro abitazione, fornita anche di bagno, sicché in sostanza costituisce un appartamento autonomo, per circa 4-5 anni, dal 2007 al 2011-2012; inizialmente non vi era la e tutto è andato bene per circa 3 anni;
quando la CP_2 convenuta è rientrata in casa sono iniziati i problemi per piccole cose, come l'uso della griglia. Una volta iniziati i contrasti queste sono le testuali dichiarazioni rese dal teste, riferite alla “mi ha CP_2 fatto vedere i sorci verdi perché di notte metteva la musica a manetta disturbandomi il riposto notturno. Inoltre, sentivo battere credo coi tacchi delle scarpe anche alle 23.30, si trattava di rumori piuttosto ricorrenti tanto che a volte andavo a dormire con le cuffie per non sentire. Alla fine, sono stato costretto ad andare via per la disperazione”.
La difesa dei convenuti ha eccepito che non si tratta di una prova diretta perché riferita ad un periodo diverso da quello contestato nella presente sede, ma è evidente che è comunque un forte riscontro del modo di comportarsi della una volta intrapreso un rapporto conflittuale coi vicini, ivi compreso CP_2 il proprio conduttore.
Il secondo, medico di base della da circa 20 anni, ha confermato i certificati medici a sua Parte_3 firma in atti dd. 21.07.2022 e 14.06.2023 (cfr. doc.ti 20 e 22), ed ha precisato di essere anche dovuto intervenire in casa della paziente per una crisi di ansia e di stress. La paziente ha ricollegato questi sintomi alle condotte moleste della vicina, con ricorrenti rumori notturni tali da impedire il sonno e con minacce ed ingiurie di giorno quando la incontrava, anche dal poggiolo. Il teste ha precisato di aver fronteggiato i sintomi in via farmacologica prescrivendo calmanti e sonniferi e ha anche ritenuto opportuno aumentare la terapia, già in atto, contro l'ipertensione perché lo stress aumenta la pressione. Il teste ha anche confermato che la gli ha fatto udire dei file audio dei rumori e delle frasi Parte_3 asseritamente provocati e pronunziate dalla CP_2
I rilievi difensivi dei convenuti, incentrati sul rilievo che si tratta di una testimonianza irrilevante perché meramente de relato in cui il dichiarante di riferimento è una parte, come tale incapace a testimoniare, non coglie nel segno, perché correttamente argomentato dalla difesa degli attori, si tratta di dichiarazioni rese durante una visita medica, nella quale il medico ha il dovere di procedere all'anamnesi, e le relative dichiarazioni hanno concorso alla diagnosi e ad individuare la terapia pagina 9 di 13 ritenuta opportuna. Si tratta dunque di una testimonianza che certamente non costituisce prova diretta delle condotte illecite ma che, altrettanto, certamente, costituisce un rilevante elemento di riscontro.
Importante riscontro, questa volta diretto, viene dalle sommarie informazioni rese da in CP_6 data 16.05.2021 ai Carabinieri di Ala (cfr. doc. 48), durante le indagini preliminari originate dalla querela della dd. 09.05.2021 il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: abita al piano di sotto Parte_3 dei convenuti (ossia nella stube in precedenza occupata dallo da circa 10 anni, pur essendo Tes_1 spesso assente lavorando come autista;
in particolare è generalmente assente nei giorni lavorativi e rientra solo durante i fine settimana;
è capitato di sentire durante la notte battere con dei colpi tanto che a volte si è anche per questo svegliato;
non è in grado di indicare l'origine dei rumori ossia se provengono dal piano di sopra ovvero dall'abitazione dei vicini. A precisa domanda degli inquirenti di cosa fosse accaduto la notte del 11.05.2021, evidentemente a riscontro di quanto appreso dalle persone offese, il confermava di essersi svegliato alle ore 03.15 per dei colpi che udiva ma di essersi CP_6 poi riaddormentato sino alle ore 04.30 quando si svegliava per recarsi al lavoro ma di aver poi udito nuovamente i medesimi colpi alle ore 05.15 mentre beveva il caffè. Il teste confermava, altresì, che pochi minuti dopo i vicini di casa, che descriveva come una signora anziana, una ragazza giovane dai capelli biondi che crede essere la figlia e il di lei marito, suonavano al suo campanello per chiedergli se avesse sentito dei colpi e lui confermava precisando di essere stato svegliato.
è stato sentito anche come teste all'udienza del 14.05.2025 confermando CP_6 sostanzialmente questa versione, sia pure in qualche modo sminuendo la rilevanza dei colpi sentiti, avendo precisato di averli uditi non più di 2 o 3 volte. Ha anche confermato l'episodio dei vicini che hanno suonato al suo campanello l'11.05.2021 mentre si stava preparando al lavoro, senza peraltro precisare di non ricordare se in quella occasione avesse sentito dei colpi. Il teste ha anche precisato di vivere ancor oggi con i convenuti, aggiungendo che sono suoi amici da circa 20 anni.
La discordanza deve essere risolta nel senso di dare la netta prevalenza al verbale di s.i.t. del 16.05.2021, 5 giorni dopo l'episodio del 11.05.2021 quando la memoria era certamente più viva e si deve dunque ritenere che il teste abbia confermato che in data 11.05.2021 venne svegliato da dei colpi in piena notte, alle ore 03.15 e di aver udito ulteriori colpi intorno alle ore 05.15. L'impossibilità di indicare la provenienza dei colpi non è molto credibile a maggior ragione se si assume per vera la circostanza, riferita solo in udienza, di dormire al piano di sopra, mentre di sotto ha solo qualche effetto personale, in contrasto da quanto invece riferito durante le indagini preliminari. D'altra parte lo stesso teste ed anche il convenuto in sede di interrogatorio formale hanno attestato un'amicizia CP_1 pluriennale. In ogni caso va pure sottolineato che se anche fosse vera la circostanza che il teste ha udito colpi non più di 2 o 3 volte, dall'incerta origine, non è dirimente posto che è certo che il teste era per lo più assente nei giorni lavorativi, per motivi di lavoro.
Infine, occorre dar il giusto rilievo ai file audio prodotti dagli attori, i quali inizialmente hanno depositato una chiavetta UBS (doc. 17), previa autorizzazione al deposito fisico, la quale tuttavia contiene una pluralità abnorme di file ed è pertanto scarsamente fruibile ai fini processuali. Questo Giudice pertanto ha chiesto di estrapolare i files più rilevanti che sono stati depositati in PCT con atto dd. 18.03.2025. Si tratta di 3 file audio che riportano colpi ripetuti, presumibilmente eseguiti con corpi metallici e di due file audio nei quali una voce femminile si rivolge alla dicendole, nel primo, Parte_3 pagina 10 di 13 che “la situazione peggiorerà sempre di più, sempre di più, sino alla morte” e nel secondo che le “dirà di tutti i colori ogni giorno, ogni minuto, ogni mezz'ora …. non mi fermò qua si ricordi non mi fermo qua”.
La difesa dei convenuti ha opposto che non vi è alcuna prova che la provenienza sia dalla ma CP_2 corretta appare la replica degli attori secondo la quale gli attori intendevano provare la provenienza a mezzo di interrogatorio formale, previa audizione in udienza dei file, in modo che la convenuta potesse ascoltare la sua voce e, come si è visto, la prova non si è potuto raccoglierla perché la convenuta si è sottratta attraverso un poco trasparente comportamento processuale.
Nessuna efficacia a discarico può essere attribuita alla perizia acustica prodotta dai convenuti sub doc. 11), tesa a dimostrare che gli impianti acustici in possesso dei convenuti non sono in grado di produrre musica tanto forte da recare disturbi ai vicini, posto che il risultato è evidentemente condizionato agli apparecchi fatti visionare dagli stessi convenuti. D'altra parte, questa circostanza è smentita in modo attendibile dal teste indifferente il quale ha riferito che anche anni prima la convenuta Testimone_1 utilizzava forte musica al precipuo scopo di arrecargli disturbo durante il riposo notturno, con esiti del tutto positivi tanto da indurlo ad abbandonare l'abitazione per disperazione.
Sulla base del complesso degli elementi probatori sopra evidenziati si deve ritenere pienamente provato che la convenuta ha dolosamente, al precipuo scopo di arrecare disturbo alla Controparte_2 e ai suoi congiunti, procurato forti rumori molesti con colpi e forte musica in due periodi Parte_3 distinti, dal gennaio al maggio 2021 e nel maggio 2023 in modo ricorrente ed in piena notte, integrando sia il reato di cui all'art. 659 c.p., caratterizzato tuttavia da dolo e non da semplice colpa sia un comune illecito da immissioni rumorose, ben oltre la normale tollerabilità, rilevante, in quanto doloso, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non semplicemente ai sensi dell'art. 844 c.c. Il dolo, quale elemento soggettivo dell'illecito deve ritenersi particolarmente intenso, ossia intenzionale trattandosi di condotta posta in essere al precipuo fine di arrecare ai vicini disturbo, come emerge anche dai file audio.
Venendo alla quantificazione del danno risarcibile, l'integrazione anche di una fattispecie di reato rende risarcibile il danno non patrimoniale, inteso come mero perturbamento d'animo, ai sensi dell'art. 185 c.p., a prescindere dalla lesione di un diritto inviolabile della persona di rilievo costituzionale. Va, peraltro, subito avvertito che, come correttamente argomentato dalla difesa degli attori, sussiste anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, tutelato anche a livello costituzionale, consistente nel rispetto dello svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato sia dall'art. 9 Cost. sia dell'art. 8 della CEDU, oltre alla possibile rilevanza anche del diritto alla salute (art. 32 Cost.), dando luogo al risarcimento del danno biologico che tuttavia, come è noto, presuppone una patologia clinicamente accertabile, perché la salute va intesa come assenza di patologia e non come un generico stato di benessere della persona (cfr. Cass., 28.07.2021, n. 21649, rv. 661953; Cass., 13.04.2022, n. 11930, rv. 664838; Cass. 22.01.2024, n. 2203, rv. 670016).
Ricordate le coordinate teoriche di riferimento si deve ritenere accertato, alla luce dell'intensità delle immissioni rumorose, alla loro ricorrenza, al protrarsi per oltre 5 mesi e sulla base di presunzioni fondate su consolidate massime di esperienza, una generica lesione del rispetto dello svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione oltre che un patema d'animo conseguente al pagina 11 di 13 reato per gli attori , , e mentre per l'attrice Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2 deve ritenersi integrato anche (in aggiunta) un danno biologico in senso proprio che Parte_3 si è originato a seguito di un danno morale, inteso come patema d'animo, particolarmente intenso. Queste conclusioni si impongono alla luce delle certificazioni mediche prodotte e dell'esame del medico di base, da oltre 20 anni, che, come si è visto, ha accertato un forte stato ansioso e Tes_2 di stress a carico della con un significativo aumento della pressione, tanto da imporre la Parte_3 somministrazione di farmaci calmanti e di sonniferi, oltre ad aumentare la terapia, già in atto per l'ipertensione. Il quadro appena descritto integra senz'altro una patologia clinicamente accertabile, sia pure solo di natura transitoria, capace di integrare un danno biologico c.d. temporaneo per inabilità parziale. D'altra parte, si deve pure convenire che si tratta di una patologia che si colloca nella zona grigia, sia perché non ha lasciato alcun postumo invalidante permanente sia perché strettamente connessa col danno morale pure conseguente al reato e dalla stessa lesione al rispetto della vita familiare nella propria abitazione. L'assenza di un danno permanente ha precluso l'assunzione di una CTU che avrebbe potuto esplicarsi solo a ritroso verso gli effetti temporanei, ormai conclusi e che, in ogni caso, non avrebbe esaurito il danno lamentato da risarcire.
Si giustifica pienamente, alla luce delle considerazioni che precedono, le richieste degli attori di liquidare il danno in via puramente equitativa non solo per gli altri attori, per i quali non è stato neppure allegato un danno biologico, ma anche per l'attrice proponendo una liquidazione nella Parte_3 misura di € 12 mila in favore di quest'ultima e di € 10 mila in favore di ciascuno degli ulteriori attori.
In favore dell'attrice la liquidazione proposta si giustifica pienamente, all'esito di una Parte_3 valutazione equitativa e di sintesi, capace di ricomprendere tutti i pregiudizi risarcibili sia alla luce della più intensa lesione subita, dal momento che le condotte vessatorie compiute dalla convenuta erano per lo più contro di lei rivolte, sia perché, come si è visto, ha subito anche un danno alla CP_2 salute da ansia e stress. Eccessiva appare invece la liquidazione proposta per gli altri attori, alla luce della carenza probatoria in ordine all'intensità delle conseguenze pregiudizievoli che ha consentito di individuare, quale oggetto del risarcimento, un generico peggioramento della vita familiare all'interno dell'abitazione, accertato per presunzioni, che si ritiene congruo risarcire nella minore somma di € 2.000,00 in favore di ciascuno.
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro, appare equo riconoscere un 3% in ragione annua dal 22.05.2023, data della seconda querela, convenzionalmente assunta come data di ultimazione delle condotte illecite, sino al saldo effettivo.
Alla soccombenza segue come per legge la condanna dei convenuti alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in conformità della nota depositata, con applicazione dei valori tariffari medi rispetto allo scaglione da € 26 a 52 mila, che si giustifica nonostante le minori somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni, in considerazione delle domande in materia di servitù e col dovuto aumento per il numero delle parti difese. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento di tutte le domande proposte dagli attori, così dispone:
1. Accerta l'inesistenza del diritto di servitù di scarico dell'acqua in favore della proprietà dei convenuti contraddistinta alla p.ed. 1221 C.C. Ala e a carico della proprietà degli attori contraddistinta alla p.ed. 1229, p.m. 1 e p.m. 2 in C.C. Ala e, per l'effetto, condanna i convenuti e , ad occludere, a regola d'arte ed in via definitiva, il Controparte_1 Controparte_2 collegamento di raccolta acque sul piazzale antistante il proprio garage nello scarico degli attori nel termine di gg. 30 dal deposito della presente sentenza.
2. Accerta l'inesistenza del diritto di servitù di collegamento telefonico con cavo fisso a carico della p.ed. 1229 p.m. 2 C.C. Ala di proprietà degli attori e ed in Parte_1 Parte_2 favore della p.ed. 1221 C.C. Ala di proprietà dei convenuti.
3. Condanna a pagare la somma di € 12.000,00 in favore di Controparte_2 Parte_3 nonché le somme di € 2.000,00 in favore di ciascuno degli ulteriori attori , Parte_1
e , oltre al 3% annuo dal 22.05.2023 al saldo effettivo. Parte_2 Parte_4 Parte_5
4. Condanna entrambi i convenuti e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali in fato degli attori che liquida nella complessiva somma di € 17.389,58, di cui € 16.755,20 per competenze ed € 634,38 per spese vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Rovereto, 4 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 432/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 (C.F. ), e (C.F. ), tutti col C.F._4 Parte_5 C.F._5 patrocinio dell'avv. COLLA STEFANO ed elettivamente domiciliati in Piazza Rosmini, 11 38068 Rovereto ITALIA, presso il difensore.
ATTORI contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
), col patrocinio dell'avv. PEZCOLLER GIULIO, elettivamente domiciliati in C.F._7 C.SO ROSMINI 84 38068 ROVERETO, presso il difensore
CONVENUTI
OGGETTO: negatoria servitutis - risarcimento danni da rumori molesti.
Le parti hanno concluso come segue.
Per gli attori: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni avversa conclusione ed eccezione: 1) Accogliere la domanda di accertamento negativo delle seguenti servitù, A) di scarico dell'acqua attraverso il collegamento tra la canaletta di scolo sulla proprietà dei convenuti, p.ed. 1221 C.C. Ala preteso fondo dominante, e quella degli attori, p.ed. 1229 C.C. Ala, preteso fondo servente, che convoglia, attraverso il collegamento tra le due canalette di gronda, le acque raccolte nel cortile dei convenuti, occasionalmente anche sporche di detersivo e residui di olio lubrificante, e B) di collegamento telefonico con cavo fisso attraverso la p.m. 2 della p.ed. 1229 C.C. Ala, preteso fondo servente, ed a favore dell'edificio p.ed. 1221 C.C. Ala, preteso fondo dominante. 2) Per l'effetto Ordinare ai pagina 1 di 13 convenuti, nella loro qualità di comproprietari dell'edificio p.ed. 1229 C.C. Ala, a loro onere e spesa ed entro termine di 15 giorni dal deposito dell'emananda sentenza, di occludere a regola d'arte e in via definitiva, il collegamento tra la canaletta di raccolta acque accumulate a qualsiasi titolo sulla loro proprietà p.ed. 1221 C.C. Ala e quella degli attori, p.ed. 1229 C.C. Ala, di cui alle immagini fotografiche in atti;
3) Accertare e dichiarare che i rumori notturni lamentati dagli attori, ottenuti con colpi insistentemente portati dalla signora , che se ne anche vantata, contro una Controparte_2 struttura probabilmente metallica, sono provenienti dell'edificio dei convenuti tra il 24 gennaio e l'11 maggio 2021 aderente a quello degli attori. Tali rumori risultano documentati con il deposito della chiavetta USB, in forma estesa sub doc. 16, ed in forma sintetica con nuova chiavetta USB contenente 6 file audio, già contenuti nella chiavetta doc. 16, successivamente depositata, come da autorizzazione del G.I. all'udienza del 12.03.2025 per favorire la ricerca dei files da fare ascoltare in sede di interrogatorio formale alla signora Dichiarare che i rumori notturni sono stati CP_2 volontariamente causati dalla signora , e che hanno provocato negli attori dei danni, Controparte_2 da risarcire agli attori ex art. 2043 c.c. perché hanno impedito agli stessi, in moltissime occasioni, il normale sonno notturno, con conseguenze particolarmente gravi per la signora e Parte_3 condannare quindi la signora al risarcimento dei danni, in favore degli attori, nei seguenti CP_2 termini: € 12.000,00 a favore della signora ed € 10.000,00 ciascuno, a favore dei Parte_3 signori , e , o in quella diversa somma che Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 il Tribunale riterrà equo riconoscere all'esito dell'istruttoria. 4) Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande riconvenzionali svolte dai convenuti, volte A) ad accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di scolo delle acque dalla p.ed. 1221 alla p.ed. 1229 C.C. Ala, attraverso la canaletta di collegamento tra le grate di raccolta delle acque piovane delle rispettive proprietà, usucapione però di servitù non apparente, in difetto di maturazione del termine ventennale dalla sua scoperta e B) ad accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del passaggio del cavo telefonico Telecom attraverso la p.m. 2 della p.ed. 1229 C.C. Ala, di proprietà attorea, ed a favore della p.ed. 1221 C.C. Ala. Spese legali, oltre alle maggiorazioni di legge e tariffa, rifuse”.
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione Nel merito, in via principale Per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 09.10.2024, articolati sub B.1) e B.2), rigettarsi integralmente le domande formulate ex adverso, ai punti 1) e 2) di pag. 14) dell'atto di citazione. Per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 09.10.2024, articolati sub B.3), B.3.1) e B.3.2), rigettarsi integralmente le domande formulate ex adverso, al punto 3) di pag. 14) dell'atto di citazione. Nel merito, in estremo subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie formulate dagli attori al punto 3) di pag. 14) dell'atto di citazione (e salvo gravame), gli importi eventualmente riconosciuti dovranno quantificarsi solo nei limiti di una rigorosa allegazione documentale (allo stato assolutamente assente), nel rispetto del principio in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Nel merito, in via riconvenzionale Per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 09.10.2024, articolati sub B.1), accertare e dichiarare – per maturata usucapione ventennale – il diritto di servitù di scarico delle acque, a favore della p.ed. 1221 in P.T. 1758 II C.C. Ala, con aggravio a carico della p.ed. 1229, pp.mm. 1-2, in P.T. 2653 II C.C. Ala. Per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 09.10.2024, articolati sub B.2), accertare e dichiarare – per maturata usucapione ventennale – il pagina 2 di 13 diritto di servitù di passaggio della linea telefonica, a favore della p.ed. 1221 in P.T. 1758 II C.C. Ala, con aggravio a carico della p.ed. 1229, p.m. 2, in P.T. 2653 II C.C. Ala. In ogni caso Con rifusione integrale dei compensi del presente giudizio, oltre anticipazioni (ove sostenute), R.F. al 15%, IVA (se dovuta) e CNPA (come per legge). Con altresì rifusione integrale dei compensi relativi al procedimento di mediazione e al procedimento di negoziazione assistita, oltre anticipazioni (ove sostenute), R.F. al 15%, IVA (se dovuta) e CNPA (come per legge). E con rigetto della domanda formulata ex adverso, al punto 4) di pag. 14) dell'atto di citazione. In via istruttoria Quanto alle circostanze capitolate ex adverso alle pagg. 15-16 dell'atto di citazione, si richiamano integralmente le deduzioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 09.10.2024, punto B.4). Con rinnovazione delle istanze istruttorie formulate negli scritti difensivi depositati dallo Scrivente , dedotte e non ammesse dal G.I.; ferma l'opposizione alle istanze Parte_6 istruttorie avversarie, ove rinnovate. Salvis iuribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori, proprietari degli immobili contraddistinti alla p.ed. 1229 p.m. 1 e p.m. 2 in C.C. di Ala, consistenti in due appartamenti di un unico edificio al civico 15 di via Baitani, hanno agito in giudizio proponendo due domande di negatoria servitutis, a norma dell'art. 949 c.c. di scarico di acque e di passaggio di linea telefonica che i convenuti, proprietari dell'immobile adiacente contraddistinto alla p.ed. 1221, assumono essersi costituite per usucapione, oltre ad una domanda di risarcimento danni da rumori molesti, durante l'orario notturno, dolosamente procurati dalla convenuta . Controparte_2
I convenuti hanno richiesto il rigetto delle avversarie domande e proposto, in via riconvenzionale, domanda di accertamento delle medesime servitù per usucapione.
Le domande degli attori sono tutte fondate e vanno, pertanto, accolte, mentre infondate sono le domande riconvenzionali dei convenuti che vanno quindi rigettate.
Appare utile esporre preliminarmente talune circostanze di fatto pacifiche, poiché emergenti da allegazioni non contestate o comuni delle parti e dal contenuto di conformi dichiarazioni rese, in sede di libero interrogatorio, degli attori e del convenuto al fine di illuminare il particolare Controparte_1 contesto relazionale dal quale origina la presente causa.
I convenuti abitano nel loro edificio sin dalla sua costruzione nel 1974-75, quando venne costruito insieme all'edificio confinante, in origine di poi ceduto all'attrice ERona_1 Parte_3 che vi andò ad abitare nel 2004. Nel 2020 detto edificio fu ristrutturato con sopraelevazione, in modo da ricavare nella soffitta un altro appartamento, nel quale andò ad abitare dal 18.12.2020 la figlia della col marito ed i 3 figli (i due attori e oltre a Parte_3 Parte_2 Parte_1 Pt_4 Pt_5
citato come testimone ma dichiarato incapace a testimoniare, su eccezione della difesa dei Per_2 convenuti, all'udienza del 12.03.2025), tanto che ora l'immobile è suddiviso in due porzioni materiali, la p.m. 1 di proprietà della e la p.m. 2 di proprietà dei coniugi Parte_3 Parte_7 Come emerge dalle fotografie in atti (cfr. doc.ti 46 e 47 att. e 7 e 8 conv.) i due garage al piano seminterrato a servizio dei due immobili, sono posti l'uno accanto all'altro e conducono, verso l'esterno a due adiacenti piazzali sovrastanti divisi da un muretto di confine sormontato da una rete di pagina 3 di 13 recinzione, dai quali si accede sulla pubblica via. Tra rampa pendente ed ingresso ai garage vi è una grata per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche, provenienti dai piazzali. Tra i due nuclei familiari si è originato un forte contrasto in particolare con riferimento all'indicato scarico delle acque sotto la grata.
In particolare, a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile degli attori e di un controllo eseguito da si è accertata l'esistenza di un tubo sotterraneo sotto la grata, che corre dalla CP_3 proprietà dei convenuti a quella degli attori e che consente lo scarico delle loro acque nello scarico degli attori. Effettuati i controlli del caso fu accertato che detto tubo non era affatto previsto nel progetto autorizzato, perché entrambi gli edifici avrebbero dovuto scaricare le loro acque bianche in via autonoma e chiesero, pertanto, ai convenuti di chiudere il collegamento esistente. Da questa contesa nacque un forte contrasto tra i due nuclei familiare che originò varie querele le più rilevanti, ai presenti fini, saranno di seguito analizzate. Certo è che, comunque, il convenuto come da lui stesso ammesso (cfr. dichiarazioni rese in CP_1 sede di interrogatorio libero all'udienza del 18.12.2024) ed emergente dalla documentazione dimessa ha commissionato, a seguito della lite coi vicini e della loro richiesta di chiudere il collegamento sotto la grata, ad un professionista di sua fiducia, il geom. un progetto che modifichi lo scarico, CP_4 in modo da non interferire con lo scarico dei vicini. Il progetto è stato presentato in Comune ed anche autorizzato (cfr. doc.ti 43 e 44 att.) ma il convenuto ha espressamente dichiarato che non intende realizzarlo, perché modifica completamente lo scarico delle acque bianche facendo fare il giro a tutta la casa. Sempre in sede di libero interrogatorio il convenuto ha ammesso che gli attori sono venuti a CP_1 conoscenza del collegamento col loro scarico delle acque bianche solo in occasione dei lavori “perché i pilastri sono finiti nella grata ed hanno rotto questo tubo e da lì è saltato fuori il problema”, ma ha anche precisato che questo collegamento è presente sin dalla costruzione dei due edifici vicini assumendo che l'originario proprietario dell'edificio ( ), ora in proprietà attorea, ne era ERona_1 a perfetta conoscenza.
All'udienza del 18.12.2024, sottoposte le parti presenti a libero interrogatorio veniva svolto un laborioso tentativo di conciliazione che nonostante reciproche aperture non andava a buon fine. Con Ordinanza dd. 23.12.2024 venivano quindi ammesse le prove e fissata udienza per il relativo espletamento che veniva però rinviata, su concorde richiesta delle parti, in pendenza di trattative. All'udienza dd. 12.03.2025 le parti evidenziavano lo stato delle trattative con disponibilità dei convenuti di pagare la somma di € 20 mila a spese compensate ma con permanenza dello scarico delle acque come è ora e con remissione delle querele proposte da l'08 e 17.06.2023, mentre gli Parte_4 attori erano disponibili a conciliare col pagamento della somma di € 25 mila ma con eliminazione dello scarico delle acque e senza rimessione delle querele indicate relative ad un fatto troppo grave. Veniva quindi constato il definitivo fallimento delle trattative e si dava ingresso alle prove.
La mera allegazione dei convenuti, secondo la quale lo scarico delle acque, come oggi esistente era a perfetta conoscenza di originario proprietario dell'edificio oggi degli attori, è ERona_1 pienamente dalla lettera inviata in data 25.10.1991 al dal geom. il CP_1 Controparte_5 quale, dopo aver precisato di essere stato assistente dei lavori per la costruzione dei due edifici, per conto sia del che del ha fatto presente che “gli scarichi delle acque bianche relative CP_1 Per_1 pagina 4 di 13 agli scivoli dell'entrate ai garage del piano seminterrato, sono stati realizzati in comune, come tuttora esistenti e collegati con un'unica tubazione, alla fognatura comunale” (cfr. doc. 5). Va fatto presente che i convenuti hanno chiesto, a conferma, di esaminare come teste il ma la prova è stata CP_4 rigettata perché la relativa circostanza deve, in realtà, ritenersi del tutto irrilevante ai fini della decisione, alla luce delle precisazioni giuridiche che seguono.
Infatti, la richiesta servitù di scarico, che si assume essersi costituita per possesso ultraventennale, è senza dubbio non apparente, non sussistendo alcuna opera visibile e permanente destinata al suo servizio (cfr. art. 1061, comma 2 c.c.). Infatti, essa è esercitata a mezzo di un tubo interrato posto sotto la grata e come tale non visibile per i proprietari del preteso fondo servente. Al riguardo merita solo di essere precisato che lo scarico in questione non ha nulla a che fare col foro nel muro accanto alla grata che si può notare nella foto sub doc. 7 di parte convenuta, perché lo scarico in contestazione è quello raffigurato, sotto la grata, nella foto 4 allegata alla lettera di dd. 17.05.2023 al Comune di Ala, CP_3 attestante le difformità degli scarichi dell'immobile di proprietà convenuta rispetto al progetto autorizzato (cfr. doc. 15 att.). Viceversa, il foro raffigurato nella foto sub doc. 7, come ha dichiarato l'attrice è un foro che acconsentì di aprire su richiesta del convenuto nel 2010 ma che Parte_3 fu poi chiuso nel 2011 (versione questa pienamente riscontrata dai verbali di dichiarazioni rese dal e dalla in data 08.08.2011 ai vigili urbani sub doc.ti 23 e 24). CP_1 Parte_3
Precisato che si tratta di servitù non apparente trova necessariamente applicazione l'art. 1061 c.c. che esclude la possibilità stessa che questo tipo di servitù possano costituirsi per destinazione di padre di famiglia o per usucapione, con l'ulteriore conseguenza che l'esercizio di fatto, ossia il possesso, anche se protratto per oltre venti anni, resta irrilevante e non fa affatto acquisire il diritto di servitù. Come insegna un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui va ribadito, l'apparenza della servitù è ricollegata alla presenza, quale dato obbiettivo, di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, che non può essere in alcun modo surrogato con la conoscenza soggettiva del proprietario del fondo servente (cfr. Cass., 04.09.2003, n. 12989, rv. 566542; Cass., 26.01.2004, n. 1328, rv. 569670; Cass., 30.05.1996, n. 5020, rv. 497896, che in motivazione qualifica come irrilevante la prova della conoscenza del titolare del fondo servente del possesso di servitù). Questo indirizzo merita piena condivisione perché la natura obiettiva del requisito dell'apparenza, ossia della presenza di opere visibili e permanenti destinati all'esercizio del possesso risponde all'esigenza di rendere “pubblico” il possesso, in modo da tutelare non solo il singolo proprietario del preteso fondo servente al momento del suo inizio ma anche tutti i successivi aventi causa e, più in generale, tutti coloro che ne potrebbero subire pregiudizio. Insomma, il mero consenso fornito dall'originario proprietario dell'immobile ora in proprietà degli attori può essere interpretato o come mero atto di tolleranza, come tale del tutto inidoneo anche a fondare una situazione di effettivo possesso ovvero come atto giuridicamente vincolante ma solo sul piano personale, nel senso cioè di costituire un diritto obbligatorio corrispondente all'esercizio della servitù e perciò non opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente. Se, invece, le parti avessero effettivamente voluto costituire un diritto di servitù avrebbero dovuto intavolare il relativo atto scritto costitutivo, ma non è, invece, loro consentito, in base ad accordi non formalizzati, di modificare i modi di costituzione mediante usucapione previsti per legge, rendendo in particolare possibile una costituzione per usucapione di una servitù non apparente, in chiara violazione dell'art. 1061 c.c.
pagina 5 di 13 Pertanto, il consenso prestato dall'originario proprietario costituisce circostanza di fatto del tutto irrilevante nel presente processo, appunto perché non in grado di influire in alcun modo sulla decisione. E' per questa ragione che non è stata ammessa la testimonianza di Controparte_5
La relativa domanda proposta dagli attori a norma dell'art. 949 c.c. va dunque accolta sussistendone tutti i presupposti l'affermata esistenza da parte dei convenuti, confermata dalla proposizione della domanda riconvenzionale, l'inesistenza del diritto di servitù in questione ed il timore del pregiudizio rappresentato dalla necessità di dover smaltire le acque del convenuto mediante il proprio scarico, ivi compreso lo sporco che si raccoglie sul piazzale medesimo (anche per via del fatto che il convenuto, come da documentazione fotografica, è solito lavare la propria auto sul piazzale in questione). Poiché la servitù di cui si è negata l'esistenza è di fatto esercitata a mezzo di un illegittimo collegamento sotterraneo mediante un tubo va pure accolta la domanda conseguenziale di condanna dei convenuti di occludere detto collegamento.
Parimenti fondata è la domanda di negatoria servitutis di cavo telefonico pretesa dai convenuti a carico della sola p.m. 2 della p.ed.1229 in proprietà dei coniugi , sia pure per una diversa Parte_7 ragione. E' circostanza pacifica e, comunque, accertata in via documentale che nel corso dei lavori di ristrutturazione del loro immobile e, in particolare, della sopraelevazione per ricavare nella soffitta un nuovo appartamento, gli attori hanno eliminato un vecchio cavo telefonico in disuso rinvenuto appunto in soffitta (ora p.m. 2 della p.ed. 1229: cfr. foto sub doc. 9 conv.), previo intervento dei tecnici Telecom e accertamento che non vi era allacciata alcuna utenza telefonica (cfr. dichiarazioni rese dalla Parte_3 in sede di libero interrogatorio e doc.ti 34-40 att.). Al riguardo il convenuto in sede di libero interrogatorio ha dichiarato che, pur in assenza di CP_1 una servitù regolarmente intavolata, quel cavo telefonico era originariamente in servizio della linea fissa del proprio appartamento rimasta in uso sino al 1995, quando venne dismessa perché decise di utilizzare solo il telefono cellulare. Poco prima dei lavori di ristrutturazione dell'immobile degli attori, poiché la moglie desiderava avare in casa la linea Internet, chiese alla di potersi collegare a Parte_3 tal fine a quel cavo, ricevendo però risposta negativa (circostanza questa confermata dalla . Parte_3
Ebbene, tali essendo le circostanze in realtà pacifiche, si deve escludere la sussistenza della servitù, posto che, da un lato, i convenuti non hanno minimamente provato di averla esercitata per oltre 20 anni e non hanno neppure richiesto di fornirla (posto che le prove orali chieste e rigettate erano relative solo alla presenza fisica del cavo e non al suo effettivo utilizzo) e, dall'altro e in ogni caso, come correttamente argomentato dalla difesa attorea, anche a voler concedere che una servitù si sia originariamente costituita per usucapione si deve anche ritenere si sia prescritta per non uso più che ventennale, a norma dell'art. 1073 c.c., alla stregua delle dichiarazioni rese sul punto dal che CP_1 debbono essere qualificate in termini confessori.
Pertanto, va accolta anche questa domanda di negatoria servitutis avanzata dagli attori e rigettata la contrapposta domanda riconvenzionale di accertamento della servitù avanzata dai convenuti.
Venendo all'ultima domanda di risarcimento danni da rumori molesti dolosamente procurati dalla sola convenuta in orario notturno, essa riposa sulle seguenti allegazioni: la convenuta Controparte_2 pagina 6 di 13 dal 24.01.2021 all'11.05.2021, nel contesto relazionale altamente conflittuale sopra Controparte_2 illustrato, ha dolosamente procurato, in piena notte, rumori molesti, battendo contro un corpo metallico, al fine di impedire il sonno agli attori e, in particolare, all'attrice a seguito di queste condotte
Parte_3 la ha sofferto, nel periodo indicato, di disturbi d'ansia, con aumento di pressione arteriosa,
Parte_3 tanto da indurre il medico di base a prescriverle dei tranquillanti;
durante il giorno la si vantava CP_2 di questi comportamenti ed ingiuriava in più occasioni la vista l'insostenibilità della
Parte_3 situazione gli attori hanno iniziato a registrare i rumori molesti ed hanno più volte richiesto l'intervento delle forze dell'ordine ma senza sortire risultato alcuno;
in data 19.05.2021 la presentò
Parte_3 pertanto una querela contro i vicini ai Carabinieri di Ala, all'esito della quale fu emesso un decreto penale di condanna che venne opposto dalla con richiesta di oblazione;
a seguito della querela CP_2 la situazione tornò normale e i rumori cessarono ma nel maggio del 2023 la riprese analoga CP_2 condotta con musica a tutto volume tra le 5 e le 6 di mattina;
la presentò altra querela in data
Parte_3 22.05.2023. Gli attori hanno, inoltre, allegato che queste condotte di disturbo hanno compromesso il diritto al riposo notturno e al libero godimento della propria abitazione di tutti gli attori.
Così individuati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta ritiene questo Giudice che dal complesso dell'istruttoria svolta si ha piena prova della condotta illecita e dei danni conseguenti.
Anzitutto, va premesso che è stato ammesso l'interrogatorio formale della convenuta la quale non si è mai presentata a renderlo senza in realtà dimostrare alcun giustificato motivo.
All'udienza del 12.03.2025 la difesa dei convenuti, a giustificazione dell'assenza, presentava un certificato medico dd. 10.30.2025 a firma del dott. dal seguente testuale tenore: “si dichiara Per_3 che la sig.ra ) non è in grado di presenziare all'udienza presso il Tribunale (…)”. Controparte_2 Come emerge dal verbale di udienza questo Giudice invitava il difensore a precisare se si trattava di impedimento provvisorio o definitivo, “vista l'estrema genericità del certificato medico” e l'Avv. Giulio Pezcoller chiariva che la cliente presentava un quadro clinico assai complesso fondato su due tumori come da doc. 10 in atti e da nevrosi depressive e paranoide di notevoli complessità. Il certificato medico dd. 23.08.2024 a firma del dott. prodotto sub doc. 10 conv. attesta ERona_4 effettivamente la patologia tumorale con gli interventi eseguiti e risulta rilasciato, con la diagnosi, “a richiesta dell'interessata per gli usi consentiti dalla legge”, senza peraltro nulla riferire alle pretese patologie psichiche.. A fronte della mancata rinunzia della prova da parte degli attori questo Giudice disponeva quindi un rinvio per raccogliere l'interrogatorio formale della convenuta “precisando che la parte dovrà eventualmente presentare un certificato medico più preciso, con indicazione delle patologie fisiche e psichiche e con valutazione da parte del medico circa la possibilità o impossibilità di presenziare all'udienza in Tribunale per rendere interrogatorio formale in via provvisoria o permanente”. Alla successiva udienza del 14.05.2025 la convenuta non si presentava nuovamente ed il difensore, a giustificazione dell'assenza, presentava ulteriore certificato medico del seguente testuale tenore: “si dichiara che la sig.ra presenta un quadro psicologico tale da controindicare la Parte_8 sua presenza in Tribunale per interrogatorio sia attualmente che in futuro”.
pagina 7 di 13 Ritiene questo Giudice che la convenuta si sia sottratta, senza giustificato motivo, alla prova, con conseguente possibilità di ritenere, a norma dell'art. 232, comma 1 c.p.c. per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova e, in ogni caso, che il contegno processuale sopra illustrato possa essere utilizzato, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c. quale argomento di prova. Infatti, la convenuta ha depositato già in comparsa di risposta un certificato medico con le precise diagnosi delle malattie fisiche, anche tumorali, di cui è affetta (cfr. doc. 10), senza alcun accenno ai disturbi psicologici, al fine evidentemente di dimostrare di non aver potuto compiere la condotta contestata, senza peraltro che nel certificato medico vi sia alcuna valutazione al riguardo. Quando, poi, è stata chiamata a rendere interrogatorio formale sull'addebito, anche sui file audio prodotti dagli attori (cfr. doc. 17 e files selezionati prodotti in PCT in data 18.03.2025) tra i quali due file in cui si sente una voce femminile chiamare la signora si è sottratta alla prova presentando due certificati Parte_3 medici che per la loro assoluta genericità non sono in alcun modo in grado di provare il giustificato motivo per l'assenza. Infatti, nel primo certificato medico non si fa neppure cenno ad una qualsiasi patologia e nel secondo, a fronte della richiesta del Giudice della necessità di specificare la patologia, fisica o psichica il medico si limita a fare generico cenno ad un “quadro psicologico” per desumerne non un vero impedimento ma una semplice controindicazione della comparizione della convenuta in udienza. Assumere che una simile certificazione possa costituire giustificato motivo per non presenziare significa, in buona sostanza, abrogare l'obbligo a rendere l'interrogatorio formale e la sua conseguente sanzione processuale di cui all'art. 232 c.p.c.
Ciò posto va pure precisato che il quadro complessivo delle ulteriori prove consente di raggiungere la prova, anche in via del tutto autonoma, dell'illecito commesso.
Anzitutto risulta confermato che la ha presentato le due querele ai Carabinieri di Ala (TN) dd. Parte_3 09.05.2021 e 22.05.2023 (cfr. doc.ti 19 e 21) e benché si tratti di atti provenienti da un soggetto incapace a testimoniare nel presente processo, è opportuno evidenziare come la nella prima Parte_3 querela evidenziava di essersi rivolta ai Carabinieri di Ala già nell'aprile del 2021, al fine di indurre a ER più miti consigli la vicina, ma dopo l'intervento del la situazione non solo non migliorava ma Per_5 peggiorava drasticamente, con l'aumento dei rumori sempre tra le ore 03.30 e le ore 05.00, tanto che in data 08.05.2021 alle ore 04.20 ha dovuto rivolgersi alla guardia medica per l'ansia e l'agitazione.
Sulla base di questa querela e delle conseguenti indagini preliminari il PM di Rovereto (nelle quali sicuramente è stato assunto a sommarie informazioni in data 16.05.2021: cf. doc. 48) CP_6 chiedeva ed otteneva dal GIP decreto penale di condanna nr. 14/22 dd. 03.03.2022 a carico della alla pena di mesi 1 di arresto, sostituita con l'ammenda di € 2.250,00 per il reato di disturbo del CP_2 riposto delle persone di cui all'art. 659 c.p., col beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. doc. 49), che la condannata opponeva chiedendo l'oblazione tanto che il GIP fissava la somma di
€ 463,50 da pagare per ottenere l'estinzione del reato con provvedimento dd. 13.10.2022 (cfr. doc. 50). Certamente il decreto penale di condanna non costituisce accertamento vincolante nella presente sede, alla stregua degli artt. 651 ss. c.p.p., trattandosi di provvedimento reso in assenza di contraddittorio ma non è irrilevante sul piano probatorio, perché si tratta comunque di una condanna pronunziata all'esito di un accertamento pieno e può, dunque, essere utilizzato nella presente sede, perlomeno come argomento di prova. D'altra parte, va pure rilevato che l'opposizione con richiesta di oblazione, si risolve in una rinunzia a contestare l'accusa al fine di ottenere, col pagamento dell'oblazione, pagina 8 di 13 l'estinzione del reato. Non si tratta, neppure in senso indiretto, di una confessione o ammissione di responsabilità, ma anche questo è un elemento di riscontro della verità dell'addebito, considerando che la si è dimostrata disponibile a pagare una somma non irrisoria, come € 463,50 nonostante non CP_2 dovesse pagare nulla col decreto penale di condanna, visto che le era stata concessa la sospensione condizionale delle pena. E' bensì vero che la procedura di oblazione non comporta alcun accertamento, neppure sommario di responsabilità, ma unicamente di una causa di estinzione del reato, ma un simile comportamento da parte della convenuta si giustifica razionalmente con la consapevolezza di non poter contrastare in modo efficace l'accusa ed anche che vi possa essere il rischio che la sospensione condizionale, concessa col decreto penale, potesse essere revocata per effetto del sopravvenire di ulteriori condanne.
Assai significative sono anche le testimonianze rese da ed . Testimone_1 Tes_2
Il primo ha dichiarato che: è stato conduttore dei convenuti, nella stube situata sotto la loro abitazione, fornita anche di bagno, sicché in sostanza costituisce un appartamento autonomo, per circa 4-5 anni, dal 2007 al 2011-2012; inizialmente non vi era la e tutto è andato bene per circa 3 anni;
quando la CP_2 convenuta è rientrata in casa sono iniziati i problemi per piccole cose, come l'uso della griglia. Una volta iniziati i contrasti queste sono le testuali dichiarazioni rese dal teste, riferite alla “mi ha CP_2 fatto vedere i sorci verdi perché di notte metteva la musica a manetta disturbandomi il riposto notturno. Inoltre, sentivo battere credo coi tacchi delle scarpe anche alle 23.30, si trattava di rumori piuttosto ricorrenti tanto che a volte andavo a dormire con le cuffie per non sentire. Alla fine, sono stato costretto ad andare via per la disperazione”.
La difesa dei convenuti ha eccepito che non si tratta di una prova diretta perché riferita ad un periodo diverso da quello contestato nella presente sede, ma è evidente che è comunque un forte riscontro del modo di comportarsi della una volta intrapreso un rapporto conflittuale coi vicini, ivi compreso CP_2 il proprio conduttore.
Il secondo, medico di base della da circa 20 anni, ha confermato i certificati medici a sua Parte_3 firma in atti dd. 21.07.2022 e 14.06.2023 (cfr. doc.ti 20 e 22), ed ha precisato di essere anche dovuto intervenire in casa della paziente per una crisi di ansia e di stress. La paziente ha ricollegato questi sintomi alle condotte moleste della vicina, con ricorrenti rumori notturni tali da impedire il sonno e con minacce ed ingiurie di giorno quando la incontrava, anche dal poggiolo. Il teste ha precisato di aver fronteggiato i sintomi in via farmacologica prescrivendo calmanti e sonniferi e ha anche ritenuto opportuno aumentare la terapia, già in atto, contro l'ipertensione perché lo stress aumenta la pressione. Il teste ha anche confermato che la gli ha fatto udire dei file audio dei rumori e delle frasi Parte_3 asseritamente provocati e pronunziate dalla CP_2
I rilievi difensivi dei convenuti, incentrati sul rilievo che si tratta di una testimonianza irrilevante perché meramente de relato in cui il dichiarante di riferimento è una parte, come tale incapace a testimoniare, non coglie nel segno, perché correttamente argomentato dalla difesa degli attori, si tratta di dichiarazioni rese durante una visita medica, nella quale il medico ha il dovere di procedere all'anamnesi, e le relative dichiarazioni hanno concorso alla diagnosi e ad individuare la terapia pagina 9 di 13 ritenuta opportuna. Si tratta dunque di una testimonianza che certamente non costituisce prova diretta delle condotte illecite ma che, altrettanto, certamente, costituisce un rilevante elemento di riscontro.
Importante riscontro, questa volta diretto, viene dalle sommarie informazioni rese da in CP_6 data 16.05.2021 ai Carabinieri di Ala (cfr. doc. 48), durante le indagini preliminari originate dalla querela della dd. 09.05.2021 il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: abita al piano di sotto Parte_3 dei convenuti (ossia nella stube in precedenza occupata dallo da circa 10 anni, pur essendo Tes_1 spesso assente lavorando come autista;
in particolare è generalmente assente nei giorni lavorativi e rientra solo durante i fine settimana;
è capitato di sentire durante la notte battere con dei colpi tanto che a volte si è anche per questo svegliato;
non è in grado di indicare l'origine dei rumori ossia se provengono dal piano di sopra ovvero dall'abitazione dei vicini. A precisa domanda degli inquirenti di cosa fosse accaduto la notte del 11.05.2021, evidentemente a riscontro di quanto appreso dalle persone offese, il confermava di essersi svegliato alle ore 03.15 per dei colpi che udiva ma di essersi CP_6 poi riaddormentato sino alle ore 04.30 quando si svegliava per recarsi al lavoro ma di aver poi udito nuovamente i medesimi colpi alle ore 05.15 mentre beveva il caffè. Il teste confermava, altresì, che pochi minuti dopo i vicini di casa, che descriveva come una signora anziana, una ragazza giovane dai capelli biondi che crede essere la figlia e il di lei marito, suonavano al suo campanello per chiedergli se avesse sentito dei colpi e lui confermava precisando di essere stato svegliato.
è stato sentito anche come teste all'udienza del 14.05.2025 confermando CP_6 sostanzialmente questa versione, sia pure in qualche modo sminuendo la rilevanza dei colpi sentiti, avendo precisato di averli uditi non più di 2 o 3 volte. Ha anche confermato l'episodio dei vicini che hanno suonato al suo campanello l'11.05.2021 mentre si stava preparando al lavoro, senza peraltro precisare di non ricordare se in quella occasione avesse sentito dei colpi. Il teste ha anche precisato di vivere ancor oggi con i convenuti, aggiungendo che sono suoi amici da circa 20 anni.
La discordanza deve essere risolta nel senso di dare la netta prevalenza al verbale di s.i.t. del 16.05.2021, 5 giorni dopo l'episodio del 11.05.2021 quando la memoria era certamente più viva e si deve dunque ritenere che il teste abbia confermato che in data 11.05.2021 venne svegliato da dei colpi in piena notte, alle ore 03.15 e di aver udito ulteriori colpi intorno alle ore 05.15. L'impossibilità di indicare la provenienza dei colpi non è molto credibile a maggior ragione se si assume per vera la circostanza, riferita solo in udienza, di dormire al piano di sopra, mentre di sotto ha solo qualche effetto personale, in contrasto da quanto invece riferito durante le indagini preliminari. D'altra parte lo stesso teste ed anche il convenuto in sede di interrogatorio formale hanno attestato un'amicizia CP_1 pluriennale. In ogni caso va pure sottolineato che se anche fosse vera la circostanza che il teste ha udito colpi non più di 2 o 3 volte, dall'incerta origine, non è dirimente posto che è certo che il teste era per lo più assente nei giorni lavorativi, per motivi di lavoro.
Infine, occorre dar il giusto rilievo ai file audio prodotti dagli attori, i quali inizialmente hanno depositato una chiavetta UBS (doc. 17), previa autorizzazione al deposito fisico, la quale tuttavia contiene una pluralità abnorme di file ed è pertanto scarsamente fruibile ai fini processuali. Questo Giudice pertanto ha chiesto di estrapolare i files più rilevanti che sono stati depositati in PCT con atto dd. 18.03.2025. Si tratta di 3 file audio che riportano colpi ripetuti, presumibilmente eseguiti con corpi metallici e di due file audio nei quali una voce femminile si rivolge alla dicendole, nel primo, Parte_3 pagina 10 di 13 che “la situazione peggiorerà sempre di più, sempre di più, sino alla morte” e nel secondo che le “dirà di tutti i colori ogni giorno, ogni minuto, ogni mezz'ora …. non mi fermò qua si ricordi non mi fermo qua”.
La difesa dei convenuti ha opposto che non vi è alcuna prova che la provenienza sia dalla ma CP_2 corretta appare la replica degli attori secondo la quale gli attori intendevano provare la provenienza a mezzo di interrogatorio formale, previa audizione in udienza dei file, in modo che la convenuta potesse ascoltare la sua voce e, come si è visto, la prova non si è potuto raccoglierla perché la convenuta si è sottratta attraverso un poco trasparente comportamento processuale.
Nessuna efficacia a discarico può essere attribuita alla perizia acustica prodotta dai convenuti sub doc. 11), tesa a dimostrare che gli impianti acustici in possesso dei convenuti non sono in grado di produrre musica tanto forte da recare disturbi ai vicini, posto che il risultato è evidentemente condizionato agli apparecchi fatti visionare dagli stessi convenuti. D'altra parte, questa circostanza è smentita in modo attendibile dal teste indifferente il quale ha riferito che anche anni prima la convenuta Testimone_1 utilizzava forte musica al precipuo scopo di arrecargli disturbo durante il riposo notturno, con esiti del tutto positivi tanto da indurlo ad abbandonare l'abitazione per disperazione.
Sulla base del complesso degli elementi probatori sopra evidenziati si deve ritenere pienamente provato che la convenuta ha dolosamente, al precipuo scopo di arrecare disturbo alla Controparte_2 e ai suoi congiunti, procurato forti rumori molesti con colpi e forte musica in due periodi Parte_3 distinti, dal gennaio al maggio 2021 e nel maggio 2023 in modo ricorrente ed in piena notte, integrando sia il reato di cui all'art. 659 c.p., caratterizzato tuttavia da dolo e non da semplice colpa sia un comune illecito da immissioni rumorose, ben oltre la normale tollerabilità, rilevante, in quanto doloso, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non semplicemente ai sensi dell'art. 844 c.c. Il dolo, quale elemento soggettivo dell'illecito deve ritenersi particolarmente intenso, ossia intenzionale trattandosi di condotta posta in essere al precipuo fine di arrecare ai vicini disturbo, come emerge anche dai file audio.
Venendo alla quantificazione del danno risarcibile, l'integrazione anche di una fattispecie di reato rende risarcibile il danno non patrimoniale, inteso come mero perturbamento d'animo, ai sensi dell'art. 185 c.p., a prescindere dalla lesione di un diritto inviolabile della persona di rilievo costituzionale. Va, peraltro, subito avvertito che, come correttamente argomentato dalla difesa degli attori, sussiste anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, tutelato anche a livello costituzionale, consistente nel rispetto dello svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato sia dall'art. 9 Cost. sia dell'art. 8 della CEDU, oltre alla possibile rilevanza anche del diritto alla salute (art. 32 Cost.), dando luogo al risarcimento del danno biologico che tuttavia, come è noto, presuppone una patologia clinicamente accertabile, perché la salute va intesa come assenza di patologia e non come un generico stato di benessere della persona (cfr. Cass., 28.07.2021, n. 21649, rv. 661953; Cass., 13.04.2022, n. 11930, rv. 664838; Cass. 22.01.2024, n. 2203, rv. 670016).
Ricordate le coordinate teoriche di riferimento si deve ritenere accertato, alla luce dell'intensità delle immissioni rumorose, alla loro ricorrenza, al protrarsi per oltre 5 mesi e sulla base di presunzioni fondate su consolidate massime di esperienza, una generica lesione del rispetto dello svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione oltre che un patema d'animo conseguente al pagina 11 di 13 reato per gli attori , , e mentre per l'attrice Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2 deve ritenersi integrato anche (in aggiunta) un danno biologico in senso proprio che Parte_3 si è originato a seguito di un danno morale, inteso come patema d'animo, particolarmente intenso. Queste conclusioni si impongono alla luce delle certificazioni mediche prodotte e dell'esame del medico di base, da oltre 20 anni, che, come si è visto, ha accertato un forte stato ansioso e Tes_2 di stress a carico della con un significativo aumento della pressione, tanto da imporre la Parte_3 somministrazione di farmaci calmanti e di sonniferi, oltre ad aumentare la terapia, già in atto per l'ipertensione. Il quadro appena descritto integra senz'altro una patologia clinicamente accertabile, sia pure solo di natura transitoria, capace di integrare un danno biologico c.d. temporaneo per inabilità parziale. D'altra parte, si deve pure convenire che si tratta di una patologia che si colloca nella zona grigia, sia perché non ha lasciato alcun postumo invalidante permanente sia perché strettamente connessa col danno morale pure conseguente al reato e dalla stessa lesione al rispetto della vita familiare nella propria abitazione. L'assenza di un danno permanente ha precluso l'assunzione di una CTU che avrebbe potuto esplicarsi solo a ritroso verso gli effetti temporanei, ormai conclusi e che, in ogni caso, non avrebbe esaurito il danno lamentato da risarcire.
Si giustifica pienamente, alla luce delle considerazioni che precedono, le richieste degli attori di liquidare il danno in via puramente equitativa non solo per gli altri attori, per i quali non è stato neppure allegato un danno biologico, ma anche per l'attrice proponendo una liquidazione nella Parte_3 misura di € 12 mila in favore di quest'ultima e di € 10 mila in favore di ciascuno degli ulteriori attori.
In favore dell'attrice la liquidazione proposta si giustifica pienamente, all'esito di una Parte_3 valutazione equitativa e di sintesi, capace di ricomprendere tutti i pregiudizi risarcibili sia alla luce della più intensa lesione subita, dal momento che le condotte vessatorie compiute dalla convenuta erano per lo più contro di lei rivolte, sia perché, come si è visto, ha subito anche un danno alla CP_2 salute da ansia e stress. Eccessiva appare invece la liquidazione proposta per gli altri attori, alla luce della carenza probatoria in ordine all'intensità delle conseguenze pregiudizievoli che ha consentito di individuare, quale oggetto del risarcimento, un generico peggioramento della vita familiare all'interno dell'abitazione, accertato per presunzioni, che si ritiene congruo risarcire nella minore somma di € 2.000,00 in favore di ciascuno.
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro, appare equo riconoscere un 3% in ragione annua dal 22.05.2023, data della seconda querela, convenzionalmente assunta come data di ultimazione delle condotte illecite, sino al saldo effettivo.
Alla soccombenza segue come per legge la condanna dei convenuti alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in conformità della nota depositata, con applicazione dei valori tariffari medi rispetto allo scaglione da € 26 a 52 mila, che si giustifica nonostante le minori somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni, in considerazione delle domande in materia di servitù e col dovuto aumento per il numero delle parti difese. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento di tutte le domande proposte dagli attori, così dispone:
1. Accerta l'inesistenza del diritto di servitù di scarico dell'acqua in favore della proprietà dei convenuti contraddistinta alla p.ed. 1221 C.C. Ala e a carico della proprietà degli attori contraddistinta alla p.ed. 1229, p.m. 1 e p.m. 2 in C.C. Ala e, per l'effetto, condanna i convenuti e , ad occludere, a regola d'arte ed in via definitiva, il Controparte_1 Controparte_2 collegamento di raccolta acque sul piazzale antistante il proprio garage nello scarico degli attori nel termine di gg. 30 dal deposito della presente sentenza.
2. Accerta l'inesistenza del diritto di servitù di collegamento telefonico con cavo fisso a carico della p.ed. 1229 p.m. 2 C.C. Ala di proprietà degli attori e ed in Parte_1 Parte_2 favore della p.ed. 1221 C.C. Ala di proprietà dei convenuti.
3. Condanna a pagare la somma di € 12.000,00 in favore di Controparte_2 Parte_3 nonché le somme di € 2.000,00 in favore di ciascuno degli ulteriori attori , Parte_1
e , oltre al 3% annuo dal 22.05.2023 al saldo effettivo. Parte_2 Parte_4 Parte_5
4. Condanna entrambi i convenuti e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali in fato degli attori che liquida nella complessiva somma di € 17.389,58, di cui € 16.755,20 per competenze ed € 634,38 per spese vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Rovereto, 4 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
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