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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/07/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 01/07/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 24.06.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 751 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a Castrofilippo (AG) ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Mazzini n. 12, presso lo studio dell'avv. Calogero Sferrazza che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento presso la Sede provinciale dell' , in via Picone nn. 20-30, rappresentato e difeso, ai sensi CP_2 dell'art. 10, comma 6, D.L. 203/05, conv. con L. 248/05 nonché ai sensi del DPCM 26379 del
30/03/07, dal funzionario dott. Alessandro Giuseppe Mazzara, a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 2011/0100/00005 del 03/03/2011, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Agrigento
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositata il 28 febbraio 2025 la signora rappresentava di avere presentato all' in data Parte_1 CP_2
1 23 maggio 2024 “domanda amministrativa … N. di protocollo 0100.23/05/2024.0170484 e CP_2 certificato medico con la quale si richiedeva il riconoscimento dello status di NumeroDiCa_1 invalida civile nella misura del 100% con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento, ed ancora di essere riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3 co. 3 Legge
104/1992”, e che l' “non ha, nei termini di legge ed a tutt'oggi provveduto a convocare CP_2
l'istante per l'espletamento della visita medica al fine di valutare ed emettere i relativi provvedimenti conseguenti alle domande su richiamate”.
Pertanto, “essendo maturato il silenzio rifiuto, in mancanza di riscontro da parte dell' CP_2 poiché è ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa”, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico CP_2
d'ufficio “che provveda alla verifica della sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie previste dalle LL. nn.18/80 e 508/88 per essere riconosciuta invalida civile in misura pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e per essere riconosciuta portatrice di
Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, sin dalla data della domanda amministrativa (23/05/2024)”.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 30 maggio 2025 il proprio fascicolo con la memoria difensiva con cui contestava nel merito le domande avanzate dall'istante e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 24 giugno
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dalla ricorrente.
2. Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, in seno alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 01 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate il 24 giugno 2025, la parte ricorrente ha rappresentato “che successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (28/02/2025) e alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza (03/04/2025),
l' resistente ha provveduto, in data 30/05/2025, alla liquidazione della prestazione CP_1 richiesta”.
A supporto di ciò, la stessa ricorrente ha allegato alle dette note scritte la “comunicazione esito visita” datata 30.05.2025 con allegato il “verbale sanitario per il riconoscimento
2 dell'Invalidità Civile” con cui la Commissione Medica in esito alla “visita domiciliare effettuata il 22/05/2025 ore 11.00 circa” e alla documentazione sanitaria presentata dalla ricorrente, ha riconosciuto la signora lo status di “invalido ultrasessantacinquenne con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.508/88). Data decorrenza: 23/5/2024”.
Pertanto, con l'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta sin dalla data della domanda amministrativa viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha introdotto il presente giudizio per atp. Tant'è vero che, con le note depositate il 24.06.2025 la stessa parte ricorrente ha chiesto “la declaratoria della cessazione della materia del contendere con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Invero, stante il venire meno del contrasto tra le parti, il procedimento può concludersi con una decisione in rito (Cassazione Sezione Lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Sicché, a fronte di tale innegabile stato di fatto e dell'esplicita richiesta formulata dalla ricorrente, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
3. Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo
2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto
2015, n. 17312).
Secondo la Suprema Corte, la soccombenza virtuale “deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234). Ed ancora: “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio” (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148).
Il Giudice non può, quindi, esimersi dal verificare le ragioni della parte che abbia visto
3 soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non essendo ammissibile che la necessità di servirsi del processo per ottener ragione torni in danno del ricorrente.
Nel caso di specie, deve ravvisarsi la soccombenza virtuale dell che ha CP_2 riconosciuto la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per l'ottenimento dei benefici richiesti solo con il verbale del 29.05.2025, allegato alla comunicazione del 30.05.2025 e quindi in un momento successivo sia al maturarsi del silenzio rigetto della domanda amministrativa del
23.05.2024, che al deposito (28.02.2025) e notifica del ricorso per atp (03.04.2025) e finanche alla costituzione in giudizio della parte resistente (30.05.2025) che si è così difesa: “si contesta che parte ricorrente abbia il possesso dei requisiti medico - legali per il conseguimento della prestazione oggetto di lite”.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 751/2025, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 600,00, CP_2 oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Calogero Sferrazza, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 04/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 01/07/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 24.06.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 751 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a Castrofilippo (AG) ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Mazzini n. 12, presso lo studio dell'avv. Calogero Sferrazza che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento presso la Sede provinciale dell' , in via Picone nn. 20-30, rappresentato e difeso, ai sensi CP_2 dell'art. 10, comma 6, D.L. 203/05, conv. con L. 248/05 nonché ai sensi del DPCM 26379 del
30/03/07, dal funzionario dott. Alessandro Giuseppe Mazzara, a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 2011/0100/00005 del 03/03/2011, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Agrigento
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositata il 28 febbraio 2025 la signora rappresentava di avere presentato all' in data Parte_1 CP_2
1 23 maggio 2024 “domanda amministrativa … N. di protocollo 0100.23/05/2024.0170484 e CP_2 certificato medico con la quale si richiedeva il riconoscimento dello status di NumeroDiCa_1 invalida civile nella misura del 100% con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento, ed ancora di essere riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3 co. 3 Legge
104/1992”, e che l' “non ha, nei termini di legge ed a tutt'oggi provveduto a convocare CP_2
l'istante per l'espletamento della visita medica al fine di valutare ed emettere i relativi provvedimenti conseguenti alle domande su richiamate”.
Pertanto, “essendo maturato il silenzio rifiuto, in mancanza di riscontro da parte dell' CP_2 poiché è ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa”, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico CP_2
d'ufficio “che provveda alla verifica della sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie previste dalle LL. nn.18/80 e 508/88 per essere riconosciuta invalida civile in misura pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e per essere riconosciuta portatrice di
Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, sin dalla data della domanda amministrativa (23/05/2024)”.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 30 maggio 2025 il proprio fascicolo con la memoria difensiva con cui contestava nel merito le domande avanzate dall'istante e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 24 giugno
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dalla ricorrente.
2. Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, in seno alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 01 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate il 24 giugno 2025, la parte ricorrente ha rappresentato “che successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (28/02/2025) e alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza (03/04/2025),
l' resistente ha provveduto, in data 30/05/2025, alla liquidazione della prestazione CP_1 richiesta”.
A supporto di ciò, la stessa ricorrente ha allegato alle dette note scritte la “comunicazione esito visita” datata 30.05.2025 con allegato il “verbale sanitario per il riconoscimento
2 dell'Invalidità Civile” con cui la Commissione Medica in esito alla “visita domiciliare effettuata il 22/05/2025 ore 11.00 circa” e alla documentazione sanitaria presentata dalla ricorrente, ha riconosciuto la signora lo status di “invalido ultrasessantacinquenne con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.508/88). Data decorrenza: 23/5/2024”.
Pertanto, con l'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta sin dalla data della domanda amministrativa viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha introdotto il presente giudizio per atp. Tant'è vero che, con le note depositate il 24.06.2025 la stessa parte ricorrente ha chiesto “la declaratoria della cessazione della materia del contendere con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Invero, stante il venire meno del contrasto tra le parti, il procedimento può concludersi con una decisione in rito (Cassazione Sezione Lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Sicché, a fronte di tale innegabile stato di fatto e dell'esplicita richiesta formulata dalla ricorrente, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
3. Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo
2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto
2015, n. 17312).
Secondo la Suprema Corte, la soccombenza virtuale “deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234). Ed ancora: “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio” (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148).
Il Giudice non può, quindi, esimersi dal verificare le ragioni della parte che abbia visto
3 soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non essendo ammissibile che la necessità di servirsi del processo per ottener ragione torni in danno del ricorrente.
Nel caso di specie, deve ravvisarsi la soccombenza virtuale dell che ha CP_2 riconosciuto la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per l'ottenimento dei benefici richiesti solo con il verbale del 29.05.2025, allegato alla comunicazione del 30.05.2025 e quindi in un momento successivo sia al maturarsi del silenzio rigetto della domanda amministrativa del
23.05.2024, che al deposito (28.02.2025) e notifica del ricorso per atp (03.04.2025) e finanche alla costituzione in giudizio della parte resistente (30.05.2025) che si è così difesa: “si contesta che parte ricorrente abbia il possesso dei requisiti medico - legali per il conseguimento della prestazione oggetto di lite”.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 751/2025, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 600,00, CP_2 oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Calogero Sferrazza, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 04/07/2025.
Il Giudice Onorario
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