CASS
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2025, n. 13186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13186 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13186 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 28/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro l'ordinanza del 23 dicembre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a OL ES la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, co. 1, 1 bis e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. Il procedimento era scaturito dalla perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione ove il ES viveva, insieme alla madre e al rinvenimento, all'interno della stessa, di sostanza stupefacente di vario tipo (cocaina, hashish e marijuana), parte già suddivisa in singole dosi, oltre che materiale per il confezionamento ivi compresi bilancini di precisione. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale la difesa dell'indagato ha proposto ricorso affidandolo a due motivi. 2.1 Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273, co. 1, cod. proc. pen. e in particolare la carenza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Le doglianze si riferiscono in parte all'asserito travisamento del contenuto degli elementi acquisiti tramite la produzione della difesa mediante una chiavetta usb e in altra parte, nell'avere attribuito una valenza congetturale ad alcuni degli elementi di fatto emersi. Assume la difesa che l'involucro contenente lo stupefacente non è stato trovato "in una sorta di vano porta oggetti" posto dietro il cuscino dell'indagato ma tra il materasso e la testiera del letto dal che discende, secondo la difesa, che l'odore pungente dello stupefacente si è potuto apprezzare solo dopo avere sollevato il materasso e non certamente prima. Rileva la difesa che la "condotta recalcitrante" del ES ad alzarsi dal letto e la presenza di telecamere sono circostanze che trovano una spiegazione alternativa data dal fatto che il ricorrente, all'arrivo delle forze dell'ordine, stava dormendo e che la zona in cui il ricorrente vive è tra le più malfamate di Lecce. Il tentativo di mettere in sicurezza l'abitazione dalla presunta attività di spaccio del ES e della madre è puramente congetturale dato che la donna è incensurata e ES è "sostanzialmente incensurato" come si legge nel provvedimento impugnato. Inoltre, la madre del ES si è attribuita la titolarità dello stupefacente rinvenuto e, trattandosi di detenzione a fine di spaccio, non si comprende in cosa sia stato fondato il concetto di "agevolazione". Anche il 2 rinvenimento del marsupio contenente 115 euro è elemento neutro avuto riguardo alla modesta entità del denaro, ricondotto a regalie dei nonni. 2.2. Con il secondo motivo si contestano gli argomenti spesi a proposito della recidivanza non essendo emersi elementi per affermare che l'indagato tragga le disponibilità economiche per il sostentamento dall'attività di spaccio avuto, peraltro, riguardo alla quantità non ingente di droga, peraltro, non oggetto di perizia. 3. Il P.G., in persona del sostituto Pasquale Serrao d'Aquino, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va innanzitutto rammentato che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile solo ove si denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato secondo canoni di logica e principi di diritto e non anche allorquando si propongano censure che attengono alla ricostruzione del fatto o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Il controllo di legittimità, infatti, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi fattuali delle vicende indagate e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Si tratta di apprezzamenti demandati al gip prima e al tribunale del riesame poi rimanendo affidato al giudice di legittimità il coPIto di verificare se il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti;
di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01). 3. Il ricorrente ha perpetuato gli argomenti difensivi già proposti in sede di riesame omettendo un effettivo confronto con gli argomenti svolti nell'ordinanza impugnata e con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità e ciò, tanto con riferimento al paradigma indiziario posto in discussione, quanto alle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali. Lo scrutinio operato dai giudici del tribunale è aPIamente congruo, non manifestamente illogico e del tutto coerente i principi sanciti da questa Corte di legittimità. 3 Il Tribunale, essendo già stato posto in discussione il luogo del ritrovamento dello stupefacente, ha dato atto, nel provvedimento impugnato, di avere visionato il filmato tratto dal sistema0d i videocamere che il ES e la madre avevano installato nella camera da letto della loro abitazione e dello svolgersi della perquisizione da cui risulta che la parte del letto sottostante il materasso si presentava libera da qualsivoglia involucro mentre "dalle movenze dell'agente si comprende che dietro il ciscuno dell'indagato esiste una cavità a mò di vano portaoggetti da cui l'agente estraeva un involucro". Come pure il Tribunale ha scrutinato l'argomento già sottoposto alla sua attenzione, dei rapporti tra favoreggiamento e concorso nel reato conseguente alla circostanza che la madre del ES si sarebbe assunta in via esclusiva la detenzion dello stupefacente e lo ha fatto nel solco dei principi tracciati da questa Corte di legittimità proprio in tema di detenzione di sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Rv. 286105 - 01 secondo cui «il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in caso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quantomeno morale, nel reato allo stesso ascritto»). Analoghe considerazioni valgono con riferimento al denaro rinvenuto nel marsupio posto sotto il letto, dalla parte in cui dormiva ES, ricondotto in maniera del tutto indimostrata a regalie della nonna, peraltro asseritamente destinata a spese voluttuarie piuttosto che al sostentamento del nucleo famliare composto dal ricorrente e dalla madre, privi di fonti di guadagno. Il Tribunale è, dunque, pervenuto alla decisione censurata dopo avere scandagliato tutti gli elementi fattuali nonché gli argomenti difensivi, oggi riproposti senza un adeguato confronto con la motivazione posta a fondamento della ordinanza in esame. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta con l'apparato argonnentativo posto sul punto a sostegno della decisione adottata che lega gli indizi emersi, nella loro valenza sintomatica, al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e al pericolo di recidivanza, con congrui richiami giurisprudenziali (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022). Il Tribunale ha, infatti posto l'accento sulle concrete modalità di esecuzione del fatto che denotano professionalità e non occasionalità della condotta, sulla disponibilità di droga di diversa tipologia, sul rilevante dato ponderale, sulla acclarata propensione all'attività legata allo spaccio nonché alla dimostrata contiguità a contesti criminali. Elementi tutti questi che sono stati ritenuti tali da rendere altamente prevedibile il rischio di ricaduta, anche alla luce del disagio economico determinato dal mancato svolgimento di attività lavorativa. 4 rena La C .1 liera est. Mari Il Presidente SC PI 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 marzo 2025
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13186 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 28/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro l'ordinanza del 23 dicembre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a OL ES la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, co. 1, 1 bis e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. Il procedimento era scaturito dalla perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione ove il ES viveva, insieme alla madre e al rinvenimento, all'interno della stessa, di sostanza stupefacente di vario tipo (cocaina, hashish e marijuana), parte già suddivisa in singole dosi, oltre che materiale per il confezionamento ivi compresi bilancini di precisione. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale la difesa dell'indagato ha proposto ricorso affidandolo a due motivi. 2.1 Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273, co. 1, cod. proc. pen. e in particolare la carenza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Le doglianze si riferiscono in parte all'asserito travisamento del contenuto degli elementi acquisiti tramite la produzione della difesa mediante una chiavetta usb e in altra parte, nell'avere attribuito una valenza congetturale ad alcuni degli elementi di fatto emersi. Assume la difesa che l'involucro contenente lo stupefacente non è stato trovato "in una sorta di vano porta oggetti" posto dietro il cuscino dell'indagato ma tra il materasso e la testiera del letto dal che discende, secondo la difesa, che l'odore pungente dello stupefacente si è potuto apprezzare solo dopo avere sollevato il materasso e non certamente prima. Rileva la difesa che la "condotta recalcitrante" del ES ad alzarsi dal letto e la presenza di telecamere sono circostanze che trovano una spiegazione alternativa data dal fatto che il ricorrente, all'arrivo delle forze dell'ordine, stava dormendo e che la zona in cui il ricorrente vive è tra le più malfamate di Lecce. Il tentativo di mettere in sicurezza l'abitazione dalla presunta attività di spaccio del ES e della madre è puramente congetturale dato che la donna è incensurata e ES è "sostanzialmente incensurato" come si legge nel provvedimento impugnato. Inoltre, la madre del ES si è attribuita la titolarità dello stupefacente rinvenuto e, trattandosi di detenzione a fine di spaccio, non si comprende in cosa sia stato fondato il concetto di "agevolazione". Anche il 2 rinvenimento del marsupio contenente 115 euro è elemento neutro avuto riguardo alla modesta entità del denaro, ricondotto a regalie dei nonni. 2.2. Con il secondo motivo si contestano gli argomenti spesi a proposito della recidivanza non essendo emersi elementi per affermare che l'indagato tragga le disponibilità economiche per il sostentamento dall'attività di spaccio avuto, peraltro, riguardo alla quantità non ingente di droga, peraltro, non oggetto di perizia. 3. Il P.G., in persona del sostituto Pasquale Serrao d'Aquino, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va innanzitutto rammentato che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile solo ove si denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato secondo canoni di logica e principi di diritto e non anche allorquando si propongano censure che attengono alla ricostruzione del fatto o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Il controllo di legittimità, infatti, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi fattuali delle vicende indagate e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Si tratta di apprezzamenti demandati al gip prima e al tribunale del riesame poi rimanendo affidato al giudice di legittimità il coPIto di verificare se il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti;
di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01). 3. Il ricorrente ha perpetuato gli argomenti difensivi già proposti in sede di riesame omettendo un effettivo confronto con gli argomenti svolti nell'ordinanza impugnata e con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità e ciò, tanto con riferimento al paradigma indiziario posto in discussione, quanto alle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali. Lo scrutinio operato dai giudici del tribunale è aPIamente congruo, non manifestamente illogico e del tutto coerente i principi sanciti da questa Corte di legittimità. 3 Il Tribunale, essendo già stato posto in discussione il luogo del ritrovamento dello stupefacente, ha dato atto, nel provvedimento impugnato, di avere visionato il filmato tratto dal sistema0d i videocamere che il ES e la madre avevano installato nella camera da letto della loro abitazione e dello svolgersi della perquisizione da cui risulta che la parte del letto sottostante il materasso si presentava libera da qualsivoglia involucro mentre "dalle movenze dell'agente si comprende che dietro il ciscuno dell'indagato esiste una cavità a mò di vano portaoggetti da cui l'agente estraeva un involucro". Come pure il Tribunale ha scrutinato l'argomento già sottoposto alla sua attenzione, dei rapporti tra favoreggiamento e concorso nel reato conseguente alla circostanza che la madre del ES si sarebbe assunta in via esclusiva la detenzion dello stupefacente e lo ha fatto nel solco dei principi tracciati da questa Corte di legittimità proprio in tema di detenzione di sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Rv. 286105 - 01 secondo cui «il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in caso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quantomeno morale, nel reato allo stesso ascritto»). Analoghe considerazioni valgono con riferimento al denaro rinvenuto nel marsupio posto sotto il letto, dalla parte in cui dormiva ES, ricondotto in maniera del tutto indimostrata a regalie della nonna, peraltro asseritamente destinata a spese voluttuarie piuttosto che al sostentamento del nucleo famliare composto dal ricorrente e dalla madre, privi di fonti di guadagno. Il Tribunale è, dunque, pervenuto alla decisione censurata dopo avere scandagliato tutti gli elementi fattuali nonché gli argomenti difensivi, oggi riproposti senza un adeguato confronto con la motivazione posta a fondamento della ordinanza in esame. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta con l'apparato argonnentativo posto sul punto a sostegno della decisione adottata che lega gli indizi emersi, nella loro valenza sintomatica, al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e al pericolo di recidivanza, con congrui richiami giurisprudenziali (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022). Il Tribunale ha, infatti posto l'accento sulle concrete modalità di esecuzione del fatto che denotano professionalità e non occasionalità della condotta, sulla disponibilità di droga di diversa tipologia, sul rilevante dato ponderale, sulla acclarata propensione all'attività legata allo spaccio nonché alla dimostrata contiguità a contesti criminali. Elementi tutti questi che sono stati ritenuti tali da rendere altamente prevedibile il rischio di ricaduta, anche alla luce del disagio economico determinato dal mancato svolgimento di attività lavorativa. 4 rena La C .1 liera est. Mari Il Presidente SC PI 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 marzo 2025