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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10634 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18347/2019 1
TRIBUNALE NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18347/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Parte_1
Micera, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Lampitelli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Maria CP_2
Mignano, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del terzo chiamato.
RZ IA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa ed atti depositati
FATTO E DIRITTO R.G. n. 18347/2019 2
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2611/2019, emesso da questo Tribunale in data
04/04/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società (d'ora in poi per brevità “ Controparte_1 [...]
”), della somma di € 18.621,40, oltre interessi e spese di CP_1
procedura, a titolo di corrispettivo per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso il di Controparte_3
Portici.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che l'obbligazione di pagamento era sorta in virtù di una delibera assembleare risalente all'anno 2013, epoca in cui essa opponente non rivestiva la qualità di condomina, avendo acquistato l'immobile sito nel predetto Condominio soltanto in data 17/06/2016;
- che, pertanto, tenuto al pagamento degli oneri condominiali per lavori straordinari era il suo dante causa, , non potendo Parte_2
essere considerata obbligata solidale ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., essendo il debito sorto in data ampiamente antecedente al biennio richiamato dalla norma.
Tanto premesso, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ed accertarsi che nulla era dovuto alla società opposta, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la che, resistendo CP_1
all'opposizione, ne chiedeva il rigetto. A sostegno delle proprie difese, evidenziava: R.G. n. 18347/2019 3
- di aver agito in via monitoria nei confronti della unicamente Pt_1
sulla base delle comunicazioni ricevute dall'amministratore del condominio, il quale l'aveva indicata quale condomina CP_2
morosa;
- in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'amministratore per essere da questi manlevata da CP_2
ogni conseguenza pregiudizievole, essendo stata indotta in errore dalle sue comunicazioni.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio CP_2
, il quale chiedeva il rigetto della domanda di manleva,
[...]
eccependo:
- di aver adempiuto correttamente al proprio obbligo legale, previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., comunicando al creditore il nominativo di chi, al momento della richiesta, risultava condomino (la Zinno).
- di aver inoltre fornito alla società creditrice l'atto di compravendita da cui emergeva la clausola relativa all'accollo dei debiti pregressi da parte dell'acquirente.
- che la scelta di agire in giudizio e la relativa strategia processuale erano di esclusiva competenza del creditore e del suo difensore, con la conseguenza che alcuna responsabilità per l'eventuale esito infausto della lite poteva essergli addebitata.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 30/06/2025, resa all'esito dello scambio di note in sostituzione dell'udienza, veniva R.G. n. 18347/2019 4
riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In via preliminare, occorre ribadire il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di oneri condominiali,
l'obbligazione di contribuire alle spese per opere di manutenzione straordinaria sorge nel momento in cui viene approvata la relativa delibera assembleare. In particolare, come precisato dalla Suprema
Corte, non può essere obbligato in via diretta verso il creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non era condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali lavori
(cfr. Cass. 20/6/2022, n. 19756). Ne consegue che l'obbligo di pagamento grava su chi rivestiva la qualità di condomino a quella data, a nulla rilevando l'eventuale successiva alienazione dell'unità immobiliare (cfr. Cass. 22/03/2017 n. 7395).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che la delibera di approvazione dei lavori per cui è causa risale all'anno
2013, mentre l'odierna opponente ha acquistato la proprietà dell'immobile solo in data 17/06/2016. Pertanto, il soggetto originariamente obbligato al pagamento nei confronti del Condominio, R.G. n. 18347/2019 5
e di riflesso del terzo creditore, è soltanto il dante causa della , Pt_1
. Parte_2
La questione centrale del presente giudizio, così come evolutasi nel corso della causa, attiene, dunque, alla possibilità per la
[...]
di agire direttamente nei confronti dell'acquirente in forza CP_1
della clausola contenuta nell'atto di compravendita del 17/06/2016.
Tale pattuizione prevede che: “quanto alla residua somma di euro
14.815,45 sarà versata dall'odierno acquirente ( ) direttamente Pt_1
all'amministratore di condominio, realizzandosi con il trasferimento odierno, per espresso accordo tra i costituiti, un accollo del ricordato debito nei limiti del precisato importo”.
La società opposta sostiene che tale clausola integri un'ipotesi di accollo esterno ai sensi dell'art. 1273 c.c., che attribuisce al creditore (il e, per esso, l'appaltatore) il diritto di CP_3
pretendere l'adempimento direttamente dal terzo accollante (la ). Pt_1
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per configurarsi un accollo esterno, non è sufficiente che il patto sia contenuto in un atto pubblico, ma è necessario che la convenzione tra debitore e terzo sia strutturata come un contratto a favore di terzo, ossia che emerga in modo inequivoco la volontà delle parti di attribuire al creditore il diritto di esigere la prestazione direttamente dall'accollante (cfr. Cass. 27/7/2024, n. 21047; 3/12/2021 n. 38225; ).
Nel caso di specie, la formulazione della clausola, letta nel contesto del contratto di compravendita in ossequio all'art. 1363 c.c., appare primariamente volta a regolare le modalità di pagamento di una R.G. n. 18347/2019 6
parte del prezzo tra venditore e acquirente. L'indicazione del versamento diretto all'amministratore costituisce una mera delegazione di pagamento, funzionale a estinguere il debito del venditore, ma non a creare un nuovo rapporto obbligatorio tra l'acquirente e il creditore. Manca, invero, una chiara ed espressa volontà di conferire al o ai suoi creditori un diritto CP_3
autonomo e diretto nei confronti della . Deve, pertanto, ritenersi Pt_1
che la pattuizione in esame configuri un'ipotesi di accollo meramente interno, i cui effetti restano confinati al rapporto tra le parti della compravendita e non sono opponibili a terzi.
Neppure può trovare accoglimento la tesi subordinata dell'opposta, secondo cui la sarebbe comunque tenuta al Pt_1
pagamento dei ratei scaduti dopo il suo acquisto.
Infatti, l'obbligazione per le spese straordinarie ha natura unitaria e sorge, come detto, con la delibera che le approva. La successiva rateizzazione del pagamento attiene unicamente alle modalità di esecuzione della prestazione e non determina il frazionamento del debito in obbligazioni autonome e distinte, nascenti alle singole scadenze.
Alla luce delle considerazioni svolte, la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla nei confronti di CP_1 [...]
risulta priva di titolo. L'opposizione va, di conseguenza, Parte_1
accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato. R.G. n. 18347/2019 7
Venendo alla domanda di manleva proposta dalla CP_1
nei confronti del terzo chiamato la stessa è infondata e CP_2
deve essere rigettata.
L'opposta addebita all'amministratore di averla indotta in errore, fornendole il nominativo della quale condomina morosa. Pt_1
Tuttavia, la condotta del appare conforme ai doveri imposti CP_2
dalla legge. L'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. impone all'amministratore di comunicare ai creditori i dati dei “condomini morosi”. Tale espressione, nel contesto normativo e alla luce della giurisprudenza che esclude la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di chi ha perso la qualità di condomino (cfr.
Cass. 09/11/2009 n. 23686), non può che riferirsi ai soggetti che, al momento della richiesta, rivestono formalmente la qualità di condomini. Pertanto, comunicando il nominativo della , Pt_1
l'amministratore ha fornito un'informazione corretta e pertinente rispetto allo strumento processuale (il procedimento monitorio) che il creditore intendeva esperire.
La valutazione circa la sussistenza della legittimazione passiva sostanziale della , alla luce della natura del credito (e della Pt_1
successiva scoperta della clausola di accollo), rientrava nell'ambito della diligenza professionale del creditore e del suo legale, i quali, prima di agire, avrebbero dovuto verificare la piena fondatezza della pretesa nei confronti del soggetto individuato. Non può, pertanto, ravvisarsi alcun comportamento negligente da parte dell'amministratore, né un nesso di causalità tra la sua comunicazione R.G. n. 18347/2019 8
e l'esito negativo del presente giudizio. La domanda di manleva va, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. La
[...]
, risultata soccombente sia nei confronti dell'opponente che CP_1
del terzo chiamato, va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambi. Tali spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta nei confronti dell'opponente, atteso l'avvenuto accoglimento dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2611/2019, emesso da questo Tribunale in data
04/04/2019, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2611/2019;
b) rigetta la domanda di manleva proposta dalla Controparte_1
nei confronti di CP_2
d) condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi € Parte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie R.G. n. 18347/2019 9
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Micera;
e) condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.077,00
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Maria Mignano.
Napoli, 18/11/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
TRIBUNALE NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18347/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Parte_1
Micera, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Lampitelli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Maria CP_2
Mignano, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del terzo chiamato.
RZ IA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa ed atti depositati
FATTO E DIRITTO R.G. n. 18347/2019 2
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2611/2019, emesso da questo Tribunale in data
04/04/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società (d'ora in poi per brevità “ Controparte_1 [...]
”), della somma di € 18.621,40, oltre interessi e spese di CP_1
procedura, a titolo di corrispettivo per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso il di Controparte_3
Portici.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che l'obbligazione di pagamento era sorta in virtù di una delibera assembleare risalente all'anno 2013, epoca in cui essa opponente non rivestiva la qualità di condomina, avendo acquistato l'immobile sito nel predetto Condominio soltanto in data 17/06/2016;
- che, pertanto, tenuto al pagamento degli oneri condominiali per lavori straordinari era il suo dante causa, , non potendo Parte_2
essere considerata obbligata solidale ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., essendo il debito sorto in data ampiamente antecedente al biennio richiamato dalla norma.
Tanto premesso, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ed accertarsi che nulla era dovuto alla società opposta, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la che, resistendo CP_1
all'opposizione, ne chiedeva il rigetto. A sostegno delle proprie difese, evidenziava: R.G. n. 18347/2019 3
- di aver agito in via monitoria nei confronti della unicamente Pt_1
sulla base delle comunicazioni ricevute dall'amministratore del condominio, il quale l'aveva indicata quale condomina CP_2
morosa;
- in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'amministratore per essere da questi manlevata da CP_2
ogni conseguenza pregiudizievole, essendo stata indotta in errore dalle sue comunicazioni.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio CP_2
, il quale chiedeva il rigetto della domanda di manleva,
[...]
eccependo:
- di aver adempiuto correttamente al proprio obbligo legale, previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., comunicando al creditore il nominativo di chi, al momento della richiesta, risultava condomino (la Zinno).
- di aver inoltre fornito alla società creditrice l'atto di compravendita da cui emergeva la clausola relativa all'accollo dei debiti pregressi da parte dell'acquirente.
- che la scelta di agire in giudizio e la relativa strategia processuale erano di esclusiva competenza del creditore e del suo difensore, con la conseguenza che alcuna responsabilità per l'eventuale esito infausto della lite poteva essergli addebitata.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 30/06/2025, resa all'esito dello scambio di note in sostituzione dell'udienza, veniva R.G. n. 18347/2019 4
riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In via preliminare, occorre ribadire il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di oneri condominiali,
l'obbligazione di contribuire alle spese per opere di manutenzione straordinaria sorge nel momento in cui viene approvata la relativa delibera assembleare. In particolare, come precisato dalla Suprema
Corte, non può essere obbligato in via diretta verso il creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non era condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali lavori
(cfr. Cass. 20/6/2022, n. 19756). Ne consegue che l'obbligo di pagamento grava su chi rivestiva la qualità di condomino a quella data, a nulla rilevando l'eventuale successiva alienazione dell'unità immobiliare (cfr. Cass. 22/03/2017 n. 7395).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che la delibera di approvazione dei lavori per cui è causa risale all'anno
2013, mentre l'odierna opponente ha acquistato la proprietà dell'immobile solo in data 17/06/2016. Pertanto, il soggetto originariamente obbligato al pagamento nei confronti del Condominio, R.G. n. 18347/2019 5
e di riflesso del terzo creditore, è soltanto il dante causa della , Pt_1
. Parte_2
La questione centrale del presente giudizio, così come evolutasi nel corso della causa, attiene, dunque, alla possibilità per la
[...]
di agire direttamente nei confronti dell'acquirente in forza CP_1
della clausola contenuta nell'atto di compravendita del 17/06/2016.
Tale pattuizione prevede che: “quanto alla residua somma di euro
14.815,45 sarà versata dall'odierno acquirente ( ) direttamente Pt_1
all'amministratore di condominio, realizzandosi con il trasferimento odierno, per espresso accordo tra i costituiti, un accollo del ricordato debito nei limiti del precisato importo”.
La società opposta sostiene che tale clausola integri un'ipotesi di accollo esterno ai sensi dell'art. 1273 c.c., che attribuisce al creditore (il e, per esso, l'appaltatore) il diritto di CP_3
pretendere l'adempimento direttamente dal terzo accollante (la ). Pt_1
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per configurarsi un accollo esterno, non è sufficiente che il patto sia contenuto in un atto pubblico, ma è necessario che la convenzione tra debitore e terzo sia strutturata come un contratto a favore di terzo, ossia che emerga in modo inequivoco la volontà delle parti di attribuire al creditore il diritto di esigere la prestazione direttamente dall'accollante (cfr. Cass. 27/7/2024, n. 21047; 3/12/2021 n. 38225; ).
Nel caso di specie, la formulazione della clausola, letta nel contesto del contratto di compravendita in ossequio all'art. 1363 c.c., appare primariamente volta a regolare le modalità di pagamento di una R.G. n. 18347/2019 6
parte del prezzo tra venditore e acquirente. L'indicazione del versamento diretto all'amministratore costituisce una mera delegazione di pagamento, funzionale a estinguere il debito del venditore, ma non a creare un nuovo rapporto obbligatorio tra l'acquirente e il creditore. Manca, invero, una chiara ed espressa volontà di conferire al o ai suoi creditori un diritto CP_3
autonomo e diretto nei confronti della . Deve, pertanto, ritenersi Pt_1
che la pattuizione in esame configuri un'ipotesi di accollo meramente interno, i cui effetti restano confinati al rapporto tra le parti della compravendita e non sono opponibili a terzi.
Neppure può trovare accoglimento la tesi subordinata dell'opposta, secondo cui la sarebbe comunque tenuta al Pt_1
pagamento dei ratei scaduti dopo il suo acquisto.
Infatti, l'obbligazione per le spese straordinarie ha natura unitaria e sorge, come detto, con la delibera che le approva. La successiva rateizzazione del pagamento attiene unicamente alle modalità di esecuzione della prestazione e non determina il frazionamento del debito in obbligazioni autonome e distinte, nascenti alle singole scadenze.
Alla luce delle considerazioni svolte, la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla nei confronti di CP_1 [...]
risulta priva di titolo. L'opposizione va, di conseguenza, Parte_1
accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato. R.G. n. 18347/2019 7
Venendo alla domanda di manleva proposta dalla CP_1
nei confronti del terzo chiamato la stessa è infondata e CP_2
deve essere rigettata.
L'opposta addebita all'amministratore di averla indotta in errore, fornendole il nominativo della quale condomina morosa. Pt_1
Tuttavia, la condotta del appare conforme ai doveri imposti CP_2
dalla legge. L'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. impone all'amministratore di comunicare ai creditori i dati dei “condomini morosi”. Tale espressione, nel contesto normativo e alla luce della giurisprudenza che esclude la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di chi ha perso la qualità di condomino (cfr.
Cass. 09/11/2009 n. 23686), non può che riferirsi ai soggetti che, al momento della richiesta, rivestono formalmente la qualità di condomini. Pertanto, comunicando il nominativo della , Pt_1
l'amministratore ha fornito un'informazione corretta e pertinente rispetto allo strumento processuale (il procedimento monitorio) che il creditore intendeva esperire.
La valutazione circa la sussistenza della legittimazione passiva sostanziale della , alla luce della natura del credito (e della Pt_1
successiva scoperta della clausola di accollo), rientrava nell'ambito della diligenza professionale del creditore e del suo legale, i quali, prima di agire, avrebbero dovuto verificare la piena fondatezza della pretesa nei confronti del soggetto individuato. Non può, pertanto, ravvisarsi alcun comportamento negligente da parte dell'amministratore, né un nesso di causalità tra la sua comunicazione R.G. n. 18347/2019 8
e l'esito negativo del presente giudizio. La domanda di manleva va, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. La
[...]
, risultata soccombente sia nei confronti dell'opponente che CP_1
del terzo chiamato, va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambi. Tali spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta nei confronti dell'opponente, atteso l'avvenuto accoglimento dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2611/2019, emesso da questo Tribunale in data
04/04/2019, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2611/2019;
b) rigetta la domanda di manleva proposta dalla Controparte_1
nei confronti di CP_2
d) condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi € Parte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie R.G. n. 18347/2019 9
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Micera;
e) condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.077,00
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Maria Mignano.
Napoli, 18/11/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)