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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11343/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Romina FILIPPINI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Bologna, via Delle Lame, n. 60; e
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Stefano SARUBBO C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Bologna, via Castiglione, n. 4; RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 7 agosto 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 novembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a BA (Marocco) il 7 settembre 1998. Perso Dall'unione sono nati , il 16 gennaio 2003, e , il 2 luglio 2000, entrambi Per_2 maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Perso che e sono maggiorenni. Per_2
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituitone dell'udienza di comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I coniugi dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 settembre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Marocco) il 4 dicembre 1961 nata a [...] il 24 febbraio CP_1
1971, unitisi in matrimonio a BA (Marocco) il 7 settembre 1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 15, P. 2, S. C/01, anno 2016;
pagina 2 di 4 B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno concordato che entrambi continueranno ad abitare nella casa coniugale, sita a Bologna, via Padova, n. 5 Int. 5, fino al momento del rilascio in seguito alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita dell'immobile che avverrà entro il mese di gennaio 2026 e, fino ad allora, concorreranno in pari misura, alle spese di gestione ordinaria della casa e dei figli nonché al pagamento della rata mensile del mutuo fondiario contratto;
3) prende atto che i figli sono maggiorenni e che decideranno in autonomia con quale genitore vivere e come trascorrere il tempo con quello non convivente;
4) con decorrenza dal mese di gennaio 2026 dispone che il genitore non allocatario concorra nel mantenimento ordinario dei figli, fino a quando questi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, mediante corresponsione al genitore convivente di un contributo mensile. Attesa la diversa capacità reddituale dei ricorrenti, qualora uno o entrambi i figli decidessero di vivere con la madre, il padre corrisponderà un contributo mensile di 300,00 euro per ciascun figlio;
qualora, invece, uno o entrambi i figli decidessero di vivere con il padre, la madre corrisponderà un contributo mensile di 100,00 euro per ciascun figlio. Nell'uno e nell'altro caso l'assegno sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Sono ricomprese nelle spese di mantenimento ordinario quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
5) dal mese di gennaio 2026 sancisce che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, fino a quando questi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, siano poste a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del 40%, secondo il seguente criterio:
- spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese universitarie (comprese le tasse universitarie nonché i testi di studio e il materiale didattico); spese sportive (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e pagina 3 di 4 apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie, non ricomprese nel precedente punto, andranno concordate dai genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente;
- il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli vanno a beneficio di entrambi genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile in comproprietà verrà suddiviso tra loro in parti uguali, previa estinzione integrale del mutuo fondiario;
Perso
7) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che -essendo la figlia prossima a laurearsi e desiderando, successivamente al conseguimento della laurea, trascorrere un periodo di tempo all'estero cercando un'occupazione lavorativa- qualora non dovesse trovare un impiego essi, secondo le rispettive possibilità, si impegnano a prestarle un aiuto economico in caso di necessità;
8) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, anche a titolo di mantenimento;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 26 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Romina FILIPPINI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Bologna, via Delle Lame, n. 60; e
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Stefano SARUBBO C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Bologna, via Castiglione, n. 4; RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 7 agosto 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 novembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a BA (Marocco) il 7 settembre 1998. Perso Dall'unione sono nati , il 16 gennaio 2003, e , il 2 luglio 2000, entrambi Per_2 maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Perso che e sono maggiorenni. Per_2
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituitone dell'udienza di comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I coniugi dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 settembre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Marocco) il 4 dicembre 1961 nata a [...] il 24 febbraio CP_1
1971, unitisi in matrimonio a BA (Marocco) il 7 settembre 1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 15, P. 2, S. C/01, anno 2016;
pagina 2 di 4 B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno concordato che entrambi continueranno ad abitare nella casa coniugale, sita a Bologna, via Padova, n. 5 Int. 5, fino al momento del rilascio in seguito alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita dell'immobile che avverrà entro il mese di gennaio 2026 e, fino ad allora, concorreranno in pari misura, alle spese di gestione ordinaria della casa e dei figli nonché al pagamento della rata mensile del mutuo fondiario contratto;
3) prende atto che i figli sono maggiorenni e che decideranno in autonomia con quale genitore vivere e come trascorrere il tempo con quello non convivente;
4) con decorrenza dal mese di gennaio 2026 dispone che il genitore non allocatario concorra nel mantenimento ordinario dei figli, fino a quando questi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, mediante corresponsione al genitore convivente di un contributo mensile. Attesa la diversa capacità reddituale dei ricorrenti, qualora uno o entrambi i figli decidessero di vivere con la madre, il padre corrisponderà un contributo mensile di 300,00 euro per ciascun figlio;
qualora, invece, uno o entrambi i figli decidessero di vivere con il padre, la madre corrisponderà un contributo mensile di 100,00 euro per ciascun figlio. Nell'uno e nell'altro caso l'assegno sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Sono ricomprese nelle spese di mantenimento ordinario quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
5) dal mese di gennaio 2026 sancisce che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, fino a quando questi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, siano poste a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del 40%, secondo il seguente criterio:
- spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese universitarie (comprese le tasse universitarie nonché i testi di studio e il materiale didattico); spese sportive (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e pagina 3 di 4 apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie, non ricomprese nel precedente punto, andranno concordate dai genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente;
- il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli vanno a beneficio di entrambi genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile in comproprietà verrà suddiviso tra loro in parti uguali, previa estinzione integrale del mutuo fondiario;
Perso
7) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che -essendo la figlia prossima a laurearsi e desiderando, successivamente al conseguimento della laurea, trascorrere un periodo di tempo all'estero cercando un'occupazione lavorativa- qualora non dovesse trovare un impiego essi, secondo le rispettive possibilità, si impegnano a prestarle un aiuto economico in caso di necessità;
8) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, anche a titolo di mantenimento;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 26 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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