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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14639/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. NN
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14639 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
1. nata in [...]- Parte_1
Brasile), in data 11 Gennaio 1980, cittadina brasiliana, codice Fiscale/CPF.nr.273.094.098-76, in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale sulla figlia minore 2. nata in [...]-Brasile), in data Parte_4
Dott. NN Calasso 1
02 Aprile 2017, codice Fiscale/CPF.nr.527.457.368-17, residenti in [...]do Sul (SP-Brasile), Rua Treze de Maio n.36;
3. nata in [...]-Brasile), in Parte_3 data 05 Maggio 1996, cittadina brasiliana, residente in [...](SP- Brasile), Rua Brasilio Machado n.46, codice Fiscale/CPF.nr.454.717.278-19;
Hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore delle signore (1) Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 11 Gennaio 1980; - (2)
[...]
nata in São Bernardo do Campo (SP Brasile), in [...] 05 Parte_3
Maggio 1996; - (3) nata in [...]-Brasile), Parte_4 in data 02 Aprile 2017, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis delle signore e nonché ad emettere - Parte_1 Parte_3 ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_1 Persona_1
o – cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti) nato a [...] il
[...] Persona_2 02.08.1893, figlio di NN e , emigrato in Brasile dove, in data 18 Persona_3 Gennaio 1913, contraeva matrimonio con la sig.ra senza mai chiedere la Persona_4 naturalizzazione brasiliana e, pertanto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dal matrimonio nasceva:
• in Espirito Santo do Pinhal (SP-Brasile), in data 11 Giugno 1915, il signor il quale, in data 19 Maggio 1945, in San Paolo (SP- Parte_1 Brasile), contraeva matrimonio con la signora e dalla loro Persona_5 unione nasceva:
➢ in San Paolo (SP-Brasile), in data 14 Novembre 1949, il signor
Dott. NN Calasso 2
il quale, in data 17 Novembre Parte_5 1979, in São Bernardo do Campo (SP-Brasile), contraeva matrimonio con la signora dalla loro unione nasceva: Persona_6
✓ in São Bernardo do Campo (SP-Brasile), in data 11 Gennaio 1980, la signora odierna ricorrente, Parte_1 che in data 17 Settembre 2005, in San Paolo (SP-Brasile), contraeva matrimonio con il signor e da Persona_7 coniugata adottava il nome Parte_1
dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ in San Paolo (SP-Brasile), in data 02 Aprile 2017,
odierna ricorrente;
Parte_4
in data 05.11.2002 il sig. Parte_5 divorziava dalla moglie e si univa alla sig.ra Parte_6
procreando:
[...]
✓ in São Bernardo do Campo (SP- Brasile), in data 05 Maggio 1996, la signora odierna ricorrente. Parte_3
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
Dott. NN Calasso 3
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...].
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Dott. NN Calasso 4
La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Venezia, 21.10.2025.
IL GOP
Dott. NN Calasso
Dott. NN Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. NN
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14639 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
1. nata in [...]- Parte_1
Brasile), in data 11 Gennaio 1980, cittadina brasiliana, codice Fiscale/CPF.nr.273.094.098-76, in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale sulla figlia minore 2. nata in [...]-Brasile), in data Parte_4
Dott. NN Calasso 1
02 Aprile 2017, codice Fiscale/CPF.nr.527.457.368-17, residenti in [...]do Sul (SP-Brasile), Rua Treze de Maio n.36;
3. nata in [...]-Brasile), in Parte_3 data 05 Maggio 1996, cittadina brasiliana, residente in [...](SP- Brasile), Rua Brasilio Machado n.46, codice Fiscale/CPF.nr.454.717.278-19;
Hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore delle signore (1) Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 11 Gennaio 1980; - (2)
[...]
nata in São Bernardo do Campo (SP Brasile), in [...] 05 Parte_3
Maggio 1996; - (3) nata in [...]-Brasile), Parte_4 in data 02 Aprile 2017, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis delle signore e nonché ad emettere - Parte_1 Parte_3 ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_1 Persona_1
o – cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti) nato a [...] il
[...] Persona_2 02.08.1893, figlio di NN e , emigrato in Brasile dove, in data 18 Persona_3 Gennaio 1913, contraeva matrimonio con la sig.ra senza mai chiedere la Persona_4 naturalizzazione brasiliana e, pertanto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dal matrimonio nasceva:
• in Espirito Santo do Pinhal (SP-Brasile), in data 11 Giugno 1915, il signor il quale, in data 19 Maggio 1945, in San Paolo (SP- Parte_1 Brasile), contraeva matrimonio con la signora e dalla loro Persona_5 unione nasceva:
➢ in San Paolo (SP-Brasile), in data 14 Novembre 1949, il signor
Dott. NN Calasso 2
il quale, in data 17 Novembre Parte_5 1979, in São Bernardo do Campo (SP-Brasile), contraeva matrimonio con la signora dalla loro unione nasceva: Persona_6
✓ in São Bernardo do Campo (SP-Brasile), in data 11 Gennaio 1980, la signora odierna ricorrente, Parte_1 che in data 17 Settembre 2005, in San Paolo (SP-Brasile), contraeva matrimonio con il signor e da Persona_7 coniugata adottava il nome Parte_1
dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ in San Paolo (SP-Brasile), in data 02 Aprile 2017,
odierna ricorrente;
Parte_4
in data 05.11.2002 il sig. Parte_5 divorziava dalla moglie e si univa alla sig.ra Parte_6
procreando:
[...]
✓ in São Bernardo do Campo (SP- Brasile), in data 05 Maggio 1996, la signora odierna ricorrente. Parte_3
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
Dott. NN Calasso 3
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...].
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Dott. NN Calasso 4
La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Venezia, 21.10.2025.
IL GOP
Dott. NN Calasso
Dott. NN Calasso 5