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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13268 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Albano Filomena Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8396/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to LAURENTI Parte_1
FRANCESCA
RICORRENTE contro nato a [...] lucania il 27/05/1965, con il patrocinio dell'avv.to CP_1
TASSONI ISABELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09/01/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto con il Sig. in Roma in data 28/12/2002, dalla cui unione è nata ( 5 CP_1 Persona_1
Marzo 2004), ad oggi economicamente non autosufficiente.
La ricorrente riferisce di essersi separata nell'anno 2021 in virtù di decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 24/06/2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Il Sig. costituitosi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia dello status, ha inizialmente CP_1 formulato richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio. All'udienza del 09/01/2025 le parti comparse personalmente hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal e che qui si riporta integralmente: CP_2
Dichiarare lo scioglimento de matrimonio contratto tra le parti il giorno 28.12.2002 in Roma e trascritto nei registri dello Stati civile del Comune di Roma , (anno 2002, al n. 03432, parte 1, serie 01) alle seguenti condizioni
1) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
2) la sig. corrisponderà direttamente alla figlia - maggiorenne ma Parte_1 Persona_1 non ancora economicamente autosufficiente- un contributo al mantenimento di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00) con decorrenza febbraio 2025, da versarsi sul conto corrente bancario che verrà comunicato, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione TA .
3) Le spese straordinarie per la figlia, previamente concordate ed adeguatamente documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Roma facente parte integrante del presente accordo.
4) spese legali compensate
La domanda di scioglimento del matrimonio, pertanto, deve essere accolta.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in
Roma in data 28/12/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta e può disporsi in conformità.
Spese compensate stante la natura e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio contratto da Parte_1
e n Roma, in data 28/12/2002;
[...] CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto 3432, parte
I, serie 01), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/09/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Albano Filomena Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8396/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to LAURENTI Parte_1
FRANCESCA
RICORRENTE contro nato a [...] lucania il 27/05/1965, con il patrocinio dell'avv.to CP_1
TASSONI ISABELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09/01/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto con il Sig. in Roma in data 28/12/2002, dalla cui unione è nata ( 5 CP_1 Persona_1
Marzo 2004), ad oggi economicamente non autosufficiente.
La ricorrente riferisce di essersi separata nell'anno 2021 in virtù di decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 24/06/2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Il Sig. costituitosi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia dello status, ha inizialmente CP_1 formulato richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio. All'udienza del 09/01/2025 le parti comparse personalmente hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal e che qui si riporta integralmente: CP_2
Dichiarare lo scioglimento de matrimonio contratto tra le parti il giorno 28.12.2002 in Roma e trascritto nei registri dello Stati civile del Comune di Roma , (anno 2002, al n. 03432, parte 1, serie 01) alle seguenti condizioni
1) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
2) la sig. corrisponderà direttamente alla figlia - maggiorenne ma Parte_1 Persona_1 non ancora economicamente autosufficiente- un contributo al mantenimento di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00) con decorrenza febbraio 2025, da versarsi sul conto corrente bancario che verrà comunicato, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione TA .
3) Le spese straordinarie per la figlia, previamente concordate ed adeguatamente documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Roma facente parte integrante del presente accordo.
4) spese legali compensate
La domanda di scioglimento del matrimonio, pertanto, deve essere accolta.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in
Roma in data 28/12/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta e può disporsi in conformità.
Spese compensate stante la natura e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio contratto da Parte_1
e n Roma, in data 28/12/2002;
[...] CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto 3432, parte
I, serie 01), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/09/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi