Art. 2. Destinazione di magistrati all'ispettorato generale.
I magistrati addetti all'ispettorato generale sono destinati al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative e sono collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
Per effetto della disposizione di cui al precedente comma la pianta organica dei magistrati in servizio al Ministero, stabilita dalla tabella V annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge; i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque.
La destinazione dei magistrati all'ispettorato ha luogo a termini dell' articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 .
I posti assegnati in organico all'ispettorato non possono essere utilizzati per altri uffici del Ministero.
I magistrati addetti all'ispettorato generale sono destinati al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative e sono collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
Per effetto della disposizione di cui al precedente comma la pianta organica dei magistrati in servizio al Ministero, stabilita dalla tabella V annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge; i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque.
La destinazione dei magistrati all'ispettorato ha luogo a termini dell' articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 .
I posti assegnati in organico all'ispettorato non possono essere utilizzati per altri uffici del Ministero.