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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/10/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.g. 1272/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
IA AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 23.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1272/2024, vertente
TRA
, con l'avv. REDIVO BRUNO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CERRATO MARIA Controparte_1
RESISTENTE
E
INAIL
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 parte ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 04776202300000254000 – notificata il 25/03/2024 - ed alla Cartella nr. 04720190003010966000 e nr.
04720190019800092000, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare nulli e/o annullati e/o in ogni caso illegittimi e/o prescritti nonché privare di qualsivoglia effetto, gli atti oggi opposti ed ogni antecedente/susseguente logico giuridico, con espressa condanna alle spese di parti resistenti da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito, la decadenza, la carenza di motivazione.
Instaurato il contraddittorio, l'INAIL non si costituiva in giudizio.
si costituiva in giudizio e contestava il ricorso Controparte_1 di cui chiedeva il rigetto.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 16.10.2025.
E' bene premettere che sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i. “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela.
E', quindi, necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, dovendo entrambi pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'ipoteca con esclusivo riguardo al credito la cui cognizione è devoluta alla loro giurisdizione.
Nel caso di specie, il nostro giudizio è limitato ai soli crediti di natura contributiva.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, disciplinata dal comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce un elemento procedimentale dell'iter di costituzione del diritto reale di garanzia, finalizzato a sollecitare il pagamento dell'obbligazione tributaria o previdenziale e, nel contempo, a rendere noti gli elementi del costituendo diritto. Si tratta di un atto preliminare del procedimento che assolve alla essenziale funzione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente o all'assicurato della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente o assicurato medesimo, così da garantirne il diritto di difesa in fase precontenziosa (Cass. civ. ss. uu. n. 19667/2014 cit.).
Compiuta tale considerazione, l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riguardante vizi formali deve essere effettuata entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica ex art 617 c.p.c.
Tanto chiarito in termini generali, l'assunto di parte opponente secondo cui, prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 25.04.2024 risulta smentito per tabulas dall'avversa produzione documentale.
Risulta l'attestazione di deposito telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi dell'Art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016,
n. 225 sia per la Cartella nr. 04720190003010966000 notificata in data 02.02.2019 sia per la Cartella nr 04720190019800092000 notificata in data 19.09.2019.
Il comma 9 art 3 L. 335/95 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione delle contribuzioni in materia di assistenza e previdenza sociale obbligatoria
è di 5 anni. Termine cui va sommato il periodo di sospensione di cui all'art 3 co 9 legge
08.08.1995 n. 335 dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (art 37 DL 18/20 conv. L 27/20) e poi dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (art 11 DL 182/20).
Ne deriva che alla data del 25.03.2024 il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Le ulteriori eccezioni “formali” relative al difetto di motivazione ed alla decadenza oltre ad essere infondate, poiché l'atto risulta motivato “per relationem” con l'indicazione degli avvisi di indebito e l'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 125/2010 ha sostituito con l'avviso di addebito, che contiene l'intimazione di pagamento e tutti i riferimenti del previgente ruolo, il sistema di riscossione a mezzo ruolo, non possono essere oggetto di un giudizio di opposizione ex art 615 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il
25.03.2025 relativamente alle cartelle INAIL alla Cartella nr. 04720190003010966000 e nr. 04720190019800092000.
Compensa le spese di giudizio.
Cassino 25.10.2025 Il Giudice Onorario
IA AD
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.g. 1272/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
IA AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 23.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1272/2024, vertente
TRA
, con l'avv. REDIVO BRUNO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CERRATO MARIA Controparte_1
RESISTENTE
E
INAIL
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 parte ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 04776202300000254000 – notificata il 25/03/2024 - ed alla Cartella nr. 04720190003010966000 e nr.
04720190019800092000, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare nulli e/o annullati e/o in ogni caso illegittimi e/o prescritti nonché privare di qualsivoglia effetto, gli atti oggi opposti ed ogni antecedente/susseguente logico giuridico, con espressa condanna alle spese di parti resistenti da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito, la decadenza, la carenza di motivazione.
Instaurato il contraddittorio, l'INAIL non si costituiva in giudizio.
si costituiva in giudizio e contestava il ricorso Controparte_1 di cui chiedeva il rigetto.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 16.10.2025.
E' bene premettere che sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i. “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela.
E', quindi, necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, dovendo entrambi pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'ipoteca con esclusivo riguardo al credito la cui cognizione è devoluta alla loro giurisdizione.
Nel caso di specie, il nostro giudizio è limitato ai soli crediti di natura contributiva.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, disciplinata dal comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce un elemento procedimentale dell'iter di costituzione del diritto reale di garanzia, finalizzato a sollecitare il pagamento dell'obbligazione tributaria o previdenziale e, nel contempo, a rendere noti gli elementi del costituendo diritto. Si tratta di un atto preliminare del procedimento che assolve alla essenziale funzione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente o all'assicurato della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente o assicurato medesimo, così da garantirne il diritto di difesa in fase precontenziosa (Cass. civ. ss. uu. n. 19667/2014 cit.).
Compiuta tale considerazione, l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riguardante vizi formali deve essere effettuata entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica ex art 617 c.p.c.
Tanto chiarito in termini generali, l'assunto di parte opponente secondo cui, prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 25.04.2024 risulta smentito per tabulas dall'avversa produzione documentale.
Risulta l'attestazione di deposito telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi dell'Art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016,
n. 225 sia per la Cartella nr. 04720190003010966000 notificata in data 02.02.2019 sia per la Cartella nr 04720190019800092000 notificata in data 19.09.2019.
Il comma 9 art 3 L. 335/95 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione delle contribuzioni in materia di assistenza e previdenza sociale obbligatoria
è di 5 anni. Termine cui va sommato il periodo di sospensione di cui all'art 3 co 9 legge
08.08.1995 n. 335 dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (art 37 DL 18/20 conv. L 27/20) e poi dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (art 11 DL 182/20).
Ne deriva che alla data del 25.03.2024 il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Le ulteriori eccezioni “formali” relative al difetto di motivazione ed alla decadenza oltre ad essere infondate, poiché l'atto risulta motivato “per relationem” con l'indicazione degli avvisi di indebito e l'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 125/2010 ha sostituito con l'avviso di addebito, che contiene l'intimazione di pagamento e tutti i riferimenti del previgente ruolo, il sistema di riscossione a mezzo ruolo, non possono essere oggetto di un giudizio di opposizione ex art 615 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il
25.03.2025 relativamente alle cartelle INAIL alla Cartella nr. 04720190003010966000 e nr. 04720190019800092000.
Compensa le spese di giudizio.
Cassino 25.10.2025 Il Giudice Onorario
IA AD