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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente
OR SA RL, AT
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2154/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4480/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
11 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- RECUP. CRED.IMP n. T9BCR2400277 RADIODIFFUSIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: come da verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di recupero n° T9BCR24002772022, notificato il 22.12.2022, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano contestava a Resistente_1 PA (incorporante di Società_1 PA), l'omesso addebito di canoni TV anno 2017 e quindi intimava il pagamento di €. 11.311,04 per interessi moratori ed irrogava la sanzione nella misura di €. 22.435,12, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.lgs. n° 471/1997 ed art. 5, comma
7, D.M. n° 94/2016.
Resistente_1 PA proponeva ricorso eccependo:
- la violazione dell'art. 1, comma 153, L. n° 208/2015 e dell'art. 3, comma 5, D.M. n° 94/2016 per inesistenza di forniture di energia elettrica soggette al pagamento del canone TV, non essendo Società_1 PA, fornitore di punti di prelievo relativi ad utenze residenziali soggette al pagamento del canone TV e non avendo alcun rapporto con gli utenti finali a cui l'energia elettrica veniva rivenduta e fatturata in “bolletta” dai c.d. "resellers";
- la falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, D.lgs. n° 471/1997, in quanto la norma sanziona l'omesso versamento di imposte, fattispecie diversa da quella contestata nella presente vertenza che ha per oggetto l'omesso addebito del canone TV;
- la duplicazione della sanzione in quanto con atto di recupero n° T9BCR2400271 (e relativo atto di contestazione delle sanzioni), anch'esso impugnato con separato ricorso, era stato contestato l'omesso (ri) versamento del canone TV per l'anno 2017 e quindi irrogata la sanzione ex art. 13, comma 1, D.lgs. n°
471/1997 ed art. 5, comma 5, D.M. 96/2014, sempre per il medesimo importo di €. 22.435,12.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ribadiva la legittimità del proprio operato precisando che i due giudizi instaurati dalla società avevano oggetti diversi: quello relativo all'atto di recupero n° T9BCR2400271 riguardava il recupero del canone TV di €. 74.783,73 non riversato all'Erario, con irrogazione della sanzione ai sensi dall'art. 5, comma 5, D.M. n° 94/2016, mentre il presente contenzioso aveva ad oggetto la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, D.lgs. n° 471/1997, per la violazione prevista dall'art. 5, comma 7, D.M. n°
94/2016 (omesso addebito canone TV), così escludendo qualsivoglia duplicazione di sanzioni.
Con successiva memoria, la società produceva la sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto di recupero n° T9BCR2400271 e relativo atto di contestazione delle sanzioni, in quanto era stato accertato che Resistente_1 PA (Società_1 PA) non era tenuta ad addebitare il canone TV.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, limitato l'oggetto del contendere alla sola sanzione, annullava l'atto di recupero impugnato, ritenendo che vi fosse una duplicazione di sanzioni.
Compensava le spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello contestando l'erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa, nonché eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. n° 208/2015 e dell'art. 5, commi
5 e 7, D.M. n° 94/2016.
Con controdeduzioni Resistente_1 PA insisteva per la conferma della sentenza gravata, facendo altresì presente che anche per l'anno 2016, era stato annullato il relativo atto di recupero, non essendo la società tenuta ad addebitare il canone TV. Con successiva memoria la società, ribadite le proprie difese, faceva presente che per l'anno 2017 oggetto di controversia, anche la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ci Milano, con sentenza n° 59/2025 del
7.1.2025 aveva confermato l'annullamento dell'atto di recupero n° T9BCR2400271 e relativo atto di contestazione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Al fine di comprendere i termini della presente controversia, non sarà inutile esaminare brevemente la normativa che disciplina il canone TV, con particolare riferimento alla relativa riscossione.
Come noto, il soggetto tenuto al versamento del canone è “chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai sensi dell'art. 1 Regio decreto n° 246/1938, come modificato dall'art. 1, comma 153, Legge n° 208/2015 che, al successivo art. 3, prevede che “Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica...”.
Con il D.M. n° 94/2016 sono stati quindi stabiliti termini e modalità per la trasmissione dei dati agli organi competenti, l'addebito in fattura ed il successivo riversamento all'Erario da parte delle “imprese elettriche”, individuate come le “imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali domestici”.
Dunque la disciplina inerente la riscossione del canone Tv riguarda le società (c.d. "resellers") che vendono, al dettaglio, energia elettrica ai consumatori finali.
Il mancato regolare adempimento degli obblighi di cui sopra è sanzionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5
D.M. n° 94/2016: in particolare il comma 5 sanziona l'omesso riversamento del canone Tv, mentre il successivo comma 7 attiene all'omesso addebito in fattura del canone.
La breve premessa sopra esposta, ai fini della vicenda che ci occupa, serve, da un lato, a rimarcare che si
è in presenza di due diverse condotte e, conseguentemente, di due diverse sanzioni, dall'altro, a concludere che i primi giudici hanno erroneamente ritenuto sussistente la duplicazione di sanzioni, atteso il tenore letterale e la ratio della norma in esame che, invece, è quella di punire due diverse violazioni normative.
Se sotto tale profilo la sentenza appellata non appare condivisibile per le ragioni poco sopra esposte, nel merito, si tratta di accertare se a Resistente_1 PA sia effettivamente addebitabile una condotta illegittima e quindi sanzionabile.
Parte appellata ha dimostrato, con ampia produzione documentale versata in atti, di aver agito come
“grossista” di energia elettrica verso i fornitori al dettaglio (c.d. “resellers”) che, invece, acquistavano il prodotto per poi rivenderlo agli utenti finali.
La società contribuente, pertanto, non gestendo direttamente alcuna utenza domestica, non era tenuta, ed anzi era nell'impossibilità oggettiva di addebitare il canone Tv in bolletta, con l'ovvia conseguenza del venire meno delle sanzioni di cui all'art. 5, comma 7, per omesso addebito canone in TV.
Tale conclusione è in linea con varie sentenze emesse da questa Corte, sia per il 2016 che per il 2017, di annullamento degli atti impositivi impugnati sul presupposto che Resistente_1 Srl non fosse un fornitore al dettaglio e non avesse l'obbligo di riversamento dei canoni, né di trasmissione dei dati, difettando la prova da parte dell'Ufficio che, invece, si trattasse di venditore al dettaglio di energia elettrica.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza deve essere confermata nei termini sopra precisati. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna parte appellante a rifondere le spese di giudizio, liquidate in €. 3.506,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
IS CA NI NI GI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente
OR SA RL, AT
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2154/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4480/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
11 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- RECUP. CRED.IMP n. T9BCR2400277 RADIODIFFUSIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: come da verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di recupero n° T9BCR24002772022, notificato il 22.12.2022, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano contestava a Resistente_1 PA (incorporante di Società_1 PA), l'omesso addebito di canoni TV anno 2017 e quindi intimava il pagamento di €. 11.311,04 per interessi moratori ed irrogava la sanzione nella misura di €. 22.435,12, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.lgs. n° 471/1997 ed art. 5, comma
7, D.M. n° 94/2016.
Resistente_1 PA proponeva ricorso eccependo:
- la violazione dell'art. 1, comma 153, L. n° 208/2015 e dell'art. 3, comma 5, D.M. n° 94/2016 per inesistenza di forniture di energia elettrica soggette al pagamento del canone TV, non essendo Società_1 PA, fornitore di punti di prelievo relativi ad utenze residenziali soggette al pagamento del canone TV e non avendo alcun rapporto con gli utenti finali a cui l'energia elettrica veniva rivenduta e fatturata in “bolletta” dai c.d. "resellers";
- la falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, D.lgs. n° 471/1997, in quanto la norma sanziona l'omesso versamento di imposte, fattispecie diversa da quella contestata nella presente vertenza che ha per oggetto l'omesso addebito del canone TV;
- la duplicazione della sanzione in quanto con atto di recupero n° T9BCR2400271 (e relativo atto di contestazione delle sanzioni), anch'esso impugnato con separato ricorso, era stato contestato l'omesso (ri) versamento del canone TV per l'anno 2017 e quindi irrogata la sanzione ex art. 13, comma 1, D.lgs. n°
471/1997 ed art. 5, comma 5, D.M. 96/2014, sempre per il medesimo importo di €. 22.435,12.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ribadiva la legittimità del proprio operato precisando che i due giudizi instaurati dalla società avevano oggetti diversi: quello relativo all'atto di recupero n° T9BCR2400271 riguardava il recupero del canone TV di €. 74.783,73 non riversato all'Erario, con irrogazione della sanzione ai sensi dall'art. 5, comma 5, D.M. n° 94/2016, mentre il presente contenzioso aveva ad oggetto la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, D.lgs. n° 471/1997, per la violazione prevista dall'art. 5, comma 7, D.M. n°
94/2016 (omesso addebito canone TV), così escludendo qualsivoglia duplicazione di sanzioni.
Con successiva memoria, la società produceva la sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto di recupero n° T9BCR2400271 e relativo atto di contestazione delle sanzioni, in quanto era stato accertato che Resistente_1 PA (Società_1 PA) non era tenuta ad addebitare il canone TV.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, limitato l'oggetto del contendere alla sola sanzione, annullava l'atto di recupero impugnato, ritenendo che vi fosse una duplicazione di sanzioni.
Compensava le spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello contestando l'erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa, nonché eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. n° 208/2015 e dell'art. 5, commi
5 e 7, D.M. n° 94/2016.
Con controdeduzioni Resistente_1 PA insisteva per la conferma della sentenza gravata, facendo altresì presente che anche per l'anno 2016, era stato annullato il relativo atto di recupero, non essendo la società tenuta ad addebitare il canone TV. Con successiva memoria la società, ribadite le proprie difese, faceva presente che per l'anno 2017 oggetto di controversia, anche la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ci Milano, con sentenza n° 59/2025 del
7.1.2025 aveva confermato l'annullamento dell'atto di recupero n° T9BCR2400271 e relativo atto di contestazione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Al fine di comprendere i termini della presente controversia, non sarà inutile esaminare brevemente la normativa che disciplina il canone TV, con particolare riferimento alla relativa riscossione.
Come noto, il soggetto tenuto al versamento del canone è “chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai sensi dell'art. 1 Regio decreto n° 246/1938, come modificato dall'art. 1, comma 153, Legge n° 208/2015 che, al successivo art. 3, prevede che “Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica...”.
Con il D.M. n° 94/2016 sono stati quindi stabiliti termini e modalità per la trasmissione dei dati agli organi competenti, l'addebito in fattura ed il successivo riversamento all'Erario da parte delle “imprese elettriche”, individuate come le “imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali domestici”.
Dunque la disciplina inerente la riscossione del canone Tv riguarda le società (c.d. "resellers") che vendono, al dettaglio, energia elettrica ai consumatori finali.
Il mancato regolare adempimento degli obblighi di cui sopra è sanzionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5
D.M. n° 94/2016: in particolare il comma 5 sanziona l'omesso riversamento del canone Tv, mentre il successivo comma 7 attiene all'omesso addebito in fattura del canone.
La breve premessa sopra esposta, ai fini della vicenda che ci occupa, serve, da un lato, a rimarcare che si
è in presenza di due diverse condotte e, conseguentemente, di due diverse sanzioni, dall'altro, a concludere che i primi giudici hanno erroneamente ritenuto sussistente la duplicazione di sanzioni, atteso il tenore letterale e la ratio della norma in esame che, invece, è quella di punire due diverse violazioni normative.
Se sotto tale profilo la sentenza appellata non appare condivisibile per le ragioni poco sopra esposte, nel merito, si tratta di accertare se a Resistente_1 PA sia effettivamente addebitabile una condotta illegittima e quindi sanzionabile.
Parte appellata ha dimostrato, con ampia produzione documentale versata in atti, di aver agito come
“grossista” di energia elettrica verso i fornitori al dettaglio (c.d. “resellers”) che, invece, acquistavano il prodotto per poi rivenderlo agli utenti finali.
La società contribuente, pertanto, non gestendo direttamente alcuna utenza domestica, non era tenuta, ed anzi era nell'impossibilità oggettiva di addebitare il canone Tv in bolletta, con l'ovvia conseguenza del venire meno delle sanzioni di cui all'art. 5, comma 7, per omesso addebito canone in TV.
Tale conclusione è in linea con varie sentenze emesse da questa Corte, sia per il 2016 che per il 2017, di annullamento degli atti impositivi impugnati sul presupposto che Resistente_1 Srl non fosse un fornitore al dettaglio e non avesse l'obbligo di riversamento dei canoni, né di trasmissione dei dati, difettando la prova da parte dell'Ufficio che, invece, si trattasse di venditore al dettaglio di energia elettrica.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza deve essere confermata nei termini sopra precisati. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna parte appellante a rifondere le spese di giudizio, liquidate in €. 3.506,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
IS CA NI NI GI