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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4947/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4947/2025 V.G. da
, con gli avv.ti FONTANA FRANCESCO e CROSARA ANITA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. DE AMBROSI PAOLA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso depositato il 12/05/2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 3/06/2025:
Articolo 1
La casa coniugale di proprietà del viene assegnata in uso esclusivo alla , Parte_1 CP_1 fintanto che la figlia vivrà con lei e salvo variazione di residenza della ricorrente. Vengono, 2
altresì, assegnati in uso esclusivo della tutti i mobili che arredano e corredano la CP_1 casa coniugale.
Articolo 2
Quanto alla figlia minore se ne dispone l'affido condiviso ai genitori, e per l'effetto la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente ai seguenti termini:
a. permanenza e collocazione abitativa preferenziale con la madre (principale affidataria della figlia minore).
b. impegno di ciascun genitore di crescere ed educare la figlia secondo gli indirizzi via via tra loro concordati, con onere reciproco di informativa sulle più significative scelte, decisioni ed indirizzi relativi all'educazione, istruzione e formazione della minore, nonché alla salute, cura e prevenzione della stessa;
c. assunzione di comune accordo tra i genitori delle decisioni di maggior interesse per la minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni;
d. riconoscimento della madre a che il padre mantenga il più ampio diritto di incontrare liberamente la figlia, nonché di trascorrere con lei periodi di vacanza;
e. riconoscimento, in ogni caso, dalla madre al padre del diritto di: --- tenere con sé la minore 1) per non meno di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e di fine anno dal 23 dicembre sino al 6 gennaio (compresi); 2) per almeno tre giorni consecutivi (in base alle scelte ed esigenze lavorative del padre, purché compatibili con le attività scolastiche della figlia) durante il periodo estivo, fermo restando l'obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura;
--- visitare almeno una volta alla settimana la minore dalle ore 18.30 alle 21.00 presso l'abitazione della madre con cui convive, con facoltà del padre di portarla con sé anche fuori da detto luogo. Senza pregiudizio per quanto precede, ma in considerazione dell'età della figlia minore, i genitori si impegnano ad acconsentire che la figlia sia libera di determinare la migliore soluzione da lei ritenuta, qualora volesse trascorrere più tempo presso la nuova abitazione paterna.
Articolo 3
Contributo per il mantenimento della figlia
Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) rivalutabile annualmente secondo l'Indice
Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico in favore della madre alle coordinate bancarie già note.
A partire dalla maggiore età della figlia, il contributo per il mantenimento verrà versato direttamente a quest'ultima. 3
Spese per la figlia
Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese sanitarie, scolastiche e ricreative sostenute per la minore dall'altro genitore, purché si tratti di voci di spesa tra loro preventivamente concordate e dietro esibizione dei relativi documenti giustificativi quietanzati.
A parziale deroga di quanto precede, il padre contribuirà integralmente alle spese di iscrizione scolastica (comprese le rette mensili), anche universitaria, libri, abbonamento annuale autobus per la tratta casa scuola, e alle spese mediche tutte da sostenersi per la figlia e a quelle ludiche per attività sportiva fino a concorrenza dell'importo mensile (non rivalutabile) di euro 600,00
(seicento/00). Ai fini del presente accordo, s'intendono per spese: (i) mediche: quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale;
(ii) scolastiche: le tasse scolastiche, i libri di testo, gli esborsi per il doposcuola, le gite scolastiche;
s'intendono, in ogni caso, richiamate le definizioni di spese indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Utenze dell'abitazione assegnata
Fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro 300,00 (trecento/00) mensili, il si farà carico dei costi relativi all'attuale residenza famigliare sita in via Molini 10, Parte_1
CAP 35030 Selvazzano Dentro (PD), per utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, connessione internet e energia zona condominiale), nonché del pagamento dell'IMU, TARI e di tutta la manutenzione straordinaria dell'immobile, fintanto che la figlia abiterà presso la predetta abitazione. Resta intesa la facoltà della di volturare a proprio nome le CP_1 utenze domestiche, con preventivo consenso del al riguardo, il quale autorizzerà, nei Parte_1 limiti in cui sia consentito dalla normativa vigente, anche l'addebito delle relative spese su un conto corrente a lui intestato.
Assegno unico
Il padre presta il proprio consenso, affinché la madre faccia richiesta per l'assegno unico per il nucleo familiare e che tale assegno spetti e venga acquisito in via esclusiva alla madre.
Articolo 4
I ricorrenti concordano che il versi alla un assegno una tantum ex art. 5, Parte_1 CP_1 comma 8, L. 898/1970, dell'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al fine di fissare un definitivo e complessivo assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei predetti coniugi tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico;
dichiarandosi tenuto il a versare detto importo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. Parte_1
898/1970, mediante bonifico alla già note coordinate bancarie della entro 30 giorni CP_1 dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dandosi atto e riconoscendo i ricorrenti che la superiore attribuzione viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, compensativa, indennitaria o 4
alimentare della , comunque discendente / connessa / occasionata dalla pregressa CP_1 convivenza coniugale, dal vincolo matrimoniale e dalla sua cessazione.
Articolo 5
A titolo di ulteriore regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, i ricorrenti stabiliscono fin d'ora (nei limiti consentiti dalle norme inderogabili di legge) che, il assume Parte_1
l'impegno di versare l'importo di euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) alla
, qualora il riacquisti – purché anzitempo rispetto all'epoca CP_1 Parte_1 dell'indipendenza economica della figlia - la piena ed incondizionata disponibilità Per_1 giuridica e materiale dell'immobile di sua proprietà sito via Molini 10, CAP 35030 Selvazzano
Dentro (PD) in conseguenza del verificarsi di una delle seguenti circostanze: (a) qualora la trasferisca assieme alla figlia altrove la propria residenza;
oppure (b) qualora CP_1 Per_1 la trasferisca altrove la propria residenza cessando di coabitare con la figlia CP_1 Per_1
Per il resto, preventivamente rinunziata ogni altra pretesa reciproca da parte dei ricorrenti a motivo od occasione del rapporto di coniugio e della sua cessazione.
Articolo 6
I ricorrenti rinunciano l'una nei confronti dell'altra ad ogni pretesa patrimoniale (anche di natura risarcitoria, restitutoria o indennitaria) non contemplata nel presente atto, intendendo perfezionare una transazione di carattere generale sopra tutti gli affari intercorrenti tra le stesse, e rinunciando pertanto ad ogni azione, pretesa o eccezione inerente ai suddetti rapporti, intendendosi transatta ogni questione che dai medesimi potesse derivare.
Articolo 7
Il si farà carico esclusivo delle spese e compensi professionali relativi al presente Parte_1 ricorso congiunto, provvedendo, altresì, al pagamento diretto dell'avvocato oggi costituito nel presente procedimento nell'interesse della , previa ricezione di pertinente fattura. CP_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Luvigliano (PD) in data 12 ottobre 2002, atto presente nei Registri dello Stato Civile del Comune di Torreglia (PD) al n. 42, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 2002, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva la figlia , il 02/10/2008. Per_1 5
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sigg.ri e consensualmente Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale per vedere pronunciata la loro separazione personale, la quale veniva dichiarata con Sentenza n. 558/2024 del 24/09/2024, pubblicata il
27/09/2024 e passata in giudicato il giorno stesso.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi in trattazione scritta, ovvero dal 24.9.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Le condizioni di cui ai n. 3, relativamente al contributo alle spese della casa familiare ai numeri 5 e 7, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità della datio una tantum concordata al punto 4.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , il 12/10/2002 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Luvignano (PD), trascritto nei registri del Comune di Torreglia (PD) al n. 42, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
6
4) Dichiara l'equità della datio una tantum concordata ai sensi dell'art. 5 comma
8 L. 898 del 1970;
5) Spese compensate.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4947/2025 V.G. da
, con gli avv.ti FONTANA FRANCESCO e CROSARA ANITA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. DE AMBROSI PAOLA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso depositato il 12/05/2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 3/06/2025:
Articolo 1
La casa coniugale di proprietà del viene assegnata in uso esclusivo alla , Parte_1 CP_1 fintanto che la figlia vivrà con lei e salvo variazione di residenza della ricorrente. Vengono, 2
altresì, assegnati in uso esclusivo della tutti i mobili che arredano e corredano la CP_1 casa coniugale.
Articolo 2
Quanto alla figlia minore se ne dispone l'affido condiviso ai genitori, e per l'effetto la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente ai seguenti termini:
a. permanenza e collocazione abitativa preferenziale con la madre (principale affidataria della figlia minore).
b. impegno di ciascun genitore di crescere ed educare la figlia secondo gli indirizzi via via tra loro concordati, con onere reciproco di informativa sulle più significative scelte, decisioni ed indirizzi relativi all'educazione, istruzione e formazione della minore, nonché alla salute, cura e prevenzione della stessa;
c. assunzione di comune accordo tra i genitori delle decisioni di maggior interesse per la minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni;
d. riconoscimento della madre a che il padre mantenga il più ampio diritto di incontrare liberamente la figlia, nonché di trascorrere con lei periodi di vacanza;
e. riconoscimento, in ogni caso, dalla madre al padre del diritto di: --- tenere con sé la minore 1) per non meno di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e di fine anno dal 23 dicembre sino al 6 gennaio (compresi); 2) per almeno tre giorni consecutivi (in base alle scelte ed esigenze lavorative del padre, purché compatibili con le attività scolastiche della figlia) durante il periodo estivo, fermo restando l'obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura;
--- visitare almeno una volta alla settimana la minore dalle ore 18.30 alle 21.00 presso l'abitazione della madre con cui convive, con facoltà del padre di portarla con sé anche fuori da detto luogo. Senza pregiudizio per quanto precede, ma in considerazione dell'età della figlia minore, i genitori si impegnano ad acconsentire che la figlia sia libera di determinare la migliore soluzione da lei ritenuta, qualora volesse trascorrere più tempo presso la nuova abitazione paterna.
Articolo 3
Contributo per il mantenimento della figlia
Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) rivalutabile annualmente secondo l'Indice
Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico in favore della madre alle coordinate bancarie già note.
A partire dalla maggiore età della figlia, il contributo per il mantenimento verrà versato direttamente a quest'ultima. 3
Spese per la figlia
Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese sanitarie, scolastiche e ricreative sostenute per la minore dall'altro genitore, purché si tratti di voci di spesa tra loro preventivamente concordate e dietro esibizione dei relativi documenti giustificativi quietanzati.
A parziale deroga di quanto precede, il padre contribuirà integralmente alle spese di iscrizione scolastica (comprese le rette mensili), anche universitaria, libri, abbonamento annuale autobus per la tratta casa scuola, e alle spese mediche tutte da sostenersi per la figlia e a quelle ludiche per attività sportiva fino a concorrenza dell'importo mensile (non rivalutabile) di euro 600,00
(seicento/00). Ai fini del presente accordo, s'intendono per spese: (i) mediche: quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale;
(ii) scolastiche: le tasse scolastiche, i libri di testo, gli esborsi per il doposcuola, le gite scolastiche;
s'intendono, in ogni caso, richiamate le definizioni di spese indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Utenze dell'abitazione assegnata
Fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro 300,00 (trecento/00) mensili, il si farà carico dei costi relativi all'attuale residenza famigliare sita in via Molini 10, Parte_1
CAP 35030 Selvazzano Dentro (PD), per utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, connessione internet e energia zona condominiale), nonché del pagamento dell'IMU, TARI e di tutta la manutenzione straordinaria dell'immobile, fintanto che la figlia abiterà presso la predetta abitazione. Resta intesa la facoltà della di volturare a proprio nome le CP_1 utenze domestiche, con preventivo consenso del al riguardo, il quale autorizzerà, nei Parte_1 limiti in cui sia consentito dalla normativa vigente, anche l'addebito delle relative spese su un conto corrente a lui intestato.
Assegno unico
Il padre presta il proprio consenso, affinché la madre faccia richiesta per l'assegno unico per il nucleo familiare e che tale assegno spetti e venga acquisito in via esclusiva alla madre.
Articolo 4
I ricorrenti concordano che il versi alla un assegno una tantum ex art. 5, Parte_1 CP_1 comma 8, L. 898/1970, dell'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al fine di fissare un definitivo e complessivo assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei predetti coniugi tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico;
dichiarandosi tenuto il a versare detto importo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. Parte_1
898/1970, mediante bonifico alla già note coordinate bancarie della entro 30 giorni CP_1 dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dandosi atto e riconoscendo i ricorrenti che la superiore attribuzione viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, compensativa, indennitaria o 4
alimentare della , comunque discendente / connessa / occasionata dalla pregressa CP_1 convivenza coniugale, dal vincolo matrimoniale e dalla sua cessazione.
Articolo 5
A titolo di ulteriore regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, i ricorrenti stabiliscono fin d'ora (nei limiti consentiti dalle norme inderogabili di legge) che, il assume Parte_1
l'impegno di versare l'importo di euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) alla
, qualora il riacquisti – purché anzitempo rispetto all'epoca CP_1 Parte_1 dell'indipendenza economica della figlia - la piena ed incondizionata disponibilità Per_1 giuridica e materiale dell'immobile di sua proprietà sito via Molini 10, CAP 35030 Selvazzano
Dentro (PD) in conseguenza del verificarsi di una delle seguenti circostanze: (a) qualora la trasferisca assieme alla figlia altrove la propria residenza;
oppure (b) qualora CP_1 Per_1 la trasferisca altrove la propria residenza cessando di coabitare con la figlia CP_1 Per_1
Per il resto, preventivamente rinunziata ogni altra pretesa reciproca da parte dei ricorrenti a motivo od occasione del rapporto di coniugio e della sua cessazione.
Articolo 6
I ricorrenti rinunciano l'una nei confronti dell'altra ad ogni pretesa patrimoniale (anche di natura risarcitoria, restitutoria o indennitaria) non contemplata nel presente atto, intendendo perfezionare una transazione di carattere generale sopra tutti gli affari intercorrenti tra le stesse, e rinunciando pertanto ad ogni azione, pretesa o eccezione inerente ai suddetti rapporti, intendendosi transatta ogni questione che dai medesimi potesse derivare.
Articolo 7
Il si farà carico esclusivo delle spese e compensi professionali relativi al presente Parte_1 ricorso congiunto, provvedendo, altresì, al pagamento diretto dell'avvocato oggi costituito nel presente procedimento nell'interesse della , previa ricezione di pertinente fattura. CP_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Luvigliano (PD) in data 12 ottobre 2002, atto presente nei Registri dello Stato Civile del Comune di Torreglia (PD) al n. 42, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 2002, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva la figlia , il 02/10/2008. Per_1 5
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sigg.ri e consensualmente Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale per vedere pronunciata la loro separazione personale, la quale veniva dichiarata con Sentenza n. 558/2024 del 24/09/2024, pubblicata il
27/09/2024 e passata in giudicato il giorno stesso.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi in trattazione scritta, ovvero dal 24.9.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Le condizioni di cui ai n. 3, relativamente al contributo alle spese della casa familiare ai numeri 5 e 7, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità della datio una tantum concordata al punto 4.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , il 12/10/2002 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Luvignano (PD), trascritto nei registri del Comune di Torreglia (PD) al n. 42, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
6
4) Dichiara l'equità della datio una tantum concordata ai sensi dell'art. 5 comma
8 L. 898 del 1970;
5) Spese compensate.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato