TRIB
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 3026 dell'anno 2019 vertente
TRA
C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. entrambi elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 61
presso lo studio dell'Avv. Pietro Sorce che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Fabrizio Naro, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
ATTORI
CONTRO
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
PART. IVA / C.F. Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Castellese giusta procura generale alle liti, per atto a rogito del Notaio Persona_1
rep. n. 52163, racc. n. 14154, reg.to in Roma il 06/04/2017,
elettivamente domiciliata in Termini Imerese, presso l'Ufficio Poste
Centrali, Piazza L. Sturzo n. 8
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: entrambe le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i signori e hanno Pt_1 Pt_2
adito il Tribunale di Termini Imerese spiegando le seguenti conclusioni:
“- ai sensi dell'art.702 bis comma 3° c.p.c., fissare con decreto l'udienza di
comparizione delle parti, assegnando un termine non inferiore a dieci
giorni prima dell'udienza per la costituzione della società convenuta
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, cod. fisc. CP_1
2 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
n. , con sede in Roma al Viale Europa n.190, indirizzo pec: P.IVA_2
con invito a costituirsi entro tale termine, ai Email_1
sensi e nelle forme stabilite dall'art.702 bis comma 4° c.p.c., e con
l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui agli artt.167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si
procederà in sua contumacia per l'accoglimento delle domande formulate
in ricorso;
- ammettere il ricorso ed accogliendolo nel merito, prendere atto del
contenuto della Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma del nominato CTU
Ing. del 31/1/2017 (redatta nell'ambito del procedimento Persona_2
ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 1636/2012 r.g. di Codesto Tribunale),
delle risposte fornite ai quesiti nn. 2-3-4-5 posti dal Tribunale (pagg. 45-56
della relazione) nonché di quant'altro risultante in atti e, per effetto,
ritenere e dichiarare che è tenuta a corrispondere ai Controparte_1
ricorrenti le somme dovute a titolo di rimborso, pro-quota, delle spese
relative agli interventi di risanamento conservativo eseguiti dai medesimi
ricorrenti nel fabbricato in comproprietà tra le parti, sito in Trabia alla via
Madrice, meglio descritto in ricorso, nonché a risarcire, pro-quota, il danno
arrecato al prospetto dell'edificio dopo la definizione dei lavori di
3 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rifacimento del prospetto medesimo, danno determinato dallo scolo delle
acque di condensa provenienti dall'impianto di climatizzazione dell'Ufficio
Postale;
- condannare conseguentemente , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere ai ricorrenti le somme
loro dovute per le predette causali, complessivamente ammontanti, secondo
quanto determinato dal CTU in sede di consulenza tecnica preventiva, ad
Euro 23.473,42, di cui Euro 23.236,87 per rimborso spese relative agli
interventi di risanamento conservativo eseguiti nell'immobile indicato in
atti, poste a carico della società convenuta secondo i criteri indicati dal
CTU, ed Euro 236,55 a titolo di risarcimento danni arrecati al prospetto
dell'immobile da imputarsi pro-quota alla medesima convenuta;
- condannare pertanto , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Dott. Parte_1
e della Prof.ssa in solido tra loro, della
[...] Parte_2
predetta somma di Euro 23.473,42, ovvero della maggiore o minore somma
che risulterà dovuta per le causali dedotte con il presente atto, con gli
interessi legali sulla somma in questione dalla data della costituzione in
mora (lett. racc. Avv. Sorce del 27/7/2012, ricevuta il 1/8/2012) ovvero
4 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dalla data del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (6/11/2012) e fino
all'effettivo soddisfo;
- condannare infine in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Dott. Parte_1
e della Prof.ssa in solido tra loro, anche a
[...] Parte_2
titolo di rimborso, di quanto da loro dovuto in favore del CTU Ing. Per_2
a fronte dell'attività espletata nel precorso procedimento per
[...]
consulenza tecnica preventiva n.1636/12 r.g. di Codesto Tribunale, nella
misura risultante in atti, di quanto da loro dovuto al Difensore per
l'attività prestata nel medesimo procedimento per consulenza tecnica
preventiva, nella misura determinata ai sensi del D.M. 55/2014 e come
risultante dalla nota prodotta in atti, ed infine di quanto da loro dovuto per
compenso al nominato consulente tecnico di parte Geom. CP_2
a fronte dell'attività espletata prima e durante il procedimento
[...]
per consulenza tecnica preventiva, pure nella misura risultante dalla nota
prodotta in atti.”
A sostegno delle avanzate domande, preliminarmente gli attori premettevano di essere proprietari in regime di comunione legale dell'appartamento al primo piano dell'edificio sito in Trabia, via
5 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Madrice n. 133, in catasto al M.U. particella 2804 sub. 4, composto da 6,5 vani catastali, nonché del magazzino ubicato al piano terra del medesimo edificio, avente superficie di mq. 76 circa, con accesso al civico n. 135 della stessa via Madrice, in catasto al M.U. particella
2804 sub.
5. Assumevano che detti beni erano a loro pervenuti giusto atto di compravendita in Notar del 18.11.2005 rep. n. 1727 e Per_3
che l'anzidetto appartamento rientrava in un fabbricato del quale era comproprietaria la società ubicato al piano Controparte_1
terra (Ufficio Postale di Trabia).
Parte attrice, precisato che il predetto atto di compravendita non conteneva alcuna riserva di proprietà del lastrico solare e dell'area libera sovrastante in favore della stessa società venditrice
[...]
adduceva di avere legittimamente eseguito ex art. Controparte_1
1127 cod. civ. al di sopra del lastrico di copertura dell'appartamento di loro proprietà, posto al piano primo, le opere, di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 19 del 05.05.2011, consistenti nella realizzazione di una sopraelevazione (locale di sgombero-
corpo tecnico) con copertura a tetto composta da due falde spioventi, nonché interventi di risanamento conservativo.
6 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Rilevando che i predetti lavori avevano interessato anche parti comuni dell'edificio, richiedevano la condanna di al CP_1
rimborso di €. 23.473,42 pari alla quota di spettanza e secondo i criteri di legge, come determinato e quantificato nella consulenza redatta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.N. 1636/2012,
incoato a seguito del mancato riscontro di alle CP_1
richieste di pagamento inoltrate a mezzo note raccomandate.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente la inutilizzabilità della CTU resa nel menzionato procedimento cautelare, in quanto estinto per cancellazione della causa dal ruolo, disposta con provvedimento del 18.01.2018 del
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, avendo “Rilevato che la
relazione non è stata depositata, nonostante il lungo tempo trascorso”.
Nel merito contestava la fondatezza delle spiegate domande,
nonché le risultanze della bozza della consulenza, a tale scopo richiamando i rilievi avanzati dal CTP ed inviati al CTU, cui non era mai seguito alcun riscontro da parte di quest'ultimo, precisando di non avere mai manifestato alcun consenso con riferimento ad alcune delle opere realizzate dai ricorrenti.
7 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In subordine, chiedeva determinarsi, anche a mezzo CTU, la quota di partecipazione di alle spese sostenute da parte CP_1
avversa per i lavori dagli stessi indicati, ove accertato che a ciò fosse tenuta.
Ritenuta la causa di non facile e pronta soluzione, il Giudice
disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario,
concedendo i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.-.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi e all'udienza del
22.09.2022 veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve procedersi alla valutazione circa l'ammissibilità ed utilizzabilità nel presente giudizio delle risultanze della ATP, di cui al procedimento portante il N.R.G. 1636/2012, posta da parte ricorrente a fondamento dell'azionato diritto di credito al rimborso della quota gravante su delle spese Controparte_1
sostenute per l'esecuzione degli interventi di risanamento conservativo eseguiti sul fabbricato, di cui la resistente è
comproprietaria, nonché del chiesto risarcimento danni determinato
8 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dallo scolo delle acque di condensa provenienti dall'impianto di climatizzazione dell'Ufficio Poste e dei compensi tutti attinenti il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.-.
Risulta pacifico e non contestato, altresì confermato dal CTU dott.
, nominato nel menzionato procedimento ex art. 696 bis Per_2
c.p.c. escusso all'udienza del 11.03.2022, che lo stesso, inviata la bozza di relazione alle parti, non aveva dato alcun riscontro alle osservazioni mosse dal CTP di parte resistente e nemmeno aveva proceduto al deposito, né telematico né cartaceo, presso la competente Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, della relazione finale di consulenza tecnica d'ufficio.
Dispone l'art. 696 bis c.p.c. “L'espletamento di una consulenza tecnica,
in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di
cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della
relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta
esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede
a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima
di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la
conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo
9 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di
titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e
dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il
processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non
riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal
consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si
applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.”
Atteso l'operato richiamo, trova applicazione anche il dispositivo dell'art. 195 c.p.c. secondo il quale: “Delle indagini del consulente si
forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice
istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione
scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il
consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni
e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente
alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa
all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice
fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le
proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva
10 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
udienza, entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le
osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.”
Già dal solo dato letterale degli articoli in commento risulta evidente che la finalità del procedimento per ATP è la precostituzione della prova di un credito da poter azionare in un successivo giudizio di merito e che il momento conclusivo dello stesso debba essere individuato nel deposito della relazione da parte del nominato professionista comprensiva delle eventuali osservazioni mosse dalle parti e relativo riscontro alle stesse.
Ratio delle menzionate disposizioni è, quindi, quella di consentire alla parte di accertare e determinare il proprio diritto di credito,
nonché di fornire al giudice del successivo giudizio di merito la corretta valutazione delle risultanze peritali, unitamente all'esame delle osservazioni e relative risposte fornite dal CTU, acquisite nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. al fine di determinare il proprio convincimento aderendo o meno al parere dell'ausiliario per l'accoglimento o rigetto della avanzata domanda.
Ne consegue che il deposito della relazione costituisce fase imprescindibile dell'iter processuale ex art. 696 c.p.c. e,
11 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
correlativamente, la sua omissione (e delle osservazioni ove avanzate e riscontri) lo snatura della finalità sia di accertamento e determinazione del credito invocato sia di precostituire una prova per il successivo giudizio di merito, pena la nullità della sentenza.
Ed infatti, precisato che rappresenta ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018, n.21504; Cass. Civ. Sez. L, 6
settembre 2016 n. 17644; Cass. Civ. n. 4352 del 14/02/2019) il principio secondo il quale il giudice, ove ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate,
differente è l'ipotesi in cui alla CTU vengano mosse delle osservazioni disattese dal consulente ovvero, come nel caso in esame, di omissione di qualsivoglia riscontro.
“Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche
puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda
disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le
12 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente
le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto
carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.
E' quanto emerge dalla ordinanza (Sesta Sez. Civ., 09.10.2017 n.
23493), con cui gli richiamando il consolidato Parte_3
orientamento di legittimità (Cass. 21.11.2016 n. 23637; Cass.
02.12.2011 n. 25862; Cass. 24.04.2008 n. 10688), hanno precisato che il
Giudice, ove intenda disattendere le osservazioni critiche mosse alla
C.T.U. dal perito di parte, deve motivare in sentenza le ragioni di tale scelta.
Con l'ordinanza n. 31591 del 04.11.2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che il CTU deve rispondere specificatamente alle osservazioni del CTP e del difensore delle parti e se ciò non avviene la sentenza risulta viziata nella motivazione e violato il diritto di difesa.
Nell'ipotesi in cui il giudice di merito aderisce al parere del CTU, in quanto riconosce convincenti le conclusioni dello stesso, non è
tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione
13 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del parere costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure.
Aderendo alle conclusioni del consulente tecnico, che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, si esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del convincimento del Giudice stesso. Quindi in questo caso non si incorre nel vizio di motivazione.
Diverso è il caso in cui le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio vengano sottoposte a critiche specifiche e circostanziate avanzate sia dai consulenti di parte che dai difensori, delle quali non si tenga conto. In tal caso il giudice sarà tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alla conclusione dei consulenti di parte o dei legali delle parti ovvero alla conclusione del CTU, che confermi le determinazioni già rese in seno alla bozza a cui intenda aderire.
E' di tutta evidenza che la concessione dei termini ai consulenti di parte per avanzare osservazioni o richiedere chiarimenti al CTU sia finalizzata a consentire alle parti il compiuto esercizio del contraddittorio sulle risultanze peritali e consentire al giudice
14 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
maggiori possibilità di verifica e di controllo dei risultati forniti dall'esperto sia sotto il profilo della coerenza logica della complessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sotto il profilo tecnico scientifico.
Nella fattispecie in esame, dall'irregolarità dell'iter processuale tenuto dal nominato professionista e che ha connotato il procedimento di ATP R.G.N. 1636/2012 è disceso il mancato accertamento dell'an e del quantum, cui la ATP era finalizzata e,
pertanto, difetta la prova del diritto fatto valere nella presente sede.
Dal mancato riscontro del CTU Ing. alle osservazioni Per_2
avanzate dal CTP alle conclusioni rese nella bozza trasmessa alle parti e dall'omesso deposito della relazione definitiva con “le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”
come richiesto dall'art. 195 c.p.c. discende, pertanto, il mancato accertamento degli interventi eseguiti dai ricorrenti e la relativa determinazione della loro entità, cui la ATP era preposta e,
conseguentemente, il difetto di prova del credito asseritamente vantato dagli odierni ricorrenti ed azionato nel presente giudizio.
15 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice, attesa l'inutilizzabilità, nel presente giudizio, della sola bozza di consulenza, sulla quale ha fondato le domande oggetto del ricorso, non può essere sopperito dalle dichiarazioni testimoniali che non possono ritenersi utilizzabili nel presente procedimento.
In particolare, non hanno alcuna refluenza nel presente giudizio le dichiarazioni testimoniali rese dall'allora nominato CTU, volte alla conferma dell'asserito accertamento delle opere eseguite dai ricorrenti e alla determinazione dell'entità delle stesse, in quanto la consulenza non è mai stata depositata ed il procedimento di ATP si
è concluso come da provvedimento del 18.01.2018 del Presidente
del Tribunale di Termini Imerese, che ha “Rilevato che la relazione non
è stata depositata, nonostante il lungo tempo trascorso”.
L'Ing. , pur avendo confermato le rilevazioni e Per_2
determinazioni a suo tempo indicate nella bozza di relazione trasmessa alle parti, ha ammesso di non avere riscontrato i rilievi mossi da parte avversa né proceduto al deposito della relazione definitiva, privando le risultanze della sola bozza di qualsivoglia efficacia probatoria e, quindi, di utilizzabilità nel presente giudizio.
16 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La domanda di parte ricorrente va rigettata per mancanza di prova,
di cui all'art. 2697 cod. civ.-.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in favore di in €. 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda,
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice perché sfornita di prova;
- condanna i signori e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi €. 5.077,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Così deciso in Termini Imerese in data 9 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
17 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n.
44.
18 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 3026 dell'anno 2019 vertente
TRA
C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. entrambi elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 61
presso lo studio dell'Avv. Pietro Sorce che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Fabrizio Naro, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
ATTORI
CONTRO
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
PART. IVA / C.F. Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Castellese giusta procura generale alle liti, per atto a rogito del Notaio Persona_1
rep. n. 52163, racc. n. 14154, reg.to in Roma il 06/04/2017,
elettivamente domiciliata in Termini Imerese, presso l'Ufficio Poste
Centrali, Piazza L. Sturzo n. 8
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: entrambe le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i signori e hanno Pt_1 Pt_2
adito il Tribunale di Termini Imerese spiegando le seguenti conclusioni:
“- ai sensi dell'art.702 bis comma 3° c.p.c., fissare con decreto l'udienza di
comparizione delle parti, assegnando un termine non inferiore a dieci
giorni prima dell'udienza per la costituzione della società convenuta
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, cod. fisc. CP_1
2 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
n. , con sede in Roma al Viale Europa n.190, indirizzo pec: P.IVA_2
con invito a costituirsi entro tale termine, ai Email_1
sensi e nelle forme stabilite dall'art.702 bis comma 4° c.p.c., e con
l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui agli artt.167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si
procederà in sua contumacia per l'accoglimento delle domande formulate
in ricorso;
- ammettere il ricorso ed accogliendolo nel merito, prendere atto del
contenuto della Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma del nominato CTU
Ing. del 31/1/2017 (redatta nell'ambito del procedimento Persona_2
ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 1636/2012 r.g. di Codesto Tribunale),
delle risposte fornite ai quesiti nn. 2-3-4-5 posti dal Tribunale (pagg. 45-56
della relazione) nonché di quant'altro risultante in atti e, per effetto,
ritenere e dichiarare che è tenuta a corrispondere ai Controparte_1
ricorrenti le somme dovute a titolo di rimborso, pro-quota, delle spese
relative agli interventi di risanamento conservativo eseguiti dai medesimi
ricorrenti nel fabbricato in comproprietà tra le parti, sito in Trabia alla via
Madrice, meglio descritto in ricorso, nonché a risarcire, pro-quota, il danno
arrecato al prospetto dell'edificio dopo la definizione dei lavori di
3 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rifacimento del prospetto medesimo, danno determinato dallo scolo delle
acque di condensa provenienti dall'impianto di climatizzazione dell'Ufficio
Postale;
- condannare conseguentemente , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere ai ricorrenti le somme
loro dovute per le predette causali, complessivamente ammontanti, secondo
quanto determinato dal CTU in sede di consulenza tecnica preventiva, ad
Euro 23.473,42, di cui Euro 23.236,87 per rimborso spese relative agli
interventi di risanamento conservativo eseguiti nell'immobile indicato in
atti, poste a carico della società convenuta secondo i criteri indicati dal
CTU, ed Euro 236,55 a titolo di risarcimento danni arrecati al prospetto
dell'immobile da imputarsi pro-quota alla medesima convenuta;
- condannare pertanto , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Dott. Parte_1
e della Prof.ssa in solido tra loro, della
[...] Parte_2
predetta somma di Euro 23.473,42, ovvero della maggiore o minore somma
che risulterà dovuta per le causali dedotte con il presente atto, con gli
interessi legali sulla somma in questione dalla data della costituzione in
mora (lett. racc. Avv. Sorce del 27/7/2012, ricevuta il 1/8/2012) ovvero
4 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dalla data del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (6/11/2012) e fino
all'effettivo soddisfo;
- condannare infine in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Dott. Parte_1
e della Prof.ssa in solido tra loro, anche a
[...] Parte_2
titolo di rimborso, di quanto da loro dovuto in favore del CTU Ing. Per_2
a fronte dell'attività espletata nel precorso procedimento per
[...]
consulenza tecnica preventiva n.1636/12 r.g. di Codesto Tribunale, nella
misura risultante in atti, di quanto da loro dovuto al Difensore per
l'attività prestata nel medesimo procedimento per consulenza tecnica
preventiva, nella misura determinata ai sensi del D.M. 55/2014 e come
risultante dalla nota prodotta in atti, ed infine di quanto da loro dovuto per
compenso al nominato consulente tecnico di parte Geom. CP_2
a fronte dell'attività espletata prima e durante il procedimento
[...]
per consulenza tecnica preventiva, pure nella misura risultante dalla nota
prodotta in atti.”
A sostegno delle avanzate domande, preliminarmente gli attori premettevano di essere proprietari in regime di comunione legale dell'appartamento al primo piano dell'edificio sito in Trabia, via
5 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Madrice n. 133, in catasto al M.U. particella 2804 sub. 4, composto da 6,5 vani catastali, nonché del magazzino ubicato al piano terra del medesimo edificio, avente superficie di mq. 76 circa, con accesso al civico n. 135 della stessa via Madrice, in catasto al M.U. particella
2804 sub.
5. Assumevano che detti beni erano a loro pervenuti giusto atto di compravendita in Notar del 18.11.2005 rep. n. 1727 e Per_3
che l'anzidetto appartamento rientrava in un fabbricato del quale era comproprietaria la società ubicato al piano Controparte_1
terra (Ufficio Postale di Trabia).
Parte attrice, precisato che il predetto atto di compravendita non conteneva alcuna riserva di proprietà del lastrico solare e dell'area libera sovrastante in favore della stessa società venditrice
[...]
adduceva di avere legittimamente eseguito ex art. Controparte_1
1127 cod. civ. al di sopra del lastrico di copertura dell'appartamento di loro proprietà, posto al piano primo, le opere, di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 19 del 05.05.2011, consistenti nella realizzazione di una sopraelevazione (locale di sgombero-
corpo tecnico) con copertura a tetto composta da due falde spioventi, nonché interventi di risanamento conservativo.
6 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Rilevando che i predetti lavori avevano interessato anche parti comuni dell'edificio, richiedevano la condanna di al CP_1
rimborso di €. 23.473,42 pari alla quota di spettanza e secondo i criteri di legge, come determinato e quantificato nella consulenza redatta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.N. 1636/2012,
incoato a seguito del mancato riscontro di alle CP_1
richieste di pagamento inoltrate a mezzo note raccomandate.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente la inutilizzabilità della CTU resa nel menzionato procedimento cautelare, in quanto estinto per cancellazione della causa dal ruolo, disposta con provvedimento del 18.01.2018 del
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, avendo “Rilevato che la
relazione non è stata depositata, nonostante il lungo tempo trascorso”.
Nel merito contestava la fondatezza delle spiegate domande,
nonché le risultanze della bozza della consulenza, a tale scopo richiamando i rilievi avanzati dal CTP ed inviati al CTU, cui non era mai seguito alcun riscontro da parte di quest'ultimo, precisando di non avere mai manifestato alcun consenso con riferimento ad alcune delle opere realizzate dai ricorrenti.
7 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In subordine, chiedeva determinarsi, anche a mezzo CTU, la quota di partecipazione di alle spese sostenute da parte CP_1
avversa per i lavori dagli stessi indicati, ove accertato che a ciò fosse tenuta.
Ritenuta la causa di non facile e pronta soluzione, il Giudice
disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario,
concedendo i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.-.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi e all'udienza del
22.09.2022 veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve procedersi alla valutazione circa l'ammissibilità ed utilizzabilità nel presente giudizio delle risultanze della ATP, di cui al procedimento portante il N.R.G. 1636/2012, posta da parte ricorrente a fondamento dell'azionato diritto di credito al rimborso della quota gravante su delle spese Controparte_1
sostenute per l'esecuzione degli interventi di risanamento conservativo eseguiti sul fabbricato, di cui la resistente è
comproprietaria, nonché del chiesto risarcimento danni determinato
8 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dallo scolo delle acque di condensa provenienti dall'impianto di climatizzazione dell'Ufficio Poste e dei compensi tutti attinenti il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.-.
Risulta pacifico e non contestato, altresì confermato dal CTU dott.
, nominato nel menzionato procedimento ex art. 696 bis Per_2
c.p.c. escusso all'udienza del 11.03.2022, che lo stesso, inviata la bozza di relazione alle parti, non aveva dato alcun riscontro alle osservazioni mosse dal CTP di parte resistente e nemmeno aveva proceduto al deposito, né telematico né cartaceo, presso la competente Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, della relazione finale di consulenza tecnica d'ufficio.
Dispone l'art. 696 bis c.p.c. “L'espletamento di una consulenza tecnica,
in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di
cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della
relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta
esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede
a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima
di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la
conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo
9 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di
titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e
dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il
processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non
riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal
consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si
applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.”
Atteso l'operato richiamo, trova applicazione anche il dispositivo dell'art. 195 c.p.c. secondo il quale: “Delle indagini del consulente si
forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice
istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione
scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il
consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni
e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente
alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa
all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice
fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le
proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva
10 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
udienza, entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le
osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.”
Già dal solo dato letterale degli articoli in commento risulta evidente che la finalità del procedimento per ATP è la precostituzione della prova di un credito da poter azionare in un successivo giudizio di merito e che il momento conclusivo dello stesso debba essere individuato nel deposito della relazione da parte del nominato professionista comprensiva delle eventuali osservazioni mosse dalle parti e relativo riscontro alle stesse.
Ratio delle menzionate disposizioni è, quindi, quella di consentire alla parte di accertare e determinare il proprio diritto di credito,
nonché di fornire al giudice del successivo giudizio di merito la corretta valutazione delle risultanze peritali, unitamente all'esame delle osservazioni e relative risposte fornite dal CTU, acquisite nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. al fine di determinare il proprio convincimento aderendo o meno al parere dell'ausiliario per l'accoglimento o rigetto della avanzata domanda.
Ne consegue che il deposito della relazione costituisce fase imprescindibile dell'iter processuale ex art. 696 c.p.c. e,
11 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
correlativamente, la sua omissione (e delle osservazioni ove avanzate e riscontri) lo snatura della finalità sia di accertamento e determinazione del credito invocato sia di precostituire una prova per il successivo giudizio di merito, pena la nullità della sentenza.
Ed infatti, precisato che rappresenta ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018, n.21504; Cass. Civ. Sez. L, 6
settembre 2016 n. 17644; Cass. Civ. n. 4352 del 14/02/2019) il principio secondo il quale il giudice, ove ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate,
differente è l'ipotesi in cui alla CTU vengano mosse delle osservazioni disattese dal consulente ovvero, come nel caso in esame, di omissione di qualsivoglia riscontro.
“Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche
puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda
disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le
12 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente
le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto
carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.
E' quanto emerge dalla ordinanza (Sesta Sez. Civ., 09.10.2017 n.
23493), con cui gli richiamando il consolidato Parte_3
orientamento di legittimità (Cass. 21.11.2016 n. 23637; Cass.
02.12.2011 n. 25862; Cass. 24.04.2008 n. 10688), hanno precisato che il
Giudice, ove intenda disattendere le osservazioni critiche mosse alla
C.T.U. dal perito di parte, deve motivare in sentenza le ragioni di tale scelta.
Con l'ordinanza n. 31591 del 04.11.2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che il CTU deve rispondere specificatamente alle osservazioni del CTP e del difensore delle parti e se ciò non avviene la sentenza risulta viziata nella motivazione e violato il diritto di difesa.
Nell'ipotesi in cui il giudice di merito aderisce al parere del CTU, in quanto riconosce convincenti le conclusioni dello stesso, non è
tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione
13 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del parere costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure.
Aderendo alle conclusioni del consulente tecnico, che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, si esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del convincimento del Giudice stesso. Quindi in questo caso non si incorre nel vizio di motivazione.
Diverso è il caso in cui le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio vengano sottoposte a critiche specifiche e circostanziate avanzate sia dai consulenti di parte che dai difensori, delle quali non si tenga conto. In tal caso il giudice sarà tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alla conclusione dei consulenti di parte o dei legali delle parti ovvero alla conclusione del CTU, che confermi le determinazioni già rese in seno alla bozza a cui intenda aderire.
E' di tutta evidenza che la concessione dei termini ai consulenti di parte per avanzare osservazioni o richiedere chiarimenti al CTU sia finalizzata a consentire alle parti il compiuto esercizio del contraddittorio sulle risultanze peritali e consentire al giudice
14 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
maggiori possibilità di verifica e di controllo dei risultati forniti dall'esperto sia sotto il profilo della coerenza logica della complessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sotto il profilo tecnico scientifico.
Nella fattispecie in esame, dall'irregolarità dell'iter processuale tenuto dal nominato professionista e che ha connotato il procedimento di ATP R.G.N. 1636/2012 è disceso il mancato accertamento dell'an e del quantum, cui la ATP era finalizzata e,
pertanto, difetta la prova del diritto fatto valere nella presente sede.
Dal mancato riscontro del CTU Ing. alle osservazioni Per_2
avanzate dal CTP alle conclusioni rese nella bozza trasmessa alle parti e dall'omesso deposito della relazione definitiva con “le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”
come richiesto dall'art. 195 c.p.c. discende, pertanto, il mancato accertamento degli interventi eseguiti dai ricorrenti e la relativa determinazione della loro entità, cui la ATP era preposta e,
conseguentemente, il difetto di prova del credito asseritamente vantato dagli odierni ricorrenti ed azionato nel presente giudizio.
15 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice, attesa l'inutilizzabilità, nel presente giudizio, della sola bozza di consulenza, sulla quale ha fondato le domande oggetto del ricorso, non può essere sopperito dalle dichiarazioni testimoniali che non possono ritenersi utilizzabili nel presente procedimento.
In particolare, non hanno alcuna refluenza nel presente giudizio le dichiarazioni testimoniali rese dall'allora nominato CTU, volte alla conferma dell'asserito accertamento delle opere eseguite dai ricorrenti e alla determinazione dell'entità delle stesse, in quanto la consulenza non è mai stata depositata ed il procedimento di ATP si
è concluso come da provvedimento del 18.01.2018 del Presidente
del Tribunale di Termini Imerese, che ha “Rilevato che la relazione non
è stata depositata, nonostante il lungo tempo trascorso”.
L'Ing. , pur avendo confermato le rilevazioni e Per_2
determinazioni a suo tempo indicate nella bozza di relazione trasmessa alle parti, ha ammesso di non avere riscontrato i rilievi mossi da parte avversa né proceduto al deposito della relazione definitiva, privando le risultanze della sola bozza di qualsivoglia efficacia probatoria e, quindi, di utilizzabilità nel presente giudizio.
16 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La domanda di parte ricorrente va rigettata per mancanza di prova,
di cui all'art. 2697 cod. civ.-.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in favore di in €. 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda,
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice perché sfornita di prova;
- condanna i signori e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi €. 5.077,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Così deciso in Termini Imerese in data 9 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
17 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n.
44.
18 Tribunale di Termini Imerese sez. civile