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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 872/2024 promossa da:
(C.F.: ), C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F.: C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. COSENTINO CARMELITA P.IVA_1
ATTORI contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAMPORA FRANCESCO
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025: per gli opponenti e “Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, previa Parte_1 Parte_2
sospensione per i motivi in narrativa, chiarare illegittimo il decreto ingiuntivo notificato e per l'effetto condannare la controparte al pagamento di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio”; per la convenuta opposta : “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, respingere le domande degli attori in opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto opposto n. 132/2024 del 16/02/2024 RG n. 279/2024 Tribunale di Livorno. Con condanna degli opponenti al risarcimento pagina 1 di 3 dei danni ex art. 96 cpc nella misura determinata in via equitativa e che verrà ritenuta dovuta edi giustizia. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché della fase monitoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. A seguito di ricorso della (GIÀ Controparte_1
Parte_4
), il Tribunale di Livorno, con decreto n.132/2024 del 16 febbraio 2024, ingiungeva a
[...]
i pagare una somma di denaro. Parte_1 Parte_2
II. Con atto notifica in data 27 marzo 2024, e proponeva Parte_2 Parte_1
opposizione e domandavano la revoca del decreto opposto, deducendo che avevano estinto il debito con moneta scritturale, attraverso le ricevute di posta certificata trasmessa daFineconomy SUA.
III. Con comparsa depositata in data 6 giugno 2024 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale deduceva che con lettera a mezzo PEC del Controparte_1
10 ottobre 2023 aveva contestato la legittimità e la validità del documento denominato “Affidàvit
20231006ACMS1- 462023AGBLVSNC13” in quanto emesso da un soggetto non idoneo e privo di qualsiasi legittimazione e autorizzazione ad emettere moneta scritturale, che gli opponenti non avevano adempiuto alla loro obbligazione contrattuale di pagamento, che l'opposizione doveva essere respinta ed il decreto confermato.
IV. L'opposizione viene respinta.
L'unica forma di moneta dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro è la moneta legale, emessa da una Banca Centrale, in quanto la sua creazione si basa su rigorose procedure che garantiscono la stabilità del suo valore nel tempo e preservano la fiducia generale nella moneta. A tal proposito, si richiama la Direttiva 2000/46/CE, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, il cui art. 1, comma 4, dispone testualmente
«Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi secondo la definizione di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/12/CE di svolgere l'attività di emissione di moneta elettronica».
soccombenti, vengono condannati ai sensi dell'art. 92 cpc Parte_1 Parte_2
in solido tra loro alla refusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,0 per onorari di
[...]
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
contro ogni diversa Pt_2 Controparte_1
domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto;
condanna e pagare, in solido tra loro, a titolo di rimborso Parte_1 Parte_2
delle spese processuali a a somma Controparte_1
di euro 3.380,0 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 9 marzo 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 872/2024 promossa da:
(C.F.: ), C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F.: C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. COSENTINO CARMELITA P.IVA_1
ATTORI contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAMPORA FRANCESCO
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025: per gli opponenti e “Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, previa Parte_1 Parte_2
sospensione per i motivi in narrativa, chiarare illegittimo il decreto ingiuntivo notificato e per l'effetto condannare la controparte al pagamento di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio”; per la convenuta opposta : “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, respingere le domande degli attori in opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto opposto n. 132/2024 del 16/02/2024 RG n. 279/2024 Tribunale di Livorno. Con condanna degli opponenti al risarcimento pagina 1 di 3 dei danni ex art. 96 cpc nella misura determinata in via equitativa e che verrà ritenuta dovuta edi giustizia. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché della fase monitoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. A seguito di ricorso della (GIÀ Controparte_1
Parte_4
), il Tribunale di Livorno, con decreto n.132/2024 del 16 febbraio 2024, ingiungeva a
[...]
i pagare una somma di denaro. Parte_1 Parte_2
II. Con atto notifica in data 27 marzo 2024, e proponeva Parte_2 Parte_1
opposizione e domandavano la revoca del decreto opposto, deducendo che avevano estinto il debito con moneta scritturale, attraverso le ricevute di posta certificata trasmessa daFineconomy SUA.
III. Con comparsa depositata in data 6 giugno 2024 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale deduceva che con lettera a mezzo PEC del Controparte_1
10 ottobre 2023 aveva contestato la legittimità e la validità del documento denominato “Affidàvit
20231006ACMS1- 462023AGBLVSNC13” in quanto emesso da un soggetto non idoneo e privo di qualsiasi legittimazione e autorizzazione ad emettere moneta scritturale, che gli opponenti non avevano adempiuto alla loro obbligazione contrattuale di pagamento, che l'opposizione doveva essere respinta ed il decreto confermato.
IV. L'opposizione viene respinta.
L'unica forma di moneta dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro è la moneta legale, emessa da una Banca Centrale, in quanto la sua creazione si basa su rigorose procedure che garantiscono la stabilità del suo valore nel tempo e preservano la fiducia generale nella moneta. A tal proposito, si richiama la Direttiva 2000/46/CE, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, il cui art. 1, comma 4, dispone testualmente
«Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi secondo la definizione di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/12/CE di svolgere l'attività di emissione di moneta elettronica».
soccombenti, vengono condannati ai sensi dell'art. 92 cpc Parte_1 Parte_2
in solido tra loro alla refusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,0 per onorari di
[...]
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
contro ogni diversa Pt_2 Controparte_1
domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto;
condanna e pagare, in solido tra loro, a titolo di rimborso Parte_1 Parte_2
delle spese processuali a a somma Controparte_1
di euro 3.380,0 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 9 marzo 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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