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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1858/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia decreto presidenziale n. 840/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado
SICILIA sez. 12 e pubblicata il 28/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY506CL01393 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1568/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che: Il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186-203, della legge n. 197/2022;
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio con provvedimento n. 840/12/2024;
Successivamente, l'Ufficio ha notificato diniego della definizione in data 11/03/2024;
L'Ufficio ritiene che, ai sensi dell'art. 1, comma 201, della legge n. 197/2022, il diniego può costituire motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.
La parte convenuta in giudizio non risuta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186-203, della legge n. 197/2022;
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio con provvedimento n. 840/12/2024;
Successivamente, l'Ufficio ha notificato diniego della definizione in data 11/03/2024;
Ai sensi dell'art. 1, comma 201, della legge n. 197/2022, il diniego può costituire motivo di revocazione del provvedimento di estinzione;
Considerato che Il provvedimento di estinzione è stato emesso in conformità alla normativa vigente ai sensi dell'art. 1, comma 201, della legge n. 197/2022.non sussistono i presupposti per la revocazione
Il diniego dell'Ufficio, intervenuto successivamente, non incide sui presupposti di legittimità del provvedimento di estinzione già adottato;
Non emergono elementi tali da giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. o della normativa speciale invocata in quanto l'Ufficio nulla ha prospettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1858/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia decreto presidenziale n. 840/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado
SICILIA sez. 12 e pubblicata il 28/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY506CL01393 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1568/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che: Il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186-203, della legge n. 197/2022;
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio con provvedimento n. 840/12/2024;
Successivamente, l'Ufficio ha notificato diniego della definizione in data 11/03/2024;
L'Ufficio ritiene che, ai sensi dell'art. 1, comma 201, della legge n. 197/2022, il diniego può costituire motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.
La parte convenuta in giudizio non risuta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186-203, della legge n. 197/2022;
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio con provvedimento n. 840/12/2024;
Successivamente, l'Ufficio ha notificato diniego della definizione in data 11/03/2024;
Ai sensi dell'art. 1, comma 201, della legge n. 197/2022, il diniego può costituire motivo di revocazione del provvedimento di estinzione;
Considerato che Il provvedimento di estinzione è stato emesso in conformità alla normativa vigente ai sensi dell'art. 1, comma 201, della legge n. 197/2022.non sussistono i presupposti per la revocazione
Il diniego dell'Ufficio, intervenuto successivamente, non incide sui presupposti di legittimità del provvedimento di estinzione già adottato;
Non emergono elementi tali da giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. o della normativa speciale invocata in quanto l'Ufficio nulla ha prospettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.