TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 32/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 32/2023 promossa da:
(di seguito ), Controparte_1 CP_2
successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale di Controparte_3
con sede legale in Roma alla via G. Grezar n. 14, Iscritta al
[...]
registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA , in persona del P.IVA_1
sig. (C.F.: ) nella qualità di Controparte_4 C.F._1
Procuratore dell in virtù dei poteri Controparte_5
conferiti giusto atto per OT , OT , Persona_1 Persona_1
Rep. n. 177893 del 28.04.2022 Racc. n. 11776, rappresentata e difesa giusta procura, resa in calce all'atto di appello - conferita nel rispetto dell'art. 1, co.
8, del DL n. 193/2016, conv. con L. n. 225/2016, dell'art. 43 co. 4 R.D. n.
pagina 1 di 12 1611/1933, del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 22.06.2017, del Regolamento di amministrazione 26.03.2018 dell'Ente
(approvato dall'organo vigilante, Ministero dell'Economia e delle Finanze il
19.05.2018), visto il Parere n. 629195-05/12/2018-P-aoorm AL: 47628/2018 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e la delibera assunta dal Comitato di Gestione dell , in data 17.12.2018 con avallo Controparte_1
del Presidente del Collegio dei revisori, a nome dell'Organo di Controllo - dall'avv. Danila de Santis (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio della stessa professionista in Salerno alla via
Gen. Adalgiso Amendola n. 36
-APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_6 C.F._3
dall'avv. Pietro Buonocore con cui elett.te domicilia in Vico Equense via R.
Bosco n. 841
-APPELLATO
Oggetto: appello avverso sent. n. 2058/2022, resa dal Giudice di Pace di
Sorrento; risarcimento danni;
spese stragiudiziali.
Conclusioni: in atti.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritto al n. 3209/2022 R.G. dell'Ufficio del
Giudice di Pace di Sorrento, parte oggi appellata, nel premettere che nell'anno 2021 fosse venuto a conoscenza attraverso apposta istanza ad CP_2
dell'esistenza a suo carico di una cartella esattoriale per una debenza complessiva di € 717,96, aveva provveduto ad instaurare un giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento, a ministero dell'avv. Giuseppe
Serio ad esito del quale aveva ottenuto l'annullamento dei ruoli de quibus, con conseguente condanna del Concessionario alla liquidazione delle spese di lite. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, per l'attività stragiudiziale espletata dall' avv. Giuseppe Serio pagava l'importo di euro
274,06, pertanto conveniva dinanzi al predetto ufficio del Giudice di Pace di
Sorrento l' per sentir così provvedere: a) Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità dei preposti dell'
[...]
nella causazione del danno patrimoniale alla sig. Controparte_1 [...]
, b) condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale CP_6
quantificato in euro 274,06; c) il tutto con vittoria di spese;
Si costituiva in giudizio l la quale, Controparte_1
tutt'altro impugnato, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per irritualità del tentativo di negoziazione assistita;
rilevava la tardività, l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto oltre che per non essere adeguatamente fornita di prova, suffragando la richiesta di rigetto delle avverse istanze con ampia argomentazione logico/giuridica cui per brevità si rimanda, con vittoria di spese.
Il Giudice a quo, introitata la causa per la decisione, con sentenza n.
2058/2022, depositata in data 29.11.2022, definitivamente pronunciando così
pagina 3 di 12 provvedeva: “a) Dichiarata l'ammissibilità e procedibilità della domanda;
b) accoglie la domanda e per l'effetto, condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro
[...] CP_6
274,06 oltre interessi legali dalla domanda al materiale soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio che liquida in complessivi € 347,75 di cui € 43,00 per spese documentate €265,00 per competenze professionali nonché € 39,75 per spese generali ex art. 2 D.M. n 55/14, oltre c.p.a. ed iva come per legge con attribuzione all'avv. Mauro De Angelis dichiaratosi antistatario. ”.
Proponeva appello per i seguenti motivi: 1) Erroneità della sentenza CP_2
per non essersi pronunciata sul mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 decreto legge n.
132/2014 convertito in legge n. 162/2014; 2) Inammissibilità di una domanda di liquidazione di competenze stragiudiziali proposta con giudizio autonomo a distanza di circa un anno da quel giudizio a cui si riferisce e dopo un giudicato che copre dedotto e deducibile;
3) Inammissibilità di liquidazione di spese inutili e/o superflue ovvero prive del requisito dell'autonomia rispetto al giudizio sotteso in quanto connesse e complementari con quelle giudiziali già liquidate;
4) Assenza di prova sul quantum oltre che sull'abuso del ricorso all'utilizzo dello strumento giurisdizionale in palese dispregio dell'art. 111 cost., circostanza che fonda la domanda risarcitoria ex art. 96
c.p.c.;5) Conformità all'art. 342 c.p.c.; 6) Improcedibilità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014; 7) Erronea condanna dell alle spese di Controparte_1
giudizio. Chiedeva pertanto: “Accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n° 2058/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Sorrento, in persona del dr. Sergio Rondinella in data 27.11.2022, depositata
pagina 4 di 12 in data 29.11.2022 e notificata il 06.12.2022 ai fini della decorrenza del termine breve per l'appellabilità; Dichiarare la domanda spiegata da CP_6
inammissibile, per i motivi afferenti l'irritualità e/o l'omesso
[...]
esperimento del tentativo di mediazione, di cui in narrativa;
Nel merito,
Rigettare la domanda proposta in prime cure per asserita attività stragiudiziale afferente al giudizio già conclusi ex ante con pronuncia sulle spese in danno di per essere la stessa inammissibile, improponibile ed CP_2
improcedibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, non provata e coperta da giudicato implicito;
In ogni caso con condanna della parte istante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per abuso del ricorso all'uso dello strumento giurisdizionale
e frammentazione del credito;
In estremo subordine, Voglia ridurre gli importi liquidati non solo con riguardo alle competenze stragiudiziali ma anche a titolo di condanna alle spese di lite.”
Si costituiva poi il concludendo affinché il Tribunale voglia “1) in via CP_6
preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, se proposta, e come formulata da parte appellante;
2) nel merito, rigettare integralmente
l'appello proposto dai preposti dell per i Controparte_7
motivi di cui in premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore dell'appellato
[...]
già antistatario nel giudizio di primo grado, nonché nel presente CP_6
giudizio di appello .”
L'appello è fondato nei termini che seguono dovendosi riformare la sentenza gravata con il rigetto integrale della domanda proposta in primo grado dal CP_6
In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del si CP_6
osserva quanto segue.
pagina 5 di 12 Si rileva innanzitutto l'infondatezza della lamentata violazione dell'art
339 c.p.c., (nella parte in cui dispone che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”), posto che, pur a voler ricondurre la sentenza al novero delle decisioni secondo equità del g.d.p. con la conseguente limitazione dei motivi di appello, l'appellante lamenta, tra i diversi motivi di impugnazione, una diretta violazione dei principi regolatori della materia circa il rimborso delle spese stragiudiziali così come interpretati e chiariti a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, dovendosi pertanto concludere per la ammissibilità del proposto gravame.
Si evidenzia altresì l'inammissibilità dell'eccezione (rectius, nuovo motivo di opposizione) avanzata nel presente grado di giudizio dalla difesa del circa la mancanza in primo grado – da parte della difesa CP_6
dell'appellante – di una contestazione specifica sulla improcedibilità della domanda di primo in evidente violazione del divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. Ben vero, dalla disamina dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince che l'originaria opponente aveva già contestato il mancato assolvimento all'obbligo di preventiva instaurazione della procedura di negoziazione assistita prevista dagli art.2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014. Ne deriva pertanto l'infondatezza dell'eccezione de quo.
Va altresì sottolineato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del pagina 6 di 12 provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate pagina 7 di 12 le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si rileva pertanto altresì l'infondatezza altresì del primo motivo di gravame avendo il giudice di Pace dato conto dell'effettivo intervenuto invito da parte del al tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 3 Decreto Legge n. CP_6
132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, rimasto senza esito.
Pertanto, passando alla disamina del merito della questione, si sottolinea che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” (Cass., SS UU, sent. 10 luglio 2017, n. 16990).
Conseguentemente, secondo la medesima giurisprudenza, le spese stragiudiziali non solo devono necessariamente “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie”, ma sono anche “soggette ai normali pagina 8 di 12 oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”.
Il che comporta la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del Giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss. c.c.
Ciò posto, va detto che la giurisprudenza subordina il risarcimento delle spese stragiudiziali alla sussistenza di specifici requisiti di merito.
Il primo requisito che l'attività di assistenza stragiudiziale deve possedere per poter essere oggetto di valutazione nel processo è quello dell'autonomia rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso.
Il dato normativo, dal quale occorre partire per la risoluzione della presente controversia, è l'art. 20, co. I, del D.M. n. 55/2014, ratione temporis applicabile, il quale dispone che: “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Dalla lettura di tale disposizione, appare evidente che i compensi dovuti per l'attività stragiudiziale, svolta prima o in concomitanza con quella giudiziale, possono essere oggetto di specifica e separata liquidazione unicamente se la specifica attività stragiudiziale rivesta il carattere dell'autonomia rispetto alla successiva o concomitante attività giudiziale.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che, a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività
pagina 9 di 12 propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass. Civ. n.
21565/2020; Cass. Civ. n. 13770/2007, Cass. Civ. n. 6214/1992).
Ogniqualvolta l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di documentazione (cartelle esattoriali, copie di estratti di ruolo, documentazione comprovante il perfezionamento del procedimento notificatorio, multe, contratti, accesso agli sportelli, consulenza telefonica, lettere di diffida, risposte a contestazioni, etc., ) non può costituire attività stragiudiziale autonomamente valutabile, essendo annoverata tra le attività professionali prodromiche e funzionali all'instaurazione del processo, le quali, infatti, trovano una allocazione nella cd. “fase di studio della controversia”, liquidata con provvedimento del Giudice.
Tale connessione e/o complementarietà tra le attività professionali deriva, infatti, dallo stesso tenore della tariffa forense, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale al netto delle eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta.
Nel caso in esame, l'attività stragiudiziale per la quale è stato richiesto il compenso, secondo quanto dedotto dalla difesa del è nelle spese CP_6
sopportate dal procuratore del avv. Serio, per accedere agli sportelli CP_6
dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione e per conoscere la propria posizione debitoria del suo assistito, oltre che nel richiedere, a mezzo pec, l'invio di pagina 10 di 12 tutta la documentazione attestante la notificazione delle cartelle di pagamento nonché l'immediato sgravio ove i crediti da esse portati risultassero prescritti.
Da tale descrizione, appare evidente come tutte le attività stragiudiziali per le quali l'odierno appellato ha chiesto in primo grado un'autonoma liquidazione rientrino nella categoria di attività che, sebbene svolte prima del giudizio, e quindi non esplicate davanti al giudice, sono tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari, in quanto intese all'introduzione ed allo svolgimento del successivo procedimento giudiziale, così da costituirne il naturale completamento: l'accesso agli sportelli dell e la richiesta di documentazione a quest'ultima CP_2
costituiscono la tipica attività di studio prodromica all'instaurazione del giudizio, che come innanzi detto, viene solitamente liquidata nella fase
“studio della controversia” in sede giudiziale.
Lo stesso dicasi per la richiesta di sgravio, effettuata unitamente a quella di invio della documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale, che, infatti, è stata anche oggetto di valutazione per esaminare la domanda di annullamento della stessa.
Pertanto, pur avendo la difesa del allegato la fattura di pagamento CP_6
rilasciata dall'Avv. Serio riferibile alle spese stragiudiziali, tutta questa non ha provato l'autonoma rilevanza dell'attività stragiudiziale rispetto alla relativa attività giudiziale, l'appello merita accoglimento.
Stante la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'autonoma liquidabilità dell'attività stragiudiziale, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto pagina 11 di 12 la sentenza di primo grado). Analoga motivazione supporta la reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda proposta da;
CP_6
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 12.05.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 12 di 12