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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/09/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Rg 475-2025
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di conIGlio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Paola TANARA Presidente
Dott.ssa Anna FERRARI ConIGliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 475-2025 promosso con ricorso iscritto a ruolo il 18.02.2025
DA
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso per mandato allegato in atti dall'Avv.to Claudia D'Onofrio del Foro di Busto Arsizio, con studio in Sesto Calende (VA), Piazza
G. Mazzini n. 10,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella
Assumma e dall'Avv. Carina Donnarumma entrambe del Foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della prima in Gallarate (VA), via Ciro Menotti 4/a, giusta procura allegata in atti
APPELLATA
1 Rg 475-2025
OGGETTO: appello avverso la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n.
38/2025 del Tribunale di Busto Arsizio resa in data 13.01.2025 e notificata via Pec il 04.02.2025 all'esito del giudizio RG 2937/2023
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per i motivi esposti in narrativa, In via preliminare processuale emettere Decreto di fissazione CP_2 dell'udienza di comparizione delle parti ex artt. 283 e 351 cpc ai fini della concessione della sospensione dell'efficacia e dell'esecutività della Sentenza appellata n. 38/ 2025 depositata in data
14.01.2025 Tribunale di Busto Arsizio, vista la gravità delle somme a cui il ricorrente è stato condannato, anche con provvedimento fuori udienza inaudita altera parte;
nonché FISSARE udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa, nonché termine per la notifica del presente atto ed emanando decreto, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Nel
MERITO, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di legge, riformare, revocare e/o annullare la sentenza impugnata, ad eccezione della parte in cui si dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle parti tutte indicate nei MOTIVI di impugnazione da I) a IV); e in subordine, in riforma della sentenza impugnata, disporre la riduzione delle somme tutte di cui alla condanna del IG. in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta o di CP_3
giustizia; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: a. Ammettere le prove documentali e testimoniali del primo e secondo grado
CONCLUSIONI PER L' APPELLATA
Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 38/2025 del Tribunale di Busto Arsizio. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La IG.ra ha depositato in data 04.07.2023, avanti al Tribunale di Busto Arsizio, CP_1
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo:
A) di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 20/06/1991, in Cardano al Campo (VA), ordinando Controparte_1 CP_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registro dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo al n. 24 Parte II Serie A Anno 1991;
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B di – confermare il versamento in suo favore dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili posto a carico del IG. uale assegno divorzile. CP_3
2. Si è costituito il IG. il quale, nell'aderire alla richiesta di dichiarazione per la CP_3 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la richiesta dell'assegno divorzile ritenendo che nulla era dovuto alla moglie sia per la breve durata del matrimonio e sia per l'indipendenza economica della stessa che si dichiarava imprenditrice già all'epoca della separazione consensuale avvenuta nell'anno 2001.
3. Il Tribunale di Busto Arsizio, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza 38-2025 pubblicata il
13.01.2025 ha così statuito:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) DISPONE CHE sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza il resistente continui a versare alla ricorrente l'importo mensile di € 250,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento (in forza del decreto reso da questo tribunale in data 09/10.03.2021);
4) DISPONE CHE dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza il resistente versi alla ricorrente l'importo mensile di € 200,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile;
5) ACCERTA E DICHIARA CHE alla ricorrente spetta il 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro (in corso di causa) pari all'importo di
€ 8.562,58, maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto:
6) ASSEGNA alla ricorrente l'importo di € 8.562,58, maggiorato degli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
7) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, 8) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile per quanto di competenza.
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4. Il IG. con ricorso depositato il 18 .02.2025 ha proposto appello avverso la CP_3
suddetta sentenza ritenendola ingiusta ed errata nelle seguenti parti:
4.a) in quella in cui a pagina 8) ritiene che il resistente NON abbia “tempestivamente chiesto in via riconvenzionale né di revocare l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di €. 250,00 posto a suo carico dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto del
09.03.2021, né tantomeno di ridurne l'entità”;
4.b) in quella in cui a pagina 12) accoglie la domanda di assegno divorzile, con natura “prettamente assistenziale”;
4.c) in quella in cui NON ammette né prove testimoniali, né prove documentali a sostegno della ludopatia della IG.ra in spregio al diritto di difesa del CP_1 CP_3
4.d) in quella in cui a pagina 12) accoglie la domanda del 40% dell'importo del TFR erogato al in forza di assegno divorzile illegittimo ed in forza di domanda tardiva, pertanto irrituale CP_3
e non accoglibile;
4.e) nella parte relativa a pagina 12) alla liquidazione delle spese legali, del tutto sproporzionate rispetto alle Tariffe delle Tabelle Forensi ed all'attività effettivamente svolta.
5. Sui motivi di riforma lamenta:
5.1) Sulla presunta mancata istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in sede di comparsa di costituzione in giudizio (pagina 8 della Sentenza) evidenzia l'appellante che ha errato il Tribunale nel ritenere che non vi sia stata, in via riconvenzionale, la sua richiesta di revoca “dell'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento dell'importo di €.250,00 mensili poiché, sia nella comparsa di costituzione che in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto “in via provvisoria ed urgente” di revocare ogni provvedimento a suo carico ed in favore della CP_1 ed inoltre ha anche esplicitamente scritto: “ogni altra domanda eccetto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” ; appare evidente che di ogni domanda avversaria formulata nel ricorso introduttivo, veniva chiesto il rigetto, così come esplicitato nella memoria costitutiva.
Sulla circostanza l'appellante, inoltre, precisa che la , all'epoca del matrimonio e della CP_1
separazione coniugale, si era dichiarata imprenditrice e successivamente lavoratrice dipendente e che poi, in sede giudiziale, non aveva dimostrato di aver perso occasioni di progressione di carriera
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e che nell'anno 2019 dichiarava uno stipendio annuale per €. 13.638,00 per redditi da lavoro dipendente.
5.2) Sulla natura dell'assegno divorzile “prettamente assistenziale”, concesso in modo illegittimo ed infondato.
Ritiene il che il Tribunale ha errato nel riconoscere alla un assegno CP_3 CP_1
divorzile di natura assistenziale poiché entrambi i coniugi hanno liberamente scelto di unirsi in matrimonio nel 1991, di avere una figlia- oggi quasi trentenne- ed hanno scelto poi di separarsi legalmente nell'anno 2001, pur sussistendo una separazione di fatto già dopo appena cinque anni dal matrimonio e ciascuno di loro ha liberamente scelto anche la propria occupazione lavorativa: in specie, la IG.ra di svolgere l'attività di imprenditrice, mentre lui di fare l'operaio CP_1
presso Leonardo S.p.a..
Afferma, quindi, l'appellante che non si possono addebitare a lui le scelte lavorative ed economiche della IG.ra avvenute anche successive alla separazione legale;
un vincolo matrimoniale CP_1
durato meno di 10 anni e soprattutto sorto in giovane età (al momento delle nozze, i coniugi avevano 25 e 27 anni), non può in alcun modo aver determinato un'esperienza matrimoniale così solida e duratura, tanto meno aver pregiudicato i coniugi stessi nella propria autodeterminazione economica e sociale, per tutto il resto della loro vita.
Evidenzia l'appellante che la IG.ra è sempre stata occupata - sia durante il matrimonio CP_1
sia successivamente alla separazione - e che, solo dopo la sua richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia - divenuta economicamente autosufficiente- ella, con un ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, ha richiesto un assegno di mantenimento per se medesima, assumendo di aver avuto una drastica riduzione di reddito pur avendo ella sempre svolto attività lavorativa in diversi ambiti e financo acceso un contratto di mutuo per l'acquisto della casa, nonché provvedendo - sin dall'anno 2020 - a ridurre il proprio orario lavorativo ad ottanta ore mensili, nonostante la possibilità di lavorare a tempo pieno in assenza di alcun tipo di impedimento al reperimento di ulteriori attività lavorative.
Deduce poi l'appellante che allo stato non esisterebbe alcuna disparità di posizioni economico– sociali, fra lui - operaio ormai pensionato - e l'appellata che aveva avuto modo di lavorare dapprima come imprenditrice e poi come lavoratrice dipendente riuscendo anche ad acquistare un immobile.
Secondo l'appellante, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe errato a riconoscere un assegno divorzile a favore dell'appellata, basandosi su presupposti falsamente rappresentati dalla
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, e non approfonditi dal punto di vista istruttorio: sarebbe del tutto carente la prova CP_1 relativa all'asserito sacrifico delle aspettative professionali per ragioni collegate al marito e alla famiglia, sacrificio peraltro contraddetto dalla circostanza che la stessa IG.ra nel CP_1 verbale di separazione consensuale ha dichiarato di svolgere l'attività d'imprenditrice.
5.3) Sulla carenza del diritto di difesa del a causa della mancanza di ammissione dei CP_3
mezzi istruttori volti alla quantificazione del reddito della IG.ra (v. Decreto n. CP_1
1691/2024 del 15.04.2024);
Sostiene l'appellante che non gli sarebbe stato garantito il diritto di difesa allorquando ha insistito per l'ammissione delle prove testimoniali volte a dimostrare l'effettivo reddito della e la CP_1 sua ludopatia;
inoltre, l'appellata ha percepito il TFR nell'anno 2019, ma nulla è stato riconosciuto al CP_3
5.4) Sulla declaratoria d'irritualità della relativa al riconoscimento del TFR, in quanto tardiva ed illegittima, nella misura sproporzionata del 40%.
Sulla scorta della concessione dell'assegno divorzile, a dire dell'appellante del tutto illegittimo e privo di fondamento, il Tribunale di prime cure ha disposto in favore della CP_1
l'assegnazione dell'importo di €.8.562,58, corrispondente al 40% del TFR erogato a luglio 2023- in corso di causa - al ritiene il he l'assegnazione in favore dell'appellata CP_3 CP_3
del 40% del suo TFR sia infondata essendo decorsi ormai 25 anni dalla loro separazione legale e, quindi, chiede la revoca di tale assegnazione.
5.5) Sulla sproporzionalità dell'importo liquidato a titolo di spese legali a carico del IG. CP_3
in relazione alla causa di divorzio.
Censura da ultimo il he la sua condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_3
dalla , a suo dire illegittima in considerazione di quanto dallo stesso rappresentato. CP_1
Conclude, quindi, con la richiesta di riformare, revocare e/o annullare la sentenza impugnata, ad eccezione della parte in cui si dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle parti tutte indicate nei MOTIVI di impugnazione da I) a IV); e in subordine, in riforma della sentenza impugnata, di disporre la riduzione delle somme tutte di cui alla condanna del IG. in CP_3
quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta o di giustizia e, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria chiede ammettersi le prove documentali e testimoniali del primo e secondo grado;
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6. Si è tempestivamente costituita la IG.ra chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
6.A) Relativamente alla presunta mancata istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in sede di comparsa di costituzione in giudizio (pag. 8 sentenza) sostiene che correttamente il Giudice ha rilevato la non tempestiva e rituale istanza di revoca dell'assegno di mantenimento da parte del he andava formulata in via riconvenzionale, con indicazione precisa della statuizione CP_3
di cui si chiedeva la revoca e nei termini entro cui tale domanda è consentita.
6.B) Relativamente al riconoscimento dell'assegno divorzile e al suo carattere prettamente
“assistenziale l'appellata ha evidenziato, nel corso del giudizio di primo grado, che i presupposti da lei rappresentati sono assolutamente veritieri ed indicativi della sua effettiva situazione economica;
ella attualmente, come documentato, intrattiene tre rapporti di lavoro con la qualifica di collaboratrice domestica che le garantiscono una retribuzione mensile complessiva di circa €.
700,00/800,00 e, con tale reddito, deve mensilmente provvedere al pagamento del mutuo ed al rimborso dei finanziamenti a cui ha dovuto far ricorso per provvedere alle proprie necessità; evidenzia l'appellata che dal mese di gennaio 2024 la figlia si è trasferita a vivere con il Per_1
suo compagno, di tal che non contribuisce più al mantenimento della diade. Tale situazione - contrariamente a quanto insinuato dall'appellante - non è conseguenza di una sua cattiva volontà, ma conseguenza inevitabile, come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, della sua età anagrafica, di salute e di contesto sociale.
6.C) Relativamente alla lesione del diritto di difesa del IG. causa della mancanza di CP_3
ammissione dei mezzi istruttori volti alla quantificazione del suo reddito sostiene la che CP_1
correttamente il Giudice ha respinto le istanze istruttorie formulate da controparte, trattandosi di prove volte a dimostrare circostanze non contestate e/o relative a circostanze da provarsi documentalmente. Contesta, poi l'appellata, la rilevanza probatoria del report investigativo, evidenziando peraltro che lei stessa ha ammesso in sede di interrogatorio avanti giudice di primo grado, di aver vissuto momenti di grande sconforto a causa delle sue difficoltà economiche e di aver ceduto alla tentazione di risolvere i suoi problemi tentando la fortuna al gioco;
accortasi prontamente dell'illusorietà di tale soluzione si è rivolta al di Gallarate nel mese di giugno Pt_2
2024 ed ha intrapreso un percorso riabilitativo – ancora in corso - con la dott.ssa Persona_2
(doc. 2)
, ancora, di aver svolto lavori “in nero” (come riportato dall'investigatore): come Pt_3
dimostrato dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado, si trattava di periodi di prova preliminari alla stipula di regolari in contratti di lavoro (doc. 3-4).
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6.D) Relativamente alla irritualità della richiesta di TFR, espone l'appellata di aver scoperto - leggendo la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado – che il CP_3
era andato in pensione ed ha, conseguentemente, formulato la richiesta della quota di TFR, in modo rituale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 bis L. 898/1970, in corso di causa. Evoca, in proposito, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 7239/2018, ha confermato che in sede di divorzio può essere validamente chiesta una quota del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970, purché la domanda di divorzio venga proposta prima della maturazione del diritto al TFR. Aggiunge altresì che, in ogni caso, la Suprema Corte ha più volte affermato che in base all'art. 12 bis L. 898/1970 il coniuge ha diritto alla quota di TFR anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza” implicando, con tale espressione, che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche nel caso in cui il TFR sia maturato dopo la proposizione della domanda di divorzio come nel caso di specie. In definitiva, sulla base dei prospetti di calcolo prodotti dalle parti e perfettamente coincidenti, la quota di TFR a lei spettante è pari ad € 8.562,58, così come correttamente riconosciuta dal Giudice;
6.E) Relativamente alla sproporzionalità dell'importo liquidato a titolo di spese legali sostiene l'appellata che correttamente il Giudice di prime cure ha disposto sul punto applicando la normativa di legge in punto liquidazione spese (doc. 5) e la regola della soccombenza.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 38/2025 del Tribunale di
Busto Arsizio.
7. Con decreto presidenziale è stata fissata l'odierna udienza di trattazione scritta della causa, assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal IG. uò essere accolto per i motivi di seguito esposti. CP_3
Preliminarmente si ritiene la causa sufficientemente istruita rilevandosi che la domanda relativa all'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali in punto di onere della prova, che grava sulla parte richiedente l'assegno e che, quindi quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure sollevate dalla parte.
Con riguardo al primo motivo di appello riferito alla mancata istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in sede di comparsa di costituzione in giudizio (pagina 8 della Sentenza) da parte
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dell'appellante, questa Corte ritiene di condividere la motivazione del Tribunale che ha rilevato che il non ha (tempestivamente) chiesto in via riconvenzionale né di revocare CP_3
l'obbligo di corrispondere alla l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di CP_1
€250,00 posto a suo carico né, tanto meno, di ridurne l'entità limitandosi di chiedere : in via provvisoria ed urgente revocare ogni provvedimento a carico del IG. in favore CP_4
della IG.ra ; la domanda, effettivamente, non è stata redatta in maniera Controparte_1
chiara e precisa .
Passando agli ulteriori motivi di gravame riferiti alla debenza o meno dell'assegno divorzile chiesto dalla , deve osservarsi che per la determinazione di assegno divorzile sono necessari CP_1
due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente.
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda, in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, pertanto, in sede divorzile l'assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione.
La quantificazione dell'assegno di divorzio deve essere rapportata non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma deve essere determinato – nel quantum- in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e, nelle ipotesi in cui la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c, salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass. Sez. I 24.2.2021 n. 5055) e precisando in modo chiaro il concetto di autosufficienza economica (Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22537, Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22499).
Affinché il giudice riconosca il diritto all'assegno, l'ex coniuge che lo richiede deve provare rigorosamente la sussistenza congiunta di due condizioni:
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• deve dimostrare di non avere mezzi economici propri (redditi da lavoro, rendite da patrimonio, altre fonti) che siano adeguati a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa e un livello di autosufficienza economica, considerando il contesto sociale e la durata del matrimonio;
• deve dimostrare che questa mancanza di mezzi non dipende da una sua scelta o inerzia, ma dall'impossibilità oggettiva di procurarseli per ragioni che non dipendono dalla sua volontà.
Ebbene nell'ipotesi di assenza di uno dei due sopra indicati presupposti, l'assegno di divorzio – in funzione assistenziale- non è dovuto;
non basta essere semplicemente disoccupati ma è necessario che l'impossibilità di procurarsi il mezzo di sostentamento sia oggettiva ed incolpevole.
Ed ancora il giudice è tenuto a valutare se l'ex coniuge richiedente, in base alle sue concrete condizioni personali e alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, sia effettivamente impossibilitato a lavorare e mantenersi.
I fattori oggettivi che possono giustificare l'impossibilità sono principalmente:
• età avanzata con conseguente difficoltà comprovata a reinserirsi nel mondo del lavoro;
• problemi di salute certificati che riducono IGnificativamente o annullano la capacità lavorativa;
• mancanza di qualifiche e impossibilità di riqualificazione: ossia assenza di competenze spendibili sul mercato del lavoro attuale, unita a una dimostrata impossibilità (per età, salute, condizioni sociali) di acquisirle tramite formazione, nonostante l'impegno profuso;
• comprovata difficoltà a trovare occupazione in quel settore specifico o in quella zona geografica, nonostante una ricerca attiva e documentata;
• necessità di dedicarsi a tempo pieno alla cura di figli minori o gravemente disabili, che impedisce oggettivamente lo svolgimento di un'attività lavorativa (questo fattore perde peso man mano che i figli crescono e diventano più autonomi, come nel caso della Cass.
10035/25 con figli adolescenti).
Non rientrano nell'impossibilità oggettiva: la mancanza di volontà di cercare lavoro, il rifiuto di offerte di lavoro congrue alle proprie capacità, l'inerzia prolungata, l'accontentarsi di vivere con aiuti esterni senza attivarsi.
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Lamenta l'odierno appellante, con due distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che il Tribunale di Busto Arsizio, nell'accertare e quantificare l'assegno di divorzio in funzione assistenziale non ha adeguatamente valutato le condizioni della disattendendo, quindi. il dettato normativo dell'art. 5 comma 6 Legge CP_1
01.12.1970, n. 898, che impone la necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali e personali delle parti.
A parere di questa Corte, in applicazione dei principi sora enunciati, effettivamente non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno divorzile né in funzione assistenziale né in funzione compensativa perequativa ciò in base alle risultanze istruttorie ove si consideri che:
- i IGg.ri hanno contratto matrimonio in data 20/06/1991 e dalla loro CP_3 CP_1
unione è nata in data [...] la figlia hanno inoltrato al Tribunale di Busto Per_1
Arsizio ricorso per la separazione consensuale omologata il 23.11.2001 ove, il he CP_3
si era dichiarato operaio e la che si era dichiarata imprenditrice, avevano concordato CP_1
solo un assegno di mantenimento per la figlia – posto a carico del - Per_1 CP_3 dell'importo di 650 delle vecchie lire pari ad €. 335,70;
- Il Tribunale di Busto Arsizio, a seguito del ricorso inoltrato in 29.09.2020 dal er la CP_3
modifica delle condizioni della separazione ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia – maggiorenne ed economicamente autosufficiente- e, su domanda riconvenzionale Per_1 della , ha riconosciuto in favore della stessa un assegno di mantenimento dell'importo di CP_1
€. 250,00 in ragione del peggioramento delle sue condizioni reddituali – rispetto all'epoca della separazione- lavorando part-time e con una retribuzione mensile di €.600,00 ed essendo gravata dal pagamento di un mutuo per l'abitazione familiare;
- la IG.ra , successivamente alla separazione avvenuta nel 2001 e comunque anche CP_1
dopo la modifica delle condizioni della separazione del 2020, allorquando ha reperito un lavoro di collaboratrice domestica per alcune ore alla settimana, non ha provato di essersi adoperata per la ricerca di un'occupazione più remunerata e qualificata pur avendo sempre lavorato dapprima come imprenditrice e poi, dal 22/07/2002 al 2019 incluso, alle dipendenze della Fonderia F.LI ZA di
ZA BI & C. inquadrata come operaia V livello con un reddito annuale per l'anno 2019 era determinato in €. 13.638,00,( docc. 2-3);
- la IG.ra risulta proprietaria di un immobile a Cardano al Campo (in cui vive con la CP_1
figlia maggiorenne ed indipendente economicamente) per il quale sostiene un mutuo ipotecario erogato il 02.10.2001 con scadenza inizialmente nell'anno 2026 salvo poi rinegoziarla con scadenza
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al 31.03.2028 con una rata variabile di circa €. 350,00/mese; ha sostenuto le rate per il finanziamento dell'auto della figlia scadute nel 2024;
- la IG.ra presta lavoro come collaboratrice domestica non solo presso tale IG.ra CP_1
ma anche presso altre famiglie (cfr. report investigativo) – circostanza non contestata - e, Pt_4
sebbene le buste paga allegate in atti si riferiscano solo alla datrice di lavoro IG.ra per Pt_4
l'anno 2023 (Gennaio €. 935,00 - Febbraio €. 652,00- Marzo €. 633,00 Aprile €. 656,00- Maggio €.
558,00 - Giugno €. 658,00 - Luglio €. 659,00 - Agosto €. 637,00 - Settembre €. 689,00 - Ottobre €.
717,00- Novembre €. 694,00 Dicembre €. 758,00) per un totale annuo di €.8.246,00 si deve presumere che ella abbia altre entrate non dichiarate a cui si aggiungono le indennità – CP_5
circostanza non contestata - come anche appurato dal Giudice di primo grado.
Di contro il IG. CP_3
- ha svolto attività lavorativa ininterrottamente dall'11.04.1989 al 31.07.2023 alle dipendenze della società Leonardo S.p.A.; benché nell'anno 2022 abbia percepito redditi netti per complessivi €.
24.232,32 e nel primo semestre dell'anno 2023 un reddito netto mensile di € 1.780,00, da luglio
2023 è in pensione con un trattamento pensionistico pari ad un importo mensile netto di €. 1.600,00
(confermato dalla ultima CU 2025 per l'anno 2024 da cui risulta un reddito lordo di € 26.889,59);
- a seguito del suo pensionamento ha percepito il TFR per l'importo di €.31.022,84;
- ha documentato provviste presso il Banco BPM alla data del 31.12.2024 per €. 5.157,134;
- vive nella casa di proprietà della madre.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all'attualità,
l'eIGenza assistenziale laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele.
Come già anticipato, ve risulti accertata in fatto la possibilità di lavorare del coniuge richiedente, sullo stesso incombe l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali. (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio 2021, n. 20866) circostanza che nel caso di specie non è stata assolta dalla
. CP_1
La funzione perequativa-compensativa dell'assegno di divorzio può essere riconosciuta solo nel caso in cui il coniuge richiedente provi effettivamente:
12 Rg 475-2025
A) che lo squilibrio economico fra gli ex coniugi sia stato causato dalla rinuncia da parte dell'ex coniuge economicamente debole a realistiche occasioni professionali;
B) che la rinuncia ad occasioni professionali e reddituali sia stata fatta per soddisfare eIGenze familiari.
Ebbene, nel caso in esame la non ha fornito la prova: CP_1
1. sia dell'impossibilità di potersi procurarsi ulteriori ed adeguati mezzi per vivere o la sussistenza di motivi oggettivi che le impediscono di poterseli procurare, non essendo stata documentata alcuna patologia che le comporti inabilità lavorativa ad eccezione di un certificato - rilasciato dal SERD di Gallarate a cui la stessa si è rivolta in data
06.09.2024- ove è rilevata una sua problematica di gioco d'azzardo patologico per la quale ha intrapreso un programma di colloqui di verifica socio-psicologica a cadenza periodica;
2. sia del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), e dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio”, nonché dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge anzi, successivamente alla separazione, ha acquistato l'immobile ove vive.
In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 3354 del 2025 il diritto al mantenimento non deve essere considerato automatico ma richiede una concreta ed attiva ricerca di lavoro da parte del richiedente che deve dimostrare come, nonostante gli sforzi, non riesca a trovare un'occupazione adeguata.
La capacità lavorativa è un criterio essenziale per determinare il diritto all'assegno. È responsabilità del richiedente fornire prove di un'infruttuosa ricerca occupazionale. L'assegno, previsto dall'articolo 156 del codice civile, è sì ispirato alla tutela della solidarietà coniugale, ma non copre ciò che il coniuge potrebbe ottenere autonomamente. Spetta al richiedente dimostrare l'attivazione sul mercato del lavoro compatibile con le proprie capacità professionali in assenza di adeguati redditi propri. L'assegno previsto dall'articolo 156 c.c., pur esprimendo un dovere solidaristico, non può comprendere ciò che ordinariamente ci si può procurare autonomamente. Per la Cassazione quindi le differenze reddituali non sono rilevanti se manca la prova della ricerca attiva di impiego poiché, dopo lo scioglimento del vincolo coniugale, gli ex coniugi sono tenuti a mirare a una propria autosufficienza economica.
13 Rg 475-2025
Secondo la giurisprudenza più recente, il divorzio segna la fine del progetto di vita comune e l'inizio di percorsi individuali e quindi pur permanendo un dovere di solidarietà post-coniugale (che si manifesta con l'assegno solo se necessario), ciascun ex coniuge ha il dovere primario di attivarsi per essere economicamente autonomo, mettendo a frutto le proprie capacità lavorative e professionali.
Il richiedente non può adottare una condotta “deresponsabilizzante e attendista”, aspettando opportunità lavorative ideali o riversando sull'ex coniuge più abbiente le conseguenze economiche della fine del matrimonio;
deve dimostrare di aver fatto sforzi concreti e seri per raggiungere l'autosufficienza.
Ebbene, nel caso specifico la , dopo la separazione consensuale del 2001 e comunque CP_1
anche dopo la richiesta di modifica delle condizioni della separazione avvenuta nel 2020, non ha provato, di essersi adoperata attivamente per la ricerca di impiego per un lavoro compatibile con le sue capacità professionali tenuto anche conto della sue precedenti capacità imprenditoriali, né ha documentato di aver intrapreso corsi di formazione professionale volti ad eventuali assunzioni lavorative .
A parere della Corte quindi, sulla base dei predetti principi, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ab origine né in funzione assistenziale né in funzione compensativa- perequativa in favore della . Ciò comporta, come ulteriore CP_1
conseguenza, la riforma della sentenza oggetto del presente gravame, anche nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto all'appellata la quota del 40% del TFR del riferito al CP_3
periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Ai fini del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis L. 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 L. 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso, con la conseguenza che il diritto ad una quota di esso non sorge, ad esempio, a favore dell'ex coniuge passato a nuove nozze o che non sia titolare di assegno di divorzio come nel caso di specie (in tal senso Cass., sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2466) .
La mancanza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzio comporta per la l'inammissibilità della domanda di assegnazione della quota del 40% del TFR del CP_1
CP_3
14 Rg 475-2025
Con riferimento all'ulteriore motivo di gravame non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo
336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
In ragione dell'accoglimento del gravame che ha riformato il primo grado (nei due gradi di giudizio, pertanto, è ravvisabile una soccombenza reciproca) le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza di divorzio n. 38/2025 del CP_4 Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio resa in data 13.01.2025 e notificata via Pec il 04.02.2025 all'esito del giudizio RG 2937/2023 in materia di divorzio così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata:
1.A) dichiara che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della IG.ra ; Controparte_1
1 B) dichiara non dovuta la corresponsione da parte del d in favore della CP_3 CP_1 dell'importo di € 8.562,58 pari al 40% del TFR maturato dall'appellante;
2. compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Milano, 04.06.2025
Il ConIGliere Ausiliario est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
15
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di conIGlio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Paola TANARA Presidente
Dott.ssa Anna FERRARI ConIGliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 475-2025 promosso con ricorso iscritto a ruolo il 18.02.2025
DA
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso per mandato allegato in atti dall'Avv.to Claudia D'Onofrio del Foro di Busto Arsizio, con studio in Sesto Calende (VA), Piazza
G. Mazzini n. 10,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella
Assumma e dall'Avv. Carina Donnarumma entrambe del Foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della prima in Gallarate (VA), via Ciro Menotti 4/a, giusta procura allegata in atti
APPELLATA
1 Rg 475-2025
OGGETTO: appello avverso la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n.
38/2025 del Tribunale di Busto Arsizio resa in data 13.01.2025 e notificata via Pec il 04.02.2025 all'esito del giudizio RG 2937/2023
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per i motivi esposti in narrativa, In via preliminare processuale emettere Decreto di fissazione CP_2 dell'udienza di comparizione delle parti ex artt. 283 e 351 cpc ai fini della concessione della sospensione dell'efficacia e dell'esecutività della Sentenza appellata n. 38/ 2025 depositata in data
14.01.2025 Tribunale di Busto Arsizio, vista la gravità delle somme a cui il ricorrente è stato condannato, anche con provvedimento fuori udienza inaudita altera parte;
nonché FISSARE udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa, nonché termine per la notifica del presente atto ed emanando decreto, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Nel
MERITO, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di legge, riformare, revocare e/o annullare la sentenza impugnata, ad eccezione della parte in cui si dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle parti tutte indicate nei MOTIVI di impugnazione da I) a IV); e in subordine, in riforma della sentenza impugnata, disporre la riduzione delle somme tutte di cui alla condanna del IG. in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta o di CP_3
giustizia; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: a. Ammettere le prove documentali e testimoniali del primo e secondo grado
CONCLUSIONI PER L' APPELLATA
Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 38/2025 del Tribunale di Busto Arsizio. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La IG.ra ha depositato in data 04.07.2023, avanti al Tribunale di Busto Arsizio, CP_1
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo:
A) di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 20/06/1991, in Cardano al Campo (VA), ordinando Controparte_1 CP_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registro dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo al n. 24 Parte II Serie A Anno 1991;
2 Rg 475-2025
B di – confermare il versamento in suo favore dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili posto a carico del IG. uale assegno divorzile. CP_3
2. Si è costituito il IG. il quale, nell'aderire alla richiesta di dichiarazione per la CP_3 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la richiesta dell'assegno divorzile ritenendo che nulla era dovuto alla moglie sia per la breve durata del matrimonio e sia per l'indipendenza economica della stessa che si dichiarava imprenditrice già all'epoca della separazione consensuale avvenuta nell'anno 2001.
3. Il Tribunale di Busto Arsizio, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza 38-2025 pubblicata il
13.01.2025 ha così statuito:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) DISPONE CHE sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza il resistente continui a versare alla ricorrente l'importo mensile di € 250,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento (in forza del decreto reso da questo tribunale in data 09/10.03.2021);
4) DISPONE CHE dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza il resistente versi alla ricorrente l'importo mensile di € 200,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile;
5) ACCERTA E DICHIARA CHE alla ricorrente spetta il 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro (in corso di causa) pari all'importo di
€ 8.562,58, maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto:
6) ASSEGNA alla ricorrente l'importo di € 8.562,58, maggiorato degli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
7) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
7.616,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, 8) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile per quanto di competenza.
3 Rg 475-2025
4. Il IG. con ricorso depositato il 18 .02.2025 ha proposto appello avverso la CP_3
suddetta sentenza ritenendola ingiusta ed errata nelle seguenti parti:
4.a) in quella in cui a pagina 8) ritiene che il resistente NON abbia “tempestivamente chiesto in via riconvenzionale né di revocare l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di €. 250,00 posto a suo carico dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto del
09.03.2021, né tantomeno di ridurne l'entità”;
4.b) in quella in cui a pagina 12) accoglie la domanda di assegno divorzile, con natura “prettamente assistenziale”;
4.c) in quella in cui NON ammette né prove testimoniali, né prove documentali a sostegno della ludopatia della IG.ra in spregio al diritto di difesa del CP_1 CP_3
4.d) in quella in cui a pagina 12) accoglie la domanda del 40% dell'importo del TFR erogato al in forza di assegno divorzile illegittimo ed in forza di domanda tardiva, pertanto irrituale CP_3
e non accoglibile;
4.e) nella parte relativa a pagina 12) alla liquidazione delle spese legali, del tutto sproporzionate rispetto alle Tariffe delle Tabelle Forensi ed all'attività effettivamente svolta.
5. Sui motivi di riforma lamenta:
5.1) Sulla presunta mancata istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in sede di comparsa di costituzione in giudizio (pagina 8 della Sentenza) evidenzia l'appellante che ha errato il Tribunale nel ritenere che non vi sia stata, in via riconvenzionale, la sua richiesta di revoca “dell'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento dell'importo di €.250,00 mensili poiché, sia nella comparsa di costituzione che in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto “in via provvisoria ed urgente” di revocare ogni provvedimento a suo carico ed in favore della CP_1 ed inoltre ha anche esplicitamente scritto: “ogni altra domanda eccetto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” ; appare evidente che di ogni domanda avversaria formulata nel ricorso introduttivo, veniva chiesto il rigetto, così come esplicitato nella memoria costitutiva.
Sulla circostanza l'appellante, inoltre, precisa che la , all'epoca del matrimonio e della CP_1
separazione coniugale, si era dichiarata imprenditrice e successivamente lavoratrice dipendente e che poi, in sede giudiziale, non aveva dimostrato di aver perso occasioni di progressione di carriera
4 Rg 475-2025
e che nell'anno 2019 dichiarava uno stipendio annuale per €. 13.638,00 per redditi da lavoro dipendente.
5.2) Sulla natura dell'assegno divorzile “prettamente assistenziale”, concesso in modo illegittimo ed infondato.
Ritiene il che il Tribunale ha errato nel riconoscere alla un assegno CP_3 CP_1
divorzile di natura assistenziale poiché entrambi i coniugi hanno liberamente scelto di unirsi in matrimonio nel 1991, di avere una figlia- oggi quasi trentenne- ed hanno scelto poi di separarsi legalmente nell'anno 2001, pur sussistendo una separazione di fatto già dopo appena cinque anni dal matrimonio e ciascuno di loro ha liberamente scelto anche la propria occupazione lavorativa: in specie, la IG.ra di svolgere l'attività di imprenditrice, mentre lui di fare l'operaio CP_1
presso Leonardo S.p.a..
Afferma, quindi, l'appellante che non si possono addebitare a lui le scelte lavorative ed economiche della IG.ra avvenute anche successive alla separazione legale;
un vincolo matrimoniale CP_1
durato meno di 10 anni e soprattutto sorto in giovane età (al momento delle nozze, i coniugi avevano 25 e 27 anni), non può in alcun modo aver determinato un'esperienza matrimoniale così solida e duratura, tanto meno aver pregiudicato i coniugi stessi nella propria autodeterminazione economica e sociale, per tutto il resto della loro vita.
Evidenzia l'appellante che la IG.ra è sempre stata occupata - sia durante il matrimonio CP_1
sia successivamente alla separazione - e che, solo dopo la sua richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia - divenuta economicamente autosufficiente- ella, con un ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, ha richiesto un assegno di mantenimento per se medesima, assumendo di aver avuto una drastica riduzione di reddito pur avendo ella sempre svolto attività lavorativa in diversi ambiti e financo acceso un contratto di mutuo per l'acquisto della casa, nonché provvedendo - sin dall'anno 2020 - a ridurre il proprio orario lavorativo ad ottanta ore mensili, nonostante la possibilità di lavorare a tempo pieno in assenza di alcun tipo di impedimento al reperimento di ulteriori attività lavorative.
Deduce poi l'appellante che allo stato non esisterebbe alcuna disparità di posizioni economico– sociali, fra lui - operaio ormai pensionato - e l'appellata che aveva avuto modo di lavorare dapprima come imprenditrice e poi come lavoratrice dipendente riuscendo anche ad acquistare un immobile.
Secondo l'appellante, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe errato a riconoscere un assegno divorzile a favore dell'appellata, basandosi su presupposti falsamente rappresentati dalla
5 Rg 475-2025
, e non approfonditi dal punto di vista istruttorio: sarebbe del tutto carente la prova CP_1 relativa all'asserito sacrifico delle aspettative professionali per ragioni collegate al marito e alla famiglia, sacrificio peraltro contraddetto dalla circostanza che la stessa IG.ra nel CP_1 verbale di separazione consensuale ha dichiarato di svolgere l'attività d'imprenditrice.
5.3) Sulla carenza del diritto di difesa del a causa della mancanza di ammissione dei CP_3
mezzi istruttori volti alla quantificazione del reddito della IG.ra (v. Decreto n. CP_1
1691/2024 del 15.04.2024);
Sostiene l'appellante che non gli sarebbe stato garantito il diritto di difesa allorquando ha insistito per l'ammissione delle prove testimoniali volte a dimostrare l'effettivo reddito della e la CP_1 sua ludopatia;
inoltre, l'appellata ha percepito il TFR nell'anno 2019, ma nulla è stato riconosciuto al CP_3
5.4) Sulla declaratoria d'irritualità della relativa al riconoscimento del TFR, in quanto tardiva ed illegittima, nella misura sproporzionata del 40%.
Sulla scorta della concessione dell'assegno divorzile, a dire dell'appellante del tutto illegittimo e privo di fondamento, il Tribunale di prime cure ha disposto in favore della CP_1
l'assegnazione dell'importo di €.8.562,58, corrispondente al 40% del TFR erogato a luglio 2023- in corso di causa - al ritiene il he l'assegnazione in favore dell'appellata CP_3 CP_3
del 40% del suo TFR sia infondata essendo decorsi ormai 25 anni dalla loro separazione legale e, quindi, chiede la revoca di tale assegnazione.
5.5) Sulla sproporzionalità dell'importo liquidato a titolo di spese legali a carico del IG. CP_3
in relazione alla causa di divorzio.
Censura da ultimo il he la sua condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_3
dalla , a suo dire illegittima in considerazione di quanto dallo stesso rappresentato. CP_1
Conclude, quindi, con la richiesta di riformare, revocare e/o annullare la sentenza impugnata, ad eccezione della parte in cui si dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle parti tutte indicate nei MOTIVI di impugnazione da I) a IV); e in subordine, in riforma della sentenza impugnata, di disporre la riduzione delle somme tutte di cui alla condanna del IG. in CP_3
quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta o di giustizia e, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria chiede ammettersi le prove documentali e testimoniali del primo e secondo grado;
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6. Si è tempestivamente costituita la IG.ra chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
6.A) Relativamente alla presunta mancata istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in sede di comparsa di costituzione in giudizio (pag. 8 sentenza) sostiene che correttamente il Giudice ha rilevato la non tempestiva e rituale istanza di revoca dell'assegno di mantenimento da parte del he andava formulata in via riconvenzionale, con indicazione precisa della statuizione CP_3
di cui si chiedeva la revoca e nei termini entro cui tale domanda è consentita.
6.B) Relativamente al riconoscimento dell'assegno divorzile e al suo carattere prettamente
“assistenziale l'appellata ha evidenziato, nel corso del giudizio di primo grado, che i presupposti da lei rappresentati sono assolutamente veritieri ed indicativi della sua effettiva situazione economica;
ella attualmente, come documentato, intrattiene tre rapporti di lavoro con la qualifica di collaboratrice domestica che le garantiscono una retribuzione mensile complessiva di circa €.
700,00/800,00 e, con tale reddito, deve mensilmente provvedere al pagamento del mutuo ed al rimborso dei finanziamenti a cui ha dovuto far ricorso per provvedere alle proprie necessità; evidenzia l'appellata che dal mese di gennaio 2024 la figlia si è trasferita a vivere con il Per_1
suo compagno, di tal che non contribuisce più al mantenimento della diade. Tale situazione - contrariamente a quanto insinuato dall'appellante - non è conseguenza di una sua cattiva volontà, ma conseguenza inevitabile, come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, della sua età anagrafica, di salute e di contesto sociale.
6.C) Relativamente alla lesione del diritto di difesa del IG. causa della mancanza di CP_3
ammissione dei mezzi istruttori volti alla quantificazione del suo reddito sostiene la che CP_1
correttamente il Giudice ha respinto le istanze istruttorie formulate da controparte, trattandosi di prove volte a dimostrare circostanze non contestate e/o relative a circostanze da provarsi documentalmente. Contesta, poi l'appellata, la rilevanza probatoria del report investigativo, evidenziando peraltro che lei stessa ha ammesso in sede di interrogatorio avanti giudice di primo grado, di aver vissuto momenti di grande sconforto a causa delle sue difficoltà economiche e di aver ceduto alla tentazione di risolvere i suoi problemi tentando la fortuna al gioco;
accortasi prontamente dell'illusorietà di tale soluzione si è rivolta al di Gallarate nel mese di giugno Pt_2
2024 ed ha intrapreso un percorso riabilitativo – ancora in corso - con la dott.ssa Persona_2
(doc. 2)
, ancora, di aver svolto lavori “in nero” (come riportato dall'investigatore): come Pt_3
dimostrato dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado, si trattava di periodi di prova preliminari alla stipula di regolari in contratti di lavoro (doc. 3-4).
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6.D) Relativamente alla irritualità della richiesta di TFR, espone l'appellata di aver scoperto - leggendo la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado – che il CP_3
era andato in pensione ed ha, conseguentemente, formulato la richiesta della quota di TFR, in modo rituale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 bis L. 898/1970, in corso di causa. Evoca, in proposito, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 7239/2018, ha confermato che in sede di divorzio può essere validamente chiesta una quota del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970, purché la domanda di divorzio venga proposta prima della maturazione del diritto al TFR. Aggiunge altresì che, in ogni caso, la Suprema Corte ha più volte affermato che in base all'art. 12 bis L. 898/1970 il coniuge ha diritto alla quota di TFR anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza” implicando, con tale espressione, che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche nel caso in cui il TFR sia maturato dopo la proposizione della domanda di divorzio come nel caso di specie. In definitiva, sulla base dei prospetti di calcolo prodotti dalle parti e perfettamente coincidenti, la quota di TFR a lei spettante è pari ad € 8.562,58, così come correttamente riconosciuta dal Giudice;
6.E) Relativamente alla sproporzionalità dell'importo liquidato a titolo di spese legali sostiene l'appellata che correttamente il Giudice di prime cure ha disposto sul punto applicando la normativa di legge in punto liquidazione spese (doc. 5) e la regola della soccombenza.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 38/2025 del Tribunale di
Busto Arsizio.
7. Con decreto presidenziale è stata fissata l'odierna udienza di trattazione scritta della causa, assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal IG. uò essere accolto per i motivi di seguito esposti. CP_3
Preliminarmente si ritiene la causa sufficientemente istruita rilevandosi che la domanda relativa all'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali in punto di onere della prova, che grava sulla parte richiedente l'assegno e che, quindi quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure sollevate dalla parte.
Con riguardo al primo motivo di appello riferito alla mancata istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in sede di comparsa di costituzione in giudizio (pagina 8 della Sentenza) da parte
8 Rg 475-2025
dell'appellante, questa Corte ritiene di condividere la motivazione del Tribunale che ha rilevato che il non ha (tempestivamente) chiesto in via riconvenzionale né di revocare CP_3
l'obbligo di corrispondere alla l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di CP_1
€250,00 posto a suo carico né, tanto meno, di ridurne l'entità limitandosi di chiedere : in via provvisoria ed urgente revocare ogni provvedimento a carico del IG. in favore CP_4
della IG.ra ; la domanda, effettivamente, non è stata redatta in maniera Controparte_1
chiara e precisa .
Passando agli ulteriori motivi di gravame riferiti alla debenza o meno dell'assegno divorzile chiesto dalla , deve osservarsi che per la determinazione di assegno divorzile sono necessari CP_1
due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente.
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda, in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, pertanto, in sede divorzile l'assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione.
La quantificazione dell'assegno di divorzio deve essere rapportata non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma deve essere determinato – nel quantum- in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e, nelle ipotesi in cui la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c, salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass. Sez. I 24.2.2021 n. 5055) e precisando in modo chiaro il concetto di autosufficienza economica (Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22537, Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22499).
Affinché il giudice riconosca il diritto all'assegno, l'ex coniuge che lo richiede deve provare rigorosamente la sussistenza congiunta di due condizioni:
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• deve dimostrare di non avere mezzi economici propri (redditi da lavoro, rendite da patrimonio, altre fonti) che siano adeguati a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa e un livello di autosufficienza economica, considerando il contesto sociale e la durata del matrimonio;
• deve dimostrare che questa mancanza di mezzi non dipende da una sua scelta o inerzia, ma dall'impossibilità oggettiva di procurarseli per ragioni che non dipendono dalla sua volontà.
Ebbene nell'ipotesi di assenza di uno dei due sopra indicati presupposti, l'assegno di divorzio – in funzione assistenziale- non è dovuto;
non basta essere semplicemente disoccupati ma è necessario che l'impossibilità di procurarsi il mezzo di sostentamento sia oggettiva ed incolpevole.
Ed ancora il giudice è tenuto a valutare se l'ex coniuge richiedente, in base alle sue concrete condizioni personali e alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, sia effettivamente impossibilitato a lavorare e mantenersi.
I fattori oggettivi che possono giustificare l'impossibilità sono principalmente:
• età avanzata con conseguente difficoltà comprovata a reinserirsi nel mondo del lavoro;
• problemi di salute certificati che riducono IGnificativamente o annullano la capacità lavorativa;
• mancanza di qualifiche e impossibilità di riqualificazione: ossia assenza di competenze spendibili sul mercato del lavoro attuale, unita a una dimostrata impossibilità (per età, salute, condizioni sociali) di acquisirle tramite formazione, nonostante l'impegno profuso;
• comprovata difficoltà a trovare occupazione in quel settore specifico o in quella zona geografica, nonostante una ricerca attiva e documentata;
• necessità di dedicarsi a tempo pieno alla cura di figli minori o gravemente disabili, che impedisce oggettivamente lo svolgimento di un'attività lavorativa (questo fattore perde peso man mano che i figli crescono e diventano più autonomi, come nel caso della Cass.
10035/25 con figli adolescenti).
Non rientrano nell'impossibilità oggettiva: la mancanza di volontà di cercare lavoro, il rifiuto di offerte di lavoro congrue alle proprie capacità, l'inerzia prolungata, l'accontentarsi di vivere con aiuti esterni senza attivarsi.
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Lamenta l'odierno appellante, con due distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che il Tribunale di Busto Arsizio, nell'accertare e quantificare l'assegno di divorzio in funzione assistenziale non ha adeguatamente valutato le condizioni della disattendendo, quindi. il dettato normativo dell'art. 5 comma 6 Legge CP_1
01.12.1970, n. 898, che impone la necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali e personali delle parti.
A parere di questa Corte, in applicazione dei principi sora enunciati, effettivamente non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno divorzile né in funzione assistenziale né in funzione compensativa perequativa ciò in base alle risultanze istruttorie ove si consideri che:
- i IGg.ri hanno contratto matrimonio in data 20/06/1991 e dalla loro CP_3 CP_1
unione è nata in data [...] la figlia hanno inoltrato al Tribunale di Busto Per_1
Arsizio ricorso per la separazione consensuale omologata il 23.11.2001 ove, il he CP_3
si era dichiarato operaio e la che si era dichiarata imprenditrice, avevano concordato CP_1
solo un assegno di mantenimento per la figlia – posto a carico del - Per_1 CP_3 dell'importo di 650 delle vecchie lire pari ad €. 335,70;
- Il Tribunale di Busto Arsizio, a seguito del ricorso inoltrato in 29.09.2020 dal er la CP_3
modifica delle condizioni della separazione ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia – maggiorenne ed economicamente autosufficiente- e, su domanda riconvenzionale Per_1 della , ha riconosciuto in favore della stessa un assegno di mantenimento dell'importo di CP_1
€. 250,00 in ragione del peggioramento delle sue condizioni reddituali – rispetto all'epoca della separazione- lavorando part-time e con una retribuzione mensile di €.600,00 ed essendo gravata dal pagamento di un mutuo per l'abitazione familiare;
- la IG.ra , successivamente alla separazione avvenuta nel 2001 e comunque anche CP_1
dopo la modifica delle condizioni della separazione del 2020, allorquando ha reperito un lavoro di collaboratrice domestica per alcune ore alla settimana, non ha provato di essersi adoperata per la ricerca di un'occupazione più remunerata e qualificata pur avendo sempre lavorato dapprima come imprenditrice e poi, dal 22/07/2002 al 2019 incluso, alle dipendenze della Fonderia F.LI ZA di
ZA BI & C. inquadrata come operaia V livello con un reddito annuale per l'anno 2019 era determinato in €. 13.638,00,( docc. 2-3);
- la IG.ra risulta proprietaria di un immobile a Cardano al Campo (in cui vive con la CP_1
figlia maggiorenne ed indipendente economicamente) per il quale sostiene un mutuo ipotecario erogato il 02.10.2001 con scadenza inizialmente nell'anno 2026 salvo poi rinegoziarla con scadenza
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al 31.03.2028 con una rata variabile di circa €. 350,00/mese; ha sostenuto le rate per il finanziamento dell'auto della figlia scadute nel 2024;
- la IG.ra presta lavoro come collaboratrice domestica non solo presso tale IG.ra CP_1
ma anche presso altre famiglie (cfr. report investigativo) – circostanza non contestata - e, Pt_4
sebbene le buste paga allegate in atti si riferiscano solo alla datrice di lavoro IG.ra per Pt_4
l'anno 2023 (Gennaio €. 935,00 - Febbraio €. 652,00- Marzo €. 633,00 Aprile €. 656,00- Maggio €.
558,00 - Giugno €. 658,00 - Luglio €. 659,00 - Agosto €. 637,00 - Settembre €. 689,00 - Ottobre €.
717,00- Novembre €. 694,00 Dicembre €. 758,00) per un totale annuo di €.8.246,00 si deve presumere che ella abbia altre entrate non dichiarate a cui si aggiungono le indennità – CP_5
circostanza non contestata - come anche appurato dal Giudice di primo grado.
Di contro il IG. CP_3
- ha svolto attività lavorativa ininterrottamente dall'11.04.1989 al 31.07.2023 alle dipendenze della società Leonardo S.p.A.; benché nell'anno 2022 abbia percepito redditi netti per complessivi €.
24.232,32 e nel primo semestre dell'anno 2023 un reddito netto mensile di € 1.780,00, da luglio
2023 è in pensione con un trattamento pensionistico pari ad un importo mensile netto di €. 1.600,00
(confermato dalla ultima CU 2025 per l'anno 2024 da cui risulta un reddito lordo di € 26.889,59);
- a seguito del suo pensionamento ha percepito il TFR per l'importo di €.31.022,84;
- ha documentato provviste presso il Banco BPM alla data del 31.12.2024 per €. 5.157,134;
- vive nella casa di proprietà della madre.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all'attualità,
l'eIGenza assistenziale laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele.
Come già anticipato, ve risulti accertata in fatto la possibilità di lavorare del coniuge richiedente, sullo stesso incombe l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali. (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio 2021, n. 20866) circostanza che nel caso di specie non è stata assolta dalla
. CP_1
La funzione perequativa-compensativa dell'assegno di divorzio può essere riconosciuta solo nel caso in cui il coniuge richiedente provi effettivamente:
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A) che lo squilibrio economico fra gli ex coniugi sia stato causato dalla rinuncia da parte dell'ex coniuge economicamente debole a realistiche occasioni professionali;
B) che la rinuncia ad occasioni professionali e reddituali sia stata fatta per soddisfare eIGenze familiari.
Ebbene, nel caso in esame la non ha fornito la prova: CP_1
1. sia dell'impossibilità di potersi procurarsi ulteriori ed adeguati mezzi per vivere o la sussistenza di motivi oggettivi che le impediscono di poterseli procurare, non essendo stata documentata alcuna patologia che le comporti inabilità lavorativa ad eccezione di un certificato - rilasciato dal SERD di Gallarate a cui la stessa si è rivolta in data
06.09.2024- ove è rilevata una sua problematica di gioco d'azzardo patologico per la quale ha intrapreso un programma di colloqui di verifica socio-psicologica a cadenza periodica;
2. sia del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), e dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio”, nonché dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge anzi, successivamente alla separazione, ha acquistato l'immobile ove vive.
In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 3354 del 2025 il diritto al mantenimento non deve essere considerato automatico ma richiede una concreta ed attiva ricerca di lavoro da parte del richiedente che deve dimostrare come, nonostante gli sforzi, non riesca a trovare un'occupazione adeguata.
La capacità lavorativa è un criterio essenziale per determinare il diritto all'assegno. È responsabilità del richiedente fornire prove di un'infruttuosa ricerca occupazionale. L'assegno, previsto dall'articolo 156 del codice civile, è sì ispirato alla tutela della solidarietà coniugale, ma non copre ciò che il coniuge potrebbe ottenere autonomamente. Spetta al richiedente dimostrare l'attivazione sul mercato del lavoro compatibile con le proprie capacità professionali in assenza di adeguati redditi propri. L'assegno previsto dall'articolo 156 c.c., pur esprimendo un dovere solidaristico, non può comprendere ciò che ordinariamente ci si può procurare autonomamente. Per la Cassazione quindi le differenze reddituali non sono rilevanti se manca la prova della ricerca attiva di impiego poiché, dopo lo scioglimento del vincolo coniugale, gli ex coniugi sono tenuti a mirare a una propria autosufficienza economica.
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Secondo la giurisprudenza più recente, il divorzio segna la fine del progetto di vita comune e l'inizio di percorsi individuali e quindi pur permanendo un dovere di solidarietà post-coniugale (che si manifesta con l'assegno solo se necessario), ciascun ex coniuge ha il dovere primario di attivarsi per essere economicamente autonomo, mettendo a frutto le proprie capacità lavorative e professionali.
Il richiedente non può adottare una condotta “deresponsabilizzante e attendista”, aspettando opportunità lavorative ideali o riversando sull'ex coniuge più abbiente le conseguenze economiche della fine del matrimonio;
deve dimostrare di aver fatto sforzi concreti e seri per raggiungere l'autosufficienza.
Ebbene, nel caso specifico la , dopo la separazione consensuale del 2001 e comunque CP_1
anche dopo la richiesta di modifica delle condizioni della separazione avvenuta nel 2020, non ha provato, di essersi adoperata attivamente per la ricerca di impiego per un lavoro compatibile con le sue capacità professionali tenuto anche conto della sue precedenti capacità imprenditoriali, né ha documentato di aver intrapreso corsi di formazione professionale volti ad eventuali assunzioni lavorative .
A parere della Corte quindi, sulla base dei predetti principi, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ab origine né in funzione assistenziale né in funzione compensativa- perequativa in favore della . Ciò comporta, come ulteriore CP_1
conseguenza, la riforma della sentenza oggetto del presente gravame, anche nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto all'appellata la quota del 40% del TFR del riferito al CP_3
periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Ai fini del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis L. 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 L. 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso, con la conseguenza che il diritto ad una quota di esso non sorge, ad esempio, a favore dell'ex coniuge passato a nuove nozze o che non sia titolare di assegno di divorzio come nel caso di specie (in tal senso Cass., sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2466) .
La mancanza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzio comporta per la l'inammissibilità della domanda di assegnazione della quota del 40% del TFR del CP_1
CP_3
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Con riferimento all'ulteriore motivo di gravame non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo
336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
In ragione dell'accoglimento del gravame che ha riformato il primo grado (nei due gradi di giudizio, pertanto, è ravvisabile una soccombenza reciproca) le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza di divorzio n. 38/2025 del CP_4 Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio resa in data 13.01.2025 e notificata via Pec il 04.02.2025 all'esito del giudizio RG 2937/2023 in materia di divorzio così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata:
1.A) dichiara che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della IG.ra ; Controparte_1
1 B) dichiara non dovuta la corresponsione da parte del d in favore della CP_3 CP_1 dell'importo di € 8.562,58 pari al 40% del TFR maturato dall'appellante;
2. compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Milano, 04.06.2025
Il ConIGliere Ausiliario est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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