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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/11/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1722/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1722/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Faiella, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
E nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Ciervo, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025; il P.M. in sede, con atto del 06/10/2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che: 1) contraevano matrimonio concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, il 23/06/2012 e che dalla loro unione nasceva, in data 24/05/2014,
1 il figlio;
2) la casa coniugale veniva fissata in Moiano (BN), alla via Piè Casali, Persona_1
47; 3) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si deteriorava, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, senza possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di voler pronunciare la loro separazione alle condizioni che seguono:
“1. Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3. Tempi di permanenza e piano genitoriale
3.1. sarà collocato anagraficamente e in via preferenziale presso la madre Per_1 sig.ra nell'attuale residenza della stessa in Moiano (BN) alla via Piè Parte_1
Casali, 47.
3.2. Il sig. si occuperà del figlio il martedì e il giovedì, a partire Controparte_1 dall'uscita da lavoro fino a dopo cena.
3.3. Per quanto attiene ai week end, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza. In particolare, ove sia il proprio turno, il sig. si occuperà del bambino: Controparte_1 il sabato, a partire dall'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena.
3.4. Ad ogni buon conto, il sig. ha diritto di visita del bambino, Controparte_1 ovvero potrà vedere e tenere il figlio con sé ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore affidatario da manifestarsi anche a mezzo telefono, sms e\o whatsapp.
3.5. Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali nonché ad ogni altra festività religiosa e/o civile;
per le vacanze estive i coniugi stabiliscono, sin da ora, che il bambino trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre nel periodo che sarà dagli stessi, di comune accordo, di volta in volta individuato entro il
30 aprile di ogni anno secondo le esigenze lavorative e personali di entrambi.
3.6. I compleanni e le altre ricorrenze riguardanti il bambino saranno festeggiati con la presenza di entrambi i genitori.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale sita in Moiano (BN) alla via Piè Casali, 47, è di proprietà esclusiva della sig.ra e resterà alla stessa assegnata, con tutti gli arredi, anche nella Parte_1 sua qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento
5.1. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio : Controparte_1 Per_1
2 a) versando alla coniuge , nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1 prevalente, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e tramite bonifico, l'importo mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) sino al raggiungimento dell'autonomia economica del bambino;
detto importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione dopo il primo anno dalla omologazione della presente separazione;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla sig.ra per il caso di Parte_1 anticipazione, il 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e concordate tra i coniugi. Tutte le richieste di rimborso in quota parte delle spese straordinarie eventualmente anticipate dovranno essere debitamente documentate e sarà seguito il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Benevento di cui le parti ne conoscono il contenuto e ne hanno ricevuto copia dai sottoscritti difensori.
5.2 Ogni decisione relativa alla educazione, all'istruzione e alla salute dei figli (scuola, cure, sport, tempo libero etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori. Per eventuali impegni economici superiori ad euro 1000,00 (mille,00#) le parti sottoscriveranno una scrittura privata attestante la comune volontà di sostenere tali spese;
5.3 Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per il figlio).
5.4 i coniugi espressamente concordano che il genitore collocatario, nel caso la madre
, percepisca l'assegno unico previsto per il figlio minore al 100%. Parte_1
5.5 MUTUO
La sig.ra si farà carico, dalla data di omologazione della presente Parte_1 separazione, della rata di mutuo n. 0E53075129801 pari ad 249,00 acceso presso il Banco di Napoli S.P.A..
5.6 La sig.ra nell'interesse del figlio si impegna a trasferire Parte_1 Per_1 allo stesso, al raggiungimento dell'autosufficienza economica e comunque non oltre il compimento del 35° anno di età, la nuda proprietà, con riserva di usufrutto e/o altro diritto a favore di essa Sig.ra , dell'immobile sito in Moiano (BN) alla Via Piè Parte_1
Casale al foglio 14 (quattordici), particella 258 (duecentocinquantotto); di contro, il sig.
, rinuncia, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente atto, alla CP_1 ripetizione, in quota parte, delle rate finora versate.
5.7 Le eventuali ristrutturazioni che saranno effettuate prima del trasferimento della proprietà dell'immobile di cui al punto che precede resteranno a carico della Sig.ra Pt_1
Con il trasferimento della proprietà, la sig.ra dichiara di liberare,
[...] Parte_1
3 come in effetti libera, il figlio in ordine alla trasferita proprietà, da ogni Per_1 eventuale pretesa o rivendicazione da parte di terzi.
6. I coniugi dichiarano di avere definito ogni altro reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale per cui non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
7. Con la sottoscrizione del verbale di separazione i sigg. e Controparte_1 Parte_1 reciprocamente si concederanno l'autorizzazione al rilascio del passaporto personale per viaggi turistici all'estero ed al rinnovo dello stesso alle singole scadenze previste dalla legge, esonerando sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità le Autorità di Pubblica Sicurezza.
10. Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025, riportandosi al ricorso depositato ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative ed all'interesse del figlio minore, dunque possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
e c.f. (atto n. 4, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2012);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
4 III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Moiano (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1722/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Faiella, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
E nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Ciervo, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025; il P.M. in sede, con atto del 06/10/2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che: 1) contraevano matrimonio concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, il 23/06/2012 e che dalla loro unione nasceva, in data 24/05/2014,
1 il figlio;
2) la casa coniugale veniva fissata in Moiano (BN), alla via Piè Casali, Persona_1
47; 3) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si deteriorava, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, senza possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di voler pronunciare la loro separazione alle condizioni che seguono:
“1. Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3. Tempi di permanenza e piano genitoriale
3.1. sarà collocato anagraficamente e in via preferenziale presso la madre Per_1 sig.ra nell'attuale residenza della stessa in Moiano (BN) alla via Piè Parte_1
Casali, 47.
3.2. Il sig. si occuperà del figlio il martedì e il giovedì, a partire Controparte_1 dall'uscita da lavoro fino a dopo cena.
3.3. Per quanto attiene ai week end, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza. In particolare, ove sia il proprio turno, il sig. si occuperà del bambino: Controparte_1 il sabato, a partire dall'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena.
3.4. Ad ogni buon conto, il sig. ha diritto di visita del bambino, Controparte_1 ovvero potrà vedere e tenere il figlio con sé ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore affidatario da manifestarsi anche a mezzo telefono, sms e\o whatsapp.
3.5. Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali nonché ad ogni altra festività religiosa e/o civile;
per le vacanze estive i coniugi stabiliscono, sin da ora, che il bambino trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre nel periodo che sarà dagli stessi, di comune accordo, di volta in volta individuato entro il
30 aprile di ogni anno secondo le esigenze lavorative e personali di entrambi.
3.6. I compleanni e le altre ricorrenze riguardanti il bambino saranno festeggiati con la presenza di entrambi i genitori.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale sita in Moiano (BN) alla via Piè Casali, 47, è di proprietà esclusiva della sig.ra e resterà alla stessa assegnata, con tutti gli arredi, anche nella Parte_1 sua qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento
5.1. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio : Controparte_1 Per_1
2 a) versando alla coniuge , nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1 prevalente, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e tramite bonifico, l'importo mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) sino al raggiungimento dell'autonomia economica del bambino;
detto importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione dopo il primo anno dalla omologazione della presente separazione;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla sig.ra per il caso di Parte_1 anticipazione, il 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e concordate tra i coniugi. Tutte le richieste di rimborso in quota parte delle spese straordinarie eventualmente anticipate dovranno essere debitamente documentate e sarà seguito il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Benevento di cui le parti ne conoscono il contenuto e ne hanno ricevuto copia dai sottoscritti difensori.
5.2 Ogni decisione relativa alla educazione, all'istruzione e alla salute dei figli (scuola, cure, sport, tempo libero etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori. Per eventuali impegni economici superiori ad euro 1000,00 (mille,00#) le parti sottoscriveranno una scrittura privata attestante la comune volontà di sostenere tali spese;
5.3 Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per il figlio).
5.4 i coniugi espressamente concordano che il genitore collocatario, nel caso la madre
, percepisca l'assegno unico previsto per il figlio minore al 100%. Parte_1
5.5 MUTUO
La sig.ra si farà carico, dalla data di omologazione della presente Parte_1 separazione, della rata di mutuo n. 0E53075129801 pari ad 249,00 acceso presso il Banco di Napoli S.P.A..
5.6 La sig.ra nell'interesse del figlio si impegna a trasferire Parte_1 Per_1 allo stesso, al raggiungimento dell'autosufficienza economica e comunque non oltre il compimento del 35° anno di età, la nuda proprietà, con riserva di usufrutto e/o altro diritto a favore di essa Sig.ra , dell'immobile sito in Moiano (BN) alla Via Piè Parte_1
Casale al foglio 14 (quattordici), particella 258 (duecentocinquantotto); di contro, il sig.
, rinuncia, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente atto, alla CP_1 ripetizione, in quota parte, delle rate finora versate.
5.7 Le eventuali ristrutturazioni che saranno effettuate prima del trasferimento della proprietà dell'immobile di cui al punto che precede resteranno a carico della Sig.ra Pt_1
Con il trasferimento della proprietà, la sig.ra dichiara di liberare,
[...] Parte_1
3 come in effetti libera, il figlio in ordine alla trasferita proprietà, da ogni Per_1 eventuale pretesa o rivendicazione da parte di terzi.
6. I coniugi dichiarano di avere definito ogni altro reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale per cui non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
7. Con la sottoscrizione del verbale di separazione i sigg. e Controparte_1 Parte_1 reciprocamente si concederanno l'autorizzazione al rilascio del passaporto personale per viaggi turistici all'estero ed al rinnovo dello stesso alle singole scadenze previste dalla legge, esonerando sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità le Autorità di Pubblica Sicurezza.
10. Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025, riportandosi al ricorso depositato ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative ed all'interesse del figlio minore, dunque possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
e c.f. (atto n. 4, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2012);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
4 III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Moiano (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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