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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5677 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6517/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCARDO Parte_1 C.F._1
ZI e dell'avv. DE CARO MARCO ( ; elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO VITTORIO EMANUELE 140 SALERNO, presso il difensore avv. BOCCARDO ZI
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Controparte_1 P.IVA_1
CA RG, elettivamente domiciliato in Corso Europa MILANO, presso il difensore
convenuto pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
• accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_1
per l'illegittimo diniego della sospensione delle rate del mutuo ipotecario a rogito del Notaio Dott.
(atto n. rep. 34.617 – n. raccolta 10.172, ai sensi dell'art. 54, comma 1, Persona_1
lett. a del D.L. "Cura Italia", prorogato con legge n. 197 del 27/12/2022
• per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni determinati da tale illegittimo diniego di sospensione delle rate del mutuo, quantificati
come di seguito: nella differenza tra il prezzo di vendita al quale il Sig. è stato costretto ad Pt_1
alienare l'immobile ed il prezzo di mercato, pari ad euro 21.000,00. Ovvero condannare la convenuta
a quella somma minore che risulterà di giustizia. CP_1
• Con vittoria di spese e competenze di causa in favore degli antescritti procuratori antistatari.
Per parte convenuta:
Nel merito:
- rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti, anche ai
sensi dell'art. 1227 c.c.
In via istruttoria:
- rigettare le avverse istanze istruttorie in quanto inammissibili.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
pagina 2 di 7 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di un danno. CP_2
L'attore in particolare esponeva:
- che in data 30 settembre 2008 stipulava un contratto di mutuo ipotecario con la allora
[...]
al fine dell'acquisto di un immobile sito in Fonte Nuova (RM), alla via Controparte_3
OS UC n.49;
- che, a causa delle gravi difficoltà economiche sopravvenute a seguito della pandemia di Covid -
19, l'attore, che nel frattempo aveva cessato la propria attività di albergatore presentava istanza al , succeduta alla banca mutuante, per la sospensione delle rate del mutuo tramite il CP_1
Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (Consap);
- che tale richiesta, presentata il 20 luglio 2023, veniva respinta dalla banca, con motivazioni errate, ritenendo che la cessazione della partita IVA precludesse l'accesso ai benefici del Fondo
Consap;
- che l'attore, vista la negazione del diritto di vedersi sospendere le rate del mutuo in oggetto, si ritrovava in una situazione di estrema difficoltà, non essendo in grado di versare le rate mensili di euro 1.200,00, non avendo nel corso del 2023 maturato alcun reddito da lavoro;
- che, pertanto, l'attore era costretto a mettere in vendita altro immobile, sito nel Comune di
Fonte Nuova (RM), alla via Osoppo n. 6 per far fronte alle rate del mutuo contratto, al fine di evitare di essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine per il pagamento delle rate stesse,
che avrebbe altresì comportato segnalazione negativa presso la Centrale Rischi;
- che, in particolare, il 25 ottobre 2023, sotto l'urgenza di scongiurare gli effetti pregiudizievoli sopra menzionati, l'attore era costretto ad accettare un'offerta d'acquisto per la cifra ridotta di €
97.000, significativamente inferiore rispetto al valore di mercato dell'immobile, stimato in euro pagina 3 di 7 118.000,00;
- che, ritenendo di avere comunque diritto alla sospensione delle rate del mutuo, l'attore presentava una ulteriore istanza alla banca in data 20/11/2023 e poi uno specifico reclamo in data 27/12/2023;
- che solo in data 26 gennaio 2024 veniva confermato che l'attore aveva pieno diritto alla sospensione delle rate del mutuo, anche in presenza di cessazione della partita IVA;
- che l'illegittimo diniego operato dalla banca convenuta aveva costretto l'attore a vendere altro immobile a un prezzo vile, con una perdita pari a euro 21.000,00, rispetto al valore di mercato del bene;
- che, pertanto, la banca convenuta era tenuta a risarcire l'attore del danno procurato dalla propria condotta inadempiente.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_4
particolare, negando il proprio inadempimento, considerato come il primo diniego fosse dipeso da irregolarità nella compilazione della modulistica, di cui l'attore era stato reso informato;
che solo dopo diversi mesi e a vendita già perfezionata dell'altro immobile, l'attore aveva riproposto l'istanza secondo le modalità formali corrette, ottenendo risposta favorevole.
La convenuta, in ogni caso, evidenziava come l'attore non avesse provato il danno e il nesso di causalità e che, in particolare, non aveva provato la propria incapacità a far fronte al pagamento delle rate del mutuo, nonché la pari insufficienza patrimoniale in capo all'altro soggetto mutuatario.
Sena che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza derll'8.7.2025, previa precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 7 La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
A prescindere, infatti, da ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno di una condotta illecita da parte della convenuta (circostanza contestata e oggetto di contrapposte ricostruzioni ad opera delle parti), osta alla valutazione favorevole della pretesa risarcitoria il difetto di prova in ordine al nesso di causalità tra la mancata sospensione delle rate (in linea capitale) del mutuo e il pregiudizio lamentato dall'attore.
Questi, infatti, ha sostenuto come, trovandosi nell'impossibilità di far fronte al pagamento delle rate mensili del mutuo, in quanto non sospese, sarebbe stato costretto ad alienare un altro immobile e, in particolare, a dover accettare una proposta di acquisto a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato.
Nonostante le contestazioni sul punto sollevate da parte convenuta, l'attore non ha tuttavia provato né
la vendita a un prezzo inferiore a quello richiesto, né tanto meno la propria impossibilità a far fronte al pagamento delle rate mensili del mutuo e, quindi, la necessità di acquisire la disponibilità economica proprio vendendo a terzi l'altro immobile.
Sotto il primo profilo, infatti, l'attore ha dichiarato come, trovandosi nella necessità di acquisire disponibilità economiche immediate, al fine di evitare la risoluzione del contratto di mutuo e il rischio di segnalazioni in Centrale Rischi, si era visto costretto ad accettare una proposta di acquisto a un prezzo offerto di euro 97.000,00, ossia euro 21.000,00 in meno rispetto al valore di mercato documentato da una perizia di stima redatta qualche mese dopo da un professionista a tal fine incaricato.
Parte attrice, quindi, ha prodotto a sostegno di tali asserzioni la proposta di acquisto dell'immobile,
seguita poi dall'atto traslativo della proprietà, nonché la perizia di stima relativa al valore di mercato pagina 5 di 7 dell'immobile.
Viceversa, la difesa attorea non ha prodotto documentazione alcuna attestante il prezzo di vendita originariamente richiesto dalla parte alienante, ossia che l'immobile fosse stato offerto sul mercato a un prezzo superiore rispetto a quello di cui alla proposta irrevocabile di acquisto in atti.
In sostanza, in tanto si può sostenere la tesi che l'attore si sia visto costretto ad accettare la vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato, in quanto si dimostri che il bene fosse stata offerto in vendita a un prezzo pari a quello di stima, essendosi poi l' dovuto accontentare del prezzo inferiore, non Pt_1
disponendo di altro tempo per cercare acquirenti a condizioni migliori.
In difetto di tale prova, pertanto, non è possibile sostenere che il prezzo di vendita di euro 97.000,00
fosse stato accettato dall' a fronte di una richiesta iniziale maggiore, piuttosto che fosse Pt_1
corrispondente alla richiesta iniziale della parte venditrice.
Sotto il secondo profilo, poi, va osservato come parte attrice abbia inteso dimostrare lo stato di coercizione in cui si sarebbe trovato nel procedere alla vendita dell'immobile, all'esclusivo fine di procurarsi la provvista necessaria per far fronte al pagamento delle rate del mutuo, producendo le certificazioni dei redditi propri e della seconda mutuataria ed evidenziando come l'entità dei tali redditi non avrebbe consentito a nessuno dei due di sostenere l'esborso mensile di euro 1.200,00.
Sennonchè, nonostante la contestazione sul punto sollevata dalla convenuta, parte attrice non ha provato una incapienza patrimoniale dei due mutuatari, limitandosi ad attestare il reddito percepito nei due anni interessati dalla vicenda.
Tale profilo non può considerarsi sufficiente per provare lo stato di coercizione in cui si sarebbe venuto a trovare l'attore, costretto a dare corso alla vendita per poter pagare le rate del mutuo non sospese, in quanto l'insufficienza di redditi di per sé non dimostra come i due mutuatari versassero in una pagina 6 di 7 situazione di insufficienza patrimoniale tale da impedir loro di far fronte alle obbligazioni assunte.
In proposito va ricordato come ciascuno risponda delle obbligazioni con il proprio intero patrimonio ex art. 2740 c.c. e non solo con il reddito da attività lavorativa, per cui parte attrice non avrebbe dovuto limitarsi a provare l'insufficienza del reddito, ma avrebbe dovuto fornire una prova più ampia, riferita all'intera situazione patrimoniale dei debitori.
In difetto di tali prove, pertanto, non è possibile ricollegare il prospettato nocumento alla ipotizzata condotta illecita ascritta alla banca e, per l'effetto, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.990,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 390,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
- condanna l'attore a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.990,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 390,00 per spese generali.
Così deciso in Milano l'8 luglio 2025
Il giudice
ES RA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6517/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCARDO Parte_1 C.F._1
ZI e dell'avv. DE CARO MARCO ( ; elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO VITTORIO EMANUELE 140 SALERNO, presso il difensore avv. BOCCARDO ZI
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Controparte_1 P.IVA_1
CA RG, elettivamente domiciliato in Corso Europa MILANO, presso il difensore
convenuto pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
• accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_1
per l'illegittimo diniego della sospensione delle rate del mutuo ipotecario a rogito del Notaio Dott.
(atto n. rep. 34.617 – n. raccolta 10.172, ai sensi dell'art. 54, comma 1, Persona_1
lett. a del D.L. "Cura Italia", prorogato con legge n. 197 del 27/12/2022
• per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni determinati da tale illegittimo diniego di sospensione delle rate del mutuo, quantificati
come di seguito: nella differenza tra il prezzo di vendita al quale il Sig. è stato costretto ad Pt_1
alienare l'immobile ed il prezzo di mercato, pari ad euro 21.000,00. Ovvero condannare la convenuta
a quella somma minore che risulterà di giustizia. CP_1
• Con vittoria di spese e competenze di causa in favore degli antescritti procuratori antistatari.
Per parte convenuta:
Nel merito:
- rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti, anche ai
sensi dell'art. 1227 c.c.
In via istruttoria:
- rigettare le avverse istanze istruttorie in quanto inammissibili.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
pagina 2 di 7 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di un danno. CP_2
L'attore in particolare esponeva:
- che in data 30 settembre 2008 stipulava un contratto di mutuo ipotecario con la allora
[...]
al fine dell'acquisto di un immobile sito in Fonte Nuova (RM), alla via Controparte_3
OS UC n.49;
- che, a causa delle gravi difficoltà economiche sopravvenute a seguito della pandemia di Covid -
19, l'attore, che nel frattempo aveva cessato la propria attività di albergatore presentava istanza al , succeduta alla banca mutuante, per la sospensione delle rate del mutuo tramite il CP_1
Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (Consap);
- che tale richiesta, presentata il 20 luglio 2023, veniva respinta dalla banca, con motivazioni errate, ritenendo che la cessazione della partita IVA precludesse l'accesso ai benefici del Fondo
Consap;
- che l'attore, vista la negazione del diritto di vedersi sospendere le rate del mutuo in oggetto, si ritrovava in una situazione di estrema difficoltà, non essendo in grado di versare le rate mensili di euro 1.200,00, non avendo nel corso del 2023 maturato alcun reddito da lavoro;
- che, pertanto, l'attore era costretto a mettere in vendita altro immobile, sito nel Comune di
Fonte Nuova (RM), alla via Osoppo n. 6 per far fronte alle rate del mutuo contratto, al fine di evitare di essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine per il pagamento delle rate stesse,
che avrebbe altresì comportato segnalazione negativa presso la Centrale Rischi;
- che, in particolare, il 25 ottobre 2023, sotto l'urgenza di scongiurare gli effetti pregiudizievoli sopra menzionati, l'attore era costretto ad accettare un'offerta d'acquisto per la cifra ridotta di €
97.000, significativamente inferiore rispetto al valore di mercato dell'immobile, stimato in euro pagina 3 di 7 118.000,00;
- che, ritenendo di avere comunque diritto alla sospensione delle rate del mutuo, l'attore presentava una ulteriore istanza alla banca in data 20/11/2023 e poi uno specifico reclamo in data 27/12/2023;
- che solo in data 26 gennaio 2024 veniva confermato che l'attore aveva pieno diritto alla sospensione delle rate del mutuo, anche in presenza di cessazione della partita IVA;
- che l'illegittimo diniego operato dalla banca convenuta aveva costretto l'attore a vendere altro immobile a un prezzo vile, con una perdita pari a euro 21.000,00, rispetto al valore di mercato del bene;
- che, pertanto, la banca convenuta era tenuta a risarcire l'attore del danno procurato dalla propria condotta inadempiente.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_4
particolare, negando il proprio inadempimento, considerato come il primo diniego fosse dipeso da irregolarità nella compilazione della modulistica, di cui l'attore era stato reso informato;
che solo dopo diversi mesi e a vendita già perfezionata dell'altro immobile, l'attore aveva riproposto l'istanza secondo le modalità formali corrette, ottenendo risposta favorevole.
La convenuta, in ogni caso, evidenziava come l'attore non avesse provato il danno e il nesso di causalità e che, in particolare, non aveva provato la propria incapacità a far fronte al pagamento delle rate del mutuo, nonché la pari insufficienza patrimoniale in capo all'altro soggetto mutuatario.
Sena che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza derll'8.7.2025, previa precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 7 La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
A prescindere, infatti, da ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno di una condotta illecita da parte della convenuta (circostanza contestata e oggetto di contrapposte ricostruzioni ad opera delle parti), osta alla valutazione favorevole della pretesa risarcitoria il difetto di prova in ordine al nesso di causalità tra la mancata sospensione delle rate (in linea capitale) del mutuo e il pregiudizio lamentato dall'attore.
Questi, infatti, ha sostenuto come, trovandosi nell'impossibilità di far fronte al pagamento delle rate mensili del mutuo, in quanto non sospese, sarebbe stato costretto ad alienare un altro immobile e, in particolare, a dover accettare una proposta di acquisto a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato.
Nonostante le contestazioni sul punto sollevate da parte convenuta, l'attore non ha tuttavia provato né
la vendita a un prezzo inferiore a quello richiesto, né tanto meno la propria impossibilità a far fronte al pagamento delle rate mensili del mutuo e, quindi, la necessità di acquisire la disponibilità economica proprio vendendo a terzi l'altro immobile.
Sotto il primo profilo, infatti, l'attore ha dichiarato come, trovandosi nella necessità di acquisire disponibilità economiche immediate, al fine di evitare la risoluzione del contratto di mutuo e il rischio di segnalazioni in Centrale Rischi, si era visto costretto ad accettare una proposta di acquisto a un prezzo offerto di euro 97.000,00, ossia euro 21.000,00 in meno rispetto al valore di mercato documentato da una perizia di stima redatta qualche mese dopo da un professionista a tal fine incaricato.
Parte attrice, quindi, ha prodotto a sostegno di tali asserzioni la proposta di acquisto dell'immobile,
seguita poi dall'atto traslativo della proprietà, nonché la perizia di stima relativa al valore di mercato pagina 5 di 7 dell'immobile.
Viceversa, la difesa attorea non ha prodotto documentazione alcuna attestante il prezzo di vendita originariamente richiesto dalla parte alienante, ossia che l'immobile fosse stato offerto sul mercato a un prezzo superiore rispetto a quello di cui alla proposta irrevocabile di acquisto in atti.
In sostanza, in tanto si può sostenere la tesi che l'attore si sia visto costretto ad accettare la vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato, in quanto si dimostri che il bene fosse stata offerto in vendita a un prezzo pari a quello di stima, essendosi poi l' dovuto accontentare del prezzo inferiore, non Pt_1
disponendo di altro tempo per cercare acquirenti a condizioni migliori.
In difetto di tale prova, pertanto, non è possibile sostenere che il prezzo di vendita di euro 97.000,00
fosse stato accettato dall' a fronte di una richiesta iniziale maggiore, piuttosto che fosse Pt_1
corrispondente alla richiesta iniziale della parte venditrice.
Sotto il secondo profilo, poi, va osservato come parte attrice abbia inteso dimostrare lo stato di coercizione in cui si sarebbe trovato nel procedere alla vendita dell'immobile, all'esclusivo fine di procurarsi la provvista necessaria per far fronte al pagamento delle rate del mutuo, producendo le certificazioni dei redditi propri e della seconda mutuataria ed evidenziando come l'entità dei tali redditi non avrebbe consentito a nessuno dei due di sostenere l'esborso mensile di euro 1.200,00.
Sennonchè, nonostante la contestazione sul punto sollevata dalla convenuta, parte attrice non ha provato una incapienza patrimoniale dei due mutuatari, limitandosi ad attestare il reddito percepito nei due anni interessati dalla vicenda.
Tale profilo non può considerarsi sufficiente per provare lo stato di coercizione in cui si sarebbe venuto a trovare l'attore, costretto a dare corso alla vendita per poter pagare le rate del mutuo non sospese, in quanto l'insufficienza di redditi di per sé non dimostra come i due mutuatari versassero in una pagina 6 di 7 situazione di insufficienza patrimoniale tale da impedir loro di far fronte alle obbligazioni assunte.
In proposito va ricordato come ciascuno risponda delle obbligazioni con il proprio intero patrimonio ex art. 2740 c.c. e non solo con il reddito da attività lavorativa, per cui parte attrice non avrebbe dovuto limitarsi a provare l'insufficienza del reddito, ma avrebbe dovuto fornire una prova più ampia, riferita all'intera situazione patrimoniale dei debitori.
In difetto di tali prove, pertanto, non è possibile ricollegare il prospettato nocumento alla ipotizzata condotta illecita ascritta alla banca e, per l'effetto, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.990,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 390,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
- condanna l'attore a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.990,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 390,00 per spese generali.
Così deciso in Milano l'8 luglio 2025
Il giudice
ES RA
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