Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 10516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Seconda Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Paola Caserta, all'udienza del 09.05.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10516/2023 avente ad oggetto “rapporto di comodato” e pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine al ricorso, dall'avv. Ageo Piscopo (C.F.
) presso il cui studio, sito in Arzano alla Via Buonarroti 15, è C.F._2 elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE –
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Carolina Ferro (C.F.
presso il cui studio, sito in Grumo Nevano (NA) alla via T. C.F._4
Spena n. 21, è elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo posto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con ricorso depositato in data 30.11.2023 esponeva: di essere Parte_1 proprietario dell'appartamento sito in Arzano alla Via Galilei 21, piano 3, int. 7; di aver, con contratto del 7.01.2014, concesso in comodato l'immobile al sig.
[...]
; che, attesi i rapporti familiari intercorrenti con il resistente, nonostante la CP_1 scadenza contrattuale del 06.1.2018, il comodato si era protratto;
che, poiché a
1
febbraio 2023 il resistente lasciava l'abitazione senza consegnare le chiavi, con raccomandata A.R. del 26.6.23, il ricorrente invitava a restituire Controparte_1
l'immobile, e che soltanto in data 12.10.2023, ovvero dopo il primo incontro di mediazione, il resistente rilasciava l'appartamento.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, venisse Controparte_1 condannato al pagamento della complessiva somma di € 5.169,70, a titolo di risarcimento danni per indebita occupazione, nonché a titolo di pagamento delle spese di registrazione del contratto, delle spese di avvio della mediazione e delle quote condominiali, oltre che ad una somma equitativamente determinata dal giudice per la mancata partecipazione alla mediazione, con vittoria di spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente , Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In via pregiudiziale di rito, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di comodato. Vi è infatti prova in atti dell'attivazione del procedimento de quo, conclusosi “con esito negativo per la mancata comparizione della parte invitata” (cfr. verbale negativo di mediazione doc.
n. 7).
Nel merito, la domanda proposta dal ricorrente si è rivelata fondata e deve trovare accoglimento, per quanto in appresso osservato.
Risulta non contestato e pacifico tra le parti, nonché provato anche per tabulas, che tra l'istante ed il resistente è intercorso, in data 7 gennaio 2014, un Controparte_1 contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto l'immobile sito in Arzano alla
Via Galilei 21. Risulta, altresì, non contestato tra le parti — e confermato dalla lettura dell'art. 1 del contratto di comodato prodotto in atti dal ricorrente — che la durata del detto comodato veniva espressamente pattuita tra le parti dal 7 gennaio 2014 al 6 gennaio 2018. Ancora non contestata è la circostanza che alla scadenza contrattuale attesi i rapporti familiari, essendo la moglie del resistente nipote del ricorrente, l'uso dell'abitazione da parte del resistente si protrasse fino al 2023.
Nel febbraio 2023 il resistente acquistava altro immobile da adibire ad abitazione familiare e vi trasferiva la residenza. Con raccomandata A.R. del 26.6.23, (cfr. doc. n.
2) il ricorrente, attesa la volontà del comodatario di riconsegnare l'immobile, ne
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chiese la restituzione.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 1803 c.c., il comodato è il contratto, essenzialmente gratuito, col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il successivo art. 1809 c.c. prevede che il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto.
Nel caso di specie, dall'esame del contratto di comodato, versato in atti dal ricorrente, si evince che le parti convennero il termine di scadenza nel 6 gennaio
2018. Pertanto, il contratto in questione è scaduto in detta data, salvo il protrarsi dell'uso dell'appartamento per i rapporti familiari intercorrenti tra le parti e stante la volontà del comodatario di restituire l'appartamento e quella del comodante, manifestata nella lettera raccomandata inviata al resistente e con il successivo esperimento del tentativo di mediazione (cfr. doc. in atti), di ottenere la restituzione del bene in oggetto.
E' documentato in atti (vedi produzione di parte istante) che con comunicazione del
26.6.23, regolarmente ricevuta dal destinatario, odierno resistente, e con l'istanza di mediazione, l'istante ha rappresentato la propria legittima determinazione di rientrare nel possesso dell'immobile in questione.
Al contempo, stante il carattere abusivo del possesso del bene da parte di
[...]
dal 26.6.2023, non avendo più il resistente un legittimo titolo di CP_1 detenzione, deve riconoscersi in capo all'istante titolo per ottenere un risarcimento del danno per non aver potuto usufruire dell'immobile. Nel caso di specie, parte istante in ricorso ha allegato la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (cfr. in tal senso Cassazione sentenza numero 33645 del 15 novembre
2022) che è andata persa e dal suo canto parte resistente non ha con la sua difesa contestato in maniera specifica tale possibilità, anzi eccependo che dall' 1 novembre
2023 l'immobile era stato locato con contratto di locazione a canone concordato per la somma mensile di € 430,00 (cfr. comparsa di costituzione del resistente), ha confermato che il bene era concretamente appetibile commercialmente anche in concessione a terzi in locazione. Invero immediatamente dopo la consegna delle chiavi e la restituzione al avvenuta il 12.10.2023 (cfr. doc. 6), il bene veniva Pt_1 messo a frutto.
Al riguardo, dunque, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia fornito, nella
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fattispecie in esame, idonea prova del danno patito (ossia dell'intenzione di mettere a frutto l'immobile in questione), con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio.
Evidente è quindi l'esistenza di un danno emergente che può essere quantificato equitativamente pari ad una somma corrispondente a quella indicata dal ricorrente e pari al canone di locazione percepito in seguito alla stipula del contratto di locazione a terzi in atti, e pari ad € 430,00 per mesi 5 (da giugno ad ottobre 2023) cioè a complessivi € 2.150,00. Sulla suddetta somma vanno poi riconosciuti gli interessi, al tasso legale dalla data del 23.06.2023 al soddisfo.
Quanto, invece, alle spese di registrazione del contratto di comodato, agli oneri condominiali ordinari a far data dall'anno 2021 di cui il ricorrente chiede il rimborso dal comodatario, poiché da questi non pagati e corrisposti pertanto dal ricorrente, va osservato che è documentalmente provato che le parti si fossero accordate in tal senso, atteso che secondo l'art. 11 del contratto di comodato in atti: “tutte le spese del presente atto ed accessorie, compresa la registrazione presso il competente
Ufficio, sono a carico del comodatario che se le assume”, e l'art. 4: “il comodatario si obbliga al pagamento delle spese ordinarie sostenute per 1'uso dell'immobile nonché delle spese condominiali e/o accessorie, che corrisponderà direttamente all' amministratore dello stabile”.
Il ricorrente ha, dunque, provato la sussistenza di detti obblighi in capo al resistente, ha documentalmente provato di avere effettuato lui i pagamenti sia della registrazione del contratto, sia delle quote condominiali dal 2021 fino al rilascio dell'immobile.
Mentre il resistente non ha fornito alcuna prova documentale in merito, essendo previsto dal contratto il pagamento da parte sua direttamente all'amministratore, avrebbe dovuto depositare in atti le relative quietanze di pagamento. Invece il comodatario sostiene di averle pagate in contanti a mani del comondante, senza avere avuto alcuna ricevuta, stessa modalità per le spese di registrazione. In tal modo conferma la sussistenza di detti obblighi di pagamento, ma non fornisce alcuna prova di averli adempiuti. Invero anche dalla istruttoria testimoniale svolta, non può dirsi raggiunta la prova di quanto riferito.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 12-bis comma 3 D.Lgs n.28/2010, la stessa può essere accolta e la parte convenuta, che non ha partecipato alla mediazione, va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 150,00
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equitativamente determinata.
Le spese del giudizio, incluse quelle di mediazione, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto:
• condanna in favore di al pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 2.150,00 a titolo di risarcimento danni da occupazione sine titulo, oltre interessi, al tasso legale dalla data del 23.06.23 sino all'effettivo soddisfo;
• condanna in favore di al pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 1.420,21, di cui € 200,00 per spese di registrazione del contratto di comodato e € 1.220,21, per quote condominiali;
• condanna in favore di al pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 150,00 equitativamente determinata ex art.12-bis comma 3 D.Lgs n.
28/2010;
• condanna in favore di al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, nonché al rimborso dell'importo di € 300,40 per le spese di mediazione.
Così deciso in Aversa in data 09.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
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