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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2545/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2545/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VENEZIANI MARIA Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sarezzo, P. le Europa, n. 65
e
(c.f. ), con l'avv. VENEZIANI MARIA LAURA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sarezzo, P. le Europa, n. 65
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1 – Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2 – La casa coniugale di proprietà del padre del Sig. viene assegnata al marito che la abiterà Pt_2 unitamente al figlio ove manterrà la propria residenza;
Per_1
3 – Affido condiviso e paritetico di ad entrambi i genitori;
Per_1
4 – soggiornerà a settimane alterne con ciascun genitore dal lunedì alla domenica;
Per_1
5 – Le festività natalizie, pasquali e festive verranno ripartite con il medesimo criterio nella misura del 50% nel seguente modo: - S. Natale: dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro alternando di anno in anno;
- S. Pasqua: 3 giorni consecutivi con un genitore e 3 giorni con l'altro, alternando di anno in anno;
- Mese di Agosto: 15 gg consecutivi con un genitore e 15 gg con l'altro alternando di anno in anno.
6 – Le spese straordinarie mediche e scolastiche, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale, necessarie per saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi;
Per_1
7- l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i coniugi;
8 – i viaggi all'estero del figlio dovranno essere concordati tra i genitori;
9 – Gli altri rapporti di natura patrimoniale verranno definiti con accordo separato dai coniugi.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 06/02/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Lumezzane (BS) in data 29.4.2006, dalla cui unione era nato il figlio il 7.7.2009, esponevano che la convivenza tra i coniugi era Persona_2 ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2006, parte II^, serie A, n. 11;
3) Spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2545/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VENEZIANI MARIA Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sarezzo, P. le Europa, n. 65
e
(c.f. ), con l'avv. VENEZIANI MARIA LAURA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sarezzo, P. le Europa, n. 65
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1 – Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2 – La casa coniugale di proprietà del padre del Sig. viene assegnata al marito che la abiterà Pt_2 unitamente al figlio ove manterrà la propria residenza;
Per_1
3 – Affido condiviso e paritetico di ad entrambi i genitori;
Per_1
4 – soggiornerà a settimane alterne con ciascun genitore dal lunedì alla domenica;
Per_1
5 – Le festività natalizie, pasquali e festive verranno ripartite con il medesimo criterio nella misura del 50% nel seguente modo: - S. Natale: dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro alternando di anno in anno;
- S. Pasqua: 3 giorni consecutivi con un genitore e 3 giorni con l'altro, alternando di anno in anno;
- Mese di Agosto: 15 gg consecutivi con un genitore e 15 gg con l'altro alternando di anno in anno.
6 – Le spese straordinarie mediche e scolastiche, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale, necessarie per saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi;
Per_1
7- l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i coniugi;
8 – i viaggi all'estero del figlio dovranno essere concordati tra i genitori;
9 – Gli altri rapporti di natura patrimoniale verranno definiti con accordo separato dai coniugi.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 06/02/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Lumezzane (BS) in data 29.4.2006, dalla cui unione era nato il figlio il 7.7.2009, esponevano che la convivenza tra i coniugi era Persona_2 ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2006, parte II^, serie A, n. 11;
3) Spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio