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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott.ssa Claudia
GI, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1628 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2023
TRA
, quale legale rappresentante pro tempore della F&G Servizi Srls, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Mancini, giusta mandato in atti
ATTORE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Antonio Fortunato, come da mandato in atti
CONVENUTA-
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore conveniva in causa la compagnia assicurativa , per sentire condannare la stessa al pagamento della somma di € CP_1
23.800,00 a titolo di indennizzo. Deduceva il di avere sottoscritto con la compagnia Pt_1
convenuta la polizza assicurativa n. 114655402, che lo garantiva, nello svolgimento della sua attività consistente nella compravendita di autovetture e motoveicoli, dal verificarsi di determinati eventi, tra cui l'incendio. Deduceva che, in data 19.05.2021, verso le ore 01.20 circa, nel deposito ove svolgeva detta attività, si verificava un incendio appiccato da ignoti, che provocava il danneggiamento di alcune autovetture, dell'impianto di illuminazione, della recinzione e del muro perimetrale. Azionava quindi il presente giudizio, per ottenere il pagamento dell'indennizzo spettante in virtù della polizza sottoscritta con la compagnia convenuta.
Si costituiva l' , la quale evidenziava la inoperatività della polizza, poiché l'incendio CP_1
era di natura dolosa e rilevava che non poteva essere riconosciuto alcun danno ad attrezzature e macchinari, in quanto non contemplati in polizza. Contestava il quantum chiesto e instava per il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita con l'ausilio della CTU tecnica, veniva rimessa all'udienza del 10.11.2025
per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
Deve innanzitutto rilevarsi che parte convenuta, nei propri scritti difensivi, ha eccepito genericamente che l'attore preliminarmente avrebbe dovuto fornire la prova della regolarità,
tempestività e completezza della denuncia. Si osserva, in proposito, che inammissibile appare la suddetta contestazione, formulata solo genericamente in comparsa di costituzione, laddove si faceva riserva di meglio esplicitarla nel corso del giudizio, per poi essere successivamente riformulata con la prima nota, ex art. 183 comma 6 c.p.c., pur tuttavia in modo analogamente generico, senza cioè specificare e dimostrare l'esatto contenuto della eccezione (indicazione dell'articolo e del termine contrattuale asseritamente violati) che, trattandosi di eccezione di merito, (la paventata decadenza dalla copertura assicurativa per presunta tardiva presentazione della denuncia) andava proposta in modo chiaro, preciso e circostanziato con la comparsa di costituzione e risposta depositata nei 20 gg antecedenti la data di citazione, ex art.167 c.p.c..
Passando al merito della questione, appare doveroso premettere che, in materia di risarcimento o indennizzo per danni, è imprescindibile onere probatorio della parte che si assume danneggiata e propone la domanda (ex art. 2697 co. 1 c.c.), fornire prova certa della esistenza ed esatta entità dei danni patiti.
Ciò chiarito, risulta documentalmente provato che l'attore, quale titolare della F&C Servizi
SRLS, sottoscriveva con la compagnia convenuta la polizza n. 114655402 denominata
“Impresa Sicura”, avente ad oggetto, per la parte che qui interessa, l'assicurazione contro i danni materiali e diretti causati da incendio. All'art.
3.1 delle condizioni generali si specifica che rientrano tra i beni assicurati il fabbricato, il macchinario e le merci, mentre l'art. 3.5
comprende tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi,
estendendo all'art.
3.7 l'assicurazione alle cose amovibili poste all'aperto all'interno dell'area aziendale.
Emerge dagli atti ed è sostanzialmente incontestato (art. 115 c.p.c.), che in data 19.05.2021
scoppiava un incendio nel piazzale esterno del deposito, ove l'attore svolgeva la sua attività,
ubicato in Talsano alla via Buonarroti n.38, che interessava alcune autovetture parcate nello spazio all'aperto, così come constatato dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi, i quali accertavano che la causa dell'incendio era di origine dolosa ad opera di ignoti, “che
probabilmente dall'esterno della recinzione hanno dato fuoco con sostanza accelerante, sulle
autovetture parcheggiate adiacente al muro di recinzione, con il chiaro intento a creare
danni”.
Accertato, quindi, che l'incendio si era verificato e che aveva interessato alcune macchine poste nel piazzale esterno, ove l'attore svolgeva la propria attività, ai fini dell'accertamento dell'ammontare dei danni subiti dai mezzi, necessario per la quantificazione dell'indennizzo spettante, assume particolare rilevanza la CTU tecnica svolta nel corso del giudizio, che appare chiara, precisa ed esaustiva ed esente da vizi logici e giuridici ed a cui si fa più ampio riferimento. Ad espletamento dell'incarico assunto ed in risposta ai quesiti formulatigli, il CTU evidenzia,
nel proprio elaborato peritale, che “non vi è alcun rapporto fotografico dettagliato inerente agli
autoveicoli bruciati e di seguito demoliti/radiati, se non nr. 10 fotogrammi allegati al rapporto
d'intervento stilato dai VV.FF, inoltre non vi sono i relativi libretti di circolazione degli stessi
e pertanto si è dovuto effettuare relativo accertamento presso la Motorizzazione”.
Con riferimento poi agli autoveicoli che l'attore dichiara essere stati danneggiati e riparati il
CTU ha evidenziato di non aver potuto accertare tali danni, dichiarando che “non vi è alcun
rapporto fotografico dettagliato inerente agli autoveicoli danneggiati e di seguito dichiarati
essere stati riparati e di seguito venduti, inoltre non vi sono fatture a comprova della avvenuta
riparazione dei singoli veicoli;
vi sono solo nr. 10 fotogrammi allegati al rapporto d'intervento
stilato dai VV.FF, ed inoltre non vi sono i relativi libretti di circolazione”.
Quindi, dagli accertamenti eseguiti, emerge che difettano in atti le fatture che attestano l'effettiva riparazione dei mezzi danneggiati e dichiarati riparati, onere incombente a carico dell'attore, ex art. 2697 c.c., non essendo sufficienti ad assolvere al suddetto onere probatorio,
i preventivi depositati in atti. Ne consegue, perciò, in mancanza di tali prove, che nulla può
essere riconosciuto a detto titolo.
Nulla spetta all'attore, altresì, per i danni che lo stesso sostiene avere subito alla struttura muraria, rete di recinzione, impianto elettrico, videosorveglianza, televisore, gazebo, piano di calpestio e chiavi di accensione dei veicoli, non essendoci neppure qui la prova degli asseriti danni, difettando rapporti fotografici attestanti il danneggiamento e fatture comprovanti la sostituzione degli stessi.
Pertanto, l'indennizzo spettante all'attore, in virtù della polizza sottoscritta con la compagnia convenuta, viene riconosciuto esclusivamente con riferimento ai danni subiti ai veicoli interessati dalle fiamme e rottamati, quantificati dal CTU nella somma complessiva di €
4.000,00, determinata all'attualità. Da detta somma dovrà essere detratto il 20% di scoperto previsto nella polizza nel caso di incendio, residuando, pertanto, l'importo di € 3.200,00 a carico dell' ed in favore dell'attore . CP_1 Pt_1
La domanda attrice merita perciò accoglimento nei soli limiti sopra indicati.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della parziale soccombenza e di quanto effettivamente accertato come dovuto rispetto a quanto domandato.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda attrice, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l' CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1
nella qualità come in atti, della somma di € 3.200,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna la Compagnia Assicurativa convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attore le spese del giudizio, che liquida in complessive € 2.064,00 di cui € 264,00 per spese, € 1.800,00 per onorari, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cnap, se e nella misura in cui siano spettanti per legge ed alle spese della C.T.U., il tutto da distrarre, in prededuzione, in favore dell'Avv. Luca Mancini, difensore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto, 10-11-2025.
Il GUDICE
Dott.ssa. Claudia GI