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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10055 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10682 2025 RG
FRA
Avv. SANTINELLI CINZIA Parte_1
E
Avv. VIGO MAJELLO AUGUSTO Controparte_1
Avv. MARIA PIA TETI CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 615 Cpc, ha convenuto in Parte_1 giudizio nonché Controparte_1 [...]
al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE Sospendere la comunicazione di iscrizione di ipoteca n 09776202500001037000; NEL MERITO Dichiarare nullo e/o annullabile la comunicazione di iscrizione di ipoteca n 09776202500001037000…”. Ha premesso:
-che in data 20 febbraio 2025 gli era stata notificata una comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca portante n. 09776202500001037000 relativa alle seguenti cartelle esattoriali: a) Cartella esattoriale n. 09720090264557700000 notificata presumibilmente in data 07.10.2011 ente impositore;
Controparte_4 b) Cartella esattoriale n. 39720160009648907000 notificata presumibilmente in data 20.05.2016 ente impositore;
Controparte_4 c) Cartella esattoriale n. 39720160026257689000 notificata presumibilmente in data 15.12.2016 ente impositore;
Controparte_4 d) Cartella esattoriale n. 39720170012472244000 notificata presumibilmente in data 22.10.2017 ente impositore;
Controparte_4 e) Cartella esattoriale n. 39720180006324523000 notificata presumibilmente in data 27.07.2018 ente impositore;
Controparte_4 f) Cartella esattoriale n. 39720180023558433000 notificata presumibilmente in data 7.01.2019 ente impositore;
Controparte_4 g) Cartella esattoriale n. 39720190009823023000 notificata presumibilmente in data 19.07.2019 ente impositore;
Controparte_4 h) Cartella esattoriale n. 39720190027517986000 notificata presumibilmente in data 30.01.2020 ente impositore;
Controparte_4
- che al contribuente non è stata notificata alcuna cartella esattoriale;
- che il contribuente, prima della comunicazione d'avviso di iscrizione di ipoteca, non è stato notificato alcun sollecito, intimazione di pagamento;
- che pertanto il contribuente nulla ha ricevuto prima della iscrizione di ipoteca;
- che pertanto la comunicazione di iscrizione di ipoteca è nulla o/e annullabile. In diritto ha lamentato: 1) il DA PARTE Parte_2 DELL' (l non ha inviato alcun atto Controparte_5 CP_1 prima della comunicazione di iscrizione di ipoteca in violazione della normativa vigente (con richiamo, fra l'altro, alla sent. SS.UU. n. 10012/2021 nonché all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973); 2) Parte_3
in quanto il contribuente non aveva ricevuto alcuna cartella esattoriale.
[...]
3) non aveva notificato il sollecito di pagamento prima dell'intimazione di CP_6 pagamento.
4) PRESCRIZONE DELLE CARTELLE. L'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso riguardava le cartelle esattoriali emesse da che CP_7 risultava prescritte.
5) ATTESTATO DI CONFORMITA' I documenti prodotti da Controparte_5 ovranno essere con attestato di conformità.
[...] 6) VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO Inoltre, la necessità del contraddittorio in sede di pagamenti trova il suo giuridico fondamento nella previsione della legge (Statuto dei diritti del contribuente) secondo la quale i rapporti fra fisco e contribuente sono improntati sul principio di collaborazione e buona fede. Lo stesso principio è stato di recente sancito dalla giurisprudenza comunitaria della Corte di Giustizia delle UE (causa C-349/07 del 18.2.2008) che ha considerato il contraddittorio nei procedimenti amministrativi principio generale del diritto comunitario, principio che in seguito ha esteso anche alle procedure contenziose.
2. si è costituta rilevando come la comunicazione Controparte_1 impugnata dalla parte ricorrente contenesse complessivi otto atti esattoriali, di cui una cartella di pagamento (n. 09720090264557700000, per cui vi è un parziale difetto di giurisdizione) e sette avvisi di addebito , tutti mai impugnati prima da controparte;
CP_2 come in effetti tali atti fossero stati regolarmente notificati sia a cura dell' CP_8
che dell'Ente impositore;
che erano stati notificati ulteriori atti
[...] in data 11 gennaio 2016 dall'intimazione di pagamento n. 09720159115740600000 (doc. n. 6), ritualmente notificata al contribuente odierno ricorrente con consegna in mani proprie (doc. n. 7), che non risulta mai essere stata impugnata da controparte;
- in data 26 dicembre 2016 dall'intimazione di pagamento n. 09720169063923003000 (doc. n. 8), ritualmente notificata al contribuente odierno ricorrente a mezzo di deposito CCIAA, che non risulta mai essere stata impugnata da controparte;
- in data 24 febbraio 2018 dall'intimazione di pagamento n. 09720179065439888000 (doc. n. 9), ritualmente notificata al contribuente odierno ricorrente con affissione alla casa comunale per irreperibilità assoluta (doc. n. 10), che non risulta mai essere stata impugnata da controparte;
- in data 18 ottobre 2018 dall'intimazione di pagamento n. 09720189021986029000, ritualmente notificata al contribuente odierno ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza (doc. n. 11), che non risulta mai essere stata impugnata da controparte;
- in data 5 marzo 2020 dall'intimazione di pagamento n. 09720199025745838000 (doc. n. 12), ritualmente notificata al contribuente odierno ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza (doc. n. 13), che non risulta mai essere stata impugnata da controparte;
- in data 25 gennaio 2024 dall'intimazione di pagamento n. 09720239058987606000 (doc. n. 14), ritualmente notificata al contribuente odierno ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza (doc. n. 15), che non risulta mai essere stata impugnata da controparte;
- in data 18 luglio 2024 dall'intimazione di pagamento n. 09720249018141577000 (doc. n. 16), ritualmente notificata al contribuente odierno ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza (doc. n. 17), che non risulta mai essere stata impugnata da controparte;
- in data 12 luglio 2024 il pignoramento presso terzi n. 09784202400023110001 (doc. n. 18), ritualmente notificato al contribuente odierno ricorrente con consegna in mani proprie (doc. n. 19), che non risulta mai essere stato impugnato da controparte;
- in data 2 dicembre 2024 dall'intimazione di pagamento n. 09720249028418178000 (doc. n. 20), ritualmente notificata al contribuente odierno ricorrente ai sensi dell'art. 140 per compiuta giacenza (doc. n. 21), che non risulta mai essere stata impugnata da controparte. Tutti atti non impugnati dalla controparte. L'avversa domanda risultava essere affetta da carenza di giurisdizione relativamente al ruolo n. 2009/150786 compreso nella cartella di pagamento n. 09720090264557700000 mentre per gli altri atti esattoriali sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e quindi per omesso versamento dei contributi IVS dovuti all' per il CP_2 periodo dal 2015 al 2019, alla luce della notifica di ben nove atti interruttivi della prescrizione (oltre a quello quivi impugnato) come elencati, considerata la sospensione ex lege della prescrizione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), prevista dal governo (con il Decreto Cura Italia e con il Decreto Sostegni) a causa della c.d. “emergenza da COVID-19” non era maturata alcuna prescrizione. Dopo aver ulteriormente argomentato, quindi, ha concluso nei seguenti termini: In via pregiudiziale: A. In via immediatamente pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, a norma dell'art. 2 D. Lgs. 546/1992, relativamente ad una parte dei crediti pretesi con la cartella di pagamento n. 09720090264557700000 (ruolo n. 2009/150786), avente anche ad oggetto crediti tributari per IRPEF, IRAP e IVA 2006 di spettanza dell'Agenzia delle Entrate – Uff. Entrate Roma n.
4. B. Sempre in via pregiudiziale e assorbente, accertare e dichiarare la nullità dell'avverso ricorso, per indeterminatezza, omissione e palese contraddittorietà delle argomentazioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda. In via preliminare: C. In via immediatamente preliminare, e in ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione formulata da controparte, perché manchevole sia del requisito del fumus boni juris che di quello del periculum in mora. D. Sempre in via preliminare e altresì assorbente, accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività del ricorso per mancata impugnazione nei termini di legge della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria de quibus. E. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per difetto del contraddittorio, in conseguenza della mancata chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate - Uff. Entrate. di Roma 4, o, in subordine, disporre l'integrazione del contraddittorio entro un termine stabilito a pena di decadenza. F. In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avverso ricorso per difetto del contraddittorio, anche in conseguenza della mancata chiamata in causa della litisconsorte necessaria o, in subordine, disporre Controparte_9 l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, sempre a carico di parte ricorrente. G. Altresì, rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, disponendone l'estromissione dal giudizio de quo, e, in Controparte_1 ogni caso, dichiarare nei confronti di essa l'inammissibilità delle domande aventi ad oggetto questioni relative alla fase precedente alla formazione del ruolo. Nel merito: H. Rigettare tutte le domande proposte da controparte nei confronti dell' CP_10
[...]
perché inammissibili e infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni
[...] esposte nel corpo del presente atto…”.
3. L' , parimenti costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto: in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sul preavviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, opponendosi parte ricorrente ad una procedura esecutiva di competenza esclusiva del concessionario della riscossione (ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 50 comma 1); ha rilevato la rituale notifica degli avvisi di addebito e resistito anche alla eccezione di prescrizione. Alla odierna udienza, concesso termine per scambio di note, il processo è stato quindi deciso.
4. Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente ai crediti tributari per IRPEF, IRAP e IVA 2006, contenuti nella cartella di pagamento n. 09720090264557700000 (ruolo n. 2009/150786).
4.1 Quanto alle legittimazione passiva, deve darsi atto, in disparte quanto appresso, che in tema di opposizioni avverso atti dell' relative a Controparte_1 crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto l'accertamento insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento o AdA, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'Ente impositore, titolare della pretesa creditoria, mentre qualora con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, risulta legittimato anche l' . Controparte_8
5. Nel merito, giova osservare che il processo previdenziale afferente al procedimento di riscossione tramite ruoli verte su una materia nella quale, a differenza di quanto avviene in materia tributaria o sanzionatoria, l'Ente creditore ed il concessionario della riscossione non esercitano poteri autoritativi, posto che il fatto costitutivo del diritto non è dato dagli atti della p.a., ma dai fatti dai quali deriva l'obbligo di contribuire (ex multis Cass. 27824/2009), obbligo questo che sorge ex lege.
5.1. Del resto, la "Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria", atto previsto dall'art. 77 co. 2 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, stabilisce l'obbligo per l'agente della riscossione di notificare al proprietario dell'immobile l'avviso che in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni verrà iscritta ipoteca e stante la natura di mera comunicazione dell'atto, non è previsto alcun contenuto motivazionale, salva l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo.
5.2. A differenza di quanto avviene nel procedimento tributario, in ogni caso, nella materia che ci occupa, la tutela del contribuente non si attua né necessariamente, né tantomeno esaustivamente, mediante azioni di annullamento dei singoli atti della procedura che tendano a paralizzare l'efficacia esecutiva del ruolo, senza per questo paralizzare la pretesa creditoria, che, non dipendendo dalla validità degli atti della procedura, resiste all'annullamento (Cass. 14149/2012, 26395/2013).
5.3. Da tanto deriva che l'oggetto del giudizio non è l'atto in sé, ma il credito dell'ente previdenziale fatto valere con la cartella o con l'avviso di addebito.
5.4. L'ambito dell'azione va quindi dimensionato alla luce degli altri strumenti di tutela richiamati dalla legge, previsti ora per contestare il diritto di procedere alla riscossione (l'opposizione all'esecuzione), ora per dedurre i vizi formali del titolo o della procedura esecutiva (l'opposizione agli atti esecutivi).
5.5. Si deve quindi ritenere alla luce di una lettura sistematica di queste disposizioni che, nonostante il generico riferimento dell'art. 24 D. lgs 46/99 alla “iscrizione a ruolo”, con l'opposizione ivi disciplinata il debitore possa contestarne (entro 40 gg.) la legittimità non, appunto, per vizi formali (ad esempio, perché effettuata in ritardo o in pendenza di un giudizio sull'accertamento presupposto, da eccepire entro 20 gg.), bensì per motivi sostanziali, che riguardino cioè l'insussistenza originaria, totale o parziale, dell'obbligo contributivo. Tra questi ultimi motivi rientrano la mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi per il sorgere dell'obbligazione o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi tra la maturazione del credito e la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, compresa la prescrizione.
5.6. D'altra parte, l'esatta individuazione dell'oggetto dell'opposizione si lega alla natura da riconoscere alla stessa ed è comune l'opinione che si tratti di un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale- contributivo tanto che, a prescindere da un'esplicita richiesta dell'ente convenuto in opposizione, il giudice di merito che accerti l'intervenuta decadenza così come l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché effettuata in pendenza di un giudizio in prevenzione non possa esimersi dal valutare la fondatezza della sottesa pretesa contributiva (v. fra le altre Cass. n. 13843/2023; n. 1558/2020; n. 29294/2019) e, in caso positivo, emettere una pronuncia di condanna dell'opponente al pagamento della somma, seppur tardivamente iscritta a ruolo, o almeno di accertamento della sussistenza dell'obbligazione contributiva.
5.7. In tal modo, l'opposizione a ruolo – ossia la questione inerente al merito – finisce per entrare nel processo anche in mancanza di una espressa domanda delle parti, ritenendosi implicitamente inclusa nella cognizione del giudice tutte le volte in cui sia stata avanzata dal debitore una qualsiasi opposizione esecutiva o un'azione postuma di accertamento negativo (Cass. n. 1558/2020; conf. n. 4048/2022): «[… …] alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte [… …] gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità per l' di CP_3 avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito» (Cass. n. 11025/2022).
5.8. Le azioni esperibili dal contribuente pertanto debbono così individuarsi, in virtù dei motivi della contestazione (e non dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce): a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 che, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento (o AdA), non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella (o AdA), la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Tale azione va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella (o AdA) prescritto dall'art. 24 del d.lgs (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass. Ord. 24506/2016, Cass. Sent. n. 7156/2023); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso, poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. É l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri o degli atti ad esso prodromici, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
6. Ciò doverosamente ricordato, ritiene il Giudicante che non possa revocarsi in dubbio che la parte possa proporre opposizione eccependo la prescrizione maturatasi successivamente alla notifica della cartella (qualora non risulti notificata) recuperando il momento di garanzia attraverso l'utilizzo del primo atto idoneo a consentirgli esercitare validamente il proprio diritto di difesa (rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata: Cass. Ord. n. 24506/2016; conf. Ord. n. 28583/2018, Sent. n. 7156/2023). Non di meno, si potrà eccepire la prescrizione anche considerata la notifica della cartella qualora non seguita da validi atti interruttivi, o qualora questi intervengano a termine di prescrizione già consumato.
7. Sussistendo il debito contributivo, peraltro mai contestato nel merito della pretesa, quindi, con l'opposizione si istaura un giudizio a cognizione integrale su diritti ed obblighi inerenti tale rapporto, dovendosi accertare la sua esistenza, senza che l'eventuale alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge - quale la mancata notificazione della cartella di pagamento prodromica all'atto di intimazione – debba considerarsi di per sé rilevante (Cass. 9310/2014).
8. Scendendo quindi all'esame della specifica fattispecie, si osserva che la parte opponente avanza censure quanto all'iter procedimentale seguito da che non CP_1 appaiono conferenti (tanto che si richiamano anche sentenze in materia tributaria) e che in ogni caso avrebbero dovuto essere avanzate nel termine di cui all'art. 617 Cpc.
9. Quanto all'eccezione di prescrizione, di poi, deve in primo luogo evidenziarsi che il ricorrente nell'evocare la prescrizione – a prescindere dal diverso profilo della rilevabilità d'ufficio per i contributi – formula un'eccezione in senso stretto che, in quanto tale, rientra nella sola disponibilità di essa parte e radica il suo onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi. Nella odierna controversia, tuttavia, la difesa del ricorrente così avanza la relativa doglianza:
“4) PRESCRIZONE DELLE CARTELLE L'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso riguarda le cartella esattoriali emesse da che risultano prescritte” (cif. p. 4 ricorso). CP_7
9.1. Tanto si rileva in conformità di orientamento consolidato della Suprema Corte, ribadito anche di recente (Cass. 14135/2019), secondo il quale l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che anche in materia contributiva, l'esame dell'eccezione può essere compiuto a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio (conseguendo anche che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione;
così Cass. Sez. L, Sent. n. 31282 del 29/11/2019).
9.2. Solo all'udienza di discussione, la difesa ricorrente, preso atto delle produzioni delle controparti, rileva il mancato deposito delle cartelle indicate in ricorso quanto ad CP_ e delle relate di notifica dei due Avvisi di accertamento quanto all' mentre CP_6 CP_ solo nelle ultime note precisa, quanto agli Avvisi di Addebito che non erano stati depositati le relate di notifica né gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, mentre quanto alle notifiche effettuate da assumendo: CP_6 quanto alla cartella di pagamento n. 09720090264557700000 che la notifica non poteva considerarsi perfezionata in quanto ex art. 140 Cpc, non era stata fornita la prova della ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.) non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione;
mentre per la intimazione di pagamento n. 09720169063923003000 deduce la assenza di alcuna relata di notifica ma comprova la notifica tramite deposito CCIAA (all. 1 e 2). CP_6
9.3. Tuttavia, riguardo alla prima cit. cartella e per quanto di competenza del giudice adito, e quindi per i contributi IVS del 2009, produce prova dello sgravio (estratto CP_6 del ruolo) di tali poste e quindi prova della cessata materia del contendere;
quanto alla intimazione di pagamento n. 09720179065439888000, asseritamente corredata da un mero "stralcio" della notifica, (v. all. 10) deposita cartolina di notifica per CP_6 irreperibilità assoluta nonché avviso di deposito presso la casa comunale.
9.4. Non solo per la intimazione di pagamento n. 09720189021986029000 infine, CP_6 comprova la notifica per compiuta giacenza (all. 11), depositando tale atto in giudizio (v. all. 3 alle note conclusive).
10. Tali intimazioni, pertanto, ben possono costituire validi atti interruttivi.
11. Quanto agli Avvisi di addebito, di poi, sempre nelle ultime note, la difesa di parte ricorrente assume non essere stati depositati le relate di notifica né gli avvisi di ricevimento delle raccomandate;
si riferisce, in particolare, all'Avviso di addebito n. 39720190027517986000 (relativo a contributi dal 1/2018 al 12/2019) ed all'Avviso di addebito n. 39720170012472244000 (relativo a contributi e somme agg. dell'anno 2016). 12. Tuttavia, anche le poste contenute in tali avvisi di addebito non risultano prescritte (essendo incluse nelle intimazioni notificate da n. 097 2017 90654398 88/000 e CP_6 097 2023 9058987606/000 v. all. , alla data di notifica della comunicazione CP_6 preventiva di iscrizione ipotecaria di cui all'odierno atto di opposizione (20.2.2025). 13. In definitiva, il ricorso, per quanto rientrante nella competenza giurisdizionale del giudice del lavoro, va respinto, con regolazione delle spese del giudizio, la cui liquidazione viene affidata al dispositivo, secondo l'ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro adito relativamente ai crediti tributari per IRPEF, IRAP e IVA 2006, contenuti nella cartella di pagamento n.
09720090264557700000 (ruolo n. 2009/150786); dichiara la cessazione della materia del contendere quanto ai contributi IVS del 2009 e rigetta, per il resto, il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.217,00 oltre accessori come per legge nei confronti di ogni parte convenuta.
Roma lì, 10.10.2025 Il Giudice