Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 2785
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità del venditore-costruttore ai sensi dell'art. 1669 c.c.

    Il Tribunale ha accertato la sussistenza di gravi difetti costruttivi nell'immobile, derivanti dalla realizzazione di varianti in difformità dal progetto (sostituzione del muro in laterizio con pannellatura in cartongesso, mancato distacco dalla parete nord dell'edificio confinante, installazione precaria degli impianti sulla parete in cartongesso). Tali vizi compromettono l'indipendenza strutturale e la sicurezza del fabbricato. La responsabilità del venditore-costruttore è confermata in quanto ha deciso/eseguito tali varianti.

  • Accolto
    Responsabilità del direttore dei lavori architettonici e strutturali ai sensi dell'art. 1669 c.c.

    Il Tribunale ha accertato la sussistenza di gravi difetti costruttivi nell'immobile, derivanti dalla realizzazione di varianti in difformità dal progetto. La responsabilità del direttore dei lavori è confermata in quanto ha avallato la realizzazione di varianti costruttive in difformità dal progetto, tali da inficiare l'indipendenza strutturale e la sicurezza complessiva del fabbricato.

  • Accolto
    Domanda di risarcimento del danno patrimoniale

    Il Tribunale ha quantificato il danno patrimoniale nei costi necessari per il ripristino a regola d'arte dell'immobile, determinati in € 34.300,00 oltre IVA, sulla base delle valutazioni del CTU.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno non patrimoniale

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo che l'attore non abbia fornito prova rigorosa dell'an del pregiudizio subito, limitandosi a riferire del trasferimento temporaneo presso la casa della nonna, soluzione abitativa vicina e prontamente disponibile.

  • Accolto
    Operatività della polizza assicurativa

    Il Tribunale ha ritenuto operante la garanzia assicurativa, interpretando estensivamente la nozione di 'rovina totale o parziale' di cui all'art. 11 delle condizioni generali come comprensiva dei 'gravi difetti' ai sensi dell'art. 1669 c.c. Pertanto, la compagnia assicuratrice è stata condannata a tenere indenne il convenuto di quanto questi verserà all'attore, nei limiti e condizioni della polizza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 2785
    Giurisdizione : Trib. Verona
    Numero : 2785
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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