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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13915 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 2084/2024
Verbale d'udienza del 9.10.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Giovanna Cavallaro che discute la causa riportandosi a tutti gli scritti difensivi ed in ultimo alle note conclusive depositate, insistendo per l'accoglimento del ricorso. E' presente per il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il Procuratore dello Stato
[...]
che si riporta a tutti gli scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. E' presente ai Per_1
fini della pratica forense il dott. Persona_2
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 15,50 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO MO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di n. 2084 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, decisa ai sensi
dell'art. 23, comma 8 della legge 689/81 e 429 c.p.c. all'udienza del 09.10.2025, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Cassino, (FR), alla Via Arigni, 91, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giovanna Cavallaro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente depositato ha proposto opposizione alla ordinanza Parte_2
ingiunzione notificata il 12.12.2023 di pagamento della sanzione di € 25.823,00 emessa dal
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la Corte d'Appello di Roma, per la violazione dell'art. 7 commi 6 e 7 della L. 515/93, per l'omessa presentazione rendicontazione delle spese elettorali, nei 15 gg dalla notifica della diffida ad adempiere, in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale di Cassino, svoltesi in data 26.05.2019.
A sostegno dell'opposizione ha invocato: - la nullità e/o annullabilità della sanzione amministrativa irrogata per irrituale/irregolarità della notifica della diffida, di cui all'art. 15 co. 8 della L. n.
515/1993, quale atto richiamato nell'atto ingiuntivo, della quale è venuta a conoscenza solo a seguito della notificazione dell'ingiunzione; - che dall'esame della documentazione, acquisita tramite accesso agli atti, la notifica è avvenuta in difformità dell'art. 143 c.p.c. per genericità delle attestazioni sulle relate.
Costituitosi in giudizio il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la Corte di Appello di
Roma, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedeva il rigetto. 2 - Il motivo di opposizione si fonda essenzialmente sul difetto di notifica della diffida eseguita dall'Ufficiale giudiziario UNEP, su richiesta dell'amministrazione, sensi dell'art. 143 c.p.c., con esito negativo.
Il procedimento sanzionatorio, infatti, in tema di mancata rendicontazione delle spese elettorali inizia con la notifica della diffida ad adempiere di cui all'art. 15, comma 8, della legge 10.12.1993,
n. 515 in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
La diffida assolve, quindi, il duplice compito di consentire al trasgressore di sanare l'illecito e allo stesso tempo di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio.
La notifica, secondo un principio costante, deve essere eseguita presso il luogo di residenza effettiva del notificando, quale che sia la sua residenza anagrafica (Cass. ord. N. 20850/2018; Cass. n.
11550/2013; Cass. n. 26985/2009).
Il difetto di notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità
dell'atto ingiuntivo consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento sanzionatorio è assicurata dal rispetto di determinati atti, i quali consentono di garantire l'adempimento normativo indicato da parte del candidato.
Nel caso in esame, dalla produzione documentale in atti, è emerso che: - l'atto della diffida è stato inviato per la notificazione, tramite ufficiale giudiziario, in data 4.04.2022 ( doc. 2 fascicolo resistente) con esito negativo all'indirizzo di via Bononi n. 7 con attestazione sulla relata “ anzi,
non ho potuto notificare perché la stessa è sconosciuta”; con una secondo tentativo di notifica il
21.10.2022 si legge sulla relata che “ anzi non ho potuto notificare in quanto all'indirizzo in atti
non ho il nominativo della destinataria. Le ricerche effettuate in loco non hanno dato esito in
quanto nonostante abbia chiesto ad altri condomini la stessa è sconosciuta”.
L'iter di notifica dell'atto è avvenuto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in carenza di presupposti, non risultando la ricorrente irreperibile presso all'indirizzo di residenza effettiva in via G.B. vico n. 31
come da certificato di residenza prodotto in atti. Al riscontro del destinatario “sconosciuto” non risulta constatata l'assenza semplicemente temporanea, determinando tale adempimento un vizio di notifica.
Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato. I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c.
devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale) sul destinatario dell'atto.
La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità del destinatario necessita secondo quanto disposto della Cassazione Ord. n. 15626 del 14.06.2018 “che i presupposti, legittimanti la
notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte
del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del
destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario
stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza
non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del
mittente con l'ordinaria diligenza.”. Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 2224 del 25.01.2022,
ha chiarito che “la notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze
di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota,
siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.( anche
Cass. sent. n. 35022/2022).
Inoltre, la circolare del Ministero della Giustizia DOG/1783/03-1/2012/CA detta i seguenti presupposti nel procedimento di notifica ex art. 143 c.p.c.: “la relazione negativa di notifica redatta
dal dipendente UNEP e la dimostrazione, da parte del notificante, di avere effettuato le ricerche suggerite dalla “normale diligenza” e di non essere riuscito ad individuare il luogo di nuova
residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto”.
Tenuto conto della residenza della ricorrente in via G.B. Vico n. 31 (con decorrenza dal 20.04.2022
come da certificato) le espressioni usate nella relata non permettono di determinare tutti gli adempimenti eseguiti in concreto dall'Ufficiale Giudiziario, rivelandosi così l'indagine generica ed imprecisa ed impedendo all'atto di raggiungere lo scopo ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.p.c.
La mancata notificazione dell'atto presupposto all'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della legge 689/81, costituisce un vizio del procedimento sanzionatorio, che ha determinato il tempestivo adempimento alle disposizioni dettate dall'art. 7, commi 6 e 7 della Legge 515/93.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, tenuto conto del motivo esaminato, ai sensi dell'art. 92, 2° comma c.p.c. come rivisitato dalla Corte Cost. n. 77 del 19.4.2018,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie l'opposizione;
b) Compensa tra le parti le spese di lite;
Roma, 9.10.2025
IL GIUDICE
NO MO
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 2084/2024
Verbale d'udienza del 9.10.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Giovanna Cavallaro che discute la causa riportandosi a tutti gli scritti difensivi ed in ultimo alle note conclusive depositate, insistendo per l'accoglimento del ricorso. E' presente per il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il Procuratore dello Stato
[...]
che si riporta a tutti gli scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. E' presente ai Per_1
fini della pratica forense il dott. Persona_2
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 15,50 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO MO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di n. 2084 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, decisa ai sensi
dell'art. 23, comma 8 della legge 689/81 e 429 c.p.c. all'udienza del 09.10.2025, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Cassino, (FR), alla Via Arigni, 91, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giovanna Cavallaro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente depositato ha proposto opposizione alla ordinanza Parte_2
ingiunzione notificata il 12.12.2023 di pagamento della sanzione di € 25.823,00 emessa dal
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la Corte d'Appello di Roma, per la violazione dell'art. 7 commi 6 e 7 della L. 515/93, per l'omessa presentazione rendicontazione delle spese elettorali, nei 15 gg dalla notifica della diffida ad adempiere, in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale di Cassino, svoltesi in data 26.05.2019.
A sostegno dell'opposizione ha invocato: - la nullità e/o annullabilità della sanzione amministrativa irrogata per irrituale/irregolarità della notifica della diffida, di cui all'art. 15 co. 8 della L. n.
515/1993, quale atto richiamato nell'atto ingiuntivo, della quale è venuta a conoscenza solo a seguito della notificazione dell'ingiunzione; - che dall'esame della documentazione, acquisita tramite accesso agli atti, la notifica è avvenuta in difformità dell'art. 143 c.p.c. per genericità delle attestazioni sulle relate.
Costituitosi in giudizio il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la Corte di Appello di
Roma, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedeva il rigetto. 2 - Il motivo di opposizione si fonda essenzialmente sul difetto di notifica della diffida eseguita dall'Ufficiale giudiziario UNEP, su richiesta dell'amministrazione, sensi dell'art. 143 c.p.c., con esito negativo.
Il procedimento sanzionatorio, infatti, in tema di mancata rendicontazione delle spese elettorali inizia con la notifica della diffida ad adempiere di cui all'art. 15, comma 8, della legge 10.12.1993,
n. 515 in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
La diffida assolve, quindi, il duplice compito di consentire al trasgressore di sanare l'illecito e allo stesso tempo di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio.
La notifica, secondo un principio costante, deve essere eseguita presso il luogo di residenza effettiva del notificando, quale che sia la sua residenza anagrafica (Cass. ord. N. 20850/2018; Cass. n.
11550/2013; Cass. n. 26985/2009).
Il difetto di notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità
dell'atto ingiuntivo consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento sanzionatorio è assicurata dal rispetto di determinati atti, i quali consentono di garantire l'adempimento normativo indicato da parte del candidato.
Nel caso in esame, dalla produzione documentale in atti, è emerso che: - l'atto della diffida è stato inviato per la notificazione, tramite ufficiale giudiziario, in data 4.04.2022 ( doc. 2 fascicolo resistente) con esito negativo all'indirizzo di via Bononi n. 7 con attestazione sulla relata “ anzi,
non ho potuto notificare perché la stessa è sconosciuta”; con una secondo tentativo di notifica il
21.10.2022 si legge sulla relata che “ anzi non ho potuto notificare in quanto all'indirizzo in atti
non ho il nominativo della destinataria. Le ricerche effettuate in loco non hanno dato esito in
quanto nonostante abbia chiesto ad altri condomini la stessa è sconosciuta”.
L'iter di notifica dell'atto è avvenuto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in carenza di presupposti, non risultando la ricorrente irreperibile presso all'indirizzo di residenza effettiva in via G.B. vico n. 31
come da certificato di residenza prodotto in atti. Al riscontro del destinatario “sconosciuto” non risulta constatata l'assenza semplicemente temporanea, determinando tale adempimento un vizio di notifica.
Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato. I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c.
devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale) sul destinatario dell'atto.
La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità del destinatario necessita secondo quanto disposto della Cassazione Ord. n. 15626 del 14.06.2018 “che i presupposti, legittimanti la
notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte
del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del
destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario
stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza
non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del
mittente con l'ordinaria diligenza.”. Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 2224 del 25.01.2022,
ha chiarito che “la notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze
di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota,
siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.( anche
Cass. sent. n. 35022/2022).
Inoltre, la circolare del Ministero della Giustizia DOG/1783/03-1/2012/CA detta i seguenti presupposti nel procedimento di notifica ex art. 143 c.p.c.: “la relazione negativa di notifica redatta
dal dipendente UNEP e la dimostrazione, da parte del notificante, di avere effettuato le ricerche suggerite dalla “normale diligenza” e di non essere riuscito ad individuare il luogo di nuova
residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto”.
Tenuto conto della residenza della ricorrente in via G.B. Vico n. 31 (con decorrenza dal 20.04.2022
come da certificato) le espressioni usate nella relata non permettono di determinare tutti gli adempimenti eseguiti in concreto dall'Ufficiale Giudiziario, rivelandosi così l'indagine generica ed imprecisa ed impedendo all'atto di raggiungere lo scopo ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.p.c.
La mancata notificazione dell'atto presupposto all'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della legge 689/81, costituisce un vizio del procedimento sanzionatorio, che ha determinato il tempestivo adempimento alle disposizioni dettate dall'art. 7, commi 6 e 7 della Legge 515/93.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, tenuto conto del motivo esaminato, ai sensi dell'art. 92, 2° comma c.p.c. come rivisitato dalla Corte Cost. n. 77 del 19.4.2018,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie l'opposizione;
b) Compensa tra le parti le spese di lite;
Roma, 9.10.2025
IL GIUDICE
NO MO