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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240025622386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il Sig. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Siciliana, la cartella di pagamento n. 29820240025622386000 relativa alla Tassa
Automobilistica relativa all'anno 2021, notificata in data 29.04.2024 a mezzo pec.
Parte ricorrente ha eccepito che Il ruolo n. 2024/001274 è stato formato dalla Regione Siciliana successivamente la data del corretto versamento in data 10.05.2022 ed è stato reso esecutivo il
20.02.2024 e consegnato il 10.04.2024 all'ente della riscossione. Mancherebbe, quindi, il presupposto della debenza del tributo
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha contro dedotto evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva posto che l'ente impositore Regione Siciliana, quale soggetto richiedente la pretesa, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento dell'esazione stessa, sia legittimato passivo nei confronti dell'opposizione, laddove questa verta sul merito della pretesa.
Non risulta costituita la Regione Siciliana.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha effettivamente esibito il pagamento del bollo auto relativo all'Autoveicolo targato Targa_1, ma si tratta del pagamento relativo al periodo 05/2020 – 04/2021, mentre invece la contestazione riguarda il pagamento relativo alla tassa auto 2021 per il periodo
05/2021 – 04/2022.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 150,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione contro parte costituita. Così deciso in Siracusa il 19/12/2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240025622386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il Sig. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Siciliana, la cartella di pagamento n. 29820240025622386000 relativa alla Tassa
Automobilistica relativa all'anno 2021, notificata in data 29.04.2024 a mezzo pec.
Parte ricorrente ha eccepito che Il ruolo n. 2024/001274 è stato formato dalla Regione Siciliana successivamente la data del corretto versamento in data 10.05.2022 ed è stato reso esecutivo il
20.02.2024 e consegnato il 10.04.2024 all'ente della riscossione. Mancherebbe, quindi, il presupposto della debenza del tributo
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha contro dedotto evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva posto che l'ente impositore Regione Siciliana, quale soggetto richiedente la pretesa, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento dell'esazione stessa, sia legittimato passivo nei confronti dell'opposizione, laddove questa verta sul merito della pretesa.
Non risulta costituita la Regione Siciliana.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha effettivamente esibito il pagamento del bollo auto relativo all'Autoveicolo targato Targa_1, ma si tratta del pagamento relativo al periodo 05/2020 – 04/2021, mentre invece la contestazione riguarda il pagamento relativo alla tassa auto 2021 per il periodo
05/2021 – 04/2022.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 150,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione contro parte costituita. Così deciso in Siracusa il 19/12/2025