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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 27/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
5.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
di Calabria, alla Via G. D'Annunzio, n. 20/A, presso lo studio dell'Avv. CILEA
ROSA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: bonus carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione resistente, in qualità di docente precaria per svariati anni e di essere in servizio, al momento dell'introduzione del ricorso, presso l'I.C. De Amicis Maresca di Locri, con contratto a tempo determinato dall'1.9.2023 al 30.6.2024; dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e nello specifico: - dal 13.10.2020 al 31.8.2021 presso l'I.C. Pascoli Alvaro di Siderno, - dal 13.9.2021 al 31.8.2022 presso l'I.C. Paltì De Amicis, - dal 5.9.2022 al 31.8.2023 presso l'I.C. Paltì De Amicis;
lamentato di non aver usufruito per dell'erogazione della somma di € 500,00 ex art. 1 c. 121 l. 107/15 e pedissequo
DPCM 23.9.15, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della Legge 107/2015; - Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
pro tempore, al pagamento in favore della docente degli importi Parte_1
inerenti al riconoscimento della Carta del Docente, ad oggi quantificati in Euro
2.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente stessa”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio il convenuto, di cui, attesa la regolare notifica CP_1
del ricorso, si dichiarava la contumacia.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalla parte ricorrente, a seguito dell'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
1.1 In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Sul piano del diritto europeo, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto
1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a empo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
1.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta
Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n.
32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta
Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali emesse sia in ambito interno che comunitario.
Con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_4
nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti CP_1
il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di Carta docenti.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente alla sussistenza del diritto dei docenti non di ruolo alla percezione della
“Carta docente” e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Tali principi di diritto appaiono pienamente condivisibili nonché in linea con i principi del diritto europeo innanzi richiamati. Alla luce delle pronunce appena richiamate appare peraltro evidente che debba necessariamente procedersi alla disapplicazione anche dell'art. 15 del D.L. n.
69/2023, convertito con la L. n. 103 del 10.08.2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, in quanto in contrasto con il diritto europeo per la parte in cui non ha riconosciuto l'erogazione del bonus anche a favore dei docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza sino al termine delle attività didattiche. Appare difatti evidente che tale normativa ponga un'ingiustificata discriminazione tra i docenti con contratto di supplenza annuale e i docenti con contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente ha ottenuto contratto di supplenza annuale, ossia con durata sino al 31 agosto, ovvero fino al termine delle attività didattiche, ossia con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999 (v. contratti allegati al ricorso), con riferimento ai quali, secondo i principi da ultimo enucleati dalla Corte di Cassazione, sussiste il diritto alla fruizione Carta Docenti.
Deve rilevarsi inoltre che la parte ricorrente ha provato di operare all'interno del sistema della docenza scolastica, risultando inserita nella graduatoria GPS II fascia per il biennio 2024/2026 della provincia di RC, scuola superiore di primo grado, prodotta in atti.
Per tale motivo, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con riconoscimento della tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della sentenza della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione CP_1
in favore della ricorrente della Carta Docente di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, secondo il sistema proprio di essa nei modi di legge e per un valore corrispondente a quello non goduto (quattro annualità pari ad € 2.000,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
- dichiara il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della “Carta del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
tempore, all'attribuzione in favore del ricorrente della Carta Docente, CP_5
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello non goduto
(quattro annualità pari ad € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.030,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Locri, 06/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 27/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
5.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
di Calabria, alla Via G. D'Annunzio, n. 20/A, presso lo studio dell'Avv. CILEA
ROSA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: bonus carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione resistente, in qualità di docente precaria per svariati anni e di essere in servizio, al momento dell'introduzione del ricorso, presso l'I.C. De Amicis Maresca di Locri, con contratto a tempo determinato dall'1.9.2023 al 30.6.2024; dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e nello specifico: - dal 13.10.2020 al 31.8.2021 presso l'I.C. Pascoli Alvaro di Siderno, - dal 13.9.2021 al 31.8.2022 presso l'I.C. Paltì De Amicis, - dal 5.9.2022 al 31.8.2023 presso l'I.C. Paltì De Amicis;
lamentato di non aver usufruito per dell'erogazione della somma di € 500,00 ex art. 1 c. 121 l. 107/15 e pedissequo
DPCM 23.9.15, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della Legge 107/2015; - Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
pro tempore, al pagamento in favore della docente degli importi Parte_1
inerenti al riconoscimento della Carta del Docente, ad oggi quantificati in Euro
2.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente stessa”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio il convenuto, di cui, attesa la regolare notifica CP_1
del ricorso, si dichiarava la contumacia.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalla parte ricorrente, a seguito dell'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
1.1 In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Sul piano del diritto europeo, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto
1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a empo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
1.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta
Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n.
32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta
Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali emesse sia in ambito interno che comunitario.
Con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_4
nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti CP_1
il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di Carta docenti.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente alla sussistenza del diritto dei docenti non di ruolo alla percezione della
“Carta docente” e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Tali principi di diritto appaiono pienamente condivisibili nonché in linea con i principi del diritto europeo innanzi richiamati. Alla luce delle pronunce appena richiamate appare peraltro evidente che debba necessariamente procedersi alla disapplicazione anche dell'art. 15 del D.L. n.
69/2023, convertito con la L. n. 103 del 10.08.2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, in quanto in contrasto con il diritto europeo per la parte in cui non ha riconosciuto l'erogazione del bonus anche a favore dei docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza sino al termine delle attività didattiche. Appare difatti evidente che tale normativa ponga un'ingiustificata discriminazione tra i docenti con contratto di supplenza annuale e i docenti con contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente ha ottenuto contratto di supplenza annuale, ossia con durata sino al 31 agosto, ovvero fino al termine delle attività didattiche, ossia con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999 (v. contratti allegati al ricorso), con riferimento ai quali, secondo i principi da ultimo enucleati dalla Corte di Cassazione, sussiste il diritto alla fruizione Carta Docenti.
Deve rilevarsi inoltre che la parte ricorrente ha provato di operare all'interno del sistema della docenza scolastica, risultando inserita nella graduatoria GPS II fascia per il biennio 2024/2026 della provincia di RC, scuola superiore di primo grado, prodotta in atti.
Per tale motivo, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con riconoscimento della tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della sentenza della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione CP_1
in favore della ricorrente della Carta Docente di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, secondo il sistema proprio di essa nei modi di legge e per un valore corrispondente a quello non goduto (quattro annualità pari ad € 2.000,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
- dichiara il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della “Carta del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
tempore, all'attribuzione in favore del ricorrente della Carta Docente, CP_5
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello non goduto
(quattro annualità pari ad € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.030,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Locri, 06/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi