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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO AB Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4567/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - 02205340793
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PP n. 35491 DEL 14.05.2025 TARI 2014 - PIGNORAMENTO PP n. 35491 DEL 14.05.2025 TARI 2015 proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 7000 TARI 2014
- INGIUNZIONE PAG n. 7000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7037/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 7.7.2025 al Comune di Gioia Tauro e alla Regione Calabria (quale terzo erogatore delle somme pignorate), e depositato in pari data, Ricorrente_1, con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, dell'Atto di Pignoramento presso terzi n. 35491 del 14.5.2025. Deduceva il ricorrente che in data 25.6.2025, la NE AB quale datore di lavoro del ricorrente con raccomandata a/r nr. 697622201223, notificava a quest'ultimo, la comunicazione prot. 427939 del 12.06.2025 con la quale lo avvisava che a far data dal mese di giugno 2025 le sue competenze sarebbero state gravate da una trattenuta di €. 208,91 pari ad 1/7 del netto e fino alla concorrenza di €. 795,57 invitandolo a prendere contatto con l'Ufficio stipendi dell'Ente per ogni ulteriore informazione. Tale comunicazione trovava riscontro nella busta paga del mese di giugno 2025 nella quale figurava la trattenuta di €. 208,91 per “pignoramento”. Il ricorrente, con PEC del 26.6.2025 indirizzata al terzo datore di lavoro, richiedeva formalmente copia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato alla Regione Calabria ed in seguito al riscontro da parte della Regione aveva modo di appurare che si trattava di un pignoramento ex art. 72 bis D.PR. 602/1973 notificato dall'O.S.L. del Comune di Gioia Tauro per il mancato pagamento della presupposta ingiunzione di pagamento nr. 7000 asseritamente notificata l'8.4.2023 per Tari anni 2014, 2015. Tanto premesso, in fatto, deduceva l'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato proprio per essere stata omessa la notifica sia dell'atto di pignoramento che della intimazione presupposto. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite.
NE AB restava intimata.
Si costituiva invece il COMUNE DI GIOIA TAURO e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica degli atti presupposti. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle competenze di lite. Con memoria difensiva il ricorrente ribadiva la omissione e comunque la irregolarità delle notifiche, anche perché effettuate ad un indirizzo non corrispondente alla residenza anagrafica del ricorrente.
Alla odierna udienza compariva il difensore di parte ricorrente che insisteva dunque nell'accoglimento del ricorso;
la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Mette conto preliminarmente evidenziare che, quantunque il ricorrente abbia dimostrato di aver trasferito la propria residenza dalla Indirizzo_1 alla Indirizzo_2 sin dall'anno 2013, il Comune di Gioia ha provato di aver regolarmente notificato presso il primo indirizzo (poi mantenuto fermo nelle successive notifiche), con consegna a mani dello stesso, l'INGIUNZIONE di PAGAMENTO n. 7000 portante il credito per TARI poi oggetto di esecuzione forzata, che deve pertanto dirsi ormai accertato ed inoppugnabile. Il che peraltro vale a dimostrare che almeno sino alla data del 8.4.2023, pure a prescindere dal cambio di residenza anagrafica il ricorrente avesse mantenuto la propria abitazione alla Indirizzo_1; del resto in quello stesso luogo, l'11.2.2020 il Comune ha provato di aver notificato un sollecito di pagamento dello stesso tributo a mani di familiare convivente del ricorrente (la moglie) e inviato a quell'indirizzo la CAN.
Tuttavia, assume rilievo decisivo la circostanza che l'atto di pignoramento presso terzi non risulta regolarmente notificato, giacché il postino ha annotato espressamente sulla cartolina “atti giudiziari” che il destinatario era “sconosciuto” all'indirizzo e la sua irreperibilità; la notifica è dunque certamente irregolare in quanto era certamente in potestà del Comune procedente verificare il diverso indirizzo di residenza anagrafica del destinatario. Proprio gli esiti di tale ultima procedura di notifica, lasciano supporre che pure l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO e PREAVVISO DI PIGNORAMENTO del 9.12.2024, notificata presso l'indirizzo di Indirizzo_1 con annotazione di “temporanea assenza”, CAD e compiuta giacenza, pur formalmente regolare, non abbia raggiunto effettivamente il destinatario, il quale con ogni probabilità aveva ormai effettivamente trasferito pure la propria effettiva abitazione presso l'indirizzo di residenza anagrafica di Indirizzo_2. Occorre dunque prendere atto che non ha trovato adeguata dimostrazione nel giudizio la notifica al ricorrente del preavviso prima e del pignoramento poi con conseguente accoglimento della relativa eccezione e, conseguentemente del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, ricorrono giusti motivi (comunque connessi alla evidenza che parte resistente ha dimostrato l'esistenza del credito e la sua esecutività) per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO AB Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4567/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - 02205340793
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PP n. 35491 DEL 14.05.2025 TARI 2014 - PIGNORAMENTO PP n. 35491 DEL 14.05.2025 TARI 2015 proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 7000 TARI 2014
- INGIUNZIONE PAG n. 7000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7037/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 7.7.2025 al Comune di Gioia Tauro e alla Regione Calabria (quale terzo erogatore delle somme pignorate), e depositato in pari data, Ricorrente_1, con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, dell'Atto di Pignoramento presso terzi n. 35491 del 14.5.2025. Deduceva il ricorrente che in data 25.6.2025, la NE AB quale datore di lavoro del ricorrente con raccomandata a/r nr. 697622201223, notificava a quest'ultimo, la comunicazione prot. 427939 del 12.06.2025 con la quale lo avvisava che a far data dal mese di giugno 2025 le sue competenze sarebbero state gravate da una trattenuta di €. 208,91 pari ad 1/7 del netto e fino alla concorrenza di €. 795,57 invitandolo a prendere contatto con l'Ufficio stipendi dell'Ente per ogni ulteriore informazione. Tale comunicazione trovava riscontro nella busta paga del mese di giugno 2025 nella quale figurava la trattenuta di €. 208,91 per “pignoramento”. Il ricorrente, con PEC del 26.6.2025 indirizzata al terzo datore di lavoro, richiedeva formalmente copia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato alla Regione Calabria ed in seguito al riscontro da parte della Regione aveva modo di appurare che si trattava di un pignoramento ex art. 72 bis D.PR. 602/1973 notificato dall'O.S.L. del Comune di Gioia Tauro per il mancato pagamento della presupposta ingiunzione di pagamento nr. 7000 asseritamente notificata l'8.4.2023 per Tari anni 2014, 2015. Tanto premesso, in fatto, deduceva l'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato proprio per essere stata omessa la notifica sia dell'atto di pignoramento che della intimazione presupposto. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite.
NE AB restava intimata.
Si costituiva invece il COMUNE DI GIOIA TAURO e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica degli atti presupposti. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle competenze di lite. Con memoria difensiva il ricorrente ribadiva la omissione e comunque la irregolarità delle notifiche, anche perché effettuate ad un indirizzo non corrispondente alla residenza anagrafica del ricorrente.
Alla odierna udienza compariva il difensore di parte ricorrente che insisteva dunque nell'accoglimento del ricorso;
la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Mette conto preliminarmente evidenziare che, quantunque il ricorrente abbia dimostrato di aver trasferito la propria residenza dalla Indirizzo_1 alla Indirizzo_2 sin dall'anno 2013, il Comune di Gioia ha provato di aver regolarmente notificato presso il primo indirizzo (poi mantenuto fermo nelle successive notifiche), con consegna a mani dello stesso, l'INGIUNZIONE di PAGAMENTO n. 7000 portante il credito per TARI poi oggetto di esecuzione forzata, che deve pertanto dirsi ormai accertato ed inoppugnabile. Il che peraltro vale a dimostrare che almeno sino alla data del 8.4.2023, pure a prescindere dal cambio di residenza anagrafica il ricorrente avesse mantenuto la propria abitazione alla Indirizzo_1; del resto in quello stesso luogo, l'11.2.2020 il Comune ha provato di aver notificato un sollecito di pagamento dello stesso tributo a mani di familiare convivente del ricorrente (la moglie) e inviato a quell'indirizzo la CAN.
Tuttavia, assume rilievo decisivo la circostanza che l'atto di pignoramento presso terzi non risulta regolarmente notificato, giacché il postino ha annotato espressamente sulla cartolina “atti giudiziari” che il destinatario era “sconosciuto” all'indirizzo e la sua irreperibilità; la notifica è dunque certamente irregolare in quanto era certamente in potestà del Comune procedente verificare il diverso indirizzo di residenza anagrafica del destinatario. Proprio gli esiti di tale ultima procedura di notifica, lasciano supporre che pure l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO e PREAVVISO DI PIGNORAMENTO del 9.12.2024, notificata presso l'indirizzo di Indirizzo_1 con annotazione di “temporanea assenza”, CAD e compiuta giacenza, pur formalmente regolare, non abbia raggiunto effettivamente il destinatario, il quale con ogni probabilità aveva ormai effettivamente trasferito pure la propria effettiva abitazione presso l'indirizzo di residenza anagrafica di Indirizzo_2. Occorre dunque prendere atto che non ha trovato adeguata dimostrazione nel giudizio la notifica al ricorrente del preavviso prima e del pignoramento poi con conseguente accoglimento della relativa eccezione e, conseguentemente del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, ricorrono giusti motivi (comunque connessi alla evidenza che parte resistente ha dimostrato l'esistenza del credito e la sua esecutività) per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)