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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3465/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5847/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 08/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220028250814000 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1335/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata perché resa ultra petitutm e comunque con determinazioni di accoglimento del ricorso che violano il disposto normativo come letto da costante e uniforme giurisprudenza di legittimità, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato: in merito all'appello principale proposto, rigettarlo e confermare la sentenza di primo grado;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, in ogni caso, ritenuto fondato il motivo di ricorso riproposto in devoluzione nel presente grado di giudizio, accogliere integralmente l'opposizione proposta dal signor Resistente_1 ed annullare la cartella opposta sotto tale diverso profilo e dichiarare, in ogni caso, non dovute le somme pretese per intervenuta decadenza.
Il tutto con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di tale grado giudizio.
Appellata DE : Accertare e dichiarare la validità della cartella di pagamento 09420220028250814000, in quanto pienamente legittimo l'operato dell'Ente impositore;
Con vittoria delle spese processuali, compresi diritti ed onorari, del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 5847/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata il 08/08/2024, notificata il 08/08/2024 su ricorso del signor Resistente_1 avverso la cartella di pagamento, relativa al controllo formale della Certificazione unica trasmessa dal datore di lavoro sulla base dei dati dichiarati dal lavoratore, ai sensi dell'art.36 ter del dpr 600/73.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellato controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Si costituiva anche DE chedendo la conferma dell'atto impugnato.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la sentenza di primo è stato accolto il rilievo sollevato dal ricorrente relativo alla mancata prova dell'invio della comunicazione ex art. 36 ter del DPR dpr 600/73. Secondo il giudicante, la cartolina di ricevimento prodotta in atti era priva di riferimenti che ne consentisseroo l'abbinamento - o il sicuro collegamento - alla copia della comunicazione;
nè coincidevano le somme dovute (897,19 euro nella comunicazione;
iscritte a ruolo euro 566,36 derivanti dalla diferenza tra "l'imposta dovuta a seguito di comunicazione, euro 708,00" ed importo versato, euro 141,63).
La sentenza ad avviso della Corte deve essere interamente confermata poichè l'Ufficio non ha dato compiuta prova della notifica del preventivo avviso richiesto ex art. 36-ter, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 il quale prevede, ai fini dello stesso espletamento del controllo, che il contribuente o il sostituto debba essere preventivamente invitato, anche telefonicamente o in forma scritta telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dei dati forniti dai terzi;
il successivo comma 4 dispone poi che, dopo tale invito ed all'esito degli eventuali chiarimenti o allegazioni forniti dal contribuente, l'esito del controllo formale - prima ovviamente di tradursi eventualmente nell'iscrizione a ruolo della pretesa impositiva - sia comunicato al contribuente o al sostituto con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale. Al più incisivo controllo previsto dall'art. 36-ter (rispetto alla liquidazione ex art. 36-bis) il legislatore ha, dunque, fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, culminante nella previsione di cui al comma 4, che fa obbligo dell'Amministrazione di comunicare i motivi della rettifica operata in un'apposita comunicazione da effettuare al contribuente (v. in motivazione Cass. Sez. 5, n. 15311 del 04/07/2014). Si ricava pertanto da tali disposizioni una disciplina dei procedimenti di controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 ·del 1973) articolata e connotata dalla generale previsione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, la quale deve anche ritenersi assistita dalla sanzione di nullità, per il caso di mancato assolvimento.
Già da tempo, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è, invero, giunta a considerare questo causa di nullità, pur in assenza di alcuna espressa previsione in tal senso rinvenibile nella norma, ricavandone il fondamento da considerazioni di carattere sistematico e, segnatamente, argomentando «dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo non certo innocua o di lieve entità ... bensì di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve - sopra delineata - e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante» (così in motivazione Cass. Sez.
5, nn. 15311-15312 del 04/07/2014; ma v. anche, con riferimento all'inadempimento dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, st .. contr., anch'esso sfornito di espressa sanzione di nullità, Cass.S.U, n. 18184 del 29 luglio 2013).
Nel caso di specie il ricorrente lamenta il mancato compimento delle attività prescritte dal comma 4 del citato art. 36-ter. L'onere di dar prova di tale adempimento competeva all'Ufficio impositore ed il primo giudice, argomentando nei termini dianzi riportati, con motivazione adeguata, ha ritenuto che tale prova non fosse stata data dall'Agenzia delle Entrate. L'esistenza di tale comunicazione, viceversa, è stata dedotta nell'atto di appello in ragione della circostanza che esiste un versamento con modello F24 effettuato direttamente dal sig. Resistente_1 in data 29/09/2021, (immediatamente dopo l'invio dell'esito avvenuto il 07/07/2021) per
€ 179,47 riferito all'anno 2018 con codice tributo 9006 (codice tributo indicato nel modello f24 predeterminato allegato alla Comunicazione 36 ter) che riporta proprio il codice atto 00040941981 indicato nella Cartella di pagamento e corrispondente alla Comunicazione di controllo ai sensi dell'art. 36 ter dpr 600/73. Tale versamento è stato utilizzato, pro quota, a scomputo delle imposte, sanzioni e interessi dovuti su comunicazione, da ciò la divergenza fra le somme indicate dovute nella Comunicazione e quelle riportate in cartella. Il ruolo in pratica tiene conto di quanto versato spontaneamente.
Tale azione di pagamento confermerebbe quanto già sostenuto e provato dall'appellante in primo grado rispetto alla regolare comunicazione dell'esito del controllo formale.
L'assunto - ad avviso della Corte - non è condivisibile posto che la modalità di documentazione dell'invio dell'atto non può essere dedotta per facta concludentia in ragione del versamento effettuato dal contribuente.
La prova della notifica dell'atto doveva essere effettuata dall'ente impositore attraverso la produzione d'idonea documentazione formalmente comprovante la ricezione dell'avviso d'irregolarità e non può, viceversa, essere desunta ex post in base a diversa documentazione (peraltro prodotta solo in grado d'appello) nè la circostanza relativa alla somma versata con F24 risulta dalla motivazione della cartella per cui il dato formale della oggettiva carenza di prova della notifica dell'atto deve ritenersi non superato.
Ne discende la nullità derivata della cartella impugnata, in ragione dell'omissione dell'atto procedimentale richiesto, la quale è stata correttamente dal primo giudice dichiarata, in accoglimento del ricorso.
Resta conseguentemente assorbito l'esame dei restanti motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello di Agenzia delle Entrate e, conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore del contribuente, liquidate in complessivi € 400,00 oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
dr.IU ST
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3465/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5847/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 08/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220028250814000 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1335/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata perché resa ultra petitutm e comunque con determinazioni di accoglimento del ricorso che violano il disposto normativo come letto da costante e uniforme giurisprudenza di legittimità, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato: in merito all'appello principale proposto, rigettarlo e confermare la sentenza di primo grado;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, in ogni caso, ritenuto fondato il motivo di ricorso riproposto in devoluzione nel presente grado di giudizio, accogliere integralmente l'opposizione proposta dal signor Resistente_1 ed annullare la cartella opposta sotto tale diverso profilo e dichiarare, in ogni caso, non dovute le somme pretese per intervenuta decadenza.
Il tutto con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di tale grado giudizio.
Appellata DE : Accertare e dichiarare la validità della cartella di pagamento 09420220028250814000, in quanto pienamente legittimo l'operato dell'Ente impositore;
Con vittoria delle spese processuali, compresi diritti ed onorari, del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 5847/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata il 08/08/2024, notificata il 08/08/2024 su ricorso del signor Resistente_1 avverso la cartella di pagamento, relativa al controllo formale della Certificazione unica trasmessa dal datore di lavoro sulla base dei dati dichiarati dal lavoratore, ai sensi dell'art.36 ter del dpr 600/73.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellato controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Si costituiva anche DE chedendo la conferma dell'atto impugnato.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la sentenza di primo è stato accolto il rilievo sollevato dal ricorrente relativo alla mancata prova dell'invio della comunicazione ex art. 36 ter del DPR dpr 600/73. Secondo il giudicante, la cartolina di ricevimento prodotta in atti era priva di riferimenti che ne consentisseroo l'abbinamento - o il sicuro collegamento - alla copia della comunicazione;
nè coincidevano le somme dovute (897,19 euro nella comunicazione;
iscritte a ruolo euro 566,36 derivanti dalla diferenza tra "l'imposta dovuta a seguito di comunicazione, euro 708,00" ed importo versato, euro 141,63).
La sentenza ad avviso della Corte deve essere interamente confermata poichè l'Ufficio non ha dato compiuta prova della notifica del preventivo avviso richiesto ex art. 36-ter, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 il quale prevede, ai fini dello stesso espletamento del controllo, che il contribuente o il sostituto debba essere preventivamente invitato, anche telefonicamente o in forma scritta telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dei dati forniti dai terzi;
il successivo comma 4 dispone poi che, dopo tale invito ed all'esito degli eventuali chiarimenti o allegazioni forniti dal contribuente, l'esito del controllo formale - prima ovviamente di tradursi eventualmente nell'iscrizione a ruolo della pretesa impositiva - sia comunicato al contribuente o al sostituto con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale. Al più incisivo controllo previsto dall'art. 36-ter (rispetto alla liquidazione ex art. 36-bis) il legislatore ha, dunque, fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, culminante nella previsione di cui al comma 4, che fa obbligo dell'Amministrazione di comunicare i motivi della rettifica operata in un'apposita comunicazione da effettuare al contribuente (v. in motivazione Cass. Sez. 5, n. 15311 del 04/07/2014). Si ricava pertanto da tali disposizioni una disciplina dei procedimenti di controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 ·del 1973) articolata e connotata dalla generale previsione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, la quale deve anche ritenersi assistita dalla sanzione di nullità, per il caso di mancato assolvimento.
Già da tempo, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è, invero, giunta a considerare questo causa di nullità, pur in assenza di alcuna espressa previsione in tal senso rinvenibile nella norma, ricavandone il fondamento da considerazioni di carattere sistematico e, segnatamente, argomentando «dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo non certo innocua o di lieve entità ... bensì di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve - sopra delineata - e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante» (così in motivazione Cass. Sez.
5, nn. 15311-15312 del 04/07/2014; ma v. anche, con riferimento all'inadempimento dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, st .. contr., anch'esso sfornito di espressa sanzione di nullità, Cass.S.U, n. 18184 del 29 luglio 2013).
Nel caso di specie il ricorrente lamenta il mancato compimento delle attività prescritte dal comma 4 del citato art. 36-ter. L'onere di dar prova di tale adempimento competeva all'Ufficio impositore ed il primo giudice, argomentando nei termini dianzi riportati, con motivazione adeguata, ha ritenuto che tale prova non fosse stata data dall'Agenzia delle Entrate. L'esistenza di tale comunicazione, viceversa, è stata dedotta nell'atto di appello in ragione della circostanza che esiste un versamento con modello F24 effettuato direttamente dal sig. Resistente_1 in data 29/09/2021, (immediatamente dopo l'invio dell'esito avvenuto il 07/07/2021) per
€ 179,47 riferito all'anno 2018 con codice tributo 9006 (codice tributo indicato nel modello f24 predeterminato allegato alla Comunicazione 36 ter) che riporta proprio il codice atto 00040941981 indicato nella Cartella di pagamento e corrispondente alla Comunicazione di controllo ai sensi dell'art. 36 ter dpr 600/73. Tale versamento è stato utilizzato, pro quota, a scomputo delle imposte, sanzioni e interessi dovuti su comunicazione, da ciò la divergenza fra le somme indicate dovute nella Comunicazione e quelle riportate in cartella. Il ruolo in pratica tiene conto di quanto versato spontaneamente.
Tale azione di pagamento confermerebbe quanto già sostenuto e provato dall'appellante in primo grado rispetto alla regolare comunicazione dell'esito del controllo formale.
L'assunto - ad avviso della Corte - non è condivisibile posto che la modalità di documentazione dell'invio dell'atto non può essere dedotta per facta concludentia in ragione del versamento effettuato dal contribuente.
La prova della notifica dell'atto doveva essere effettuata dall'ente impositore attraverso la produzione d'idonea documentazione formalmente comprovante la ricezione dell'avviso d'irregolarità e non può, viceversa, essere desunta ex post in base a diversa documentazione (peraltro prodotta solo in grado d'appello) nè la circostanza relativa alla somma versata con F24 risulta dalla motivazione della cartella per cui il dato formale della oggettiva carenza di prova della notifica dell'atto deve ritenersi non superato.
Ne discende la nullità derivata della cartella impugnata, in ragione dell'omissione dell'atto procedimentale richiesto, la quale è stata correttamente dal primo giudice dichiarata, in accoglimento del ricorso.
Resta conseguentemente assorbito l'esame dei restanti motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello di Agenzia delle Entrate e, conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore del contribuente, liquidate in complessivi € 400,00 oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
dr.IU ST