Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 21
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Riforma della sentenza per vizio ultra petitum e violazione di legge

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il rilievo del contribuente relativo alla mancata prova dell'invio della comunicazione ex art. 36 ter del DPR 600/73.

  • Accolto
    Rigetto dell'appello principale

    La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Fondatezza del motivo di ricorso riproposto in devoluzione

    La Corte ha ritenuto assorbito l'esame dei restanti motivi, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità della cartella per omessa comunicazione ex art. 36 ter.

  • Rigettato
    Legittimità dell'operato dell'Ente impositore

    La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 21
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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