Articolo 17 della Legge 12 febbraio 1981, n. 17
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 marzo 1981
Art. 17.
E' istituito, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il settore autonomo della navigazione, con il compito di curare gli affari di competenza del Ministero dei trasporti che si riferiscono alla navigazione ed al collegamento ferroviario-marittimo tra il continente e le isole della Sardegna e della Sicilia.
Il settore dipende funzionalmente dal direttore generale ed e' retto da un dirigente generale.
Entrata in vigore il 1 marzo 1981
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