Sentenza 29 gennaio 2004
Massime • 1
L'ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo del nascituro, la Corte ha affermato la responsabilità dell'ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio cardiotocografico della paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva ritardato di avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto).
Commentario • 1
- 1. Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieriVese Donato · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2013
Omicidio colposo – Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieri – (art. 589 c.p.) CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013 – 10 aprile 2013, Pres. ****** – Rel. ******** – P.M. Conf. Risponde di omicidio colposo l'infermiere che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso (1). RITENUTO IN FATTO 1. L.G. è stato ritenuto responsabile per il delitto di omicidio colposo in danno di B.G. dal Tribunale di Napoli in quanto, essendo incaricato del trasporto a mezzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2004, n. 21709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21709 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 29/01/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 137
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 024545/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR AB N. IL 14/12/1946;
avverso SENTENZA del 14/02/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TUCCIO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giuseppe Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Paola Tanferna (Tribunale per i Diritti del Malato) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Vania Cirese che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
AN RR è ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma (14.02.2003), confermativa di precedente pronuncia del Tribunale di Roma quanto alla affermazione della sua responsabilità in ordine al delitto di omicidio del nascituro, ED GN, essendosi ritenuto fondato l'assunto accusatorio a suo carico individuato nella colposa condotta - imprudente e negligente - tenuta, quale ostetrica nell'assistenza della gestante EN CO, genitrice del predetto ED GN. Si riproducono i profili essenziali del fatto e delle vicende processuali esclusivamente connessi ai punti salienti del proposto gravame.
La CO, ricoverata all'Ospedale "S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli" di Roma, al termine di normale gravidanza, alle ore 18.30 della medesima giornata del ricovero (07.08.1996), era sottoposta a monitoraggio cardiotocografico, le cui risultanze si proponevano in termini di normalità, per poi segnalare (seconda rilevazione alle ore 00, 00 - 02, 00) andamento "ondulatorio attenuato" ed indi, progressivamente, "silente" (e cioè espressivo di danneggiamento asfittico) (ore 03, 17 - 4, 54), fino a registrare molteplici decelerazioni tardive (ore 3, 47 - 4, 22). I dati anzidetti, secondo l'espletata consulenza affidata dal P.M. a docenti universitari (proff. Sani e Jecher) erano da ritenersi univocamente indicativi di una sofferenza fetale, cronologicamente evidente fin dalle ore 01, 30, laddove, in clamorosa difformità rispetto a tale evidenza, nel riepilogo dei dati riassuntivi della operazione di parto, si registrava "CTG in travaglio normale", come del pari, infondatamente, si annotava che il liquido amniotico era di colore "chiaro" e non "scuro" (per come riferito dalla CO, in termini ritenuti dai consulenti più verosimili).
L'indagine tecnica registrava altresì che proprio al colposo omesso controllo dal tracciato CTG era da rapportarsi il nesso di causalità concernente il decesso del bambino, determinato da accertata pericardite e broncospasmo diffuso (riconosciuti dal consulente della difesa), anche considerando che non era stata evidenziata a carico dello stesso alcuna diversa forma di patologia o di malformazioni. L'impugnata sentenza affrontava peraltro ulteriori questioni dedotte dalla difesa (con consequenziali argomentazioni risolutive) circa la mancata effettuazione di un esame autoptico, la omessa escussione dei sanitari presenti al parto (su cui incombeva l'obbligo della vigilanza), la carenza di un concreto servizio del medico di reparto, l'omessa effettuazione di una perizia che più approfonditamente vagliasse il rapporto di causalità anche alla luce di più avanzate osservazioni scientifiche in ordine alla capacità di sopravvivenza straordinaria del feto pur in presenza della rilevata ipossia. Valutavano altresì i giudici di merito l'articolata tesi difensiva in ordine alla certezza, ritenuta in sentenza, dell'assunto secondo cui proprio l'effettuazione dell'intervento omesso avrebbe impedito il verificarsi dell'evento - morte.
Con primo motivo del ricorso si deduceva erronea applicazione di legge extrapenale (D.P.R. n 163/1975 e D.P.R. n 740/1994) di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento alla ripartizione delle competenze tra ostetrici, infermieri e medici, alla data del fatto, anche alla luce della considerazione dei consulenti, secondo cui "l'osservazione del tracciato CTG è compito che viene espletato dal personale di sala travaglio".
Sul punto la difesa ricorrente sottolineava come l'effettiva vigenza ed operatività della normativa che prevede una marcata autonomia professionale della ostetrica decorre soltanto dall'anno 1999 (L. n 42/1999), laddove la precedente disciplina (art. 10, D.M.S.
15.09.1975) nel determinare le operazioni consentite alle ostetriche, non prevede la lettura interpretativa del C.T.G. puntualizzando che "è vietato ogni intervento manuale o strumentale".
In conclusione si deduceva che non era esigibile dalla RR, alla data della vicenda per cui è causa, la condotta omissiva addebitatele e quindi la medesima non doveva essere ritenuta titolare della posizione di garanzia, in quanto non in grado di compiere l'azione di "interpretazione del tracciato cardiotocografico" integrante sostanzialmente una operazione di diagnosi medica non di sua competenza.
Richiamati i principi fissati a carattere generale da questa Corte in tema di nesso di causalità in fattispecie di colpa omissiva, si deduceva la carenza del doveroso accertamento probatorio mirante a stabilire se la condotta di cui si contestava la omissione rientrasse o meno tra quelle idonee a produrre l'evento.
Lamentava infine la difesa ricorrente illogicità della motivazione in ordine al diniego della esclusione della parte civile costituita, il Tribunale dei Diritti del Malato, stante l'omesso esame dello specifico punto del proposto appello.
La costituita parte civile, peraltro, produceva, ex art. 121 c.p.p., memoria difensiva presentando le proprie conclusioni. Il ricorso va rigettato, come da dispositivo, stante la infondatezza dei motivi dedotti.
A parere della Corte, tenuto conto che dal testo della impugnata sentenza emerge la rilevante e non controversa circostanza che la paziente CO è stata permanentemente sotto la assistenza ed il controllo della ostetrica RR, essendo stato peraltro acquisito processualmente il concorrente dato reale circa l'intervento del medico dott. Baiocco, (oltre che all'atto della visita in sede di ricovero), delimitato all'intervento per il taglio cesareo, eseguito soltanto alle ore 06, 30 dell'08.08.1996, va verificata la congruenza della motivazione offerta dai giudici di merito circa la rispondenza del comportamento della RR ai canoni tecnici ed ai principi di ordinaria perizia, prudenza e diligenza, durante l'anzidetto periodo con riguardo anche all'esame degli accertamenti tecnici disposti dal sanitario.
Nei motivi del ricorso si contesta diffusamente la esigibilità di siffatta condotta di apprezzamento diagnostico con riguardo alla lettura interpretativa del tracciato cardiotocografico. Le ragioni di carattere tecnico e giuridico poste a sostegno dello specifico punto del gravame non sono state ritenute fondate nel già articolato esame nella sentenza impugnata.
Condivide quest'ultima valutazione la Corte, avuto riguardo alla esaustività, compiutezza e logicità della relativa parte motiva, laddove, tesaurizzandosi le conclusioni dei consulenti del P.M., è stato posto in adeguato rilievo come rientrasse nell'ordinaria competenza dell'ostetrica la possibilità di riconoscere con tempestività le alterazioni della frequenza cardiaca fetale, rivelatrici di una sofferenza che andava immediatamente riferita al sanitario del reparto o comunque al personale medico disponibile o reperibile.
L'omessa iniziativa in tal senso, da parte della RR - per come illustrato dai giudici di merito - è stata inadeguatamente giustificata, deducendovi, per un verso, la non competenza a formulare diagnosi mediche e, peraltro, rappresentandosi l'assenza, in tali frangenti di sanitari disponibili.
A parere della Corte, attingendo a comuni regole di esperienza le anzidette osservazioni difensive non appaiono sorrette da principi logici e nemmeno rapportabili per esclusione alle tipizzate competenze tecniche riconosciute al personale ostetrico dalle specifiche discipline pregresse o sopravvenute, sicuramente rientrando nella professionalità dell'ostetrica la capacità elementare di percepire, registrare e valutare i segnali di allarme che l'anzidetto esame ha rilevato.
Nella relativa parte motiva, l'anzidetto assunto risulta, con convincenti argomentazioni, essere stato indicato come corroborato dalle dichiarazioni rese dai consulenti del P.M..
Altrettanto corretto appare il procedimento di verifica svolto nella impugnata sentenza in ordine alle positive specificità delle competenze tecniche del personale ostetrico, che proprio nei motivi del ricorso risultano dettagliatamente ancorate ai vigenti regolamenti disciplinari.
Invero proprio dall'esame specifico del citato art. 8 del D.M. 15.09.1975 emerge inequivoco l'obbligo per la ostetrica di sollecitare il tempestivo intervento del sanitario ogni qualvolta abbia rilevato l'esistenza di fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale.
L'anzidetto obbligo risulta invero più puntualmente sancito dal contesto normativo di cui all'art. 4 del D.P.R. 07.03.1975, n 163, quanto alla indicazione, a carattere esemplificativo, delle situazioni di rischio - tra cui appunto i casi di sofferenza fetale - che segnalano l'obbligo per la ostetrica di richiedere tempestivamente l'intervento medico.
Non appare meritevole di censura la gravata sentenza neanche nella parte in cui, con pertinenti argomentazioni logico - giuridiche ancorate a puntuali emergenze probatorie, esclude la concorrenza di fattori causativi nel meccanismo causativo dell'evento letale, evidenziando che il bambino non presentava patologie o malformazioni di sorta.
Ininfluenti appaiono poi le considerazioni svolte in sede di ricorso circa l'omesso esame autoptico e la non eseguita ulteriore perizia, essendo stato opportunamente evidenziato in proposito il carattere preminente ed assorbente delle considerazioni sopra svolte circa la gravità del comportamento emissivo attribuito alla RR. Rimane da esaminare il punto del gravame concernente la tematica afferente l'esigenza di una accertamento per le ipotesi di colpa per omissione - mirante a stabilire se l'anzidetta condotta sia stata idonea a produrre l'evento, avuto riguardo al materiale probatorio raccolto e con giudizio di probabilità prossima alla certezza. Si richiama il definitivo orientamento di questa Corte (SS.UU. 10.07.2002, n 27, Franzese), secondo cui il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal sanitario, la condotta doverosa impeditiva dell'evento, hic et nunc, questo si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Non è consentito cioè dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta emissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica". Soltanto l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficace condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio.
Le argomentazioni sul punto articolate nell'impugnata sentenza soddisfano ampiamente le esigenze di verifica testè prospettate, alla luce delle inequivoche osservazioni tecniche fornite dai consulenti del P.M., con adeguato richiamo a principi scientifici e sanitari, che questa Corte ritiene esaustivamente condivisibili. Assorbite appaiono poi le considerazioni critiche svolte in ordine all'omesso esame del personale sanitario, accertata l'assenza dei medesimi dal contesto in cui si sono svolti i fatti.
Infondato appare per ultimo lo specifico motivo del gravame circa la pretesa illogicità della parte motiva della sentenza che ha denegato la richiesta di esclusione della parte civile costituita, il Tribunale per i Diritti del Malato.
L'esame della particolare statuizione appare per la verità coerente e conseguente rispetto al contenuto ed alla specifica finalità evidenziati nella richiesta formulata dalla difesa dell'imputata, delimitata all'omessa verifica circa la prova dei danni subiti per effetto della condotta incriminata.
Va disposta la liquidazione in favore della costituita parte civile, Tribunale per i Diritti del Malato - cittadinanza attiva O.N.L.U.S., in persona del Segretario Generale e rappresentante legale, della complessiva somma di Euro 2.500/00, comprensivi di spese ed onorari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese di questa parte del giudizio in favore della parte civile CO EN che liquida in complessivi Euro 2, 500/00, comprensivi di spese ed onorari. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004